Il 4 luglio 2012 è stata emanata la direttiva 2012/18/UE (c.d. “Seveso III”) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose recepita in Italia con il D.Lgs 26/6/2015, n. 105 (G.U. 14/7/2015, n. 161 – S.O. n. 38), entrato in vigore il 29/7/2015 (15 giorni dopo la pubblicazione in G.U.).
Il provvedimento ha sostituito le direttive 96/82/CE, recepita in Italia con il D.lgs 334/99, e2003/105/CE, recepita con il D.lgs. 238/05 (c.d. “Seveso II”).
Nel territorio di competenza del Comando provinciale VVF di Ascoli Piceno sono presenti n. 8 attività soggette a rischio di incidente rilevante (n. 6 nella provincia di Ascoli Piceno e n. 2 nella provincia di Fermo) di cui:
– n. 4 stabilimenti SS (Soglia superiore)
– n. 4 stabilimenti SI (Soglia inferiore)
Le attività a rischio di incidente rilevante: La Direttiva Seveso III (Dal D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 al D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105).
LA DIRETTIVA SEVESO III
Il D.Lgs 26/6/2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” (c.d. Seveso III) ha sostituito il D.Lgs. 17/8/1999, n. 334 e come modificato dal D.Lgs 21/9/2005 n. 238 (c.d. Seveso II), successivamente modificato dal D.Lgs 14/3/2014 n. 48.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Presenza di sostanze pericolose: presenza, reale o prevista, nello stabilimento, o che è ragionevole prevedere che si possano generare in caso di perdita del controllo dei processi, in q.tà ≥ all’allegato 1.
ü Allegato 1 – parte 1 Categorie di sostanze pericolose
ü Allegato 1 – parte 2 Sostanze pericolose specificate
NB: le parti 1 e 2 (Categorie di sostanze e Sostanze specificate) sono state invertite rispetto alla precedente direttiva Seveso II.
Se una sostanza pericolosa dell’allegato 1 è compresa nella parte 1 e sia elencata anche nellaparte 2, si applicano le quantità limite della parte 2 (di cui alle colonne 2 e 3).
CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI
La nuova direttiva 2012/18/UE (Seveso III), nell’intento di migliorare leggibilità e chiarezza, introduce, tra le altre cose, la classificazione di stabilimenti di:
ü Soglia inferiore (SI) (Lower tier) soggetti a notifica, politica di prevenzione …;
ü Soglia superiore (SS) (Upper tier) soggetti anche a Rapporto di sicurezza.
GLI ALLEGATI DEL D.LGS N. 105/2015
Il D.Lgs n. 334/99 aveva previsto l’emanazione di una serie di decreti attuativi, relativi a vari aspetti.
– Alcuni sono stati emanati, pur in ritardo rispetto alle scadenze previste dal decreto.
– Altri non sono stati mai emanati.
Il D.Lgs n. 105/2015, anche allo scopo di evitare rimandi a successivi decreti da emanare, ha previsto già nella sua stesura originale tali provvedimenti, che sono regolamentati da 11 allegati, dall’allegato A all’allegato M.
TIPOLOGIA DEGLI ALLEGATI DEL D.LGS N. 105/2015
Il D.Lgs n. 105/2015 è costituito da 2 tipologie di allegati, per un totale di 17 (6 + 11):
ü Allegati numerici (dal numero 1 al numero 6):
Previsti dalla direttiva europea 2012/18/UE, simili a quelli previsti nella precedente direttiva.
ü Allegati letterali (dalla lettera A alla lettera M):
Previsti dal decreto italiano di recepimento della direttiva, che stabilisce criteri, procedure, linee guida, regolamenti, linee di indirizzo, ecc. sui vari argomenti trattati nei vari articoli, che evitano il ricorso a successivi decreti attuativi.
TESTO UNICO
Una novità molto positiva e rappresentata dal fatto che il provvedimento è completo, e permette di disporre di un “testo unico” che definisce ogni aspetto senza la necessità di riferimenti a successivi provvedimenti attuativi in quanto sono comprese tutte le norme di carattere tecnico necessarie per l’applicazione (allegati da A ad M).
Si evita così il rimando a decreti attuativi, che erano previsti dal D.lgs. n. 334/99 con molti decreti che non sono stati mai emanati.
NUOVA CLASSIFICAZIONE SOSTANZE PERICOLOSE
L’aggiornamento della Seveso III è dovuto principalmente alla necessità di adeguamento alsistema internazionale di classificazione delle sostanze pericolose GHS, recepito nell’UE con il regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP) relativo a classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e miscele, obbligatorio dal 1/6/2015.
Tale cambiamento è stato introdotto al fine di armonizzare il sistema di individuazione e catalogazione dei prodotti chimici all’interno dell’UE con quello adottato a livello internazionale in ambito ONU.
GHS – Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals.
CORRISPONDENZA SOSTANZE DAL VECCHIO AL NUOVO ELENCO
Non è stata possibile una corrispondenza esatta dal vecchio al nuovo sistema di classificazione in quanto per i rischi per la salute la classificazione “tossico” e “molto tossico” non corrisponde alle nuove categorie “tossicità acuta 1, 2 e 3”, che sono ulteriormente suddivise in base alla modalità di esposizione (orale, da contatto e per inalazione).
Inoltre, secondo il regolamento CLP le sostanze verranno classificate o riclassificate nel corso del tempo, mutando automaticamente il campo di applicazione della direttiva.
INFORMAZIONI ALLA POPOLAZIONE
E stata migliorata la qualità delle informazioni alla popolazione e il modo in cui le informazioni sono raccolte, gestite, rese disponibili, aggiornate e condivise, in linea con laConvenzione Aarhus del 1998 sull’accesso all’informazione, la partecipazione pubblica al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
- migliore accesso per i cittadini all’informazione sui rischi dovuti alle attività e sui comportamenti in caso di incidente;
- possibilità di partecipazione alle decisioni relative agli insediamenti in aree r.i.r. e possibilità di avviare azioni legali, per i cittadini ai quali non siano state fornite adeguate informazioni o possibilità di partecipazione, in applicazione della Convenzione di Aarhus.
COMPETENZE SUGLI STABILIMENTI
Il provvedimento suddivide le competenze, assegnando a:
– Ministero dell’interno (attraverso i CTR) le funzioni istruttorie, di controllo e di ispezionesugli stabilimenti di soglia superiore “SS”;
– Regioni le funzioni di ispezione sugli stabilimenti di soglia inferiore “SI”.
ALTRE NOVITÀ
– Miglioramento e aggiornamento in base alle esperienze acquisite con la Seveso II, in particolare per quanto riguarda le misure di controllo degli stabilimenti, semplificazionedelle procedure, riduzione oneri amministrativi;
– Aggiornamento dell’elenco delle sostanze pericolose e delle relative soglie di assoggettabilità;
– Rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento del MATTM con l’istituzione, presso il Ministero, di un coordinamento per l’uniforme applicazione nel territorio nazionale(art. 11);
– Introduzione di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la trasmissione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (all. 5);
– Meccanismo di esclusione di una particolare sostanza pericolosa non in grado, in determinate condizioni chimico-fisiche, di generare incidenti rilevanti (art. 4);
– Pianificazione e programmazione delle ispezioni (art. 27);
– Definizione tariffe per istruttorie e controlli (art. 30 e all. I).
– Ecc…
Ottimo articolo davvero esautivo e ben fatto!
KARL