Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.
Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:
- l’opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;
- l’opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall’impiego dell’energia nucleare e dall’uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.
Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.
In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile e assicura, nell’ambito delle proprie competenze tecniche, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione.
Nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:
- fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l’uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;
- concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate;
- concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;
- provvede all’approntamento dei servizi relativi all’addestramento e all’impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l’attività esercitativa, in caso di eventi bellici;
- partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.
In materia di spegnimento degli incendi boschivi, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell’incolumità delle persone e dell’integrità dei beni. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi.
La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell’interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale. È la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l’insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze. Essa si esplica in ogni ambito caratterizzato dall’esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell’energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.