Servizi di Vigilanza antincendio-Normativa: Principali norme sui servizi di vigilanza antincendio.
2
Modalità per la richiesta del servizio di vigilanza antincendio
La richiesta del servizio di vigilanza deve pervenire con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla manifestazione, come previsto dall’art. 8 del DM n. 261 del 22/2/1996, utilizzando l’apposito modulo di domanda (in bollo da euro 16,00 ove richiesto), scaricabile in questa pagina.
Ai fini dell’accoglimento della domanda dovrà essere acquisito preventivamente l’attestato di versamento ai sensi della legge 26/7/65 n. 966, che dovrà essere effettuato a mezzo di c/c postale con la causale “Servizi di Vigilanza antincendio” (indicare gli estremi della manifestazione in oggetto).
In alternativa al bollettino di c/c postale, il pagamento potrà essere effettuato anche tramite bonifico bancario (comunicare il CRO).
L’importo deve essere calcolato sulla base delle tariffe vigenti (DM 2/3/2012) e della presunta durata del servizio, incrementata dei tempi relativi alle verifiche di sicurezza preventive e successive del locale.
In caso di annullamento o di variazione del servizio richiesto, dovrà essere data comunicazione a questo Comando in tempo utile, per consentire l’annullamento del servizio; in caso contrario non sarà possibile la restituzione dell’importo versato.
ADEMPIMENTI PER IL PERSONALE VV.F.
Si riportano di seguito gli adempimenti che il personale VV.F. incaricato di svolgere i servizi di vigilanza sui luoghi di spettacolo e trattenimento deve as-sicurare prima, durante, e al termine dello spettacolo.
Prima dell’inizio dello spettacolo
Il personale incaricato di svolgere i servizi di vigilanza, prima dell’inizio dello spettacolo deve:
Effettuare una accurata ispezione al locale (o luogo se trattati di ambienti o luoghi all’aperto).
Controllare la funzionalità delle vie di esodo.
Controllare l’efficienza degli impianti e mezzi di protezione antincendio.
I responsabili dei servizi di vigilanza (funzionari, caporeparti o capisquadra), sono tenuti a conoscere le norme di sicurezza da rispettare per quelle deter-minate attività presso le quali vengono incaricati a svolgere tali servizi, ed in particolare devono essere a conoscenza delle limitazioni e prescrizioni di esercizio imposte dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e riportate sul Certificato di Prevenzione Incendi, che vengono di seguito riportati per tutti i locali ubicati sul territorio del Comando Provinciale .
Importante: Il responsabile del servizio di vigilanza, nei casi più gravi in cui si riscontri l’inosservanza alle prescrizioni regolamentari e alle limitazioni e prescrizioni di esercizio di cui sopra, che non fosse possibile eliminare prima dell’inizio dello spettacolo, deve avvertire il funzionario di guardia o reperibile, che informerà il Comandante Provinciale, e l’autorità di pubblica sicurezza per l’eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 82 del TULPS.
Durante lo svolgimento dello spettacolo
Il personale VV.F. incaricato del servizio, durante lo svolgimento dello spettacolo, deve fare osservare le prescrizioni di esercizio finalizzate alla sicurezza antin-cendi.
Al termine dello spettacolo
Il personale VV.F. incaricato del servizio, al termine dello spettacolo, attende per il tempo necessario, lo sfollamento del pubblico verificando che lo stesso avvenga regolarmente.
Ultimato lo sfollamento, effettua un’ispezione al locale e alle aree di pertinenza accertando che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti.
Rapporto dei controlli effettuati
Prima di lasciare il locale, il responsabile del servizio compila il rapporto relativo ai controlli effettuati, utilizzando l’apposito modello, notificandolo al gestore o al responsabile delegato dal gestore sul posto.
Si ribadisce che tale modello deve essere posto alla firma del responsabile del locale al termine del servizio, e non prima o durante lo spettacolo, né tantomeno deve essere consegnato ad eventuali uscieri, per essere riti-rato al termine dello spettacolo.
Particolare cura ed attenzione nella redazione del verbale e nella notifica al responsabile dell’attività deve essere posta nel caso in cui vengano riscontrate anomalie o violazioni, in quanto tale rapporto, acquisito agli atti del comando, comporta l’adozione di successivi provvedimenti.
Importante: È opportuno ricordare che il personale VV.F. incaricato quale responsabile dei servizi di vigilanza, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Pertanto, qualora vengano riportate sul citato verbale inosservanze che costituiscono contravvenzioni alla normativa di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza del lavoro (inefficienza di estintori o idranti, mancanza di illuminazione di sicurezza, di segnaletica di sicurezza, ecc.), il responsabile del servizio di vigilanza (funzionario, caporeparto o caposquadra) deve avviare il procedimento sanzionatorio previsto dal D.Lgs n. 758/94.
Tariffe orarie per i servizi di vigilanza (D.M. 2 marzo 2012):
Personale:
Personale dei ruoli direttivi e dirigenti € 33,00
Personale del ruolo ispettori e SDA € 27,00
CR e CS € 25,00
Vigili € 23,00
Automezzi:
Autovettura € 7,00
Autofurgone e pullman (14 posti) € 10,00
Autocarro e pullman (20 posti) € 17,00
APS tipo piccolo e ABP € 55,00
APS tipo grande € 80,00
GESTIONE DELLA SICUREZZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
Pur se i locali della provincia di Ascoli Piceno ove viene svolto il servizio di vigi-lanza risultano tutti in possesso di certificato di prevenzione incendi, rilasciato a seguito di sopralluogo effettuato, in certi casi, in tempi non recenti, è necessario verificare che i requisiti verificati a suo tempo siano mantenuti a cura del re-sponsabile dell’attività.
Il personale VV.F. incaricato dei servizi di vigilanza verificherà pertanto i seguenti adempimenti che devono essere assicurati dal responsabile dell’attività:
prima dell’inizio dello spettacolo deve essere controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;
i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l’esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, gli impianti elettrici, i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento;
devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e risistemazioni;
deve essere fatto osservare il divieto di fumare;
nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti devono essere disposti in modo da consentirne una agevole ispezionabilità.
durante gli spettacoli deve essere presente personale addetto in modo permanente al servizio del locale (portieri, macchinisti, ecc.), in grado di portare il più pronto ed efficace ausilio in caso di incendio o altro pericolo.
Cartellonistica ed istruzioni di sicurezza
Il personale VV.F. durante i servizi di vigilanza controllerà che oltre alla segna-letica di sicurezza prevista in conformità al D.Lgs n. 81/08, siano regolarmente collocate negli atri e nei corridoi dell’area riservata al pubblico le planimetrie dei locali, con la disposizione dei posti, l’ubicazione dei servizi ad uso degli spettatori e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite.
Planimetrie ed istruzioni adeguate devono altresì essere presenti sulla scena e nei corridoi di disimpegno a servizio della stessa.
All’ingresso del locale deve essere disponibile una planimetria generale, per le squadre di soccorso, riportante la ubicazione:
delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);
dei mezzi e degli impianti di estinzione;
dei dispositivi di arresto dell’impianto di ventilazione;
dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell’eventuale impianto di distribuzione di gas combustibile;
dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d’uso.
Il piano di sicurezza antincendio
Si tratta di un piano in cui siano indicati tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza antincendio, in cui sono specificati in partico-lare:
i controlli;
gli accorgimenti per prevenire gli incendi;
gli interventi manutentivi;
l’informazione e l’addestramento al personale;
le istruzioni per il pubblico;
le procedure da attuare in caso di incendio.
GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER IMPIANTI SPORTIVI
Il Piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza
Il piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza, deve tener conto anche delle specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spet-tacolo. Tale piano deve:
disciplinare le attività di controllo per prevenire gli incendi;
prevedere l’istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull’uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
contemplare le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori;
garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
garantire la manutenzione e l’efficienza dei mezzi e degli impianti antin-cendio e degli altri impianti;
garantire la manutenzione e l’efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;
indicare le modalità per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
prevedere l’istituzione di un registro dei controlli periodici.
Il piano di emergenza
Il piano di emergenza, predisposto in aggiunta al piano sopradescritto, deve indicare, tra l’altro:
l’organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell’emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;
le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell’emergenza, nonché quelle previste per il re-sponsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;
le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emer-genza;
le procedure per l’esodo del pubblico.
Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell’impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinarie.
Il registro dei controlli
Sul registro dei controlli periodici devono essere annotati i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura, gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicu-rezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell’osservanza delle eventuali limitazioni imposte dei carichi di incendio nei vari ambienti dell’attività.
Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza
Cartellonistica ed istruzioni di sicurezza
Oltre alla segnaletica di sicurezza prevista in conformità al D.Lgs n. 81/08, all’ingresso dell’impianto sportivo devono essere esposte, bene in vista, istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione:
delle scale e delle vie di esodo;
dei mezzi e degli impianti di estinzione;
dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell’elettricità e del sistema di ventilazione;
del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;
degli impianti e dei locali a rischio specifico;
degli spazi calmi, la cui posizione e funzione deve essere adeguatamente segnalata.
A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d’orientamento, in pros-simità delle vie di esodo.
In prossimità dell’uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo.
Il G.O.S.
Per l’impianto sportivo è istituito il G.O.S. – Gruppo Operativo Sicurezza, coordi-nato da un funzionario di Polizia designato dal Questore e composto:
da un rappresentante dei Vigili del fuoco;
dal responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’impianto della società sportiva;
da un rappresentante del Servizio sanitario;
da un rappresentante dei Vigili urbani;
dal responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico all’interno dello stadio;
da un rappresentante della squadra ospite (eventuale);
da eventuali altri rappresentanti, la cui presenza è ritenuta necessaria.
Il G.O.S. si riunisce di norma alla vigilia degli incontri, avendo cura di:
verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative dell’evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte;
vigilare sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, redatto dalla società utilizzatrice;
adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criti-cità, fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal Questore della provincia.
Il centro di gestione delle emergenze
L’impianto sportivo Stadio è dotato del centro di gestione delle emergenze, ubicato in apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall’esterno a cielo libero, ove, durante le manifestazioni sportive è insediato il GOS, per il coordinamento delle operazioni da effettuare in situazioni di emergenza.
Il centro è dotato degli strumenti per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio su tutte le aree dell’impianto ed all’esterno, nonché di impianto di diffusione sonora mediante altoparlanti in modo da con-sentire la possibilità di diffondere comunicati per il pubblico.
Lo stesso centro di gestione è inoltre dotato di apparati ricetrasmittenti per le dotazioni dei rappresentanti delle forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario.
All’interno dei locali sono installate le centrali di controllo e segnalazione degli impianti di videosorveglianza e di sicurezza antincendi.
All’interno sono inoltre custodite le planimetrie dell’intera struttura riportanti l’ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l’indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l’elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ed ogni altra indicazione ne-cessaria.
Allegato al DM n. 261 del 22/2/1996
ENTITÀ MINIMA DEI SERVIZI DI VIGILANZA
- a) Circhi – teatri/tenda con capienza superiore a 500 posti:
2 unità fino a 1.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;
Teatri e cinema-teatri al chiuso con capienza superiore a 500 posti [1]
Teatri all’aperto con capienza superiore a 2.000 posti [1]:
area platea: 1 unità fino a 1.000 da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;
area scena: 1 unità con palcoscenico fino a 200 mq; – 2 unità con palcoscenico oltre 200 mq e/o con palcoscenico dotato di impianti ed attrezzature a tecnologia complessa;
galleria: 1 unità per ogni galleria;
palchi: 1 unità ogni 3 ordini di palchi.
- b) Teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza di pubblico:
2 unità fino a 250 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 250 posti o frazione;
- c) Sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti:
2 unità fino a 2.000 posti, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.000 posti o frazione;
- d) Impianti per attività sportive all’aperto con capienza superiore a 10.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive:
4 unità fino a 15.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 4.000 posti o frazione;
- e) Impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive:
4 unità fino a 5.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.500 posti o frazione;
- f) Edifici, luoghi o locali posti al chiuso, ove si svolgono anche occasionalmente mostre, gallerie, esposizioni, con superficie lorda superiore a 2.000 mq:
2 unità fino a 4.000 mq da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 2.000 mq;
Fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq e 10.000 mq se all’aperto:
4 unità fino a 20.000 mq di area espositiva utilizzata, comprensiva degli spazi all’aperto, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 10.000 mq;
Oltre i 150.000 mq la commissione provinciale di vigilanza stabilirà l’entità del servizio in relazione ai padiglioni utilizzati;
- g) Locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone:
2 unità fino ad una capienza di 2.000 persone da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.000 persone o frazione;
- h) Luoghi o aree all’aperto, pubblici o aperti al pubblico ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone
4 unità fino a 15.000 persone da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 4.000 persone;
Nel caso in cui la commissione provinciale di vigilanza ritenga necessario disporre l’impiego di automezzi antincendio, il servizio dovrà essere potenziato con una unità di personale, con mansioni di autista, per ogni automezzo.
[1] Nel caso in cui tali strutture vengano utilizzate per conferenze, concerti e simili la commissione provinciale di vigilanza valuterà caso per caso l’entità minima del servizio.