MODIFICA D.LGS 217/05 E D.LGS 139/06 AI SENSI DELLA LEGGE DELEGA 124/15. BASTA PRESE IN GIRO PER I VIGILI DEL FUOCO CHIEDIAMO EQUIPARAZIONE AGLI ALTRI CORPI E NON PRIVILEGI ! SIAMO PRONTI A SCENDERE IN PROTESTA !
La presente in riferimento alla bozza di modifica del D.Lgs 217/05 (trasmessaci in data 22/01/2016) e alla bozza di modifica del D.Lgs 136/06 (trasmessaci in data 21/01/2016), in attuazione della delega contenuta all’art. 8 della legge 124/15 (cd. legge Madia) Di seguito le osservazioni CONAPO che si aggiungono a quelle già formulate in precedenza, compresa la riunione di ieri al Viminale, e chiarificano la posizione di questo sindacato CONAPO. Preliminarmente si osserva che le bozze presentate mancano di una vera riforma delle carriere e dell’ordinamento che possa consentire risparmi da reinvestire nella equiparazione retributiva e pensionistica dei vigili del fuoco con le forze di polizia.
PREMESSA ‐ IN PARTICOLARE IL CONAPO CHIEDE: ‐ Provvedimenti di piena equiparazione retributiva e pensionistica dei vigili del fuoco con il corrispondente personale appartenente agli altri corpi dello stato ad ordinamento civile, prima fra tutti la polizia di stato (solito ministero). A tal fine si chiede anche l’inserimento dei Vigili del Fuoco nel Comparto Sicurezza attraverso i meccanismi di perequazione previsti dalla legge 121/81. ‐ In subordine, in caso di risorse finanziarie insufficienti alla piena equiparazione, , il CONAPO, in via prioritaria chiede l’estensione ai vigili del fuoco dell’ assegno funzionale pensionabile (art. 6 del D.L. 387/1987 e s.m.i.) corrisposto ai 17,27 e 32 anni a tutti i corpi dello stato sia civili che militari (tranne i vigili del fuoco) ‐ l’estensione ai vigili del fuoco degli aumenti di servizio (1 anno ogni 5) ai fini pensionistici (art. 3 comma 5 della legge 284/77 e art. 17 comma 2 legge 187/76) cui beneficiano tutti i corpi dello stato sia civili che militari (tranne i vigili del fuoco). ‐ l’estensione ai vigili del fuoco dei 6 scatti retributivi (art. 1, comma 15‐bis del D.L. 379/87 e art. 6 bis, comma 1 del D.L. 387/87) all’atto del pensionamento (+15%) cui beneficiano tutti i corpi dello stato sia civili che militari (tranne i vigili del fuoco). ‐ l’ estensione al personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dei meccanismi di adeguamento retributivo alle qualifiche superiori al compimento dei 13 e 23 anni di servizio previsti per le forze di polizia (stipendio qualifica superiore ai sensi dell’art. 43, commi 22 e 23 della legge 121/81) e al compimento dei 15 e 25 anni (intera retribuzione qualifica superiore ai sensi dell’art. 43‐ter della Legge 121/81), misure che però non possono essere disgiunte dall’erogazione dell’ assegno funzionale (17,27 e 32) anni al personale VF in uniforme. ‐ l’estensione anche alle organizzazioni sindacali dei vigili del fuoco di quanto previsto dall’ art. 8 bis del D.Lgs 195/95 (Consultazione delle rappresentanze del personale) ove prevede che «Le organizzazioni sindacali e le sezioni del COCER di cui all’articolo 2 sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di programmazione economico‐finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate». Questo per cercare di evitare che i Vigili del Fuoco vengano dimenticati nelle leggi e negli stanziamenti, come avvenuto in passato. ‐ l’istituzione del ruolo tecnico – logistico (in uniforme) e con la qualifica di P.G., a supporto della componente operativa, in cui far confluire anche il personale operativo non più idoneo alla piena operatività e cui garantire istituti retributivi e pensionistici di specificità correlati all’ obbligo di mobilitazione a supporto delle necessità del settore operativo. ‐ l’istituzione di un unico servizio amministrativo contabile a supporto di tutte le componenti del ministero dell’ interno (amministrazione civile dell’ interno) cui destinare le nuove assunzioni mediante unico concorso per tutto il ministero dell’interno e cui destinare il personale SATI del CNVVF che vi faccia domanda (pur continuando a prestare servizio nelle medesime sedi VF per chi lo desidera); diritto di opzione per il personale SATI attualmente in servizio di preferire l’inquadramento nell’amministrazione civile dell’ interno (esentati da obblighi di mobilitazione) o restare sino al pensionamento nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco in ruolo SATI ad esaurimento o, solo per i tecnici‐informatici, inquadrarsi nell’ istituendo ruolo tecnico‐logistico se in possesso dei requisiti psicofisici e dopo il superamento di apposito corso di formazione, ‐ la revisione di tutti i nomi delle qualifiche del personale tecnico‐operativo del CNVVF in modo da conformarli a quelli degli altri corpi dello stato ad ordinamento civile (Sovrintendente Antincendi, Sovrintendente Capo Antincendi, ecc. ecc.) abrogando le ridicole qualifiche odierne “aziendali” (Capo Squadra, Capo Reparto come avviene nelle fabbriche) che derivano dai precedenti inquadramenti del Corpo in tali comparti. ‐ la previsione che il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia nominato prefetto obbligatoriamente proveniente dai dirigenti generali del CNVVF, analogamente a quanto avviene nella polizia di stato (solito ministero) ai sensi dell’art. 5 della legge 121/81, ed al fine di elevare di rango il Capo del Corpo nel ministero dell’ interno cui affidare anche il coordinamento della Direzione Centrale per la Difesa Civile e le Politiche di Protezione Civile. ‐ Il volontariato nei Vigili del Fuoco non può avere (come oggi avviene) attribuzioni di polizia, qualifiche, uniformi e retribuzioni identiche a quelle del personale permanente. Non si può pensare che un cittadino non possa riconoscere un volontario da un permanente.
Occorre prevedere la gratuità delle prestazioni, differenziare le uniformi e cosi rendere riconoscibili le diverse componenti del CNVVF, nonché prevedere la completa gestione economica ed amministrativa del volontariato in capo alle regioni, anche ai fini di protezione civile, fermo restando il coordinamento da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al pari di come ASL‐118 coordina i volontari del soccorso sanitario ed al pari di come il Corpo forestale dello stato coordina(va) i volontari dell’antincendio boschivo.
Il servizio di volontariato deve essere di ausilio e non sostitutivo del personale permanente. Deve garantire l’intervento di prossimità ma non l’esclusività dell’intervento. ‐ Abrogazione del servizio discontinuo e istituzione di una sorta di ferma breve propedeutica all’assunzione , cui destinare riserve di posti nei concorsi di accesso. ‐ Istituzione di nuclei di polizia amministrativa e giudiziaria in tutti i comandi provinciali. ‐ Occorre prevedere che il personale operativo permanente con la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria e agente di pubblica sicurezza inserito nei nuclei di polizia giudiziaria e amministrativa, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e delle funzioni attribuite, possa accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell’art. 9 della Legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché ai dati e alle informazioni contenute nello “schedario veicoli rubati” operante presso il medesimo centro elaborazione dati .. Inoltre per l’espletamento dei compiti di istituto le centrali operative ed i nuclei di polizia giudiziaria e amministrativa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco devono accedere a titolo gratuito alle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi Decreto del Presidente Della Repubblica 28 Settembre 1994, n. 634.
Tutto questo al fine di non dover sempre ricorrere ad altri corpi per avere informazioni necessarie ai compiti di istituto. ‐ Previsione di percorsi di carriera interni adeguati che consentano al personale avente il previsto titolo di studio e la prevista capacità di poter avanzare alle carriere superiori con precedenza di ruolo rispetto a coloro che provengono dall’esterno. ‐ Aumento delle piante organiche del personale ispettore da destinare alla funzione di Capo Turno Provinciale (delicata funzione di coordinamento generale e rapporto con gli altri enti). In fase di prima applicazione istituzione del ruolo speciale ad esaurimento degli ispettori cui inquadrare il personale avente la qualifica di capo reparto e capo reparto esperto in servizio alla data di entrata in vigore dell’ istituzione del ruolo speciale ispettori ad esaurimento.
Questo consentirebbe di allineare il corpo nazionale agli altri corpi dello stato anche da questo importante punto di vista. ‐ Previsione che le indennità specialistiche non devono subire decurtazioni in caso di assenze dovute a motivi di infortuni sul lavoro o cause di servizio, nonché in caso di frequentazione di corsi di formazione o invio in missione disposto dall’amministrazione; ‐ Si chiede più trasparenza ed oggettività ai fini delle valutazioni per le promozioni a dirigente e vice comandanti nominati dal centro con criteri trasparenti. ‐
Occorre creare all’interno del Corpo una vera e propria struttura di adeguata formazione degna di avere il riconoscimento pari ad un istituto di formazione o ateneo della sicurezza, con regole e regolamenti chiari, che consti di formatori selezionati , il tutto a garanzia della sicurezza e della qualità della formazione, affinché non si verifichi più ciò che oggi accade: personale (compresi alcuni dirigenti) che non conoscono le funzioni (ed i limiti delle funzioni) del CNVVF.
QUANTO ALLO SPECIFICO DELLA BOZZA DI REVISIONE DEL D.LGS 217/05 INVIATACI IL CONAPO AD INTEGRAZIONE ULTERIORE OSSERVA QUANTO SEGUE : ART 1 ‐ ISTITUZIONE RUOLO UNICO (VIGILI‐CAPI SQUADRA‐CAPI REPARTO) Non si è compresa la motivazione del dover creare un ruolo unico se poi per il passaggio da vigile a capo squadra è comunque prevista una procedura concorsuale. Se non vi sono motivazioni particolare si ritiene che si debba continuare ad avere divisione dei ruoli tra VIGILI da una parte e CAPI SQUADRA E REPARTO dall’altra, in analogia agli altri corpi dello stato. ART. 3 ‐ QUALIFICHE VIGILI DEL FUOCO La riduzione da 4 a 3 delle qualifiche di Vigile del Fuoco, accompagnate dalla omissione della indicazione degli anni necessari al conseguimento delle medesime, non consente valutazioni adeguate e appare mirata a conseguire risparmi di spesa a danno dei vigili del fuoco (per finanziare la dirigenza amministrativa ???). Il CONAPO chiede che le qualifiche di vigile del fuoco restino 4 come previste dal corrispondente personale degli altri corpi dello stato (sia civili che militari). Il CONAPO Non concorda con la denominazione “vigile del fuoco vice capo squadra” che appare mirata ad affidare a tale personale incombenze di capo partenza pur in assenza di specifica formazione (anche sulla sicurezza sul lavoro), in assenza di qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e soprattutto in assenza di adeguata remunerazione. Il CONAPO chiede pertanto di abrogare la dicitura “vice capo squadra” per i vigili coordinatori. ART‐ 3 QUALIFICHE CAPI REPARTO Risulta la volontà di abrogare lo scatto convenzionale ora previsto (art. 18 del vigente D.Lgs 217/05) al personale Capo Reparto Esperto che abbia compiuto 4 anni nella qualifica. Il CONAPO è contrario a tale abrogazione penalizzante per il settore operativo e ne chiede il mantenimento in vigore in coerenza con quanto accade negli altri corpi dello stato. Ci auguriamo che non sia una manovra per reperire risorse da destinare alla istituzione della dirigenza amministrativa. ART. 19 – ARTICOLAZIONE RUOLO ISPETTORI TECNICI ANTINCENDI Il nuovo ruolo ispettori tecnici antincendi viene ridotto a 4 qualifiche a fronte delle 6 attualmente vigenti tra il ruolo ispettori e sostituti direttori e a fronte delle 5 qualifiche esistenti nel corrispondente personale degli altri corpi dello stato sia civili che militari. Il CONAPO chiede che il ruolo ispettori consti di n. 5 qualifiche. ART. XX 1 ‐ ISTITUZIONE E ARTICOLAZIONE DEI RUOLI PROFESSIONALI DEL PERSONALE AERONAVIGANTE L’omissione di dati mediante punteggiatura, relativi al nuovo inquadramento di tale personale non consente di poter esprimere adeguate valutazioni in merito. Inoltre nessun corpo dello stato ha qualifiche differenti del personale aeronavigante rispetto al restante personale in servizio (come da bozza) e tali qualifiche inducono solo confusione. Non è assolutamente corretto dotare il personale che vola di qualifiche “nominativamente” diverse dal resto del personale, qualsiasi sia la qualifica , ben venga il ruolo aeronavigante ma le qualifiche e i relativi gradi devono restare gli stessi del resto del personale per non creare ulteriori confusioni che nel nostro Corpo ce ne sono già un infinita. Inoltre bisogna chiudere la forbice tra il personale che ha beneficiato delle riqualificazioni del settore aeronaviganti ante D.lgs 217/05 e il personale entrato nella specializzazione dopo. La nostra idea consiste nell’inquadrare i vigili come vice ispettori, i capisquadra e i capi reparto come ispettori capo, gli ispettori e gli sda come ispettori capo esperto e gli sdace come ispettori coordinatori. Inoltre il CONAPO chiede di premiare, tramite erogazione dell’indennità di funzione, coloro che all’interno dei nuclei ricoprono posti di responsabilità sanciti dalla norma interna. Nello specifico dell’articolato: Accesso ai ruoli XX_3: si richiede di sostituire “ha carattere preferenziale” con “costituiscono punteggio i titoli aeronautici”. Al comma 6 stabilire un limite di età. Il personale in possesso dei titoli di cui al comma 2 e 4 viene inviato al corso di formazione presso strutture stabilite dalla DCF ‐ Promozione alle qualifiche superiori… XX_5: proprio perchè in analogia alle qualifiche ed ai meccanismi dei ruoli tecnico‐operativi non si comprende il senso di cambiarne il nome. Il passaggio di qualifica mantiene la logica dell’art.19. Rimane aperta la questione dei trasferimenti che, oltre a rispondere all’esigenza delle piante organiche, tiene conto anche delle qualifiche operative in possesso dal personale. ‐ Transito ai ruoli XX_7: non viene specificato se il personale inidoneo al volo può permanere nelle specializzazioni e quindi proseguire a prestare servizio presso i Reparti volo. Diversamente cosa accade ai piloti e specialisti attualmente inidonei al volo? Prima applicazione: nella sostanza l’elemento di novità è solamente la possibilità di accedere ai vigili, capo squadra e capi reparto al ruolo di vice ispettore. Previsione di nuovi istituti: facendo riferimento alla legge n° 78 del 1983 si suggerisce quanto segue:Indennità fissa e continuativa ‐ Indennità di volo > viene trasformata in indennità fissa e continuativa, la quale viene riconosciuta dalla data del conseguimento del brevetto. Attualmente i fondi per la corresponsione dell’emolumento vengo stanziati dal FUA. Indennità di aeronavigazione > viene riconosciuta in relazione al tipo di aeromobile sul quale si svolge attività di volo. Indennità supplementari. Indennità di pronto impiego operativo > corrisposta al personale facente parte degli equipaggi fissi di volo legata alla effettiva attività di volo svolta.
Indennità istruzionale o di specialità > riconosciuta agli istruttori di volo e di specialità nei periodi di effettivo esercizio delle relative funzioni. Compenso di collaudo > riconosciuto al personale Pilota e Specialista che svolge attività per voli officina, collaudo ovvero accettazione a seguito di manutenzione effettuata su aeromobili VVF, in relazione all’attività di volo effettuata.
Le indennità supplementari non sono cumulabili tra loro. Indennità per gli allievi > Al personale che frequenta i corsi di formazione professionale viene corrisposta l’indennità di pronto impiego operativo secondo l’attività di volo effettuata. Indennità di funzione > Al personale che ricopre incarichi di responsabilità, relativamente all’organizzazione dei Reparti volo VVF, viene corrisposta l’indennità di funzione secondo i turni di effettivo servizio. Ruolo speciale > con l’obiettivo di formare dirigenti competenti ed esperti da destinare all’Area soccorso aereo, si propone di consentire l’accesso anche al personale che abbia titolo del settore aeronavigante. ELISOCCORRITORI In merito a quanto previsto nelle modifiche del DLgs 217, per il Ruolo del personale Aeronavigante, ed in particolare per gli Elisoccorritori, il Conapo esprime il più profondo sentimento di delusione verso una classe dirigente che non ha visto e non ha compreso quale fosse il valore aggiunto che questa figura professionale ha, in confronto a quelle analoghe degli altri Corpi.
L’inserimento tout court nel ruolo aeronavigante, evidentemente privo dell’analisi necessaria e rispondente esclusivamente a logiche ed equilibri di potere interni all’Amministrazione, con la rescissione di tutti i legami con il servizio operativo ordinario, comporterà una profonda modificazione della capacità operativa degli Elisoccorritori, i quali, in breve tempo, perderanno le caratteristiche che li differenziano, per maggiore capacità operativa, dai loro colleghi degli altri corpi. Si tratta della dilapidazione consapevole di un patrimonio professionale importantissimo, che appartiene si al Corpo, ma anche ai cittadini! Sarebbe stato possibile trovare una soluzione che preservasse le caratteristiche professionali dei SAF 2B e, contemporaneamente, riconoscesse a questo personale tutto il dovuto. Su quest’ultimo punto, sconcerta leggere quanto previsto nella bozza! Ancora una volta, viene partorito un progetto che vede figli e figliastri! Piloti, Specialisti ed Elisoccorritori, lavoreranno tutti insieme a bordo dei velivoli del Corpo, ma avranno considerazione e trattamenti diversi, senza che esista o sia stata dichiarata una qualsiasi motivazione comprensibile, a giustificazione della disparità di Pag. 6/8 trattamento! Per altro, non esiste ancora chiarezza e certezza su nessuno dei riconoscimenti, giuridici ed economici, che spetterebbero ai futuri Elisoccorritori.
È difficile riuscire a spiegare perché gli inquadramenti e le carriere di Piloti e Specialisti seguano una strada e quelle degli Elisoccorritori un’altra, decisamente discriminante, a tutto svantaggio di questi ultimi! Non si riesce a trovarne motivo, se non immaginando dinamiche che nulla hanno a che fare con il lavoro e le mansioni espletate da ognuno ed il relativo giusto riconoscimento.
Il Conapo, premettendo la propria delusione per la soppressione di uno dei progetti operativi di maggior valore degli ultimi decenni, chiede che i futuri Elisoccorritori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ricevano la stessa identica considerazione dell’altro personale aeronavigante, Piloti e Specialisti, così come accade in ogni altra Amministrazione dello Stato! A tal fine, si chiede che il Ruolo degli Elisoccorritori venga organizzato in modo identico a quello dei Piloti e degli Specialisti, attraverso una completa parificazione di inquadramento e carriera, con relativo rilascio di “Licenza e Brevetto” e non, come invece è attualmente previsto di “Licenza o Brevetto”. NAUTICI – SOMMOZZATORI – TLC Non si comprende per quale motivazione vengono istituiti ruolo del personale elicotterista e non viene fatta la medesima cosa per il restante personale specialista nautico, sommozzatore e tlc. Questo personale non può essere considerato specialista solo per i doveri ! Peraltro se a tale personale si impongono procedure concorsuali separate dal personale generico (e si arriva anche a vietare la promozione ad ispettore con il recente concorso straordinario a 334 posti), non si può poi affermare che fa parte del ruolo del personale generico.
Le solite incongruenze della nostra amministrazione che devono essere sanate ! INDENNITA DI TRASCINAMENTO PERSONALE SPECIALISTA Va istituita al pari degli altri corpi dello stato l’indennità di trascinamento per il personale specialista che uscendo dalla specializzazione viene restituito ai servizi ordinari. ART 49 – NOMINA E FUNZIONI DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO Si ritiene necessario, in analogia a quanto avviene per la Polizia di Stato (vedasi art.5 L. 121/81), che il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia nominato prefetto proveniente dalle carriere dei dirigenti generali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e provveda al coordinamento anche della Direzione Centrale per la Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile (oggi sottratta al suo coordinamento). ARTICOLI SUI RUOLI DIRETTIVI SPECIALI AD ESAURIMENTO La riforma sembra dare gli oneri ma non gli onori al personale destinatario dei provvedimenti. Non si comprende come si possa pensare ad un ruolo “direttivo” speciale escluso dal contratto dei “direttivi” e con declaratorie dei profili inferiori. Il CONAPO chiede l’inquadramento di tale personale nell’ambito del procedimento negoziale riguardante il personale direttivo e dirigente, fermo restando che nessuna ingerenza o rallentamenti di carriere deve recarsi a questi ultimi a causa del ruolo direttivo speciale.
Quindi stesse competenze funzionali ma impedimento all’accesso alla dirigenza e alla ricopertura del posto di vice dirigenza. L’illogicità di tale differenziazione è smaccatamente evidente in quanto gli attuali IAE e SDACE hanno la stessa retribuzione, le stesse competenze (o vengono utilizzati in perfetta similitudine con il personale direttivo a conferma che l’organizzazione del CNVVF nonostante i contenuti del D.lgs 217/05 non riesce a fare a meno di tale personale) ,lo stesso trattamento pensionistico del personale direttivo ,quindi perché mantenerli in un comparto di negoziazione differente giocando sulla semantica del nome? Inoltre va considerata l’idea che il servizio di guardia, prima funzione delegata dal dirigente, e in subordine la partecipazione a commissioni dove è necessario esprimere parere mandatorio per conto dell’Amministrazione, siano una competenza esclusiva del ruolo direttivo e Pag. 7/8 direttivo speciale (se inserito nello stesso comparto di negoziazione) in quanto massima espressione tecnica connessa al soccorso tecnico urgente ed alla prevenzione incendi. Inoltre , il comma 10 esclude il personale aeronavigante. Occorre qui però prestare particolare attenzione al fatto che in tale settore aeronavigante vi è anche personale SDACE ex CTA nelle identiche posizioni di assunzione e carriera del personale destinatario del ruolo direttivo ad esaurimento, ma incomprensibilmente ne vengono esclusi, ingiustizia che va sanata. DIRIGENZA AMMINISTRATIVA AMMINISTRATIVO CONTABILE – la bozza contiene l’istituzione della dirigenza amministrativo contabile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Fermo restando che la previsione appare inutile e costosa dovendosi perseguire gli accorpamenti già indicati in premessa, ovvero costituire un unico settore amministrativo contabile a supporto di tutte le componenti del ministero dell’ interno (che è già dotato di dirigenza amministrativo‐contabile). In ogni caso il CONAPO contesta l’istituzione della dirigenza amministrativo‐contabile (finanziata con il riordino delle carriere del personale in uniforme) se istituita prima che al personale vigile dle fuoco che rischia la vita quotidianamente siano riconosciuti le dovute misure di equiparazione retributiva e pensionistica con gli altri corpi dello stato !
QUANTO ALLO SPECIFICO DELLA BOZZA DI REVISIONE DEL D.LGS 139/06 INVIATACI IL CONAPO AD INTEGRAZIONE ULTERIORE OSSERVA : ART. 3 – CAPO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO Si ritiene necessario, in analogia a quanto avviene per la Polizia di Stato (vedi art. 5 legge 121/81), che il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia nominato prefetto proveniente dalle carriere dei dirigenti generali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche al fine di elevare di rango il Capo del Corpo nel ministero dell’ interno cui affidare anche il coordinamento della Direzione Centrale per la Difesa Civile e le Politiche di Protezione Civile . ART. 6, COMMA 2 – DISPOSIZIONI GENERALI SUL PERSONALE In tale articolo si continua ad omettere di citare chiaramente che i vigili del fuoco sono anche “agenti di pubblica sicurezza”,nonostante lo preveda l’art. 8, comma 1 della legge 1570/41. Reputiamo necessario che tale qualifica sia riportata all’ art. 6, comma 2, in modo da evitare dubbi e fraintendimenti che si susseguono da anni. Inoltre è errata la previsione che limita “. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano”. Occorre abrogare le parole limitative “di trasporto urbano e metropolitano” affinchè vi sia identità di benefici anche per il trasporto pubblico regionale e si sgomberino i dubbi sino ad oggi esistenti anche per il trasporto su treni. ARTICOLI 8‐9‐10 PERSONALE VOLONTARIO Il volontariato nei Vigili del Fuoco non può avere (come oggi avviene) attribuzioni di polizia, qualifiche, uniformi e retribuzioni identiche a quelle del personale permanente. Non si può pensare che un cittadino non possa riconoscere un volontario da un permanente. Occorre prevedere la gratuità delle prestazioni, differenziare le uniformi e cosi rendere riconoscibili le diverse componenti del CNVVF, nonché prevedere la completa gestione economica ed amministrativa del volontariato in capo alle regioni, anche ai fini di protezione civile, fermo restando il coordinamento da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al pari di come ASL‐118 coordina i volontari del soccorso sanitario ed al pari di come il Corpo forestale dello stato coordina(va) i volontari dell’antincendio boschivo. Il servizio di volontariato deve essere di ausilio e non sostitutivo del personale permanente. Deve garantire l’intervento di prossimità ma non l’esclusività dell’intervento. Si chiede altresì l’abrogazione del servizio discontinuo e istituzione di Pag. 8/8 una sorta di ferma breve propedeutica all’assunzione , cui garantire riserve di posti nei concorsi di accesso. ART. 18 COMMA 3 – SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDI Occorre prevedere che i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento vengano disposti dal Comando dei Vigili del fuoco competente per territorio e non più dalla Commissione di Vigilanza della Prefettura. Questa modifica non comporta alcun emendamento del T.U.L.P.S. e del D.P.R. n. 311/01, che non prevedono tra i compiti delle Commissioni di Vigilanza tale adempimento e che infatti è contemplato solo dall’art. 4 del D.M. 22/02/96,n. 261 che regolamenta la vigilanza VV.F.!! ART. 24 – INTERVENTI DI SOCCORSO PUBBLICO Riteniamo la nuova formulazione ancora inadatta a risolvere i dubbi interpretativi e le diatribe sugli scenari di soccorso in merito al coordinamento dei soccorsi. Allo scopo chiediamo di attualizzare ed ivi riportare il testo dell’ art. 24 della legge 1570/41 cosi da sgomberare il campo da ogni dubbio in merito. Il periodo che si richiede è il seguente : “Il servizio di estinzione incendi, di soccorso pubblico e di difesa civile espletato dai Vigili del Fuoco comporta l’applicazione delle norme vigenti in materia e l’adozione dei provvedimenti all’uopo necessari ed è esercitato sotto la responsabilità e a giudizio del responsabile delle operazioni di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli appartenenti alle forze armate e di polizia, nonché ogni ente e/o organizzazione che eventualmente intervenga sugli scenari di cui al presente comma, debbono agire in conformità alle disposizioni di carattere tecnico impartite dallo stesso responsabile delle operazioni di soccorso (abrogare contestualmente art‐ 24 della legge 1570/41).” Inoltre, nel medesimo articolo va previsto quanto segue: “Il personale operativo permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in assenza di organi di polizia stradale, in occasione di interventi di soccorso, per ragioni di sicurezza nella circolazione stradale, può espletare i servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente a quelli necessari per l’assolvimento dei compiti di istituto e, nei casi di inosservanza delle norme del Codice della Strada, procede all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista. Occorre inoltre prevedere che “Alle unità navali del Corpo nazionale dei vigili dl fuoco si applicano le disposizioni di cui al DPR 300/2005” Si fa riserva di ulteriori osservazioni. ************************ In mancanza di chiari segnali che riconoscano al personale in uniforme del CNVVF pari dignità rispetto agli appartenenti agli altri Corpi dello Stato, secondo quanto sopra richiesto, informo che il CONAPO darà corso ad incisive proteste se sarà attuata la dirigenza amministrativa prima di riconoscere il dovuto a quanti quotidianamente rischiano la vita per garantire la sicurezza ed il soccorso pubblico della nostra nazione. Ringrazio per l’attenzione e porgo distinti saluti Distinti saluti. Il Segretario Generale CONAPO Sindacato Autonomo VVF I.A. Antonio Brizzi
In Allegato in comunicato Conapo e la sintesi delle modifiche che il Ministero indende apportare.
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