MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
La richiesta deve essere inoltrata al Comando Provinciale VVF della propria città, utilizzando esclusivamente il modulo di iscrizione scaricabile dal sito.
INFORMAZIONI E SERVIZI ON-LINE
Dal sito del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, è possibile acquisire le principali informazioni sul servizio nonché scaricare la documentazione, alla sezione Servizi al cittadino> Volontari. In particolare è possibile scaricare i seguenti files:
Modulo di iscrizione: Modulo per l’iscrizione nell’elenco dei vigili del fuoco volontari, da consegnare al Comando di Ascoli Piceno;
Volontariato (regolamento) D.P.R. 6 Febbraio 2004, n. 76 – Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
COME SI DIVENTA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco prima frammentato nei vari corpi comunali, nasce con il Regio Decreto del 27 febbraio 1939, successivamente convertito in Legge 1570 del 27 dicembre 1941, composto dai Vigili del Fuoco Permanenti e dai Vigili del Fuoco Volontari. I vigili del fuoco volontari fanno parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e nel momento in cui hanno il decreto di nomina sono soggetti agli stessi obblighi dei vigili permanenti.Durante l’espletamento delle funzioni hanno la qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, secondo il grado che possiedono.
Le squadre dei vigili volontari dipendono dal Comando Provinciale e possono operare tutti i giorni dell’anno.
I cittadini che intendono iscriversi nell’elenco dei Vigili del Fuoco volontari del Comando Provinciale VV.F. di Ascoli Piceno, devono presentare la domanda, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito.
Si fa presente che è obbligatoria la residenza in un comune della provincia di Ascoli Piceno. Si prescinde da tale obbligo esclusivamente per il personale volontario che chiede di essere impiegato presso un distaccamento situato in una provincia limitrofa a quella di residenza.
I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
ü Cittadinanza Italiana, uomo o donna, con un’età compresa tra 18 e 45 anni;
ü Godere dei diritti politici e non essere stati dispensati o licenziati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione;
ü Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media inferiore);
ü Idoneità psicofisica e attitudinale (che sarà accertata dal Comando Provinciale);
ü Requisiti di qualità morali e di condotta (art. 35 co. 6 D.Lgs 165/2001);
ü Non incorrere nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 8 del D.P.R. 6 febbraio 2004, n.76.
È incompatibile con la posizione di Vigile Volontario:
ü il personale permanente in servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
ü il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all’ordine ed alla sicurezza pubblica, con eccezione degli appartenenti ai Corpi di Polizia degli enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti;
ü gli amministratori di società e dei titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.
RICHIAMI IN SERVIZIO DEL PERSONALE VOLONTARIO (Sezione II del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139)
Il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località. Il personale può inoltre essere richiamato in servizio:
- a) in caso di particolari necessità delle strutture del Corpo nazionale;
- b) per le esigenze dei distaccamenti volontari connesse al servizio di soccorso pubblico;
- c) per frequentare periodici corsi di formazione.
I richiami in servizio di cui alla precedente lettera a), sono disposti nel limite di 160 giorni all’anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente.
In ogni comando provinciale è istituito un unico elenco del personale volontario per le esigenze delle strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. (Art. 2 del D.P.R. 6/2/2004, n. 76).
OBBLIGHI
Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale permanente di corrispondente qualifica. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo in servizio del personale volontario, hanno l’obbligo della conservazione del posto di lavoro.
CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE VOLONTARIO
I Vigili volontari a domanda, prima di essere impiegati nel servizio, devono partecipare al corso di formazione iniziale a carattere teorico pratico, secondo le modalità e i programmi ministeriali (D.P.R. 6 febbraio 2004, n.76 Art.9).
CORSI PERIODICI DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE VOLONTARIO
Il personale volontario richiamato in servizio è tenuto all’addestramento periodico, secondo le modalità stabilite dal Comando provinciale di appartenenza (Art.10 del D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76).
DISPENSE PER I CORSI DI FORMAZIONE DEI VIGILI VOLONTARI
Manuale corso volontari: Manuale di prevenzione incendi per corsi di formazione per vigili del fuoco volontari;
Attrezzature di protezione: Dispensa sulle attrezzature di protezione individuale dei Vigili del Fuoco;
Attrezzature di soccorso: Dispensa sulle attrezzature di soccorso dei Vigili del Fuoco;
Autorespiratori: Dispensa sugli autorespiratori;
Chimica e fisica dell’incendio: Dispensa sulla chimica e fisica dell’incendio.