D.Lgs 19/12/1994, n. 758 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro; Lett. Circ. prot. n. 14005 del 26/10/2011 (Prevenzione incendi e vigilanza in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro); Circolare N. 3 MI.SA. (96) 3 – prot. n. P108/4101 sott. 72/C.1.(18) del 23/1/1996 (Competenze ed adempimenti da parte del C.N.VV.F.).
LA POLIZIA GIUDIZIARIA E LA POLIZIA AMMINISTRATIVA
L’attività di polizia viene svolta dallo Stato per assicurare un ordinato vivere sociale e può essere diretta a prevenire la commissione di reati (polizia amministrativa), o a reprimerereati già commessi (polizia giudiziaria).
– Polizia amministrativa: attività volta a realizzare le misure amministrative, di vigilanzaper l’accertamento dell’osservanza di leggi e atti amministrativi, per la prevenzione dei pericoli che possono derivare dalle condotte dei cittadini, per il mantenimento dell’ordine pubblico e la tutela della proprietà.
– Polizia giudiziaria: attività svolta dopo che si è verificato un reato, per reprimerlo, prendendone notizia, impedendo che venga portato a ulteriori conseguenze, ricercando autori, compiendo atti per assicurare le fonti di prova, ecc.
L’attività di PG è collegata all’accertamento e alla repressione di un reato già commesso, e si colloca quindi all’interno del procedimento penale, costituendone il primo momento in contatto con il PM.
I compiti della polizia giudiziaria sono: acquisire notizia di reato, impedendo che sia portato aconseguenze ulteriori; ricercare gli autori dei reati; individuare e assicurare le fonti di prova.
UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E VV.F.
Nell’esercizio delle attività istituzionali (soccorso pubblico e prevenzione incendi) il personale operativo VV.F. (vigili, CS, CR, funzionari) può trovarsi a dover compiere anche funzioni dipolizia giudiziaria (redazione verbali di accertamento di reato, repressione reati, assicurazione fonti di prova, accertamenti sullo stato dei luoghi, sequestri, ecc.).
I Vigili del Fuoco svolgono attività di PG a “competenza limitata” o “settoriale”, con la competenza solo sui reati connessi con i compiti d’istituto (quelli nei quali ci si può imbattere nello svolgimento del servizio).
Il personale VVF assume la qualifica di ufficiale o agente di PG solo nell’esercizio delle proprie funzioni, “nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni” (art. 57 co. 3 c.p.p.).
L’art. 57 c.p.p. individua ai commi 1 e 2 i soggetti che sono ufficiali e agenti di PG appartenenti a vari Enti (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, ecc.).
Il comma 3(*) stabilisce che sono altresì ufficiali e agenti di PG, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali leggi e regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55.
(*) Il comma si riferisce al personale di altri enti (come ad es. ufficiali sanitari, Vigili Urbani, funzionari doganali, Capitaneria di porto, comandanti di navi ed aeromobili, ASL in materia infortunistica, ecc.), tra cui anche i Vigili del Fuoco, ai sensi della legge n. 1570/41, n. 469/61 e D.Lgs n. 139/06).
L’art. 55(**) c.p.p. definisce quali sono le funzioni della PG, stabilendo che queste devono essere svolte dagli ufficiali e agenti di PG.
(**) 1) La PG deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. 2) Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria. 3) Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di PG.
Per questo motivo il personale dei Vigili del Fuoco svolge funzioni di PG secondo quanto stabilito dalla legge n. 1570/41, legge n. 469/61, da ultimo accorpate con l’art. 6, co. 2(***)del D.Lgs. 8/3/2006 n. 139.
– Al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco è attribuita la funzione di agente di PG;
– Al personale appartenente agli altri ruoli dell’area operativa del Corpo nazionale (CR, CS, Funzionari, Primi dirigenti) è attribuita la funzione di ufficiale di PG.
Il Comandante Provinciale non ha la funzione di Ufficiale di PG (Art. 40 del D.Lgs. n. 139/2006).
(***) Nell’esercizio delle attività istituzionali, il personale del CNVVF svolge funzioni di PG. Al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di PG; al personale appartenente agli altri ruoli dell’area operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di PG secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di PG e di pubblica sicurezza per l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.
DISTINZIONE TRA UFFICIALI E AGENTI DI PG
La distinzione tra ufficiali e agenti di PG è rilevante, in quanto alcuni atti possono essere compiuti dai primi e non dai secondi. L’inosservanza delle norme sulla PG può comportareresponsabilità penali, in quanto l’esercizio di tali funzioni non è facoltativo, ma obbligatorio.
La norma (art. 57 co. 3 c.c.p.) con l’inciso “nei limiti del servizio cui sono destinati”, allude ad una competenza settoriale o limitata, mentre con l’inciso “secondo le rispettive attribuzioni”fa riferimento ai diversi poteri conferiti agli ufficiali e agenti, con riguardo alla legittimazione a compiere da parte dei primi tutti gli atti di PG, e da parte dei secondi solo alcuni.
COMPETENZE DI PG DEL PERSONALE VV.F.
La competenza degli agenti ed ufficiali di PG del personale VV.F. è limitata alle tipologie di reati principalmente ascrivibili a 2 categorie:
– Delitti contro la pubblica incolumità;
– Contravvenzioni in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Per far fronte agli adempimenti derivanti da tale attività, presso i Comandi Provinciali VV.F. sono istituiti gli “Uffici di Polizia Giudiziaria“.
Nei casi di intervento congiunto (oltre ai Vigili del Fuoco, anche altri organi di PG come Polizia o Carabinieri), occorre ispirarsi a principi di coordinamento e collaborazione.
AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA E VV.F.
Il personale del C.N.VV.F., sia permanente che volontario, nell’esercizio delle proprie funzioni gode della qualifica di agente di pubblica sicurezza, secondo l’art. 8 co. 1 della legge n. 1570/41 ancora vigente anche dopo il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale operato dal D.Lgs 8 marzo 2006 n. 139.
Tale attribuzione è stata ribadita dal Consiglio di Stato in occasione dell’esame della bozza del citato decreto legislativo.
Art. 8 co. 1 della legge n. 1570/41: “Ai fini della presente legge e nell’esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l’uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.”
All’art. 35 del D.Lgs n. 139/06 tra le norme abrogate compare alla lett. “d) legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ad eccezione degli articoli … 8, primo comma; …”.
Nella prima versione del testo, con l’art. 35 veniva abrogato interamente l’art. 8 della Legge 1570/41, eliminando la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza dei Vigili del Fuoco.
Il Consiglio di Stato, con parere espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 13/2/2006, ha osservato che la previsione della qualifica di PS deve essere prevista per i Vigili del Fuoco “anche al fine di facilitare l’opera di prevenzione dei Vigili del fuoco, per i quali non sembra sufficiente l’attribuzione di funzioni di PG, esercitate sotto il controllo della magistratura e quindi più anguste di quelle consentite dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza. Va inoltre meglio chiarito che la disposizione di cui al comma in esame è applicabile anche al personale volontario.”
IL RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO ED IL D.LGS. N. 81/2008
L’art. 13 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), attribuisce al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto di specifica competenza.
In concreto, tale attività è volta a verificare l’attuazione del complesso di norme, contenute nel testo unico, nel codice penale ed in leggi speciali, che si prefiggono di:
ü tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
ü prevenire l’insorgere di incendi nei luoghi di lavoro;
ü prevenire la formazione e l’innesco di miscele esplosive nei luoghi di lavoro;
ü assicurare le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori in caso di pericolo d’incendio e/o esplosione.
I PRINCIPALI REATI DI COMPETENZA DEI VIGILI DEL FUOCO IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PREVISTI DAL “TESTO UNICO”
Si riporta di seguito un elenco, non esaustivo, relativo alle principali ipotesi di reato previste dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod., relativamente alle violazioni delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro che rientrano tra le competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.):
- Violazione dell’Art.17 co. 1 lett b): Omessa designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
(punito dall’Art. 55 comma 1 lett. b con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014 euro)
- Violazione dell’Art. 18, comma 1 lett. d): Omessa fornitura ai lavoratori di necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.
(punito dall’Art. 55 comma 5 lett. d con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.644 a 6.576 euro)
- 3.Violazione dell’Art. 29, comma 1: Omessa valutazione dei rischi e omessa elaborazione del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a)
(punito dall’Art. 55 comma 1 lettera a con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014 euro)
- Violazione dell’Art. 37, comma 9: Mancato adempimento agli obblighi di formazione e aggiornamento periodico in relazione all’omessa formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e di gestione dell’emergenza.
(punito dall’Art. 55 comma 5 lett. c con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.315 a 5.699 euro)
- Violazione dell’Art. 46, comma 2:Omessa adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori (es. per mancata effettuazione dei lavori di cui al progetto approvato o per mancato rispetto delle disposizioni contenute sulla regola tecnica di prevenzione incendi, ecc).
(punito dall’Art. 55 comma 5 lett. c con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.315 a 5.699 euro)
- Violazione dell’Art. 64, comma 1: Il luogo di lavoro non è conforme ai requisiti di cui all’articolo 63, comma 1 per la mancanza dei seguenti requisiti indicati nell’Allegato IV:
1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza non risultano sgombre.
1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza non hanno altezza minima di m 2,0 e/o larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
1.5.6. Le uscite di emergenza sono dotate di porte non apribili nel verso dell’esodo.
1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza risultavano chiuse a chiave in presenza di lavoratori in azienda in assenza di specifica autorizzazione degli organi di vigilanza.
1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza non sono dotate di un’illuminazione di sicurezza.
1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, non sono provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.
4.1.3. Non sono stati predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei.
4.1.3. I mezzi ed impianti di estinzione non sono mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.
4.4.1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al punto 4.3 o di modifiche di quelli esistenti, non sono stati sottoposti al preventivo parere di conformità sui progetti, da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (NB: attività di cui alle cat. B e C dell’allegato I del DPR 151/2011)
(punito dall’Art. 68 comma 1 lett. b con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.096 a 5.261 euro)
- Violazione dell’Art. 163, comma 1: Omessa predisposizione di segnaletica di sicurezza conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da Allegato XXIV a Allegato XXXII.
(punito dall’Art. 165 comma 1 lett. a con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014 euro)
ALTRI REATI CONNESSI CON I CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI
MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SCIA
Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, secondo un’interpretazione fornita con Lett.circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011:
“Le sanzioni penali previste per l’omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all’articolo 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell’allegato I in caso di mancata presentazione di SCIA.” (Interpretazione fornita con Lett.circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011).
Secondo tale interpretazione la mancata presentazione della SCIA è equiparata all’omessa richiesta di rilascio o rinnovo del C.P.I.
Inoltre, le sanzioni penali si applicherebbero a tutte le “attività soggette” del DPR n. 151/2011(cat. A/B/C).
Art. 20 del D.Lgs 139/06 – Sanzioni penali e sospensione dell’attività – Comma 1: Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da euro 258 a euro 2.582, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il D.P.R., previsto dall’art. 16, co. 1 (cioè il D.P.R. n. 151/2011).
ATTESTAZIONE DI FATTI NON RISPONDENTI AL VERO NELLE CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO DEL C.P.I.
Le pene previste in tal caso dall’articolo 20 co. 2 del D.lgs. n. 139/2006, sono rappresentate dalla reclusione e multa. Si tratta pertanto di un delitto, reato più grave di quelli contravvenzionali (puniti con arresto o ammenda) che contraddistinguono in genere le inadempienze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 20 del D.Lgs 139/06 – Sanzioni penali e sospensione dell’attività – Comma 2: Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi,attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
LA PROCEDURA PER I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI SUL LAVORO DEL D.LGS. N. 758/1994
Il Capo II del decreto legislativo n° 758/94 prevede una causa speciale di estinzione dei reati di tipo contravvenzionale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, in base alle norme indicate nell’allegato I del decreto medesimo.
L’estinzione è collegata al verificarsi di due successivi eventi: il tempestivo adempimento della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza ed il pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Si tratta di un istituto che presenta notevoli analogie con quello dell’oblazione, previsto dagli artt. 162 e 162 bis del codice penale, dal quale però si discosta in quanto l’estinzione del reato consegue non solo al pagamento di una somma di denaro, ma anche al tempestivo adempimento della prescrizione ed in quanto il pagamento della somma ha luogo non in sede giudiziaria ma in sede amministrativa.
ADEMPIMENTI DELL’ORGANO DI VIGILANZA (VIGILI DEL FUOCO):
ART. 20 (Prescrizioni)
L’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di P.G. di cui all’art. 55 del c.c.p., accertata la sussistenza di un reato ricadente tra quelli estinguibili con contravvenzione (con mod. 1PG), impartisce al contravventore una apposita prescrizione, allo scopo di eliminare la contravvenzione, fissando per la regolarizzazione un termine tecnicamente necessario, non eccedente un periodo massimo di mesi 6.
Ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.lgs n. 758/94, il suddetto termine, nei casi di particolare complessità e di oggettiva difficoltà dell’adempimento, può essere prorogato fino ad un massimo di mesi 6, comprensivo anche del periodo già trascorso.
Un’ulteriore proroga, fino ad un periodo massimo di altri 6 mesi, può essere concessa una sola volta su istanza del contravventore, che deve indicare specifiche circostanze giustificative a lui non imputabili.
Si precisa che la prescrizione costituisce un atto obbligatorio nell’ambito dei reati previsti nell’allegato 1 del decreto. La prescrizione è comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito del quale opera il contravventore.
Nel caso in cui oltre alla violazione di una norma, venga accertata una situazione di pericolo, l’organo di vigilanza può imporre specifiche prescrizioni atte a far cessare lo stato di pericolo per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in attesa della regolarizzazione.
L’organo di vigilanza ha l’obbligo di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente la contravvenzione ai sensi dell’art. 347 del Codice di procedura penale.
La contravvenzione della norma disattesa deve essere imputata al contravventore, che quindi va individuato nella persona o nelle persone che hanno violato la norma in concreto.
ART. 21 (Verifica dell’adempimento)
– Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità indicate nella prescrizione.
– Accertato l’adempimento alla prescrizione, l’Organo di Vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, entro 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita.
– Entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’Organo di Vigilanza comunica al Pubblico Ministero l’adempimento alla prescrizione e l’eventuale pagamento dell’ammenda prevista.
– In caso si accerti l’inadempimento alla prescrizione impartita, l’Organo di Vigilanza ne dà comunicazione al PM ed al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.
Nel caso di più prescrizioni correlate a distinte ipotesi di reato, qualora il contravventore adempia soltanto ad alcune, i Comandi Provinciali VV.F. provvederanno a dare separata comunicazione al PM.
ADEMPIMENTI DEL PUBBLICO MINISTERO:
(Artt. 23 e 24 del D.L.vo n° 758/94)
Il PM ricevuta la notizia di reato inerente alla contravvenzione, tiene sospeso il relativo procedimento dal momento dell’iscrizione della notizia nel registro di cui all’art. 335 del c.c.p. fino al momento in cui riceve dall’Organo di Vigilanza le comunicazioni di cui all’art. 21.
Il Pubblico Ministero richiede l’archiviazione del procedimento, per estinzione del reato, se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’Organo di Vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto.
Il Pubblico Ministero può procedere ai fini dell’applicazione dell’art. 162 bis (oblazione) del codice penale, nel caso che da parte del contravventore l’adempimento sia avvenuto in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma comunque congruo a norma dell’art. 20, comma 1, ovvero l’eliminazione della contravvenzione sia stata realizzata con modalità diverse da quelle indicate dall’Organo di Vigilanza.