Il rischio rappresentato dall’esposizione e i criteri adottati per la definizione
dei limiti di dose individuale
Ing. Emanuele Pianese – Esperto Qualificato Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell’Interno – C.N.VV.F
Verso gli inizi di questo secolo
furono scoperti i primi effetti patologici
delle radiazioni ionizzanti, e
si sentì di conseguenza l’esigenza
di definire opportuni protocolli
di protezione; nacque così la radioprotezione
che è una dottri n a
multidisciplinare a fo rte contenu t o
biologico, sanitario, fisico, tecnico
ed ingegneristico con l’obiettivo di
p r e s e rvare lo stato di salute e di
benessere dei lavo ra t o ri, della popolazione
ed in secondo luogo dell
’ a m b i e n t e, contro i pericoli derivanti
dall’uso o dalla presenza delle
radiazioni ionizzanti.
La radioprotezione ha conosciuto
un lungo periodo iniziale di
definizione e ri f l e s s i o n e, per poi subire
un rapido sviluppo dopo la seconda
guerra mondiale ed in particolare
dopo gli episodi di Hiroshima
e Nagasaki. La ra d i o p r o t e z i one
ha certamente fo rnito un va l i d o
i n d i ri z zo anche alla cultura della sicurezza
e della prevenzione che,
nata in alcuni part i c o l a ri settori dell
’ i n g e g n e ria (ingegneria nu c l e a r e,
i n g e g n e ria aeronautica, ingegneria
aerospaziale), ha av u t o, nella
n o s t ra civiltà, nel corso degli ultimi
decenni, un consistente approfo ndimento
in tanti altri settori : si pensi
ad esempio alla cresciuta attenzione
ai rischi nei luoghi di lavo r o
ed in particolare al D. L g s. 6 2 6 / 9 4
(e successive modifiche) che riprende
moltissimi aspetti e figure
p r o fessionali da tempo già esistenti
nella radioprotezione (medico aut
o rizzato – medico competente,
e s p e rto qualificato – responsabile
della sicurezza, relazione di ra d i oprotezione
– valutazione dei ri s c h i ,
e c c . ) ; si pensi ancora al rischio ind
u s t ri a l e, al rischio impiantistico, al
rischio d’incendio.
La piena maturità raggiunta ormai
dalla radioprotezione i cui indirizzi
sono dati a livello intern a z i onale
da organismi scientifici di riconosciuta
autorevolezza quali la
ICRP (International Commission on
Radiological Protection) e l’ICRU
( I n t e rnational Commission on Radiological
Units and Measurement),
l’attenzione della nostra cultura alla
prevenzione intesa nel modo più
a m p i o, la necessità infine di recepire
le nu ove direttive europee di
settore che tendono a far sorgere
legislazioni unifo rmi per contenu t i
negli stati membri proprio sulla base
delle conclusioni raggiunte dai
predetti organismi internazionali di
ra d i o p r o t e z i o n e, da un lato rendono
oggi attuali alcuni problemi specifici
ancora aperti quali quello che
si intende qui affrontare relativo alla
tutela dei soccorri t o ri esposti al
rischio delle radiazioni ionizzanti,
dall’altro consentono di definire delle
soluzioni radioprotezionistiche ed
in particolare dei limiti di dose che
tengano conto di attività peculiari
quali appunto quelle svolte dai “ p r es
t a t o ri di soccorso”.
Nel presente lavoro sono innanzitutto
richiamati alcuni aspetti
fondamentali della ra d i o p r o t e z i on
e, la cui conoscenza è indispensabile
per poter comprendere in
modo più compiuto la logica dei diversi
limiti di dose: in part i c o l a r e,
p a rtendo dagli effetti delle ra d i azioni
ionizzanti si giunge all’esame
dei cri t e ri adottati per la definizione
stessa dei limiti di dose individ
u a l i .E ’poi inquadrata la figura del
s o c c o r ritore come lavo ratore suscettibile
di esposizione alle ra d i azioni
ionizzanti, ed è delineata l’evoluzione
norm a t i va al ri g u a r d o, a
p a rtire dal D. P. R . 185/64 fino a
giungere al più recente D. L g s.
2 3 0 / 9 5 ;è infine presentata e commentata
la bozza, non ancora emanata,
del decreto attuativo dell’articolo
74 del D. L g s. 230/95 che dovrà
stabilire “ . . . le modalità ed i livelli
di esposizione di emergenza
dei soccorri t o ri di protezione civile
e dei vo l o n t a ri ” . Con ri fe rimento a
quest’ultima disposizione, ancora
suscettibile di modifiche, si auspica
che le osservazioni qui fo rmulate
possano costituire un utile
ANTINCENDIO giugno 1999 19
LA PROTEZIONE DEI SOCCORRITORI
CONTRO LE RADIAZIONI IONIZZANTI
Il rischio rappresentato dall’esposizione e i criteri adottati per la definizione
dei limiti di dose individuale
Ing. Emanuele Pianese – Esperto Qualificato Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell’Interno – C.N.VV.F.
spunto per alimentare una proficua
discussione su tematiche che si ritiene
non abbiano ancora ra g g i u nto
la piena matura z i o n e.
Effetti delle radiazioni
ionizzanti
Le radiazioni ionizzanti notoriamente
inducono danni sulla mat
e ria vive n t e, considerata a live l l o
m o l e c o l a r e, subcellulare, cellular
e, tessutale ed organismico. Si conoscono
altresì azioni “ s t i m o l a n t i ”
delle radiazioni (come l’induzione
d’una più alta germinazione di semi
di piante) ed altri effetti generici
“ m i g l i o ra t i v i ”di taluni cara t t e ri ad
esempio di interesse agr o n o m i c o ;
è anche ben noto il fatto che le cellule
cancerose sono maggiormente
suscettibili di danno letale
da radiazioni delle cellule normali
(e su questa osservazione si basa
la ra d i o t e rapia dei tumori ) .In linea
generale si deve tuttavia affe
rmare il carattere nocivo delle radiazioni
sulla materia vivente e sull’uomo
in part i c o l a r e ;q u e s t ’ u l t i m o
aspetto costituisce uno dei punti di
partenza della radioprotezione.
Gli effetti patologici delle ra d i azioni
sull’organismo umano possono
essere sinteticamente classificati
nelle seguenti due categorie
ben distinte:
• e f fetti non stocastici (o gra d u ati
o anche deterministici);
• e f fetti stocastici (o probabilistici).
I primi sono a volte indicati come
effetti “ i m m e d i a t i ” perché seguono
in breve tempo all’irra d i azione
e compaiono solo sui soggetti
che hanno assorbito dose
ANTINCENDIO giugno 1999
R A D I O P R O T E Z I O N E
E SOCCORRITORI
20
Tabella 1
Dose Assorbita (irradiazione acuta) Probabile effetto immediato
fino a 0,25 Sv nessun effetto evidente
fino a 0,5 Sv alterazioni ematiche
fino a 1 Sv nausea, vomito, inappetenza
nel 50% dei soggetti
fino a 2 Sv possibile mortalità (in assenza di cure)
dell’1% degli irradiati
fino a 4 Sv sindrome acuta da radiazioni
(male da raggi)- stadio ematologico;
morte del 50% degli individui
(in mancanza di cure) entro un mese
fino a 8 Sv sindrome acuta da radiazioni – stadio
intestinale; morte del 100%
degli individui entro tre settimane
30 Sv e oltre sindrome acuta da radiazioni – stadio
neurologico (o meningoencefalico);
morte del 100% degli individui
da poche ore a qualche giorno
Effetti immediati per irradiazione acuta “total body”
(1) Una eccezione è costituita dalla
cataratta oculare che può comparire
anche 1o 2 anni dopo l’irradiazione
acuta
Fig. 1 – Curva sigmoide con soglia di dose propria degli effetti immediati
(danno somatico), mentre i secondi
sono anche noti come effe tti
“ ritardati”, perché la loro comparsa
può av venire anche a notevole
distanza temporale dall’irrad
i a z i o n e ; questi ultimi effetti possono
manifestarsi addiri t t u ra su
soggetti diversi da coloro che hanno
assorbito dose (figli, nipoti, generazioni
successive).
Gli effetti immediati sono tipici
di irradiazioni acute, e compaiono
a breve scadenza (giorni o settimane)
dopo un’elevata irradiazione
di un tessuto, di un organo o
dell’intero corpo ( 1 ). Essi hanno carattere
graduato sia nel senso che
la comparsa di un certo effetto avviene
solamente al di sopra di una
data soglia, sia nel senso che l’effetto
presenta gravità crescente col
crescere della dose (oltre la soglia).
In particolare la relazione tra dose
assorbita singolarmente da un
c e rto numero di persone e incidenza
di un dato effetto è costituita
da una curva di tipo sigmoide
( vedasi figura 1): la frequenza di
comparsa degli effetti è nulla fino
ad un certo valore di dose per poi
aumentare ra p i d a m e n t e ;da un certo
punto in poi la totalità degli individui
esposti manifesta l’effetto in
e s a m e. La dizione “ e f fetti non stocastici”,
sottolinea proprio il fa t t o
che si tratta di effetti non casuali,
che compaiono determ i n i s t i c amente
al superamento di una data
s o g l i a . Ai fini di stabilire conve nzionalmente
il valore di soglia per
un certo effe t t o, si fa genera l m e nte
ri fe rimento alla dose che produce
quell’effetto nel 50% degli esposti
(DE5 0) (punto A in figura 1).
La soglia di dose va ria fo rt emente
a seconda dell’effetto cons
i d e ra t o, ma è comunque eleva t a ,
dell’ordine del Gray e più. La tabella
1 ri p o rta alcuni tipici effe t t i
con le ri s p e t t i ve soglie di dose in
caso di irraggiamento acuto di tutto
il corpo;la tabella 2 illustra a titolo
di esempio gli effetti gra d u a t i
R A D I O P R O T E Z I O N E
E SOCCORRITORI
ANTINCENDIO giugno 1999 21
Tabella 2
Dose alla cute (Sv) Reazione precoce Reazione principale Reazione tardiva
(campo 6*6 cm) (entro 1-3 ore) (entro 5-6 settimane) (dopo la 4°-6° settimana)
2 – – –
3 eventuale lieve rossore – eventuale lieve pigmentazione
4-5 eventuale lieve rossore depilazione (entoro 3 settimane) eventuale pigmentazione;
ricomparsa dei peli
6 leggero rossore eritema ; depilazione pigmentazione che può durare anni;
leggera secchezza cutanea
8-10 leggero rossore eritema fortemente rosso; pigmentazione; edema della pelle;
depilazione secchezza; disturbi della crescita
dei capelli e/o peli
16 rossore eritema rosso cupo; edema della pelle, indurito;
eventuale epitelite essudativa secchezza; depilazione permanente;
atrofia del pigmento; sovente
formazioni connettivali nel tessuto
subcutaneo
20 rossore eritema più cupo; formazioni connettivali, con forti
epitelite essudativa con ulcera atrofie del pigmento; eventuale ulcera
senza tendenza alla guarigione
Effetti graduati sulla cute
per irraggiamento di una modesta
porzione di cute con raggi x molli
( aventi cioè un’energia media minore
di 100 ke V ) : l ’ i r ra g g i a m e n t o
della cute con dosi crescenti ra ppresenta
un classico esempio di
e f fetto graduato per gravità, che
dà luogo a va rie fo rme cliniche di
e ritema cutaneo. Le fo rme cliniche
di crescente gravità, che appunto
costituiscono i “gradi” dell’eritema
s o n o : e ritema semplice, eri t e m a
b o l l o s o, dermatite ulcerosa, dermatite
necrotica. Le quattro fo rm e
si manifestano per dosi acute che
grosso modo stanno tra loro come
i ra p p o rti 1:2:4:8. Se dunque con
una data radiazione si ha l’eri t e m a
semplice per 4 Sieve rt (si fa ev identemente
ri fe rimento ad un’esposizione
localizzata e limitata ad
una piccola parte del corpo), si
avrà l’eritema bolloso per circa 8
S i eve rt, la dermatite ulcerosa per
16 Sieve rt e la dermatite necrotica
per 32 Sieve rt ;la regola se pur
grossolana ed empirica si presta
ad essere ricordata in modo semplice.
Nel caso in cui l’irradiazione invece
che essere acuta (cioè avve
nuta rapidamente) è protratta nel
tempo, sia perchè il rateo di dose
è piccolo, sia perchè l’irra d i a z i o n e
è interm i t t e n t e, il valore della soglia
di dose cresce; ciò è manifestamente
dovuto alla parziale capacità
di recupero da parte delle
cellule colpite dalle ra d i a z i o n i . L a
d i s t ri buzione temporale della dose
ha dunque fo rte importanza per
la comparsa degli effetti gra d u a t i :
è utile introdurre un coefficiente
per il quale va moltiplicato il va l ore
della soglia di dose per l’irradiazione
acuta, nel caso in cui l’irradiazione
è frazionata in più giorni;
si riscontra che tale coefficiente
va ria in modo significativo (ad
esempio per il frazionamento su
10 giorni la soglia di dose ra d d o ppia
mentre per irraggiamento su
45 giorni la soglia di dose ri s u l t a
t ri p l a ) . La tabella 3 ri p o rta l’andamento
del coefficiente moltiplicat
i vo per irraggiamenti protratti da
1 a 45 giorni.
Quando infine l’irradiazione è
“cronica”, cioè avviene in un arco
di tempo molto lungo ed inoltre è
di tipo continu a t i vo, possono man
i festarsi lesioni di particolare profilo
sintomatologico, differente dal
profilo delle irradiazioni acute, subacute
o protratte di cui si è già
d e t t o :tipici esempi di sindromi conseguenti
a queste eventualità sono
costituite dalla “cute del ra d i ol
o g o ” e dal “ sangue del ra d i o l o g o ” .
Ci si limita in questa sede ad un
b r eve cenno alla pri m a : si tratta di
un effetto non stocastico che segue
a dosi sensibili ripetute frequentemente
durante molti mesi
ed anni. Questa sindrome si oss
e rvava un tempo tra i radiologi (e
i traumatologi) che lavo rarono in
regime di radioscopia senza sufficienti
protezioni alle mani. Sulla cute
delle mani ve n i vano assorbite
dosi anche di qualche decimo di
gray alla settimana, per lunghi peri
o d i . Senza manifestare l’eri t e m a ,
la cute delle mani diviene col tempo
secca (perdita di funzione delle
ghiandole sebacee e sudoripare),
pri va di peli, sottile (a causa
dell’appiattimento dei solchi dello
s t rato germ i n a t i vo), fragile alle sollecitazioni
meccaniche; questi segni
sono accompagnati da pru ri t o
e disturbi della sensibilità tattile.
Compaiono anche ve r ruche e piccole
fo rmazioni iperchera t o s i c h e.
ANTINCENDIO giugno 1999
R A D I O P R O T E Z I O N E
E SOCCORRITORI
22
Tabella 3
DURATA DELL’ESPOSIZIONE FATTORE CORRETTIVO
(GIORNI) DELLA SOGLIA DI DOSE
1 1
2 1,26
3 1,47
4 1,6
5 1,7
6 1,79
7 1,87
10 2,04
15 2,25
20 2,41
25 2,53
30 2,64
35 2,73
40 2,82
45 2,9
Fattore correttivo della soglia di dose per irraggiamenti protratti nel tempo
Il letto ungueale diviene sofferente
e le unghie presentano anomalie
di crescita. Piccole fe rite cutanee
occasionali stentano a rimarginarsi
e a guarire.
Con gli attuali standard di protezione
la cute del radiologo non
si osserva più, salvo in alcuni radiologi
ed ortopedici molto anziani,
per pregresse irradiazioni croniche
importanti.
Tra gli effetti non stocastici si
a n n ove ra anche la morte dell’organismo
per dose di radiazioni (dose
letale). E ’ interessante conoscere
il valore di dose al corpo intero
che dà il 50% di morti a 30
giorni dall’irradiazione acuta.Nell’uomo
tale valore è di circa 4 gray
(di fo t o n i ) . Le dosi letali per 50%
degli individui, a 30 giorni (simbol
o : DL 50/30), per i diversi mamm
i fe ri e per altri animali sono assai
varie, tuttavia tutti i mammiferi
hanno DL 50/30 compresa tra 2,5
e 8 gray ;gli anfibi tra 7,0 e 30 gray ;
la chiocciola, 100 gray ; l ’ a m e b a ,
1000 gray. A titolo di curiosità si segnala
che per la steri l i z z a z i o n e
b a t t e rica di materiale clinico (siri
n g h e, aghi, ecc.) si adopera n o
dosi maggiori di 25000 gray (2,5
Mrad) di fotoni.
Gli effetti stocastici, invece hanno
cara t t e ristiche ben dive r s e :n o n
mostrano gradualità di manifestazioni
con la dose; sono cioè effetti
del tipo “tutto o niente” e non richiedono
il superamento di un valore
soglia per la loro comparsa.
La loro frequenza è piccola negli
individui della popolazione irra d i ata,
ma aumenta al crescere della
d o s e ; infine come già accennato
si manifestano in tempo diffe rito (di
decine di anni o anche di generazioni)
rispetto all’irradiazione.
Gli effetti stocastici sono in sintesi
costituiti dall’induzione di tumori
e leucemie e dalla produzione di
danni ereditari (mutazioni ed abb
e r razioni cromosomiche). Gli effetti
stocastici da radiazioni non sono
peraltro costituiti da fo rme morbose
con cara t t e ristiche specifiche
che ne permettano il ri c o n o s c imento
clinico: i tumori da ra d i a z i oni
non si distinguono cioè dai tumori
endemici corri s p o n d e n t i ; e così le
mutazioni ed aberrazioni cromosomiche
da ra d i a z i o n i . L’ e f fetto stocastico
consiste in pratica in un aumento
più o meno grande (in funzione
della dose) della frequenza
“ s p o n t a n e a ” di tumori e di danni
e r e d i t a ri, comunque presenti.E ’ev idente
che in queste condizioni la
connessione tra causa (ra d i a z i o n i )
ed effetto (tumore o mutazioni) non
può essere stabilita sul singolo ind
i v i d u o, ma solo su un gruppo di
persone irra d i a t e, osservando la frequenza
di casi morbosi rispetto alla
frequenza attesa in assenza di
i r ra g g i a m e n t o ;è intuitivo che effe tti
stocastici che si aggiungano in
piccolo numero ad uguali effe t t i
spontanei possono risultare non
o s s e rvabili, perché mascherati dalla
va riabilità statistica dei fe n o m eni
spontanei in questione.
Gli effetti stocastici vengono a
volte distinti nelle seguenti tipol
o g i e :
• danni stocastici somatici;
• danni stocastici ereditari di prima
e seconda generazione;
• danni stocastici ereditari delle
generazioni successive.
Al primo gruppo appart e n g o n o
i tumori e le leucemie originate sui
soggetti che hanno assorbito dos
e. Questi costituiscono oggi il
gruppo di forme morbose di maggior
interesse ed impegno nei programmi
di radioprotezione.
Al secondo gruppo appart e ngono
quei danni ereditari che potendo
comparire nei figli o nei nipoti
della persona irradiata costituiscono
una specifica fonte dl
preoccupazione per l’individuo che
v i ve la prospettiva di tali danni come
un fatto personale.
Al terzo gruppo appart e n g o n o
infine quei danni ereditari che interessano
meno la singola persona
irradiata (che difficilmente spinge
il proprio scenario futuribile oltre
la seconda generazione) ma interessano
la sanità pubblica sollecita
che il carico di danni genetici
non si accresca di troppo anche
nel futuro remoto.
L’ evidenza sperimentale della
comparsa di effetti stocastici, per
le ragioni già accennate, è necess
a riamente limitata al caso di dosi
elevate ed è stata ri s c o n t ra t a
s p e rimentalmente sui soprav v i ssuti
alle bombe atomiche di Hiroshima
e Nagasaki, su pazienti irradiati
a fo rti dosi di radiazioni, su
m i n a t o ri occupati in miniere di min
e rali ura n i fe ri e ra d i fe ri, in grav i
incidenti alle centrali nu c l e a ri . N e ll’ambito
delle condizioni di esposizione
che normalmente si inc
o n t rano nei lavo ri con ra d i a z i o n i ,
si fronteggiano dosi di gran lunga
più basse; si pone allora il problema
di mettere in relazione la probabilità
di comparsa degli effe t t i
con la “ m o d e s t a ” dose assorbita;
la radioprotezione a tal proposito
assume una ipotesi di linearità cioè
di semplice proporzionalità, senza
soglia di dose. Si tratta cert a m e nte
di una approssimazione, tuttavia
è largamente accettata in radioprotezione
sia perché cautelat
i va cioè pessimistica rispetto ad
altre possibili ipotesi, sia perché
R A D I O P R O T E Z I O N E
E SOCCORRITORI
ANTINCENDIO giugno 1999 23
p e rmette di stimare facilmente il rischio
atteso in relazione all’assorbimento
di una certa dose, sia infine
perché non è in contrasto con
possibili ipotesi sul meccanismo
radiobiologico d’azione degli effe t t i
p r o b a b i l i s t i c i . La figura 2 illustra
graficamente il significato di quanto
esposto: i punti sperimentali, che
si ri fe riscono a situazioni osservat
e, sono situati solo nella parte più
a destra del grafico e sono dunque
relativi ad alte dosi; l ’ a n d a m e n t o
rettilineo della curva che interp o l a
i dati non è dimostra b i l e, così come
il fatto che passi per l’ori g i n e
degli assi (assenza della soglia).
E ’ i m p o rtante soffe rmarsi a riflettere
sul significato dell’accettazione
dell’ipotesi di linearità senza
soglia. L’ipotesi implica che, statisticamente
parl a n d o, non esiste
una dose, per quanto piccola, che
non possa produrre tumori, nè esiste
incremento di dose, per quanto
minu s c o l o, a cui possa non corrispondere
un incremento della
probabilità di effetti ad esso prop
o r z i o n a l e. In altre parole non esiste
una dose senza ri s c h i o, pertanto
ogni esposizione non motivata,
non giustificata, ov vero “ i ndebita”,
va evitata o comu n q u e
c o m b a t t u t a . Poiché non esiste una
dose senza ri s c h i o, fissare dei livelli
massimi ammissibili di dose
(individuale o collettiva) equiva l e
ad individuare un valore di ri s c h i o
(individuale o sociale) accettabile.
Sulla base degli studi sino ad
oggi condotti, nel quadro dell’ipotesi
di linearità senza soglia, si può
stimare che a seguito di un’irradiazione
acuta a tutto il corpo di
10 mSv (1 rem) il rischio di mort e,
in un arco temporale di 10 – 40 anni
dopo l’irradiazione stessa, sia
dell’ordine di 10- 4; in altri termini su
un milione di persone irra g g i a t e
ciascuna con 10 mSv, poco più di
un centinaio subirà danni stocastici
fatali.
Elementi di radioprotezione
e limiti di dose
La radioprotezione che come
già accennato è una dottrina mu ltidisciplinare
a carattere fisico-ing
e g n e ristico e sanitario con lo scopo
di preservare lo stato di salute
e di benessere dei lavo ra t o ri e della
popolazione, si fonda su tre pri ncipi
fondamentali:
• p rincipio di giustificazione:n e ssuna
attività umana con presenza
di radiazioni deve essere
accolta (o proseguita) a meno
che la sua introduzione (o
prosecuzione) produca un beneficio
netto e dimostrabile;
• p rincipio di ottimizzazione
( A L A R A( 2 )) : ogni esposizione
umana alle radiazioni deve essere
tenuta tanto bassa quanto
è ra g i o n evolmente ottenibile,
facendo luogo a considerazioni
economiche e sociali;
• p rincipio di limitazione delle dosi
individuali:l ’ e q u i valente di dose
ai singoli individui non deve
s u p e rare determinati limiti app
r o p riatamente sicuri, stabiliti
per le varie circostanze.
La fo rmulazione dei principi gen
e rali si è sviluppata lentamente
sull’arco di va ri decenni. D a p p ri m a
è stato enunciato quello che ora è
il terzo pri n c i p i o, che ha cara t t e r e
di maggior intuitività perchè riguarda
la definizione di un ri s c h i o
individuale accettabile; poi si sono
aggiunti ad esso la necessità di giustificare
a pri o ri l’attività con ra d i azioni
(principio di giustificazione) e
l’impegno ad ottimizzare la dose
c o l l e t t i va (principio alara) in un’ottica
di valutazione di costi e benef
i c i ; in tempi più recenti si è infine
giunti all’attuale ordinamento.
L’applicazione dei procedimenti
di giustificazione e di ottimizzaANTINCENDIO
giugno 1999
R A D I O P R O T E Z I O N E
E SOCCORRITORI
24
Fig. 2 – La retta interpolata sui dati epidemiologici è fatta passare per l’origine delle
coordinate
zione consente in generale il raggiungimento
del beneficio netto più
grande per la società nel suo ins
i e m e :per singoli individui potrebbe
non essere assicurata una sufficiente
protezione, sopra t t u t t o
quando benefici e costi non sono
d i s t ri buiti in modo unifo rme nella
popolazione degli esposti, o quando
si cerca di contenere la dose
c o l l e t t i va esponendo sempre le
stesse persone (eve n t u a l m e n t e
p a rt i c o l a rmente addestra t e ) . I n
qualsiasi attività, lavo razione o situazione
occorre che la prospettiva
di danno individuale (rischio individuale)
sia contenuta entro certi
livelli stabiliti, e dunque occorre
a f fe rmare la limitazione della dose
individuale. Q u a l o ra l’equivalente
di dose collettivo ottimale provochi
in qualche individuo singolo
il superamento degli appropriati limiti
di equivalente di dose, è nec
e s s a rio ri vedere l’equivalente di
dose collettivo e le condizioni al
c o n t o rno in modo che i limiti di
e q u i valente di dose negli individui
siano rispettati.
La ICRP e gli altri organismi int
e rnazionali di radioprotezione non
s u g g e riscono in linea di massima,
seppur con qualche eccezione, dei
limiti di dose collettiva (perché tali
limiti vengono idealmente stabiliti
di volta in volta sulla base del
p rincipio di ottimizzazione), mentre
ovviamente stabiliscono limiti
di dose individuale sia per la popolazione
che per le diverse classi
di lavoratori.
I limiti di dose individuale sono
fissati in modo che siano soddisfatti
i seguenti due criteri:
• non si abbia in nessun caso
m a n i festazione di effetti immed
i a t i ; i limiti devono cioè sempre
essere al di sotto della soglia
di comparsa dei primi effetti
deterministici;
• l ’ i n evitabile rischio di comparsa
di effetti ritardati non sia sup
e riore al rischio corso da individui
che svolgano attività analoghe,
ma in assenza di radiazioni
ionizzanti.
I limiti di equivalente di dose
per i lavo ra t o ri che operano in ambienti
con radiazioni (lavo ra t o ri
esposti) sono stati scelti dalla
ICRP in modo che il corri s p o ndente
rischio non sia superiore al
rischio insito in altre profe s s i o n i
che abbiano un riconosciuto alto
l i vello di sicurezza. G e n e ra l m e nte
si considerano professioni sicure
quelle in cui la mortalità annua
media da rischio lavo ra t i vo
non supera 10- 4. Tale livello di rischio
lavo ra t i vo si può attendere
(nel quadro dell’ipotesi di lineari t à
senza soglia tra dose ed effe t t i
stocastici di cui si è già parl a t o )
per 0,01 Sv/anno al corpo intero
del lavo ra t o r e. Questo valore può
essere scelto e proposto come livello
di dose annuo medio tra i lavo
ra t o ri esposti. I nve r o, il ri s c h i o
individuale lavo ra t i vo va ria a seconda
delle mansioni dei lavo rat
o ri e presenta una distri bu z i o n e
delle frequenze attorno al ri s c h i o
m e d i o. Pe rtanto si può ammettere
che il limite annuo “ m a s s i m o ”
possa essere maggiore del va l ore
medio 0,01 Sv/anno sopra ric
o r d a t o. Fino a pochi anni fa si
s t a b i l i va infatti come limite massimo
0,05 Sv/anno (che corri s p o ndono
a un rischio di 5,10- 4/ a n n o )
senza peraltro imporre che la media
delle dosi ri c evute dal gru p p o
di lavo ra t o ri di ri fe rimento fo s s e
sotto 0,01 Sv/anno; oggi in modo
assai più completo ed aderente
alle attuali conoscenze, accanto
al limite annuale di 0,05 Sv/anno
è stato indicato dagli organismi di
radiprotezione e recepito dalla
n o rm a t i va italiana (D.Lgs 230/95,
in vigore dal 1/1/1996) un ulteri ore
limite pari a 0,1 Sv relativo ad
un periodo di 5 anni, che consente
meglio di garantire il controllo
delle dosi medie.
Anche i limiti di dose per la
popolazione o per lavo ra t o ri non
esposti al pericolo delle ra d i azioni
può essere deri vato con un
ragionamento analogo; il live l l o
accettabile di rischio per eve n t i
stocastici può essere ri c avato in
questo caso dalla considera z i one
di altri rischi esistenti nella società,
che un individuo può modificare
solo in piccola misura col
suo comport a m e n t o. Da una ra ssegna
delle info rmazioni disponibili
relative a rischi accettabili
abitualmente nella vita quotidiana,
si può concludere che un rischio
mortale nell’intervallo tra
1 0- 5 e 1 0- 6 all’anno sarebbe ve r osimilmente
accettabile da qualsiasi
individuo della popolazione.
A tale livello di rischio corri s p o nde
un livello di dose di 0,1-1
mSv/anno al corpo intero. Q u esto
livello di dose va considerato
come livello medio da irra d i azioni
di un gruppo omogeneo. I l
limite massimo è stato fissato
dalla ICRP, fino a pochi anni or
sono a 5 mSv/anno, con un ragionamento
analogo a quello già
esposto a proposito del limite per
i lavo ra t o ri, ed anche in considerazione
che il fondo naturale di
radiazioni dà luogo ad un assorR
A D I O P R O T E Z I O N E
E SOCCORRITORI
ANTINCENDIO giugno 1999 25
(2) As Low As Readily Achievable
bimento fisiologico di dose che è
di quell’ordine di gra n d e z z a . O ggi
tuttavia il limite è stato abb a ssato
ad 1 mSv/anno, ri d u c e n d olo
così ad una frazione dell’esposizione
fisiologica naturale alle
radiazioni, peraltro va riabile in
modo a volte consistente sia con
i luoghi che con le abitudini di vit
a .
Limiti intermedi tra il caso della
popolazione e quello dei lavora
t o ri che esercitano abitualmente
la loro attività in presenza di radiazioni
vengono poi fissati per
quei lavo ra t o ri che occasionalmente,
per l’attività che svolgono,
possono trovarsi in presenza delle
radiazioni.
Ai lavo ra t o ri esposti (profe s s i onalmente
od occasionalmente),
che come visto sono suscettibili di
assumere dosi di radiazioni non
del tutto tra s c u rabili, vengono ass
i c u rate per legge, in confo rm i t à
alle prescrizioni internazionali di
radioprotezione, idonee misure di
tutela della salute: in particolare tali
lavo ra t o ri sono soggetti ad un
controllo medico specialistico (sem
e s t rale per i profe s s i o n a l m e n t e
esposti, annuale per gli occasionalmente
esposti) da parte di un
Medico Au t o ri z z a t o, un medico
cioè in possesso di part i c o l a ri requisiti
e conoscenze nel settore
della ra d i o p r o t e z i o n e, inoltre sono
soggetti a sorveglianza fisica da
p a rte di un Esperto Qualificato.
Quest’ultimo è un profe s s i o n i s t a
abilitato alla sorveglianza “ f i s i c a ”
della ra d i o p r o t e z i o n e, la cui qualificazione
è riconosciuta dall’autorità
competente con l’iscrizione in
appositi elenchi nazionali, che effettua
valutazioni, controlli, misur
e, esami, e impartisce prescri z i oni
al fine di realizzare la protezione
dei lavo ra t o ri e della popolazione
contro le ra d i a z i o n i ; l ’ E s p e rto
Qualificato svolge tra l’altro i seguenti
compiti:
• l’esame ed il controllo dei dispositivi
di protezione, degli
s t rumenti protezionistici e del
loro corretto impiego da part e
del personale;
• l’esame preventivo dei progetti
di impianti e delle modifiche
agli stessi;
• la prima ve rifica di nu ovi impianti;
• la valutazione dell’irradiazione
e della contaminazione all’int
e rno ed all’esterno di un’installazione;
• l’individuazione e la delimitazione
delle zone classificate;
• l’individuazione della classificazione
dei lavoratori;
• la valutazione della dose individuale
assorbita dai lavo ra t o ri ;
• l’analisi e la rimozione delle
cause d’ogni eventuale superamento
dei limiti di dose, nonché,
ove occorra, la ri c o s t ruzione
e la stima dosimetrica di
una sovraesposizione, certa o
sospettata, per la quale non
esistano misure o determ i n azioni
affidabili.
L’attività dell’Esperto Qualificato
è di tipo discontinu o, nel senso che
questi non è sempre presente sui
luoghi di lavo r o, ma in linea di massima
effettua visite peri o d i c h e ;in caso
di svolgimeto di attività non previste
o non routinarie o in caso di incidenti,
di info rtuni, di emergenza,
l ’ E s p e rto Qualificato deve essere
immediatamente av ve rtito perché
possa indicare le opportune azioni
di sorveglianza da attuare.
Il caso dei soccorritori
I soccorri t o ri (Vigili del fuoco,
Agenti delle fo r ze dell’ordine, Infe
rm i e ri ecc.) costituiscono figure
che possono essere impiegate per
s evizio in interventi in cui è nota la
presenza di radiazioni ionizzanti.
In particolare l’art . 1 della legge
469/61 istitutiva del C. N . V V. F. a tt
ri buisce ai Vigili del fuoco “ . . .i servizi
tecnici per la tutela della incolumità
delle persone e la preservazione
dei beni anche dai peri c o l i
derivanti dall’impiego dell’energia
nu c l e a r e ” . Questa attri bu z i o n e
c o m p o rta l’intervento del Corp o
Nazionale dei Vigili del fuoco in tutti
quei casi in cui si presenti un
qualche pericolo alla salute dei cittadini
od alla sicurezza dei loro beni
a seguito della presenza di radiazioni
ionizzanti che possono essere
originate da sorgenti fissili, da
m a t e riali radioattivi, da macchine
radiogene ed anche eve n t u a lmente
come conseguenza di
esplosioni di ordigni atomici (radiazioni
dirette, fall-out, NIGA, etc).
Ai Vigili del fuoco pera l t r o, come
precisa la legge 996/70 sulla Protezione
Civile, spetta solo l’intervento
più immediato in attesa che
s u b e n t rino altre organizzazioni con
una preparazione più specifica nel
settore.
I soccorri t o ri d’altro canto costituiscono
una categoria lavo ra t iva
che si espone con modalità assai
diverse dai lavo ra t o ri esposti:
per questi ultimi l’attività in presenza
di radiazioni è di tipo ru o t inario,
mentre per i primi è del tutto
sporadica e potrebb e, al limite
non avere mai luogo. Si pone allora
il problema di come inquadra r e
il soccorritore rispetto ai probl e m i
della radioprotezione e risulta a tal
ANTINCENDIO giugno 1999
R A D I O P R O T E Z I O N E
E SOCCORRITORI
26
proposito critico il problema della
loro classificazione.
Fino ad un recente passato
questo problema in Italia è stato
completamente ignorato dalla norm
a t i va che regolamentava l’uso
pacifico dell’energia nu c l e a r e
( D. P. R .185/64 e relativi decreti di
a t t u a z i o n e, norm a t i va precedente
al già ricordato D. L g s. 230/95, attualmente
in vigore). Con ri fe rimento
al D. P. R . 185 i soccorri t o ri
sono al più assimilabili ai “ G ru p p i
p a rt i c o l a ri della popolazione di cui
a l l ’ a rt .9 lettera h), ed in part i c o l are
alle “persone che per motivi di
l avoro si trovano occasionalmente
nella zona controllata, ma che
non sono considerate esposte per
ragioni profe s s i o n a l i ” . Per tale
gruppo era previsto un limite di dose
di 1,5 rem/anno; in queste condizioni
si ve ri f i c ava l’impossibilità
di effettuare interventi che comp
o rtassero rischi superi o ri a quelli
previsti per la popolazione e sorg
evano in modo particolare problemi
per il Corpo Nazionale dei
Vigili del fuoco nell’ottemperare a
quanto previsto dall’art . 1 della già
citata legge 469/61. La Direzione
G e n e rale della Protezione Civile
aveva peraltro definito con propri e
c i r c o l a ri dei limiti di dose da oss
e rvare per gli interventi dei V i g ili
del Fuoco, che non avevano alcun
riscontro nei termini dell’allora
vigente legge: si tra t t ava in sintesi
di limiti analoghi a quelli dei
l avo ra t o ri professionalmente esposti,
ma in condizioni di tutela assai
minore ed in particolare in assenza
di una sorveglianza medica
e fisica della ra d i o p r o t e z i o n e. I
limiti previsti erano di 3 rem in un
singolo interve n t o, con un massimo
di 5 rem all’anno, ma era anche
previsto l’assorbimento di 12
rem in un singolo intervento (analogo
alla dose eccezionale concordata
per i profe s s i o n a l m e n t e
esposti) in casi di particolar grav
i t à . Dal 1984 è stato almeno ass
i c u rato un controllo dosimetri c o
personale per i Vigili del fuoco impiegati
in presenza o temuta presenza
di ra d i a z i o n i : con circolare
sempre della Direzione Genera l e
della Protezione Civile e Serv i z i
Antincendi, infatti è stato istituito
il servizio di dosimetria a term oluminescenza
del C. N . V V. F., tutt
o ra gestito da un labora t o rio nucleare
dei V V. F. (il Labora t o rio di
D i fesa Atomica, del Centro Studi
ed Esperi e n ze ) . Il servizio provvede
a spedire tri m e s t ralmente a
ciascun Comando provinciale un
c e rto numero di dosimetri, che
vengono tenuti a disposizione e
sono assegnati individualmente al
personale V V. F. solo in caso di int
e rvento con presenza (o temu t a
presenza) di ra d i a z i o n i . Dopo un
i n t e rvento i dosimetri utilizzati ve ngono
immediatamente inviati, unitamente
ad un dosimetro di cont
r o l l o, al labora t o rio di cui sopra ,
che prov vede alla lettura ed alla
archiviazione dei va l o ri di dose ris
c o n t rati, nonché alla loro trasmissione
agli interessati ed al
s e rvizio sanitario dei V V. F.
La situazione illustrata, che mos
t ra palesi contraddizioni tra disposizioni
ministeriali e leggi dello
stato è stata in parte sanata con
l ’ e n t rata in vigore del D. L g s.
2 3 0 / 9 5 ; questo infatti prende finalmente
in considerazione la figura
del soccorritore che interviene in
situazione di emergenza e, definendo
l’esposizione di emergenza
come “esposizione giustificata
in condizioni part i c o l a ri per soccorrere
individui in peri c o l o, prevenire
l’esposizione di un gran numero
di persone o salvare un’installazione
di valore e che provoca
il superamento di uno dei limiti
di dose fissati per i lavo ra t o ri esposti”,
demanda ad un decreto del
Ministro dell’Interno di concert o
con i Ministri del Lavoro e della
P r evidenza Sociale, della Sanità,
per il coordinamento della Protezione
Civile e dell’industria del
commercio e dell’art i g i a n a t o, il
compito di stabilire “…le modalità
ed i livelli di esposizioni di emergenza
dei soccorritori di protezione
civile e dei volontari”. A tuttoggi
tale decreto attuativo non è anc
o ra stato emanato, benché una
bozza sia stata già da tempo elab
o ra t a ; nell’attuale situazione le
vecchie circolari del ministero dell
’ i n t e rn o, ancora in vigore, si trovano
a sostituire tempora n e am
e n t e, limitatamente al caso dei
vigili del fuoco, il decreto da eman
a r s i ;tali circolari, benché non sodd
i s facenti sotto il profilo ra d i o p r otezionistico
perché come detto non
a s s i c u rano una sufficiente sorveglianza
medica e fisica della prot
e z i o n e, fissano in pratica “le modalità
ed i livelli di esposizione dei
V V. F., e non appaiono più in cont
rasto con i vigenti disposti normativi
che regolamentano l’uso
delle ra d i a z i o n i . La bozza del decreto
sembra peraltro orientata in
ben altra direzione rispetto alle predette
circolari : nel nu ovo prov vedimento
legislativo vengono infatti
stabilite quattro tipologie di situazioni
per le quali sono fissati limiti
diversi e nelle quali possono
essere impiegati soccorri t o ri ave nti
diversi requisiti. Le quattro classi
o fasce, sono le seguenti:
a) I Fascia – Attività ordinarie.
Esposizioni comportanti dosi
a n nue non superi o ri al limite di
1 mSv fissato per la popolaz
i o n e. Può essere impiegato
qualunque soccorritore senza
particolari condizioni.
b) II Fascia – Esposizioni profe s –
sionali.
Esposizioni comportanti dosi
s u p e ri o ri al limite fissato per la
p o p o l a z i o n e, ma infe ri o ri a 50
mSv sull’arco di un anno. S o n o
impegnati unicamente soccorri
t o ri classificati come lavo ra t ori
esposti (in categoria A o B).
c) III Fascia – Esposizioni di emer –
genza.
Esposizione comportanti dosi
s u p e ri o ri al limite massimo di
50 mSv. In situazioni nelle quali
non si possono utilizzare altre
tecniche che evitino il superamento
del limite di 50 mSv, sono
impiegati esclusiva m e n t e
s o c c o r ri t o ri classificati come lavo
ra t o ri esposti, in categoria A;
con esclusione di donne in età
fe rtile e individui che abb i a n o
subito nei dodici mesi precedenti,
per qualsiasi motivi, esposizioni
comportanti dosi superi
o ri ai va l o ri dei limiti stabiliti per
i singoli lavo ra t o ri esposti, va l e
a dire 100 mSv in cinque anni
e 50 mSv per anno. La dose, a
seguito di un’esposizione di
emergenza, non deve superare
il doppio del valore del limite
di dose fissato per anno solare,
vale a dire 100 mSv.
d) IV Fascia – Esposizioni di ec –
cezionale emergenza.
Esposizioni comportanti dosi
s u p e ri o ri a 100 mSv. Po s s o n o
essere sottoposti ad esposizione
di emergenza unicamente
s o c c o r ri t o ri classificati esposti
di categoria A che si siano vol
o n t a riamente e fo rmalmente diANTINCENDIO
giugno 1999
R A D I O P R O T E Z I O N E
E SOCCORRITORI
28
c h i a rati disponibili, e che abbiano
ri c evuto un’info rm a z i o n e
completa sui rischi e sulle precauzioni
da adottare nel corso
delle operazioni in questione.
La dose a seguito di una esposizione
di eccezionale emergenza
deve essere possibilmente
infe riore a 500 mSv.
I limiti di dose relativi alle diverse
fasce ed i requisiti dei socc
o r ri t o ri impiegabili nella ri s p e t t i va
fascia sono riassunti in tabella 4.
Il decreto specifica chiara m e nte
che il soccorritore classificato
come lavo ratore esposto deve preve
n t i vamente essere giudicato idoneo
a seguito di accertamenti san
i t a ri ed inoltre è sottoposto a sorveglianza
medica e fisica della protezione,
secondo le modalità previste
per i “ n o rm a l i ” l avo ra t o ri classificati
dal D. L g s. 2 3 0 / 9 5 ; v i e n e
specificato inoltre che il superamento
del limite di 50 mSv/anno
può essere consentito solo nelle
situazioni qui di seguito elencate:
a) s a l vataggio di vite umane o
soccorso a persone per la limitazione
di danni fisici;
b) azioni tese ad evitare l’esposizione
di un gran numero di persone;
c) azioni mirate ad evitare lo svilupparsi
di condizioni catastrofiche.
L’emanando decreto ra p p r esenta
una sicura evoluzione rispetto
alla situazione precedente,
t u t t avia esso presenta alcuni aspetti
che lo rendono a giudizio dello
s c ri vente ancora migliora b i l e.
La filosofia di fondo del decreto
appare quella di fo rnire al socc
o r ritore esposto analoghe gara nzie
rispetto al lavo ratore esposto
(quantomeno in termini di sorveglianza
medica e fisica nonché fo rmazione
ed info rmazione), tuttavia,
in considerazione della part icolare
attività svolta dal soccorrit
o r e, si ammette in modo più che
ra g i o n evole che i limiti di dose del
s o c c o r ritore esposto siano più elevati
rispetto a quelli del lavo ra t o r e
e s p o s t o :i n fatti il soccorritore esposto
in categoria B ha un limite di
50 mSv/anno (e 100 mSv in 5 anni)
contro 6 mSv/anno dei lavo rat
o ri in categoria B, mentre il socc
o r ritore in categoria A ha un limite
di 100 mSv/anno contro i 50
mSv/anno del corrispondente lavo
ra t o r e, e può anche, accettandolo
vo l o n t a riamente prendere dosi
superi o ri (possibilmente infe ri ori
a 500 mSv), nel caso dell’eccezionale
emergenza.
Questa differenza nelle dosi limite
tra soccorritore esposto e lavo
ratore corri s p o n d e n t e, ri c o r d a ndo
gli elementi di ra d i o p r o t e z i o n e
richiamati nei precedenti para grafi,
equivale ad accettare che nella
p r o p ria attività il soccoritore esposto
possa fronteggiare un ri s c h i o
maggiore del lavo ra t o r e ; ciò ha una
sua giustificazione sia nella sporadicità
dell’attività del soccorritor
e, che per anni potrebbe non trovarsi
di fronte alle radiazioni, sia
nella sue specifiche funzioni ed attribuzioni.
Se però analizziamo il caso del
s o c c o r ritore non esposto, possiamo
osservare come per quest’ultimo
sia prevista la stessa dose limite
di un lavo ratore non classificato
ov vero di un comune individuo
della popolazione (1 mSv/ann
o ) .Tale situazione non risulta coerente
con la precedente: ci si aspett
e r e bbe infatti con un ra g i o n a m e nto
analogo a quello già esposto che
il soccorritore “ g e n e rico”, che pur
non essendo esposto tuttavia per
p r o fessione porta soccorso e può
t r ovarsi ad operare in una serie di
situazioni potenzialmente “ p e ri c ol
o s e ” in assenza di radiazioni, possa
correre rischi maggiori ri s p e t t o
ad un individuo della popolazione
anche nel caso di presenza di raR
A D I O P R O T E Z I O N E
E SOCCORRITORI
ANTINCENDIO giugno 1999 29
Tabella 4
FASCIA TIPO DI ESPOSIZIONE SOCCORRITORI ABILITATI LIMITE DI DOSE ANNUO (MSV/ANNO)
I attività ordinarie tutti 1
II esposizioni professionali almeno class. in categoria B < 50
III esposizioni di emergenza class. in categoria A < 100
IV esposizioni di eccez. emergenza class. in categoria A volontari < 500
Limiti di dose proposti per i soccorritori dalla bozza del Decreto attuativo ex art. 74
diazioni, e di conseguenza possa
assumere una dose superiore a
quella prevista per quest’ultimo. U n
limite più congruente per il soccorritore
generico potrebbe essere 5
mSv/anno (ov vero 5 mSv per int
e rvento) con un massimo di 10
mSv in cinque anni; tale dose è sup
e riore al limite per la popolazione
p r evisto dal D. L g s. 230/95, ma è
c e rtamente ancora contenu t a :è utile
segnalare, a titolo di confronto
che una dose di quell’ordine di
grandezza (5 mSv) viene assorbita
in un’unica soluzione da un paziente
che si sottopone ad un esame
diagnostico come la TAC. Un limite
del tipo di quello proposto
s e m b ra anche più in linea con la
recente direttiva comu n i t a ria 96/29,
che stabilisce le norme fo n d a m e ntali
di sicurezza relative alla protezione
sanitaria della popolazione e
dei lavo ra t o ri contro i pericoli derivanti
dalle radiazioni ionizzanti; l a
d i r e t t i va, che dovrà essere recepita
entro maggio 2000 prevede tra
l’altro che possa essere autori z z ato
per la popolazione un assorbimento
di dose superiore ad 1 mSv
in un anno purché la dose assorbita
in cinque anni consecutivi non
s u p e ri 5 mSv.
La distinzione degli interve n t i
di soccorso in ben quattro fa s c e,
appare forse eccessiva, o quanto
meno macchinosa, poco ri s p o ndente
alle attuali esigenze italiane,
e scarsamente concorde almeno
a livello di nomenclatura con la già
ricordata direttiva 96/29:la direttiva,
che dedica un intero titolo agli
i n t e rventi di emergenza (titolo IX),
definisce infatti in modo univo c o
ed assai generale come esposizione
di emergenza “ l ’ e s p o s i z i o n e
di persone nello svolgimento delle
necessarie azioni rapide per
soccorrere persone in peri c o l o,
p r evenire l’esposizione di un gra n
numero di persone o salvare un
impianto o beni di grande valore e
che può provocare (ma non nec
e s s a riamente provoca – ndr) il superamento
di uno dei singoli limiti
di dose uguali a quelli fissati per i
lavoratori esposti”.
A l l ’ a rticolazione in quattro fasce
di esposizione è correlata poi
la distinzione dei soccorritori ai fini
radioprotezionistici in ben tre
gru p p i ;l’esistenza di un numero di
gruppi superiore al necessari o, pot
r e bbe comportare non pochi problemi
relativamente sia alla nec
e s s a ria classificazione degli opera
t o ri (si pensi alle difficoltà che inc
o n t r e r e bbero inevitabilmente le
va rie amministrazioni interessate
quali V V. F., Polizia, Cara b i n i e ri etc)
sia agli ambiti di competenza di
ciascun gru p p o : può risultare infatti
molto spesso arduo in interventi
di soccorso con accert a t a
presenza di radiazioni, stabilire a
priori in quale fascia di esposizione
(dovendosi ovviamente tener
conto anche dell’eventuale ri s c h i o
di contaminazione) ci si troverà ad
operare.
Quanto poi ai cri t e ri e modalità
con cui esercitare la ra d i o p r o t ezione
del soccorri t o r e, il decreto risulta
migliora t i vo rispetto alla situazione
pregressa, ma è ancora
in parte carente: la filosofia adottata
è infatti quella di estendere al
s o c c o r ritore esposto la stessa tutela
prevista per il lavo ratore espos
t o, ed in particolare la sorveglianza
medica e fisica, assicurata,
secondo le modalità di cui già
si è detto, da medico autori z z a t o
ed esperto qualificato. Data però
la peculiarità dell’attività dei pres
t a t o ri di soccorso e dell’esposizione
di emergenza, che non risiede
tanto nella particolare dose
che viene assorbita quanto nelle
modalità con cui si svolge ed in primo
luogo nella saltuarietà dell’int
e rve n t o, nella rapidità, nella possibilità
di dover fronteggiare situazioni
impreviste e/o impreve d i b i l i ,
nella possibile mancanza di aspetti
routinari, sembrerebbe opport uno
prevedere per legge una specificità
tanto nella sorveglianza medica
che in quella fisica della prot
e z i o n e. A titolo di esempio si ritiene
opport u n o, almeno per gli interventi
di III e IV fascia, richiedere
la presenza durante l’interve nto
dell’Esperto Qualificato con
compiti anche di coordinamento
della squadra, così come si pot
r e bbe prevedere per il soccorri t ore
una cadenza diversa dal lavoratore
esposto per le visite mediche
presso il medico autori z z a t o.
A quest’ultimo proposito sembrer
e bbe opportuno ri b a d i r e, almeno
per gli interventi di III e IV fa s c i a ,
la necessità dopo l’intervento di
procedere alla sorveglianza medica
eccezionale; i n f i n e, con ri fe rimento
ad interventi di soccorso di
qualunque fascia sembrerebb e
c a u t e l a t i vo prevedere il necessario
monitoraggio della contaminazione
interna personale mediante
esami quali il W B C, di tutti quei
s o c c o r ri t o ri che a giudizio dell’Es
p e rto Qualificato possano ave r
subito contaminazione.
Si osserva qui da ultimo che
per quanto riguarda gli interve n t i
di prima fascia, il decreto sembra
non prevedere alcuna part i c o l a r e
cautela radioprotezionistica, nemmeno
l’obbligo da parte del datore
di lavoro di effettuare la dosim
e t ria personale: si tratta infatti di
i n t e rventi per i quali non è ri c h i eANTINCENDIO
giugno 1999
R A D I O P R O T E Z I O N E
E SOCCORRITORI
30
sta la partecipazione di personale
c l a s s i f i c a t o. Resta allora aperto il
p r o blema di chi possa valutare e/o
attestare il rispetto dei previsti limiti
di dose per la fascia, considerata
la possibile mancanza non solo
della dosimetria ma anche della
sorveglianza fisica.
Conclusioni
S e bbene in Italia, da tanti anni
o rmai, le centrali nu c l e a ri siano inatt
i ve, permane un rischio di incidenti
con presenza di sostanze rad
i o a t t i ve, in relazione all’uso di queste
nell’industria e nella medicina
ed alle corrispondenti attività di tras
p o rt o, detenzione, impiego di sorgenti
ra d i o a t t i ve ;a ciò si aggiungono
i potenziali pericoli deri vanti dalla
gestione dei rifiuti radioattivi tutt
o ra presenti in Italia, dalla imminente
dismissione (smantellamento)
degli impianti nu c l e a ri, dalla possibilità
che incidenti ad impianti nuc
l e a ri oltre frontiera abbiano ri p e rcussioni
sul terri t o rio nazionale, da
possibili incidenti a sommergibili a
propulsione nucleare o a satelliti
con sorgenti ra d i o a t t i ve. In questo
p a n o rama, peraltro non allarm a nt
e, il problema della ra d i o p r o t e z i one
del soccorritore risulta di interesse
non puramente accademico.
Le tendenze della ra d i o p r o t ezione
al livello internazionale sono
quelle di va l o rizzare il ruolo del
s o c c o r ri t o r e, per il quale va n n o
p r eviste opportune misure di tutela;
a tal riguardo il decreto attuativo
dell’art .74 del D. L g s. 230/95 intende
estendere al soccorri t o r e
esposto la stessa tutela prev i s t a
per il lavo ratore classificato. Ta l e
posizione è certamente molto imp
o rtante dal punto di vista concett
u a l e : sotto il profilo opera t i vo peraltro
il decreto appare migliora b ile
sia per la specificità della tutela
che è richiesta dall’attività dei port
a t o ri di soccorso, sia ancora per
la necessità che il provvedimento
da emanare abbia una possibile
rapida attuazione. A tal fine semb
r e r e bbe assai più utile preve d ere
solo due diverse tipologie di socc
o r ri t o ri ai fini ra d i o p r o t e z i o n i s t i c i
(e non tre):
• s o c c o r ri t o ri “ o r d i n a ri ” (con limite
di dose un po’ più elevato rispetto
alla popolazione);
• s o c c o r ri t o ri “specialisti in ra d i om
e t ri a ” (classificati e con limite
più elevato rispetto ai lavo ra t ori
professionalmente esposti).
Questi ultimi dov r e bbero essere
costituiti da (pochi) gruppi part
i c o l a rmente addestrati che operino
ciascuno sotto il diretto controllo
di un Esperto Qualificato; tali gru ppi
che potrebbero svolgere sistematiche
esercitazioni con presenza
di sostanze ra d i o a t t i ve, potrebbero
avere in dotazione, propri o
grazie alla loro specifica preparaz
i o n e, attrezzature più sofisticate
in aggiunta a quelle “ s t a n d a r d ”
usate dai soccorri t o ri ordinari : l e
prime infatti richiedono in genere,
per un corretto utilizzo ed interpretazione
dei risultati, conoscenze
più approfondite o comu n q u e
esercizio continu o. I nuclei di specialisti
potrebbero infine essere
chiamati ad operare su scala regionale
o interregionale.
Con un’impostazione di questo
tipo il primo intervento a volte ris
o l u t i vo, attese le situazioni incidentali
che hanno luogo oggi in Italia
in questo settore, ve r r e bbe svo lto
spesso per necessità di cose
(impossibilità di una capillare diffusione
degli specialisti) dai soccorritori
ordinari; a questo potrebbe
poi far seguito, nei casi in cui si
rendesse necessario un maggior
a p p r o fondimento o fosse ri s c o nt
rata o temuta la presenza di rischio
eccessivo, l’intervento dei
s o c c o r ri t o ri specialisti coordinati
dall’Esperto Qualificato.
Il recepimento della direttiva comu
n i t a ria 96/29 che dovrà ave r
luogo entro maggio 2000, potrà
probabilmente contri buire a fo rn ire
nuovi ed originali spunti al problema
che è stato in questa sede
trattato: ci si augura in particolare
che nell’occasione il legislatore,
seguendo le tendenze intern a z i onali,
fo rmalizzi finalmente una nu ova
impostazione nel settore, dando
una risposta positiva al disagio
di tutti quegli opera t o ri di soccorso
che da anni si dedicano ad una
m a t e ria difficile, spinti esclusivamente
da passione personale.
Bibliografia
1 Decreto del Presidente della
R e p u bblica 13 fe bb raio 1964,
n .185 “Sicurezza degli impianti
e protezione sanitaria dei lavo
ra t o ri e delle popolazioni contro
i pericoli delle radiazioni ionizzanti
deri vanti dall’impiego
pacifico dell’energia nu c l e a r e ”
G.U. n. 95 del 16 aprile 1964.
2 Decreto Legislativo 17 marzo
1995 n.2 3 0 : “Attuazione delle
d i r e t t i ve Euratom 80/836,
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13/06/1995.
3 D i r e t t i va 96/29 Euratom del
C o n s i g l i o, del 13 maggio 1996,
che stabilisce le norme fondaR
A D I O P R O T E Z I O N E
E SOCCORRITORI
ANTINCENDIO giugno 1999 31
mentali di sicurezza relative alla
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e dei lavoratori contro
i pericoli deri vanti dalle radiazioni
ionizzanti. G . U. d e l l e
C o munità europee n° 159 del
29/6/1996.
4 ICRP 60 – Raccomandazioni
1990 della Commissione Internazionale
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– ENEA/DISP 1992.
5 Po l vani “Elementi di ra d i o p r otezione”
– ENEA 1987.
6 Po l vani “Lezioni elementari di
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nucleare” – ENEA 1984.
7 E . Pianese “Metrologia delle radiazioni
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8 E . P i a n e s e, E. Ragno “ A c c e ttabilità
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11/98.
9 E . P i a n e s e, E. Ragno “ L’ e s p osizione
fisiologica alle ra d i a z i o n i
i o n i z z a n t i ” Antincendio n.1 1 / 9 7 .
10 Circolare n. 15 MI.SA. (84) 6
del 3/5/1984 “ S e rvizio di dosim
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11 Circolare n. 41 del Ministero
d e l l ’ I n t e rno – Direzione Generale
dei Servizi Antincendi e
della Protezione Civile – del
6/5/1965.
12 Circolare n. 69 del Ministero
d e l l ’ I n t e rno – Direzione Generale
della Protezione Civile e
dei Servizi Antincendi – MI.SA
del 13/6/1967.
13 Circolare n. 61 del Ministero
d e l l ’ I n t e rno – Direzione Generale
della Protezione Civile e
dei Servizi Antincendi – MI.SA.
del 30/10/1968.
ANTINCENDIO giugno 1999
LA PROTEZIONE DEI SOCCORRITORI CONTRO LE RADIAZIONI IONIZZANTI
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