POLIZIA GIUDIZIARIA
10.1 Competenze dei Vigili del Fuoco __________ _
La legge 469/61 attribuisce, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la
qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, solo “nell’esercizio delle proprie funzioni”; espressione che
equivale a quella, “nei limiti del servizio cui sono destinati”, che è usata dall’art. 57 co. 3. In
merito alle possibilità di compiere determinati atti.
Il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assume quindi la qualifica di
ufficiale o agente di polizia giudiziaria, con l’attribuzione dei relativi poteri-doveri, solo in
relazione a singole specie di reati e cioè a quelli che hanno riferimento all’esercizio delle
funzioni, compiti e servizi ad esso devoluti dalle leggi e dai regolamenti.
I compiti di Istituto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in relazione ai quali il personale
del Corpo assume la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziari, sono
fondamentalmente:
• la prevenzione e vigilanza antincendi
• l’estinzione degli incendi
• i servizi finalizzati alla tutela dell’incolumità delle persone ed alla preservazione dei beni,
anche dai pericoli derivanti dall’impiego dell’energia nucleare (servizi tecnici).
Nella pratica quotidiana, il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si trova
spesso a svolgere, in relazione ad un determinato ed unico fatto (ad esempio, in incendio che si
accerta doloso o colposo) una duplice funzione: quella relativa al compito d’istituto (ad esempio,
estinzione dell’incendio) e quella giudiziaria (accertamento e repressione del reato, assicurazione
delle fonti di prova, accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi, sequestro del corpo di reato, ecc.).
10.2 Reati connessi con i compiti d’Istituto del VV.F. __________
Nello svolgimento dei compiti d’istituto il personale del Corpo può “imbattersi” in fatti
concreti costituenti reato e trovarsi, di conseguenza, costretto ad esercitare funzioni di polizia
giudiziaria.
In relazione ai compiti d’istituto, della prevenzione incendi, si possono individuare i
seguenti principali reati:
• falsa attenzione, contraffazione ed alterazione di certificazioni;
• omessa sottoposizione a preventivo esame di progetti di nuovi impianti o costruzioni;
• omessa richiesta di collaudo di impianti e costruzioni prima dell’inizio delle lavorazioni;
• mancanza di idonei mezzi di estinzione;
• inosservanza di prescrizioni imperative per ragioni di sicurezza pubblica;
• omessa elaborazione, da parte del datore di lavoro, del documento contenente la
relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro,
l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione ed il programma delle
misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza;
• omessa designazione preventiva da parte del datore di lavoro, del dirigente e del
preposto, dei lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e della lotta
antincendio;
• omesso aggiornamento, da parte del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, delle
misure di prevenzione incendi, in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che
hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro;
• omessa adozione, da parte del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, delle misure
necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori, nonché per il
caso di pericolo grave ed immediato;
In relazione ai compiti di istituto dell’estinzione incendi si possono individuare i seguenti reati:
• incendio doloso;
• incendio colposo;
• danneggiamento seguito da incendio;
• disastro aviatorio;
• disastro ferroviario;
• fabbricazione illegale di esplosivi;
• fabbricazione di materie esplodenti;
• omessa denuncia di materie esplodenti;
• detenzione illegale di armi od esplodenti;
• porto illegale di armi od esplosivi;
• accensioni ed esplosioni pericolose;
In relazione ai compiti d’istituto dei servizi tecnici si possono individuare i seguenti reati:
• inondazione, frana o valanga;
• danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga;
• sommersione di natanti;
• pericolo di disastro ferroviario causato dal danneggiamento;
• attentati alla sicurezza dei trasporti;
• attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche
comunicazioni;
• crollo di costruzioni;
• sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni;
• rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro;
• omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro;
• procurato allarme presso l’Autorità;
• omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari;
• getto pericoloso di cose;
• collocamento di cose;
• rovina di edifici od altre costruzioni;
• omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina;
• apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento;
10.3 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria _
In via generale, all’interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sono ufficiali di
polizia giudiziaria:
• i dirigenti;
• il personale delle qualifiche tecniche IX, VIII, VII e VI;
Sono invece agenti di polizia giudiziaria i vigili (qualifica V).
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, a competenza limitata (fra cui quelli
appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), sono legittimati a compiere, sia pure per
accertare solo determinate categorie di reati, tutti gli atti di polizia giudiziaria.
Va peraltro rilevato che mentre gli ufficiali di polizia giudiziaria possono svolgere qualsiasi
atto, gli agenti possono compiere alcuni e non altri.
Le disposizioni dettate in relazione ai singoli atti specificano, se essi possono essere
compiuti solo dagli ufficiali o anche dagli agenti di polizia giudiziaria.
10.4 Interventi congiunti di polizia giudiziaria _
Può accadere che, in relazione ad un determinato fatto, si verificano interventi congiunti: oltre
che dei Vigili del Fuoco, anche di altri organi di polizia giudiziaria, ad esempio personale della
Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri.
Nell’ipotesi di intervento congiunto, va tenuto presente che la legislazione si ispira ai
principi del coordinamento e della collaborazione, fra i diversi organismi di polizia giudiziaria (sia
per utilizzare le specifiche professionalità che per evitare inutili dispersioni e duplicazioni di attività
investigativa) e che lo svolgimento dell’attività di polizia giudiziaria deve essere finalizzato, a
porre a disposizione del pubblico ministero ogni elemento utile, affinché questi possa
consapevolmente assumere le proprie determinazioni.
In via esemplificativa (ferme restando ovviamente le particolarità del caso concreto) può
prospettarsi che, in caso di incendio doloso o colposo, il personale dei Vigili del Fuoco, in
considerazione della sua maggior specializzazione, procederà agli accertamenti urgenti sui
luoghi e sulle cose (art.354), operando gli opportuni rilievi, evidenziando le tracce del reato,
individuando e, ricorrendone i presupposti, sequestrando il corpo del reato e le cose a questo
pertinenti, mentre la Polizia di Stato (o l’Arma dei Carabinieri) assumerà sommarie
informazioni dalle persone informate sui fatti, svolgerà accertamenti su persone sospette, ecc..
Questa ripartizione di compiti dovrà avvenire in uno spirito di piena collaborazione ed ogni
organismo di polizia giudiziaria dovrà porre a disposizione dell’altro gli elementi acquisiti, in modo
che l’attività che ciascuno compie possa avvalersi di quanto emerso da quella dell’altro, così che
entrambe concorrano, armonicamente, alla realizzazione delle fondamentali finalità dell’attività di
polizia giudiziaria: la raccolta di ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e
l’individuazione del colpevole (art.348 co.1).
Quando la direzione delle indagini è assunta da parte del pubblico ministero, sarà questi ad
impartire le opportune disposizioni, anche con riferimento agli organi che debbono eseguire.
10.5 Individuazione dei reati _
10.5.1 Definizione di reato
Si definisce reato qualsiasi fatto umano per cui è prevista una sanzione penale.
Se al fatto è collegata una sanzione di tipo diverso (amministrativa, di risarcimento del
danno), tale fatto non costituisce reato, ma un illecito civile o amministrativo.
10.5.2 Delitti e contravvenzioni
Secondo il tipo di sanzione prevista, i reati si distinguono in due classi: i delitti e le
contravvenzioni.
I delitti sono punibili con l’ergastolo, la reclusione o la multa.
Le contravvenzioni sono punite con l’arresto o l’ammenda.
La reclusione e l’arresto sono pene temporanee detentive (l’ergastolo, previsto per i soli
delitti, è pena perpetua), che si differenziano in base a limiti temporanei specifici e istituti in cui
vengono espiate.
La multa e l’ammenda sono invece pene pecuniarie (obbligo di pagare una somma di
danaro), previste rispettivamente per i delitti e le contravvenzioni e si differenziano per i limiti
delle somme da pagare.
10.5.3 Soggetti e oggetto del reato
Per soggetto attivo del reato s’intende il suo autore, punibile se, al momento in cui ha
commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni. Con riferimento all’autore, i reati possono essere
comuni o propri.
Per soggetto passivo del reato (o persona offesa) s’intende colui che è titolare
dell’interesse protetto dalla norma penale (ad esempio, nel furto – art.624 c.p. – soggetto passivo
è il derubato).
Per danneggiato del reato s’intende invece colui al quale il reato ha prodotto un danno,
patrimoniale o non patrimoniale (ad esempio, sofferenze fisiche o morali).
Per oggetto giuridico del reato s’intende l’interesse che la norma penale intende
proteggere. Nel codice penale, i reati sono raggruppati in relazione al tipo d’interesse protetto
(ad esempio, l’incendio è un delitto contro l’incolumità pubblica).
Per oggetto materiale del reato s’intende, invece, la cosa o la persona sulla quale cade la
condotta del soggetto attivo (nel delitto d’incendio – art.423 c.p. – l’oggetto materiale è
costituito dalla cosa incendiata; nel delitto di lesione personale – art.582 c.p. – esso è
rappresentato dal corpo della persona ferita).
10.5.4 Elementi essenziali del reato
Per elementi essenziali (o costitutivi) del reato, s’intendono quelli senza i quali il reato
può sussistere.
Essi sono rappresentati dall’elemento oggettivo e da quello soggettivo.
La simultanea presenza di tutti gli elementi costitutivi e essenziale affinché vi sia il reato.
10.5.5 L’elemento oggettivo
L’elemento oggettivo è costituito da:
• la condotta, cioè un comportamento umano, che può assumere due forme: l’azione e
l’omissione.
• l’evento, cioè il risultato della condotta (ad esempio, l’incendio che si sviluppa nel
bosco).
• il rapporto di causalità, cioè il legame che deve intercorrere fra la condotta e l’evento:
l’evento deve essere la conseguenza della condotta.
Il rapporto di causalità non è escluso dal fatto che l’evento sia stato determinato, oltre che
dalla condotta del reo, anche da altre cause, a meno che si tratti d’ulteriori cause
sopravvenute, di carattere eccezionale ed imprevedibile, che, per esclusiva forza propria, sono
state idonee a cagionare l’evento.
10.5.6 L’elemento soggettivo
L’elemento soggettivo del reato consiste:
• nel nesso psichico, cioè nella coscienza e volontà della azione od omissione.
• in un rapporto tra la volontà del soggetto e l’evento, ossia nel dolo o nella colpa.
Si ha dolo quando l’evento è previsto e voluto dal soggetto come conseguenza della propria
azione od omissione.
Si ha colpa quando l’evento, anche se previsto, non è voluto dal soggetto, ma si verifica a
causa di imprudenza (avventatezza, insufficiente riflessione), negligenza (trascuratezza,
mancanza o deficienza di attenzione), imperizia (insufficiente preparazione a compiere una certa
attività) o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (e cioè di prescrizioni
dettate dall’autorità).
Nel caso in cui l’evento preveduto e voluto dal soggetto è meno grave di quello che poi si
verifica per effetto della condotta, il reato è preterintenzionale.
10.5.7 Forme di manifestazione del reato
I reati possono manifestarsi in forme diverse che riguardano principalmente:
• la gravità del reato: alcune circostanze del fatto possono renderlo più grave o,
all’inverso, attenuarne la cosiddetta gravità tipica. Ad esempio, un omicidio è più
grave se commesso ai danni del genitore; meno grave se commesso per motivi
umanitari.
• il grado di realizzazione del fatto: la condotta, dell’autore può realizzare completamente il
reato o risolversi nel solo tentativo di commetterlo.
• il numero di coloro che commettono il fatto: il soggetto può agire da solo o con altri (in
concorso con altre persone), ad esempio la rapina commessa da più persone o l’omicidio su
commissione che prevede almeno un mandante e un sicario.
Le circostanze del reato costituiscono elementi (vale a dire occasionali o accessori) del
reato stesso.
Esse non influiscono sulla sussistenza o meno del reato ma solo sulla sua gravità.
La valutazione delle circostanze del reato, è importante al fine di determinare la pena in
funzione della competenza del giudice o del pubblico ministero, ovvero la pena per procedere
all’arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto.
10.6 Cause di giustificazione _
Uno dei problemi più avvertiti da chi svolge attività di polizia giudiziaria e quello relativo
all’individuazione delle proprie responsabilità penali in caso d’interventi che comportino danni (o
pericolo di danni) a cosa o persone.
Ad esempio, l’agente o l’ufficiale di polizia giudiziaria che compie una perquisizione e per
entrare nel domicilio altrui danneggia la porta d’ingresso, commette in astratto i reati di
violazione di domicilio aggravata e di danneggiamento aggravato. Egli però non ha compiuto un
fatto socialmente dannoso, ma ha agito, anzi, nell’interesse della società. Più precisamente
nell’adempimento di un dovere. La condotta dell’agente è perciò lecita perché compiuta in
presenza di una causa di giustificazione.
Le cause di giustificazione che più spesso ricorrono nelle ipotesi che qui interessano sono:
• causa di giustificazione (adempimento di un dovere, art.51 c.p.) espressamente stabilita.
• l’adempimento di un dovere.
• la legittima difesa.
• lo stato di necessità.
Tutte le cause di giustificazione hanno dei limiti di ammissibilità, eccedendo i quali il reato
torna a sussistere.
10.7 Reati previsti dal codice penale _
10.7.1 Incendio doloso e colposo
L’incendio non è un qualsiasi abbruciamento di cose, ma un fuoco di vaste proporzioni,
che tende a diffondersi e non può essere spento facilmente.
Procedura:
1) si procede d’ufficio;
2) la competenza è del tribunale;
3) per l’incendio doloso l’arresto, in flagranza, è obbligatorio e il fermo consentito;
se l’autore è minorenne, non sono consentiti l’arresto in flagranza ed il fermo,
ma solo l’accompagnamento;
4) per l’incendio colposo l’arresto in flagranza è facoltativo ed il fermo non è
consentito; se l’autore è minorenne nessuna misura è consentita;
10.7.2 Inondazione, frana e valanga
L’inondazione è l’allagamento dovuto all’invasione di acque in luoghi non destinati, nel
momento del fatto, a riceverle e per un’estensione tale da costituire un pericolo per la
pubblica incolumità.
La frana è una massa di terreno, sabbia, pietrame ecc. che proviene dall’alto.
La valanga è una massa di neve che si distacca dalla montagna e, crescendo
progressivamente, precipita in un punto in basso.
Procedura:
1) si procede d’ufficio;
2) la competenza è del tribunale;
3) per il delitto doloso l’arresto in flagranza è obbligatorio ed il fermo consentito;
se l’autore è un minorenne sono consentiti l’arresto, il fermo e l’accompagnamento;
4) per il delitto colposo l’arresto in flagranza è facoltativo ed il fermo non è
consentito; se l’autore è un minorenne, non è consentita alcuna misura.
10.7.3 Disastro ferroviario
Il disastro ferroviario è ogni incidente (scontro, rovesciamento, deragliamento ecc.) che
colpisca un trasporto ferroviario, offendendo o mettendo a repentaglio un numero indeterminato di
persone.
Procedura:
1) si procede d’ufficio;
2) la competenza è del tribunale;
3) per il delitto doloso l’arresto in flagranza è obbligatorio ed il fermo consentito;
se l’autore è un minorenne sono consentiti l’arresto, il fermo e l’accompagnamento;
4) per il delitto colposo l’arresto in flagranza è facoltativo ed il fermo non è
consentito; se l’autore è un minorenne, non è consentita alcuna misura.
10.7.4 Attentati
Per attentato s’intende l’azione che minaccia la sicurezza d’officine, opere, apparecchi e altri
mezzi destinati alla produzione e trasmissione d’energia o alle comunicazioni.
Procedura:
1) si procede d’ufficio;
2) la competenza è del tribunale;
3) per l’ipotesi semplice l’arresto in flagranza è facoltativo ed il fermo non è
consentito; per l’ipotesi aggravata l’arresto in flagranza è obbligatorio ed il fermo
è consentito; se l’autore è un minorenne sono consentiti l’arresto, il fermo e
l’accompagnamento solo nell’ipotesi aggravata.
10.7.5 Disastri dolosi
Crollo di costruzioni e altri disastri dolosi.
Il crollo, totale o parziale, di una costruzione, implica la disintegrazione delle strutture
essenziali di essa, in modo che la forza di coesione tra i singoli elementi costruttivi venga superata e
vinta dalla forza di gravità. Non basta, quindi ad integrare il delitto qualsiasi distacco con conseguente
caduta al suolo di singoli elementi costruttivi, ancorché stabilmente inseriti nella costruzione, quando le
strutture di essa non risultino definitivamente compromesse.
Per disastro s’intende qualunque evento di vaste proporzioni che ponga in pericolo la
pubblica incolumità e che non sia espressamente previsto dagli art.da 422 a 433 c.p.
La norma contenuta nell’art.434 c.p. ha carattere sussidiario (cioè opera dove non ne operano
altre a carattere più specifico).
Procedura:
1) si procede d’ufficio;
2) la competenza è del tribunale;
3) per il delitto doloso l’arresto in flagranza è facoltativo, il fermo non è consentito
e, se l’autore è un minorenne, non è consentita alcuna misura (neppure
l’accompagnamento): per il delitto doloso aggravato, l’arresto in flagranza è
obbligatorio, ed il fermo consentito e se l’autore è un minorenne, sono
consentiti l’arresto, il fermo e l’accompagnamento; per il delitto colposo è
consentito solo l’arresto in flagranza del maggiorenne.
10.7.6 Delitti colposi di pericolo
Rientrano in questa categoria azioni od omissioni che fanno sorgere il pericolo di
determinati disastri.
Procedura:
1) si procede d’ufficio;
2) la competenza è del pretore;
3) non sono consentiti né l’arresto in flagranza, né il fermo: né se si tratta di un
minorenne, l’accompagnamento.
10.7.7 Omissione colposa di cautele e difese contro disastri o infortuni sul lavoro
Si tratta dell’azione colposa di chi ometta di collocare o rimuova o renda inutilizzabili
mezzi d’estinzione.
Procedura:
1) si procede d’ufficio;
2) la competenza, per i maggiorenni, è del pretore;
3) non sono consentiti né l’arresto in flagranza, né il fermo: per minorenni, non è
consentito neppure l’accompagnamento.
10.7.8 Altri delitti contro l’incolumità pubblica
Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni.
Procedura:
1) si procede d’ufficio;
2) competente è il tribunale;
3) l’arresto in flagranza è facoltativo ed il fermo consentito; se l’autore è
minorenne è consentito solo l’accompagnamento.
10.7.9 Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità
Il reato previsto dall’art.650 è concretizzato dall’inosservanza delle prescrizioni, anche di
quelle che impongono una scadenza entro la quale una certa situazione pericolosa deve essere
regolarizzata, impartite ai responsabili delle attività soggette a controllo di prevenzione
incendi (art.14 d.p.r. n°577 29/7/1982).
Naturalmente anche in questo specifico settore l’ordine, affinché la sua inosservanza realizzi il
reato (contravvenzione) punito dall’art.650 c.p. deve:
• emanare dall’organo specificatamente competente ad impartire (dal Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco);
• essere emesso nell’esercizio ed entro la sfera del potere conferito dalla legge (c.d. legalità
sostanziale);
• essere diretto a, chi è obbligato ad osservarlo (al titolare delle attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi) e portarlo a conoscenza di tale soggetto.
Procedura:
1) si procede d’ufficio;
2) la competenza è del pretore;
3) non sono consentiti né l’arresto, né il fermo, né, per i minorenni,
l’accompagnamento.
10.8 Indagini preliminari e funzioni di polizia giudiziaria _
10.8.1 Le indagini preliminari
L’attività di polizia giudiziaria si colloca nella prima fase del procedimento penale, che è
denominata fase delle indagini preliminari.
La fase delle indagini preliminari:
• ha una funzione investigativa;
• precede l’inizio del processo vero e proprio;
• non serve, salvo alcune eccezioni, a prendere le proprie determinazioni in merito
all’esercizio penale, cioè decidere se chiedere al giudice per le indagini preliminari
l’archiviazione del procedimento o la proroga del termine delle indagini, ovvero se
esercitare l’azione penale;
• in tale ultima ipotesi, il PM chiederà il rinvio a giudizio dell’imputato, in altre parole
procederà con uno dei cosiddetti riti alternativi (giudizio immediato, patteggiamento,
giudizio direttissimo, decreto penale).
10.8.2 Gli organi delle indagini
Gli organi che svolgono le indagini preliminari sono, il pubblico ministero e la polizia
giudiziaria. Essi hanno unicamente funzioni investigative e, salvo talune eccezioni, i loro atti non
costituiscono prova.
Al pubblico ministero, in quanto organo dell’investigazione e titolare dell’azione penale, è
attribuito il potere di dirigere la polizia giudiziaria.
Anche se la fase delle indagini preliminari ha natura essenzialmente investigativa, è
tuttavia previsto, che durante tale fase operi un giudice: il giudice per le indagini preliminari (GIP).
Il GIP non svolge indagini preliminari, ma esercita su di esse funzioni di controllo,
intervenendo in funzione di garanzia delle posizioni di libertà e in funzione di controllo e
garanzia sui tempi di svolgimento delle indagini e sull’esercizio dell’azione penale.
La prova non si forma nella fase delle indagini preliminari ma in dibattimento, nel
contraddittorio orale delle parti.
Può tuttavia accadere che, anche nella fase delle indagini preliminari, sorga la necessità di
compiere un atto che abbia lo stesso valore di prova di quello compiuto nel dibattimento.
Infatti, in alcuni casi, l’attesa del dibattimento farebbe venir meno la possibilità di assumere la
prova (che non è dunque rinviabile al dibattimento). Può accadere inoltre che debba espletarsi un
accertamento peritale di complessità tale che, se fosse disposto al dibattimento, ne
determinerebbe la sospensione per più di sessanta giorni, così venendo ad incidere negativamente
sul principio dell’oralità del dibattimento.
Si pensi ad esempio, al testimone gravemente ammalato o minacciato o ad una perizia
relativa ad una casa o ad un litigio il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile., in altre
parole alla necessità di disporre una perizia per un incendio che abbia distrutto un grande albergo o
altro grande esercizio commerciale o industriale. In questi casi è il GIP che provvede, se richiesta dal
pubblico ministero o della persona indagata, ad assumere la prova con incidente probatorio (art.392
ss.), nel corso di un’udienza non pubblica, ma che, per il resto, riproduce le forme di quella
dibattimentale.
10.8.3 Le funzioni di polizia giudiziaria
Rispetto all’attività del pubblico ministero, quella svolta dalla polizia giudiziaria, ha peraltro
carattere solamente preliminare ed ausiliario.
Ha carattere preliminare (art.347) perché è volta a fornire al pubblico ministero l’input
investigativo. Spetta al pubblico ministero stesso incanalare e sviluppare l’indicazione ricevuta
finalizzandola processualmente, dal momento in cui il pubblico ministero ha concretamente assunto
la direzione delle indagini, la polizia giudiziaria ha il dovere di muoversi entro le linee da lui
tracciate, salvo a riacquistare sfere di autonomia più o meno ampie in relazione ad indagini
richieste da “elementi successivamente emersi” (art.348 co.3).
La polizia giudiziaria mantiene, tuttavia, un certo grado d’autonomia investigativa anche
dopo l’intervento del PM, essendo venuto meno l’obbligo di muoversi esclusivamente nell’ambito
delle direttive impartite da quest’ultimo, ma potendo autonomamente perseguire propri filoni
d’indagine, beninteso senza compromettere l’esito dell’attività investigativa direttamente svolta o
coordinata dal PM.
Ha carattere ausiliario perché spetta al pubblico ministero la direzione delle indagini e
disporre direttamente della polizia giudiziaria.
10.8.4 Fasi dell’attività di polizia giudiziaria
Da un punto di vista generale l’attività d’indagine della polizia giudiziaria può distinguersi in:
• attività di informazione;
• attività di investigazione;
• attività di assicurazione.
1) Attività d’informazione
Consiste nell’acquisizione della notizia di reato e nella sua comunicazione al pubblico
ministero (art.347). La polizia giudiziaria ha, dunque un duplice dovere: quello di
assumere la conoscenza dei reati commessi o che sono in corso di esecuzione e quello di
riferire la notizia di reato al pubblico ministero, dopo aver compiuto, se del caso, una
attività investigativa od assicurativa in relazione al reato del quale è venuta a conoscenza.
2) Attività d’investigazione
Consiste nella ricerca delle fonti di prova e degli autori dei reati.
L’attività d’investigazione viene, naturalmente, svolta dopo che è stata acquisita la notizia
di reato e può muoversi in varie direzioni:
• ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato (art.348 co.2 lett. a);
• ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei
fatti (art.348 co.2 lett. b);
• raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto o all’individuazione del
colpevole (art.348 co.1) e di quant’altro possa servire per l’applicazione della legge
penale (ad es. raccolta di dati sulle condizioni di vita dell’indagato che potranno
servire per determinare in concreto la prova da infliggerli in caso di condanna).
3) Attività d’assicurazione
Consiste nell’acquisizione, al procedimento, di ciò che è stato trovato mediante l’attività
di investigazione (si pensi alla conservazione delle tracce e delle cose pertinenti al reato:
art.354 co.1; al sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti: art.354 co.2;
all’arresto in flagranza dell’autore del reato: art.380, 381).
• ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato (art.348 co.2 lett. a);
• ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei
fatti (art.348 co.2 lett. b);
• raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto o all’individuazione del
colpevole (art.348 co.1) e di quant’altro possa servire per l’applicazione della legge
penale (ad es. raccolta di dati sulle condizioni di vita dell’indagato che potranno
servire per determinare in concreto la prova da infliggerli in caso di condanna).
Considerando che la funzione della polizia giudiziaria è una funzione preliminare rispetto a
quella di pubblico ministero, l’attività di polizia giudiziaria può essere suddivisa in:
• attività di iniziativa;
• attività guidata;
• attività delegata.
L’attività d’iniziativa è quella che la polizia giudiziaria è legittimata e tenuta a compiere in
base a propri autonomi poteri, che le derivano, cioè, direttamente dalla legge e non da richieste
od ordini del pubblico ministero.
Taluni atti non possono essere compiuti d’iniziativa della polizia giudiziaria:
a) assunzione di sommarie informazioni dall’arrestato o dal fermato (art.350 co.1);
b) sequestro di plichi o corrispondenza (art.353);
c) ispezione personale (art.354 co.3);
d) perquisizioni, ispezioni e sequestri negli uffici dei difensori (art.103).
Se il PM si limita ad impartire direttive d’indagine, l’attività della polizia giudiziaria si
denomina attività guidata; se, invece, il pubblico ministero delega alla polizia giudiziaria specifici
atti, l’attività della polizia giudiziaria si denomina attività delegata.
Taluni atti non possono essere delegati alla polizia giudiziaria. In particolare, non possono essere
delegati: l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini (indagato) ed i confronti con la
medesima, se questa non si trovi in stato di libertà; in dette ipotesi l’indagato deve essere
necessariamente assistito da un difensore (art.370 co.1).
10.9 Principali atti d’indagine _
10.9.1 L’attività d’informazione
L’attività d’informazione ha per oggetto una notizia di reato e presenta due aspetti
significativi:
• l’acquisizione della notizia (art.330);
• l’obbligatoria comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero (art.347).
Se, infatti, la notizia di reato non viene riferita, o viene riferita con ritardo, ricorrono
responsabilità penali (art.361 e 362 co.2 c.p.) e disciplinari (art.16 att. c.p.p.).
La valutazione della sussistenza della notizia di reato spetta al dirigente dell’ufficio dal
quale dipende chi l’ha acquisita autonomamente. E, quindi, dal dirigente, e non dal singolo
ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che deve provenire l’informativa al pubblico ministero.
Il singolo ufficiale o agente di polizia giudiziaria, quando ritiene di aver acquisito una
notizia di reato dovrà immediatamente comunicarla al dirigente comando. Spetterà a quest’ultimo
valutato se effettivamente la notizia di reato sussista e, in caso positivo, riferirla al pubblicoministero
ai sensi dell’art.347.
Se il dirigente valuta che la notizia di reato è insussistente, non si avrà comunicazione al
pubblico ministero.
Il dirigente potrà, comunque, quando opportuno, impartire disposizioni per lo svolgimento di
ulteriori attività.
La notizia di reato deve, infatti, ritenersi acquisita quando si sono appresi gli elementi
essenziali di un fatto costituente reato (anche se non se ne conosce l’autore).
10.9.2 Le fonti di notizia di reato
La polizia giudiziaria può venire a conoscenza di una notizia di reato:
• ricevendola da altri attraverso atti espressamente disciplinati dal codice a tale scopo (ad
esempio: denuncia, referto)
• acquisendola di iniziativa: ciò accade non solo quando la polizia giudiziaria constata
direttamente il reato (ad esempio: coglie una persona mentre lo sta commettendo: flagranza di
reato), ma anche quando viene a conoscenza del reato attraverso vie che non sono quelle
espressamente disciplinate dal codice (ad esempio: informazione occasionale, denuncia
anonima. notizia confidenziale).
• acquisendo gli elementi di un reato nel corso di attività ispettive o di vigilanza (ad esempio, nel
corso delle visite tecniche di cui all’art.14 d.p.r. 29 luglio 1962, n°577).
Dal momento in cui emergono gli indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di
prova e raccogliere quanto altro possa servire per l’applicazione della legge penale, debbono essere
compiuti con l’osservanza delle norme del codice di procedura penale (art.220 att. c.p.p.).
10.9.3 L’informativa al pubblico ministero
Al pubblico ministero compete la direzione delle indagini (art.327) e deve quindi essere
tempestivamente informato delle notizie di reato acquisite dalla polizia giudiziaria.
L’informativa al pubblico ministero deve essere data (art.347):
• per iscritto, senza ritardo, indicando giorno e ora in cui tale acquisizione è avvenuta;
• se vi è urgenza anche in forma orale, immediatamente, facendo poi seguire, senza ritardo,
l’informativa scritta;
• se sono stati compiuti atti per i quali è necessariamente prevista l’assistenza del difensore
dell’indagato, l’informativa deve essere trasmessa entro quarantotto ore dall’acquisizione
della notizia di reato.
L’informativa deve necessariamente contenere:
• gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi raccolti;
• l’indicazione delle fonti di prova e delle attività compiute, delle quali deve essere trasmessa la
relativa documentazione.
Quando è possibile, l’informativa conterrà anche le generalità delle persone indagate, della
persona offesa e dei testimoni.
10.9.4 L’attività d’investigazione
L’attività di investigazione segue l’acquisizione della notizia di reato e consiste nella raccolta di
ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all’individuazione del colpevole (art.348).
L’attività d’investigazione può consistere nel compimento di:
• atti atipici;
• atti tipici.
Nei successivi paragrafi, esamineremo i principali atti tipici d’investigazione che i Vigili del
Fuoco possono trovarsi a compiere d’iniziativa, per l’accertamento dei reati di loro competenza.
Va ricordato però che ai Vigili del Fuoco può anche essere delegato il compimento di specifici
atti da parte del pubblico ministero.
10.9.5 L’identificazione
L’identificazione è un atto tipico di investigazione, mediante il quale la polizia giudiziaria
procede (attraverso un complesso di operazioni che possono talora consistere anche in rilievi sulla
persona) a stabilire l’identità del soggetto, nei cui confronti sono svolte le indagini (indagato) e
l’identità dei soggetti in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (potenziali
testimoni).
Organo che procede:
Possono procedere all’identificazione gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.
Modalità d’esecuzione:
1) la polizia giudiziaria invita la persona indagata a dichiarare le proprie generalità e quant’altro
può valere a identificarla (art.66, art.21 att. c.p.p.);
2) la persona indagata viene ammonita sulle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le
proprie generalità e le da false (art.66, art.495 e 651 c.p.);
3) la polizia giudiziaria rivolge l’invito a dichiarare le proprie generalità anche ai potenziali
testimoni. A essi non sono però rivolte né l’ammonizione né le richieste ulteriori di cui
all’art.66;
4) i potenziali testimoni dimostrano la propria identità personale mediante l’esibizione dei
mezzi di identificazione, ma non possono essere sottoposti a rilievi;
5) la persona indagata dimostra la propria identità personale mediante l’esibizione dei mezzi di
identificazione; nei suoi confronti si possono però anche eseguire rilievi dattiloscopici,
fotografici, antropometrici, nonché altri accertamenti;
6) quando l’indagato o i potenziali testimoni rifiutano di farsi identificare oppure forniscono
generalità o documenti di identificazione, in merito ai quali sussistono sufficienti elementi
per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria li accompagna nei propri uffici;
7) l’atto può avere una sua autonomia, ma anche essere il presupposto di un altro atto; come ad
esempio, della assunzione di sommarie informazioni (art.350, 351).
Obblighi specifici:
Se l’indagato o i potenziali testimoni sono accompagnati negli uffici di polizia, la polizia
giudiziaria provvede a:
1) dare immediata notizia al pubblico ministero competente, dell’accompagnamento e dell’ora
in cui esso è avvenuto;
2) dare (senza ritardo) al pubblico ministero notizia del rilascio e dell’ora in cui esso è avvenuto;
3) trattenere le persone accompagnate per il tempo strettamente necessario per l’identificazione
e comunque non oltre le 12 ore;
4) rilasciare le persone accompagnate se così decide il pubblico ministero, ritenendo che non vi
siano le condizioni che legittimano l’accompagnamento.
Garanzie difensive:
Non sono previste garanzie difensive. La persona indagata è però invitata a dichiarare o ad
eleggere il domicilio per le notificazioni (art.161). Inoltre, se la polizia giudiziaria deve compiere un atto
che prevede o consente l’assistenza del difensore, deve, preliminarmente, dare alla persona
indagata comunicazione delle disposizioni in materia (cioè di difesa) a spese dello Stato (art.81.
30/7/1990 n°217).
Documentazione:
Di fatto le operazioni compiute a norma dell’art.349, è redatto verbale (art.357 co.2 lett. e). La
documentazione è conservata in apposito fascicolo (fascicolo delle indagini) presso l’ufficio del
pubblico ministero (art.373 co.5).
Trasmissione:
La documentazione è posta a disposizione del pubblico ministero (art.357 co.4 e 347 co.1).
Copia dell’atto è conservata presso gli uffici di polizia (art.115 att. c.p.p.).
10.9.6 Le perquisizioni
La perquisizione è un atto tipico d’investigazione, mediante il quale ufficiali di polizia
giudiziaria (o, in casi eccezionali, agenti di polizia giudiziaria), in situazioni d’urgenza,
procedono alla ricerca materiale di un evaso, di un condannato o di una persona da arrestare,
fermare o catturare per gravi reati, oppure alla ricerca del corpo del reato o di cose pertinenti al
reato.
Si prescinde, ovviamente dalle situazioni d’urgenza e da qualsiasi riferimento alla gravità del
reato, quando gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono perquisizioni personali o locali su delega
del pubblico ministero.
La perquisizione può essere:
• locale, se avviene nei luoghi, in cui fondatamente si ritengono occultate le cose
o le persone ricercate;
• personale, quando si esercita sulla persona, che, fondatamente, si ritiene occulti il
corpo del reato o cose pertinenti.
10.9.7 La perquisizione personale
La perquisizione personale è la ricerca sul corpo di una persona o sugli oggetti che essa
indossa o porta con sé, del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato che si sospettano ivi
occultate (art.247 co. 1 in rel.all’art.253 co.2).
La perquisizione personale non può essere eseguita su alcune persone (ad esempio, su
agenti diplomatici) e particolari limitazioni esistono quando per la procedibilità del reato è
prevista l’autorizzazione a procedere (art.343).
Organo che procede:
Solo gli ufficiali di polizia giudiziaria, salvi i casi di particolare necessità e urgenza
(ad esempio: perquisizione a seguito di arresto in flagranza).
Presupposti:
Deve esistere un fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate
cose o tracce pertinenti al reato, che possono essere cancellate o disperse. Si deve
trattare, per quanto qui interessa, di reato flagrante (art.382), ovvero di una
situazione in cui si deve procedere al fermo di un indiziato (art.384) e
sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono l’emissione di un
tempestivo decreto di perquisizione da parte del pubblico ministero.
Modalità d’esecuzione:
Nel caso in cui si ricerchi una cosa determinata, l’ufficiale di polizia giudiziaria,
prima di procedere alla perquisizione, può (ma non deve) invitarla a consegnarla.
Se la cosa è presentata, non si procede a perquisizione, salvo che si ritenga utile farlo
per la completezza delle indagini (art.248 co.1). Può essere iniziata anche di notte (e
cioè prima delle ore 7 e dopo le ore 20, art.251 co1).
L’interessato è avvisato della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché
questa sia prontamente reperibile e idonea (art.249 co.1); l’idoneità è quella
tecnica prevista dall’art.120.
E eseguita nel rispetto della dignità (e quindi opportuno procedere separatamente
alla perquisizione di più persone) e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è
sottoposto (art.249 co.2). Vi procede (o la esegue materialmente) persona dello stesso
sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta
o quelli in cui la perquisizione è fatta eseguire da persona esercente la professione
sanitaria (art.79 att.).
Garanzie difensive:
Il difensore ha facoltà di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato
(art.356); della facoltà di farsi assistere, la stessa polizia giudiziaria deve informare
l’indagato.
Documentazione e trasmissione:
1) L’atto di perquisizione è documentato mediante verbale (art.357 co.2 lett. d).
2) Il verbale delle operazioni compiute (previa conservazione di copia) è trasmesso senza
ritardo, e comunque non oltre le 48 ore dal loro compimento, al pubblico ministero del
luogo dove la perquisizione è stata eseguita (art.352 co.4). Del verbale trasmesso va
effettuata copia.
3) Il pubblico ministero convalida la perquisizione nelle 48 ore successive quando accerta che ne
ricorrevano i presupposti (art.352 co.4).
4) La documentazione relativa alla perquisizione è autonomamente posta a disposizione anche
del pubblico ministero competente in relazione al procedimento, se diverso da quello del
luogo se la perquisizione è stata eseguita (art.357 co.4).
5) La documentazione relativa alla perquisizione è conservata nel fascicolo delle indagini
presso l’ufficio del pubblico ministero (art.373 co.5). Copia di essa è conservata
presso gli uffici di polizia (art.115 att.).
Utilizzazione:
Il verbale di perquisizione ha utilizzabilità piena prima del giudizio e utilizzabilità
originaria (trattandosi di un atto irripetibile) piena anche nel giudizio (art.431 co.1ett. b).
10.9.8 La perquisizione locale
La perquisizione locale è la ricerca del corpo del reato o di cose pertinenti al reato, oppure di
un evaso o di un soggetto condannato o da arrestare, fermare o catturare per reati di
particolare gravità. La ricerca riguarda cose o soggetti che si ha fondato motivo di ritenere che si
trovino occultate nel luogo da perquisire. La perquisizione locale costituisce il genere rispetto
alla specie perquisizione domiciliare. Quest’ultima riguarda, infatti, le perquisizioni locali compiute
in un’abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa (art.251). La perquisizione locale non è
consentita in certi luoghi (ad esempio: nelle sedi diplomatiche, negli uffici dei difensori).
Organo che procede:
Solo gli ufficiali di polizia giudiziaria salvi i casi di particolare necessità e urgenza.
Presupposti:
1) Deve esistere un fondato motivo per ritenere che in un determinato luogo si trovi la
persona sottoposta alle indagini, oppure si trovino occultate cose o tracce pertinenti al
reato che possono essere cancellate o disperse.
2) Si deve trattare, per quanto qui interessa, di reato flagrante (art.382).
Modalità di esecuzione:
1) Se si ricerca una cosa determinata, l’ufficiale di polizia giudiziaria, prima di procedere
alla perquisizione, può (ma non deve) invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata,
non si procede a perquisizione, salvo che si ritenga utile farlo per la completezza delle
indagini (art.248 co.1).
2) La perquisizione può essere iniziata anche di notte, salvo che non si tratti di perquisizione
domiciliare. In questo caso non può essere iniziata prima delle ore 7 e dopo le ore 20.
Fuori di tali limiti temporali, può essere eseguita solo quando il ritardo potrebbe
pregiudicarne l’esito (art.352 co.3 in rel. all’art.251).
3) L’interessato (che può essere l’indagato o chi ha comunque l’attuale disponibilità del
luogo) è avvisato della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia,
purché questa sia prontamente reperibile e idonea (art.250 co.1).
4) Quando manca l’interessato, l’avviso è rivolto ad un congiunto, un coabitante o un
collaboratore ovvero, in mancanza, del portiere o a chi ne fa le veci (art.250 co.2).
5) Quando mancano le persone sopra indicate, si procederà in ogni modo alla perquisizione,
dando atto, nel verbale della situazione e degli atti (esempio: forzatura della porta)
necessariamente compiuti per introdursi nel luogo e per poi assicurarlo.
6) L’ufficiale di polizia giudiziaria può ordinare, spiegando i motivi nel verbale, di non
allontanarsi dal luogo prima che le operazioni siano concluse. Chi trasgredisce all’ordine, è
trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto (art.250 co.3) e può rispondere del reato
di cui all’art. 650 c.p.
Garanzie difensive:
Il difensore ha facoltà di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato (art.356);
della facoltà di farsi assistere, la stessa polizia giudiziaria deve notiziari l’indagato se presente
(art.114 att.)
Documentazione e trasmissione:
1) L’atto di perquisizione è documentato mediante verbale (art.357 co.2 lett. d).
2) Il verbale delle operazioni compiute (previa conservazione di copia) è trasmesso senza
ritardo, e comunque non oltre le 48 ore dal loro compimento, al pubblico ministero del
luogo dove la perquisizione è stata eseguita (art.352 co.4). Del verbale trasmesso va
effettuata copia.
3) Il pubblico ministero convalida la perquisizione nelle 48 ore successive quando accerta
che ne ricorrevano i presupposti (art.352 co.4).
4) La documentazione relativa alla perquisizione è autonomamente posta a disposizione
anche del pubblico ministero competente in relazione al procedimento, se diverso da
quello del luogo se la perquisizione è stata eseguita (art.357 co.4).
5) La documentazione relativa alla perquisizione è conservata alla perquisizione è conservata
nel fascicolo delle indagini presso l’ufficio del pubblico ministero (art.373 co.5). Copia
di essa è conservata presso gli uffici di polizia (art.115 att.).
Utilizzazione:
Il verbale di perquisizione ha utilizzabilità piena, prima del giudizio e utilizzabilità
originaria (trattandosi di atto irripetibile) piena anche nel giudizio (art.431 co.1 lett. b).
10.9.9 Gli accertamenti urgenti
Gli accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone, costituiscono un complesso di atti,
tipici e atipici, compiuti dalla polizia giudiziaria, con finalità investigative e assicurative, quando
il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente. Questi atti possono essere compiuti solo
se sussiste il pericolo che, prima dell’intervento del PM, possano essere alterati lo stato delle
persone, dei luoghi, delle cose pertinenti al reato e le tracce di questo.
Gli accertamenti urgenti presuppongono il compimento di attività generica di conservazione
che la polizia giudiziaria svolge, non appena acquisita la notizia di reato, per la ricerca delle
tracce pertinenti al reato e per la conservazione delle cose e dello stato dei luoghi.
L’attività svolta è documentata , mediante verbale (art.357 co.2 lett. f) e la documentazione
dell’attività è trasmessa al pubblico ministero con la comunicazione scritta della notizia di reato
(art.347 co.3).
Organo che procede:
Solo gli ufficiali di polizia giudiziaria, salvi I casi di particolare necessità e urgenza (ad
esempio, rilevamento di una macchia di combustibile che potrebbe andare dispersa a causa della
pioggia).
Presupposti:
1) Deve esistere il pericolo che le tracce, i luoghi e le cose si alterino o si disperdano o
comunque si modifichino.
2) Il pubblico ministero non deve poter essere in grado di intervenire tempestivamente.
Garanzie difensive:
1) Il difensore ha facoltà di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato
(art.356); della facoltà di farsi assistere, la stessa polizia giudiziaria deve notiziare
l’indagato se presente (art.114 att.).
2) Il verbale d’accertamento urgente è depositato nella segreteria del pubblico ministero,
entro il terzo giorno successivo al compimento dell’atto (art.366 co.2).
Documentazione e trasmissione:
1) Le operazioni e gli accertamenti urgenti sono documentati mediante verbale (art.357
co.2 lett. e).
2) Come sempre, il verbale è redatto contestualmente; è però redatto immediatamente
dopo; quando ricorrono insuperabili circostanze (da indicarsi specificatamente che
impediscono la documentazione contestuale (art.373 co.4).
3) Il verbale da atto dell’eventuale sequestro, se eseguito.
4) La documentazione è messa a disposizione del pubblico ministero (previa conservazione
di copia) ed è trasmessa insieme alla comunicazione scritta dell’acquisizione della
notizia di reato (art.347 co.1 e 3).
5) La documentazione è conservata in apposito fascicolo presso l’ufficio del
pubblicoministero (art.373 co.5).
Utilizzazione:
Nella gran parte dei casi, l’accertamento urgente è atto non ripetibile e come tale ha
utilizzabilità piena prima del giudizio e utilizzabilità originaria piena anche nel giudizio (art.431
co.1 lett. b).
10.9.10 Sommarie informazioni assunte dall’indagato
Le sommarie informazioni assunte dall’indagato sono un atto tipico d’investigazione,
mediante il quale gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, da chi è sottoposto alle indagini,
informazioni utili per la ricostruzione del fatto, l’individuazione del suo autore e la ricerca delle
fonti di prova.
La richiesta di informazioni non prevede la contestazione all’indagato del fatto che gli è
attribuito e l’indicazione degli elementi di prova esistenti a suo carico.
Organo che procede:
Solo gli ufficiali di polizia giudiziaria.
Presupposti:
1) L’indagato non deve trovarsi in stato d’arresto o di fermo.
2) L’atto deve essere ritenuto utile ai fini delle investigazioni.
Garanzie difensive:
1) Esiste l’obbligo del difensore di assistere all’atto.
2) Prima che siano assunte le informazioni, l’indagato è avvertito, dandosene atto a verbale,
che ha facoltà di non rispondere (salvo che con riferimento alle richieste concernenti la
sua identità) e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso
(art.64 co.3).
Modalità di esecuzione:
1) L’ufficiale di polizia giudiziaria invita l’indagato a dichiarare le proprie generalità e
quanto altro può valere a identificarlo e lo ammonisce sulle conseguenze, cui si espone, chi
si rifiuta di dare le proprie generalità o chi le dà false (art.495 e 651 c.p.).
2) L’ufficiale di polizia giudiziaria invita l’indagato a nominare un difensore di fiducia e a
dichiarare o eleggere domicilio (art.161 e art.350 co.2) e lo informa delle disposizioni in
materia di gratuito patrocinio.
3) In difetto di nomina del difensore di fiducia, vi è la designazione di un difensore
d’ufficio da parte della stessa polizia giudiziaria; l’indagato è informato che, salvi i casi
d’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, egli dovrà retribuire il difensore
d’ufficio.
4) Il difensore di fiducia (o, in difetto di nomina, quello designato di ufficio) deve essere
tempestivamente avvisato e presenziare all’atto (art.350 co.3).
5) Se il difensore di fiducia, nominato dall’indagato o quello di ufficio designato dalla
polizia giudiziaria, non compare o non viene reperito, la polizia giudiziaria richiede al
pubblico ministero di designare come sostituto un altro difensore immediatamente
reperibile (art.97 co.4).
Documentazione:
1) L’atto è documentato mediante verbale (art.357 co.2 lett. b).
2) L’atto è documentato durante il suo compimento. Può essere documentato
immediatamente dopo, quando ricorrono insuperabili circostanze che impediscono la
documentazione contestuale. Le circostanze devono essere indicate specificatamente
(art.373 co.4 in rel. all’art.357 co.3).
3) La documentazione dell’atto è posta a disposizione del pubblico ministero e a questi
trasmessa (previa conservazione di copia), per il deposito (art.366) e l’inserimento nel
fascicolo delle indagini (art.373 co.5).
Utilizzazione:
Il verbale di sommarie informazioni ha utilizzabilità piena prima del giudizio e utilizzabilità
limitata nel giudizio (cosiddetta utilizzazione solo per le contestazioni) (art.503 co.3). Esso quindi
non trasmigra mai dal fascicolo del pubblico ministero a quello per il dibattimento (art.433 e
431).
10.9.11 Sommarie informazioni assunte da persone informate sui fatti
Le sommarie informazioni assunte da persone informate sui fatti, sono un atto tipico
d’investigazione, mediante il quale la polizia giudiziaria riceve dalla persona offesa, dalla
persona danneggiata dal reato e da qualunque persona informata sui fatti (il cosiddetto
potenziale testimone) indicazioni e notizie utili ai fini delle indagini.
Organo che procede:
Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
Garanzie difensive:
Non deve essere dato avviso al difensore dell’indagato e l’intervento del difensore non è
consentito.
Modalità di esecuzione:
1) La persona ha l’obbligo di rispondere secondo verità circa le proprie generalità.
2) Le persone sentite, a norma dell’art.351, hanno l’obbligo di rispondere (riferire ciò che
sanno relativamente ai fatti sui quali sono sentite). La loro reticenza e la loro falsità non
sono punite in se stesse, salvo che il fatto, nelle concrete circostanze, possa configurarsi
come reato di favoreggiamento (art.378 c.p.) o di rifiuto d’ufficio (art.652 c.p.) o di
calunnia (art.368 c.p.).
3) Esistono delle eccezioni all’obbligo di rendere informazioni: si tratta del cosiddetto
“segreto”.
Documentazione e trasmissione:
L’atto è documentato mediante annotazione, salvo che la polizia giudiziaria non ritenga di
procedere a verbalizzazione.
L’atto è documentato mediante verbale, quando le informazioni sono assunte da persone
informate sui fatti, nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell’immediatezza del fatto
(art.357 co.2 indagini e art.373co.5).
Utilizzazione:
1) Utilizzabilità piena prima del giudizio.
2) Utilizzabilità nel giudizio, dopo le contestazioni, limitata al fine di stabilire la
attendibilità della persona esaminata (art.500 co.3).
3) Utilizzabilità di prova che ne confermino l’attendibilità (art.500 co.4).
4) Utilizzabilità piena nel giudizio, dopo le contestazioni quando, anche per le modalità
della deposizione o per le altre circostanze, il testimone è stato sottoposto a violenza,
minaccia, offerta o promessa di denaro o d’altra utilità, per costringerlo a non deporre o a
deporre il falso. In altre parole quando risultino altre situazioni che abbiano comunque
compromesso la genuinità dell’esame testimoniale (art.500 co.5).
10.9.12 Interrogatorio dell’indagato
L’interrogatorio dell’indagato è un atto tipico di natura mista, essendo contemporaneamente
mezzo di difesa, mezzo di raccolta di materiale probatorio ed eventuale mezzo di prova;
l’interrogatorio è atto riservato al PM, il quale può tuttavia delegarlo agli ufficiali di polizia
giudiziaria soltanto se la persona sottoposta alle indagini si trovi in stato di libertà.
La delega deve essere espressa; l’atto di delega deve contenere il cosiddetto capo d’accusa,
consistente nella descrizione in forma chiara e precisa del fatto attribuito all’indagato, nonché
l’indicazione degli elementi di prova e, ove ciò non sia di pregiudizio per le indagini, delle fonti di
prova, che devono essere comunicati all’indagato prima dell’interrogatorio. L’interrogatorio deve
avvenire alla necessaria presenza del difensore dell’indagato.
Organo che procede:
Solo gli ufficiali di polizia giudiziaria.
Presupposti:
1) L’indagato non deve trovarsi in stato d’arresto o di fermo, o comunque in stato di
restrizione della libertà personale.
2) L’atto deve essere stato espressamente delegato dal PM
Garanzie difensive:
1) Esiste l’obbligo del difensore di assistere all’atto.
2) Prima che abbia inizio l’interrogatorio, l’indagato è avvertito, dandosene atto a verbale,
che ha la facoltà di non rispondere (salvo che con riferimento alle richieste concernenti la
sua identità) e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso (art.64
co.3).
3) Non possono essere utilizzate tecniche o metodi idonei ad influire sulla libertà
d’autodeterminazione dell’indagato (art.64 co.2).
Modalità di esecuzione:
1) L’indagato deve essere avvertito dello svolgimento dell’interrogatorio almeno tre giorni
prima dello stesso, salva la sussistenza di particolari ragioni d’urgenza, mediante invito a
presentarsi; l’invito contiene anche la nomina di un difensore d’ufficio, che deve essere
avvisato almeno 24 ore prima del compimento dell’atto, e l’avviso all’indagato che ha la
facoltà di nominarne uno di fiducia.
2) Prima di iniziare l’interrogatorio, l’ufficiale di polizia giudiziaria invita l’indagato a
dichiarare le proprie generalità e quanto altro può valere a identificarlo, lo ammonisce
sulle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o chi le da false
(art.495 e 651 c.p.).
3) L’ufficiale di polizia giudiziaria invita l’indagato a dichiarare o eleggere domicilio
(art.161) e lo informa delle disposizioni in materia di gratuito patrocinio e che, salvi i casi
d’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. egli dovrà retribuire il difensore d’ufficio.
4) In difetto di nomina o di presenza del difensore di fiducia o di un suo sostituto,
all’interrogatorio deve necessariamente assistere il difensore d’ufficio nominato dal P.M.
5) Se il difensore di fiducia nominato dall’indagato o quello d’ufficio designato, non
compare o non viene reperito, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di
designare come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile (art.97 co.4).
Documentazione:
1) L’atto è documentato mediante verbale (art.373 co.1 lett. b).
2) L’atto è documentato durante il suo compimento. Può essere documentato immediatamente
dopo quando ricorrono insuperabili circostanze che impediscono la documentazione
contestuale. Le circostanze devono essere indicate specificatamente (art.373 co.4).
3) La documentazione dell’atto, è posta a disposizione del pubblico ministero e a questi
trasmessa (previa conservazione di copia), per il deposito (art.366) e l’inserimento nel
fascicolo delle indagini (art.373 co.5).
Utilizzazione:
Le dichiarazioni contenute nel verbale d’interrogatorio hanno utilizzabilità piena prima del
giudizio; nel corso del giudizio, hanno utilizzabilità piena se sono state adoperate per le
contestazioni, in tal caso, sono acquisite nel fascicolo del dibattimento e possono essere valutate
come prova dei fatti in esse affermati (art.500 co.3 e 5; art.431).
10.9.13 L’attività d’assicurazione
L’attività d’assicurazione consiste nell’acquisire, in disponibilità, i risultati delle
investigazioni precedentemente o contestualmente compiute.
L’attività d’assicurazione può essere attuata:
• sulle persone (ad esempio, arresto in flagranza e fermo di indiziato);
• sulle cose e tracce pertinenti al reato, e ciò avviene, quando è possibile, mediante il
loro impossessamento e la loro custodia (sequestro penale).
10.9.14 Il sequestro penale
Il sequestro penale (o probatorio) è un atto tipico d’assicurazione, mediante il quale la
polizia giudiziaria, ricorrendo situazioni di necessità e urgenza, sottrae alla disponibilità
dell’avente diritto e assoggetta a custodia, una cosa mobile o immobile che rappresenta corpo del
reato o cosa pertinente al reato necessaria l’accertamento dei fatti.
Organo che procede:
Solo gli ufficiali di polizia giudiziaria salvo i casi di particolare necessità e urgenza.
Presupposti:
1) La polizia giudiziaria procede al sequestro quando vi è pericolo che le cose, le tracce o i
luoghi del reato si alterino, si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico
ministero non può intervenire tempestivamente (art.354). Tali situazioni di necessità e
urgenza non riguardano, naturalmente, le ipotesi di sequestro delegato alla polizia
giudiziaria dal pubblico ministero (art.253 co.3).
2) Il sequestro è eseguito in qualsiasi luogo e può avvenire anche nel corso dell’esecuzione di
un altro atto di polizia giudiziaria (ad esempio, perquisizione personale o domiciliare), oltre
che su esibizione dell’interessato (art.352 in rel. all’art.252 e 248 co.1).
Garanzie difensive:
1) Il difensore ha facoltà di assistere all’atto; non ha diritto, però di essere preventivamente
avvisato (art.356). La persona indagata deve essere avvisata se presente, che ha la facoltà
di farsi assistere dal difensore di fiducia (art.114 att.).
2) Il verbale di sequestro è depositato nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo
giorno successivo al compimento dell’atto, salvo che il pubblico ministero non disponga di
ritardare il deposito (art.366 co.2).
Modalità di esecuzione:
1) Nel caso di cosa materiale mobile, la polizia giudiziaria esegue il sequestro per mezzo di
un’apprensione manuale della cosa (impossessamento). I reperti sono affidati alla
custodia della segreteria del pubblico ministero, salvo che ciò non sia possibile od
opportuno.
2) Nel caso di cose immobili o difficilmente trasportabili oppure di cose mobili non
custodibili in ufficio giudiziario (automobili, animali, ecc.), il sequestro si esegue in
maniera simbolica, mediante assicurazione locale, con la nomina di un custode e con
l’apposizione, quando sia necessario e possibile, dei sigilli, o d’altro mezzo idoneo ad
indicare il vincolo imposto ai fini di giustizia.
Documentazione e trasmissione:
1) L’atto di sequestro è documentato mediante verbale (art.357 co.2 lett. a).
2) Il verbale è sottoscritto da chi ha eseguito il sequestro e da chi era presente; contiene
l’elenco delle cose sequestrate e la descrizione delle cautele adottate per assicurarle;
indica inoltre la specie e il numero dei sigilli apposti.
3) Nel verbale è fatta menzione sia delle determinazioni adottate in tema di custodia delle
cose sequestrate (art.259, 260), sia del luogo della custodia.
4) Il verbale è sottoscritto anche dal custode se nominato. Nel verbale si da atto inoltre
della dichiarazione del custode di assumere gli obblighi di legge.
5) Il verbale è trasmesso senza ritardo e comunque non oltre le 48 ore al pubblico ministero
del luogo dove è stato eseguito il sequestro (art.355 co.1).
Utilizzazione:
Il verbale di sequestro ha utilizzabilità piena prima del giudizio e utilizzabilità piena anche
nel giudizio (art.431 co.1 lett. b).
Convalida del sequestro:
1) Quando ha proceduto al sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel verbale i motivi del
sequestro e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate (art.
355 co.1).
2) Il verbale è trasmesso senza ritardo e comunque non oltre le 48 ore al pubblico ministero
del luogo dove il sequestro è stato eseguito.
3) Il pubblico ministero nelle 48 ore successive, con decreto motivato, convalida il
sequestro oppure dispone la restituzione delle cose sequestrate.
4) Contro il decreto di convalida può essere proposta richiesta di riesame, anche, nel merito
(art.324).
10.9.15 La documentazione delle attività di polizia giudiziaria
Le forme attraverso le quali deve essere lasciata traccia in un documento dell’attività di
indagine compiuta dalla polizia giudiziaria, sono l’annotazione e il verbale.
L’annotazione è il modo ordinario mediante il quale è documentata l’attività svolta di
iniziativa dalla polizia giudiziaria.
Il verbale è un modo più formale di documentazione dell’attività di polizia giudiziaria.
La polizia giudiziaria può far ricorso all’annotazione tutte le volte che la legge non richiede la
redazione del verbale (art.357 co.1, 2). L’annotazione, anche sommaria, avverrà secondo le modalità
ritenute idonee ai fini delle indagini.
Il contenuto essenziale delle annotazioni è costituito (art.115 att.);
• dall’indicazione dell’ufficiale o agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le
attività di indagine e che dovrà sottoscrivere l’atto;
• dall’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui sono state eseguite;
• dalle generalità e dalle altre indicazioni personali, utili per l’identificazione del
soggetto dal quale la polizia giudiziaria ha eventualmente assunto dichiarazioni;
• dalla enunciazione succinta del risultato della attività di indagine.
Nulla vieta alla polizia giudiziaria di documentare, mediante verbale, l’attività che potrebbe
essere documentata mediante annotazione.
Il codice (art.357 co.2) stabilisce per quali atti deve essere redatto il verbale. Inoltre, il
verbale deve essere redatto in caso di denunce e queste presentate oralmente. Il verbale può essere
redatto con strumenti meccanici o a mano.
Secondo il codice (art.136, 137) il verbale deve contenere:
• la menzione del luogo, anno, mese, giorno e, occorrendo, dell’ora in cui è cominciato e
chiuso;
• le generalità, delle persone intervenute e le cause, se conosciute, per cui sia eventualmente
mancata la presenza di persone che avrebbero dovuto intervenire;
• la descrizione di quanto l’autore del verbale ha fatto o constatato, o di quanto è avvenuto in
sua presenza;
• le dichiarazioni ricevute e l’attestazione, prima della chiusura, della avvenuta lettura
dell’atto;
• la sottoscrizione (cioè la firma) delle persone intervenute, del pubblico ufficiale che ha
redatto il verbale e del pubblico ufficiale che egli ha eventualmente assistito. Va tenuto
presente che se qualcuna delle persone intervenute non vuole o non è in grado di
sottoscrivere deve esserne fatta menzione nel verbale (con l’indicazione del motivo). La
sottoscrizione non può essere apposta con mezzi meccanici o segni diversi dalla scrittura
(art.110).
Il codice (art.136, 137, 142) prescrive specifiche regole in caso di verbalizzazione di
dichiarazioni, di verbale costituito da più fogli, di cancellature, di variazioni e aggiunte.
Il verbale è nullo quando manca (art.142):
• la designazione delle persone intervenute, cui è equiparata l’incertezza assoluta su chi è
intervenuto (di qui, ad esempio, la necessità di indicare tutte le persone che abbiano
partecipato a una perquisizione e, se i compiti sono stati ripartiti, di precisare quelli
affidati a ognuno);
• la sottoscrizione di chi ha redatto il verbale (art.357 co.3 e art.373 co.6).
Il verbale (art.134 e seg.; art.357 e art.373) può essere redatto in forma integrale o
riassuntiva. Il verbale, sia esso integrale o riassuntivo, può poi essere integrato con la ripresa
audiovisiva.
10.10 L’arresto in flagranza e il fermo _
10.10.1 Arresto e fermo di maggiorenni
Presupposti dell’arresto in flagranza sono lo stato di flagranza (art.382) e la commissione di
uno dei delitti previsti dagli articoli 380 (arresto obbligatorio) e 381 (arresto facoltativo).
L’arresto è effettuato da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
Anche il privato può (ma non deve) procedere all’arresto, quando si tratta di reati
perseguibili d’ufficio, in presenza dei quali scatterebbe l’obbligatorietà (art.380) dell’arresto per
opera degli organi di polizia (art.383). Al privato sono equiparati anche gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria a competenza limitata, come i Vigili del Fuoco, quando operano fuori delle loro
specifiche attribuzioni o del servizio cui sono destinati.
L’arresto è vietato (art.385), quando, pur ricorrendo i suoi presupposti, appare che il fatto è
stato commesso nell’esercizio di un diritto o nell’adempimento di un dovere (art.51 c.p.) o in stato
di legittima difesa (art.52 c.p.).
Se è evidente che l’arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti
dalla legge o se la misura dell’arresto è divenuta inefficace (art.386 co.7), la stessa polizia
giudiziaria deve procedere, prima dell’intervento del PM, alla liberazione dell’arrestato
(art.389). In tal caso la polizia giudiziaria deve informare subito il PM del luogo dove l’arresto
è stato eseguito.
Affinché si possa procedere al fermo di un indiziato di delitto:
• il soggetto deve essere gravemente indiziato di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
dell’ergastolo o della reclusione, non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a
sei anni, ovvero un delitto concernente le armi da guerra o gli esplosivi;
• vi deve essere fondato pericolo di fuga, dedotto da precise circostanze di fatto (ad
esempio: il soggetto acquista un biglietto aereo, preleva le sue consistenze patrimoniali dalla
banca).
Il fermo è stabilito dal pubblico ministero con apposito decreto.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono operare il fermo di propria iniziativa
quando:
• sia successivamente individuato l’indiziato;
• sopravvengano specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l’indiziato stia per darsi
alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del PM
In caso di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, la polizia giudiziaria, deve:
• dare immediata notizia dell’esecuzione dell’arresto al pubblico ministero (art.386 co.1);
• avvertire l’arrestato della facoltà di nominare un difensore di fiducia (art.386 co.1);
• informare, appena ricevuta la nomina, il difensore di fiducia o, in mancanza, quello di ufficio
designato dal PM (art.366 co.2);
• dare, senza ritardo, avviso dell’arresto ai familiari, purché l’arrestato vi consenta (art.387);
• porre l’arrestato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre
ventiquattro ore dall’arresto, conducendolo nella casa circondariale e mandamentale del luogo
ove l’arresto è avvenuto (art.386 co.3, 4).
L’inosservanza del termine produce l’inefficacia dell’arresto (art.386 co.7);
• trasmettere al PM del luogo ove l’arresto è stato eseguito, entro ventiquattro ore (pena
l’inefficacia dell’arresto), il verbale di arresto. Solo il PM può autorizzare che il verbale sia
trasmesso, entro 48 ore anziché 24;
• in caso di fermo disposto da un PM diverso da quello del luogo ove il fermo è stato
eseguito, trasmettere il verbale anche al PM che ha disposto il fermo.
10.10.2 Arresto, accompagnamento e fermo di minorenni
Gli istituti dell’arresto in flagranza e del fermo nei procedimenti a carico di minorenne,
subiscono alcune varianti rispetto ai principi che regolano gli stessi istituti per i maggiori di
diciotto anni. Inoltre nei confronti dei minori può essere adottato un particolare provvedimento
(accompagnamento a seguito di flagranza), non previsto nel caso di maggiorenni.
Le disposizioni che regolano la materia sono contenute nel d.p.r. 22/09/1988 n°448 (art.16, 17,
18, 18/bis) e nel d.lgs. 28/07/1989, n°272 (art.20, 20/bis), che dettano, rispettivamente, le disposizioni
sul processo penale a carico d’imputati minorenni e le relative Norme d’attuazione.
Le disposizioni d’attuazione (art.20 att. min.) prevedono che nell’eseguire l’arresto, il
fermo e l’accompagnamento (oltre che per le traduzioni), la polizia giudiziaria adotti le cautele
opportune per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità,
nonché per ridurre nei limiti del possibile i disagi. E vietato (salvo che non ricorrono gravi
esigenze di sicurezza) l’uso di mezzi di costrizione.
Il minorenne, condotto negli uffici di polizia in esecuzione di un arresto, di un fermo o di un
accompagnamento, deve, esser trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano i
maggiorenni arrestati o fermati.
Nei confronti di minorenni, l’arresto in flagranza non è mai obbligatorio.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all’arresto quando il
minorenne è colto in flagranza:
• di un delitto non colposo per il quale è prevista la pena dell’ergastolo, o quella della
reclusione non inferiore nel massimo a nove anni;
• di alcuni dei delitti previsti dall’art.380 co.2 (ad esempio illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o
aperto al pubblico di esplosivi).
Il fermo è consentito negli stessi casi in cui può essere operato l’arresto in flagranza, ma la pena
della reclusione non deve essere inferiore nel minimo a due anni.
In caso d’arresto o fermo di un minorenne, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che lo
hanno eseguito:
• ne danno immediata notizia (col mezzo più rapido) al PM, all’esercente la potestà dei
genitori e all’eventuale affidatario;
• informano tempestivamente i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia;
• ricorrendone le condizioni, procedono alla liberazione dell’arrestato.
Il PM, quando riceve la notizia dell’arrestato o del fermo di un minore adotta uno dei
seguenti provvedimenti:
1) dispone, con decreto motivato, l’immediata liberazione dell’arrestato, oltre che nei casi
previsti dall’art.389, quando ritiene di non dovere richiedere l’applicazione di una misura
cautelare;
2) dispone che il minore, senza ritardo, sia condotto presso un centro di prima accoglienza,
che provvede ad indicare o presso una comunità pubblica autorizzata;
3) dispone che il minore sia condotto presso l’abitazione familiare, purché vi rimanga a sua
disposizione.
Nell’ultimo caso, la polizia giudiziaria redige verbale con l’indicazione delle generalità
dell’esercente la potestà dei genitori, dell’eventuale affidatario o della persona, da questi
incaricata, alla quale il minore e consegnato (art.20/bis d.lgs. 272/89).
Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza e sopra descritti il PM può disporre
che il minore sia condotto davanti a sé.
L’accompagnamento a seguito di flagranza, è una forma attenuata d’intervento, rappresentato
dalla facoltà per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria di accompagnare, coattivamente presso i
propri uffici, il minorenne. Il minore deve essere stato colto in flagranza di un delitto non colposo,
per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo
a cinque anni.
L’accompagnamento è applicabile anche ai casi di flagranza di reato per i quali è consentito
l’arresto. La scelta tra le due misure è rimessa alla polizia giudiziaria, che deciderà in base ai criteri
indicati all’art.16 co.3 (gravità del fatto, età e personalità del minorenne).
A seguito dell’accompagnamento, la polizia giudiziaria può trattenere il minorenne per il
tempo strettamente necessario alla sua consegna all’esercente la potestà dei genitori o
all’affidatario o a persona da questi indicata, e comunque non oltre dodici ore.
Quando la polizia giudiziaria procede all’accompagnamento deve:
• darne immediata notizia al PM;
• informare tempestivamente i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia;
• invitare tempestivamente la potestà dei genitori e l’eventuale affidatario a presentarsi
presso i propri uffici per prendere in consegna il minore;
• consegnare il minore all’esercente la potestà dei genitori o all’eventuale affidatario o alla
persona da questi indicata, redigendo verbale dal quale risultino le generalità della
persona cui il minore è stato consegnato e l’avvertimento dell’obbligo di tenerlo a
disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento (art.20/bis d.lgs. n°
272/1989).
10.11 Reati previsti da leggi speciali _
10.11.1 Norme di prevenzione incendi
La normativa in tema di prevenzione incendi, è costituita sia da leggi che da norme tecniche.
I dettati normativi di riferimento sono:
• la legge 27/12/1941 n°1570 (nuove norme per l’organizzazione dei servizi antincendio);
• il d.p.r. 547/1955, emanato per la generale finalità di prevenire gli infortuni sul lavoro;
• il decreto legislativo 19/12/1994 n°758;
• norme tecniche adottate ed emanate dal Ministero dell’Interno, di concerto con le
amministrazioni di volta in volta interessate.
La legge 27/12/1994 n°1570 all’art.1 dispone che:
“Il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, è chiamato a tutelare l’incolumità delle persone e la
salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l’estinzione degli incendi e l’apporto di soccorsi
tecnici in genere”.
Il D.P.R. 547/1955 specifica, in cosa consiste l’attività di prevenzione o di “difesa contro gli
incendi e le scariche atmosferiche” nei luoghi di lavoro.
In particolare il decreto prevede che:
1) devono essere sottoposte al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco,
competente per territorio, sia alcune aziende e lavorazioni che producono, sviluppano o
detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, sia alcune aziende e lavorazioni
che presentano, in caso d’incendio, gravi pericoli per l’incolumità dei lavoratori (art.36);
2) devono essere sempre assoggettati al preventivo esame da parte del Comando dei Vigili del
Fuoco i progetti per la costruzione o l’installazione di nuovi impianti (ovvero per la modifica
di quelli esistenti), concernenti le lavorazioni, “pericolose” (indicate al n°1) (art.37). In
questi casi i titolari dei nuovi impianti, aziende e lavorazioni sono tenuti a richiedere il
collaudo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco prima dell’inizio delle lavorazioni.
L’individuazione delle aziende, lavorazioni e impianti soggetti a controllo previsto dagli art. 36
e 37 del D.P.R. 547/1955 è stata compiuta con il D.P.R. 26/5/59 n°689.
Per l’attività di prevenzione incendi, svolta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
operano anche altre disposizioni, che consentono (o impongono) controlli e visite per
l’accertamento del rispetto, da parte delle imprese, delle norme tecniche adottate ed emanate dal
Ministero dell’Interno, di concerto con le amministrazioni di volta in volta interessate.
Le norme tecniche sono dirette a tutelare l’incolumità pubblica. Il loro mancato rispetto o la
loro mancata adozione, può comportare il divieto di prosecuzione o di esercizio delle attività
economiche soggette alla medesima normativa tecnica.
A seconda che si tratti di nuovi impianti e costruzioni (o di modifiche dei precedenti) o
d’attività in esercizio sono previsti (l.966/1965 e D.P.R. 577/1982):
• l’approvazione dei progetti di nuovo impianto o di modifica dei precedenti;
• il controllo e la domanda di visita per ottenere il certificato di prevenzione incendi.
L’approvazione del progetto e il rilascio del certificato di prevenzione incendi sono fondati, in via
principale, sugli accertamenti e sulle valutazioni eseguite direttamente dai Vigili del Fuoco, che
possono avvalersi anche di certificazioni rilasciate da enti, laboratori, professionisti (art.18 D.P.R.
577/82).
Prima dell’intervento della Corte Costituzionale (1990), l’omessa richiesta di rilascio o
rinnovo del certificato di prevenzione incendi (o del nulla osta provvisorio) costituiva reato.
In sintesi:
1) l’attività di prevenzione incendi è regolata da normativa specifica;
2) il rispetto di tale normativa è assicurato, in via principale, dagli accertamenti, dalle visite e
dai controlli del Corpo dei Vigili del Fuoco;
3) l’attività di accertamento e controllo non è attività di polizia giudiziaria;
4) nel corso dell’accertamento o controllo, possono emergere indizi di un reato
(particolarmente in merito alle ipotesi di reato esaminate nel paragrafo che segue);
5) se emergono tali indizi, il personale che effettua l’accertamento, la visita o il controllo,
svolge l’attività di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.
Il decreto legislativo 626/94 ha dato attuazione ad alcune direttive CEE circa il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; in quest’ambito, il campo d’azione
del decreto legislativo che a noi interessa maggiormente è quello dell’attività di prevenzione
incendi e di lotta antincendio.
Sotto quest’ultimo profilo, due sono gli aspetti da tener presente:
• il decreto legislativo pone una serie di obblighi a carico sia dei datori di lavoro, dirigenti e
preposti che dei lavoratori;
• il decreto legislativo interviene in maniera significativa in materia penale, con l’adeguamento
di alcune norme già esistenti e la previsione di nuove fattispecie contravvenzionali: ciò è
fondamentale per il Corpo dei Vigili del Fuoco che svolge funzioni di polizia giudiziaria
con riguardo ai reati connessi all’esercizio dei propri compiti d’istituto. Il decreto
legislativo 626/1994 è stato modificato ed integrato dal decreto legislativo242/1996.
Il decreto legislativo 626/1994 prevede per il datore di lavoro l’obbligo di:
• osservare le misure generali di tutela (indicate nel decreto), cioè il complesso delle misure per
la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
• valutare, nella scelta di attrezzature e prodotti e nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
• elaborare un documento con l’individuazione delle misure e il loro programma di
attuazione entro tre mesi dall’inizio dell’attività;
• designare gli addetti al servizio di protezione e prevenzione dai rischi professionali e il
relativo responsabile.
Il datore di lavoro ha, inoltre, una serie ulteriore di specifici obblighi ai fini della prevenzione
incendi e dell’evacuazione dei lavoratori:
• organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di lotta
antincendio;
• designare i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e di lotta
antincendio, provvedendo alla loro formazione e alla fornitura di attrezzature adeguate alle
dimensioni e ai rischi specifici dell’azienda o dell’attività produttiva;
• informare i lavoratori esposti a pericolo d’incendio delle misure predisposte e dei
comportamenti da adottare;
• predisporre le misure e impartire le istruzioni per il caso in cui si debba procedere
all’immediata evacuazione dei lavoratori.
Infine se il datore di lavoro svolge personalmente i compiti del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, egli ha l’obbligo di
frequentare un apposito corso e di trasmettere una specifica dichiarazione all’organo di
vigilanza.
Il decreto legislativo 626/1994 prevede per il datore di lavoro, il dirigente e il preposto
l’obbligo di:
• designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori per il caso di pericolo grave ed immediato;
• adeguare le misure di prevenzione in relazione ai più importanti mutamenti aziendali;
• richiedere ai lavoratori l’osservanza delle norme in tema di sicurezza e di uso dei mezzi di
protezione, collettivi o individuali;
• adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
• astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in caso di persistenza di
pericolo grave ed immediato;
• consultare il rappresentante per la sicurezza sui principali adempimenti in questa materia;
• adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei
lavoratori, per il caso di pericolo grave ed immediato, in modo che esse siano adeguate alla
natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, al numero delle
persone presenti.
Questi obblighi fanno capo alle persone indicate nell’ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze.
Il decreto legislativo 626/1994 prevede che i lavoratori debbano prendersi cura della
sicurezza e della salute propria e altrui.
In particolare, essi hanno l’obbligo di:
• osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della
protezione collettiva ed individuale;
• utilizzare correttamente tutte le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto ed i dispositivi di
sicurezza;
• utilizzare appropriatamente i dispositivi di sicurezza esistenti;
• segnalare eventuali deficienze dei mezzi di sicurezza e protezione o altre situazioni di
pericolo;
• astenersi dal prendere iniziative individuali che possano mettere in pericolo o
compromettere la sicurezza propria o altrui.
10.12 Il decreto legislativo 758/1994 _
10.12.1 Caratteri generali
Il decreto legislativo n°758 del 19/12/1994, che ha come oggetto, la riforma del sistema
sanzionatorio in materia di lavoro, contiene una serie di norme dirette ad un triplice obiettivo:
• depenalizzare alcune condotte, trasformando i reati in illeciti amministrativi;
• prevedere nuove sanzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
• istituire una nuova procedura volta all’estinzione anticipata di alcune contravvenzioni in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Le modificazioni più significative in tema di nuove sanzioni, ai fini dell’attività del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco, sono relative alle nuove pene previste per i reati di cui agli art. 389,
390, 391 e 392 del D.P.R. 547/1955 e 93 del decreto legislativo 626/1994. La procedura prevista dal
decreto, particolarmente incidente sull’attività di polizia giudiziaria svolta dai vigili del fuoco, è
relativa ad alcune contravvenzioni, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e comporta
l’estinzione anticipata delle stesse.
10.12.2 Procedura
La procedura prevista dal decreto è limitata alle contravvenzioni punite con la pena
alternativa dell’arresto o dell’ammenda, in base alle norme contenute nell’allegato I al decreto,
commesse successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso.
1) L’organo di vigilanza (il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in relazione all’attività
di prevenzione incendi e lotta antincendio) nel momento in cui accerta una
violazione costituente reato contravvenzionale (nei limiti sopra indicati), impartisce , al
contravventore, un’apposita prescrizione e fissa un termine per la regolarizzazione.
2) L’organo di vigilanza invia al PM la comunicazione della relativa notizia di reato.
3) Il PM iscrive la notizia di reato nell’apposito registro, ma il procedimento è sospeso di
diritto, sino alla comunicazione conseguente alla verifica da parte dell’organo di vigilanza.
La sospensione non pregiudica il potere del PM di richiedere l’archiviazione, di disporre
o compiere gli atti investigativi urgenti, di chiedere il sequestro probatorio, cosi come
non impedisce il ricorso all’incidente probatorio.
4) L’organo di vigilanza verifica entro sessanta giorni, dalla data del termine prescritto,
l’eventuale adempimento della prescrizione impartita.
Si possono avere tre casi:
• puntuale adempimento;
• adempimento in un termine superiore ma congruo o adempimento eseguito con
diverse;
• mancato adempimento.
In caso di puntuale adempimento, il contravventore è ammesso a pagare una somma pari ad un
quarto o un ottavo dell’ammenda prevista dalla norma violata.
L’organo di vigilanza comunica al PM l’avvenuto adempimento e pagamento con
conseguente estinzione della contravvenzione; il PM richiede al GIP l’archiviazione.
In caso di adempimento in un termine superiore a quello imposto, ma congruo, o in caso di
adempimento eseguito con modalità diverse da quelle prescritte, ma comunque efficaci, il
giudice potrà ammettere il contravventore alla procedura di oblazione (altra causa di estinzione del
reato), ma la somma da versare sarà pari ad un quarto del massimo dell’ammenda.
In caso di mancato adempimento, l’organo di vigilanza ne da comunicazione al PM e al
contravventore, entro novanta giorni dal termine fissato.
Il procedimento penale, già sospeso, riprenderà regolarmente il suo corso.
10.13 Le cause dell’incendio _
10.13.1 Ricerca delle cause dell’incendio
Il responsabile delle operazioni di soccorso ha il dovere legale e morale di ricercare le cause
dell’incendio. Solo individuando le cause è, infatti, possibile determinare se l’incendio è di natura
colposa o dolosa e avere buone probabilità di risalire al colpevole.
Nella ricerca delle cause dell’incendio non esistono regole rigide: si tratta di raccogliere
vari elementi e di collegarli fra loro.
Di solito lo scenario dell’incendio e i primi elementi raccolti consentono di formulare un
ventaglio d’ipotesi. Queste prime ipotesi guideranno l’indagine, nel corso della quale si
scarteranno le ipotesi rivelatesi infondate, se ne formuleranno altre migliori e, infine, si
individuerà l’ipotesi più probabile.
L’ipotesi finale dovrà essere ulteriormente verificata, fino a ottenere un riscontro quasi
completo.
Anche se non esistono regole rigide, lo svolgimento delle indagini prevede, in ogni modo,
una sequenza di passi.
Innanzitutto l’area dell’incendio dovrà essere sotto controllo, nessuno deve potervi accedere
senza autorizzazione e senza essere accompagnato. Il luogo dell’incendio potrà essere lasciato solo
dopo aver ultimato le indagini o dopo l’arrivo della Polizia di Stato o dei Carabinieri.
Un attento esame dello scenario è necessario per determinare origine e causa dell’incendio.
Fin dalle operazioni di spegnimento va tenuto presente che, il lavoro d’indagine è molto
facilitato se il luogo può essere “ricostruito” cosi com’era immediatamente prima dell’incendio.
I vigili intervenuti per primi dovrebbero essere ascoltati per conoscere la situazione trovata al
momento dell’arrivo e le azioni intraprese. Dovrebbero essere identificate e ascoltate le persone
eventualmente trovate sul posto.
Prima dello spostamento o della rimozione dei materiali, dovrebbero essere scattate foto dei
luoghi e raccolte reperti.
Qualsiasi scoperta significativa va immediatamente sottoposta all’attenzione del responsabile
delle indagini.
Nell’esame dei luoghi si procede dapprima ad un accurato esame esterno, lungo il limite
della zona incendiata, per poi passare all’esame interno.
Nell’esame si seguono, se possibile, le linee di sviluppo del fuoco, fino ad individuare l’area
d’origine e quindi il punto d’origine dell’incendio.
Questa ricerca è fondamentale, spesso la prova che indica il punto d’origine indicherà anche la
causa dell’incendio.
Va ricordato che la combustione si propaga verso l’alto e con molta maggiore difficoltà
verso il basso. Le caratteristiche tracce di fumo a V sulle pareti possono aiutare nella ricerca.
Va anche ricordato che, non è affatto certo che il punto dove maggiore è stato l’effetto del
fuoco sia anche il punto d’origine dell’incendio.
Per individuare un’eventuale origine elettrica dell’incendio, dovrà essere accuratamente
esaminato lo stato dei quadri elettrici e dei conduttori e la posizione degli interruttori
(aperto/chiuso). Le apparecchiature elettriche potranno essere sottoposte ad esame specifico.
Va tenuto presente, infine, che l’attività investigativa potrà essere coadiuvata da esami di
laboratorio.
Lo schema che segue sintetizza la procedura da seguire per individuare le cause dell’incendio.
⇒ Incendio
⇒ Estinzione dell’incendio
⇒ Ricerca delle cause:
delimitazione dell’area incendiata;
raccolta delle notizie;
esame esterno;
esame interno;
individuazione dell’area di origine
individuazione del punto di origine;ù
⇒ Individuazione della causa.
10.13.2 L’incendio doloso
Qui di seguito sono illustrate alcune situazioni che possono indurre a sospettare che
l’incendio sia stato doloso.
Presenza di segni d’effrazione, eventuali segni d’effrazione devono necessariamente essere
rilevati dal personale che per primo interviene sul luogo dell’incendio. I segni possono essere del
tipo più vario: tracce di forzatura d’infissi, lucchetti tagliati, vetri rotti per sollecitazione da urto
dall’esterno, etc. Ovviamente, quando si spegne l’incendio bisognerebbe cercare, (per quanto
possibile, di non distruggere le tracce dagli elementi anomali rilevati: a volte basta semplicemente
intervenire da un’altra direzione.
Il ripetersi d’incendi può far sospettare il dolo se, immediatamente o nel corso delle
indagini, si può stabilire un legame fra gli incendi stessi. Alcuni esempi: i fatti avvengono con
analoghe caratteristiche di tempo e/o di tipo d’immobili, gli incendi interessano lo stesso
edificio o edifici diversi, del medesimi proprietario, etc.
Per stabilire eventuali legami fra vari incendi e fondamentale il coordinamento tra le
organizzazioni (V.V.F., forze di polizia, etc.) che intervengono o svolgono indagini in caso di
sinistri.
Il dolo può essere sospettato quando la squadra incontra particolari difficoltà ad entrare nei
locali a causa, ad esempio, di merce sistemata ad arte nelle vie di accesso, di porte chiuse
quando non dovrebbero esserlo, di mobili e arredi in posizioni sospette.
A volte chi appicca il fuoco (ad esempio un piromane che ha incendiato un bosco), si
mantiene nelle vicinanze per osservare ciò che ha provocato. Spesso l’autore resta tra la folla dei
curiosi che si accalcano e può essere individuato, soprattutto nei piccoli centri, dal personale
che ha effettuato molti interventi in zona, specie se è stato notato in molte analoghe circostanze.
Anche l’abbigliamento può destare sospetti, se non corrisponde alla situazione e alle
circostanze. Si pensi, ad esempio, ad una persona perfettamente vestita, in piena notte, in un
appartamento in cui un incendio si è evoluto in maniera violenta.
In alcuni casi le circostanze possono far sospettare che l’incendio sia stato causato per
averne un utile economico, ad esempio per riscuotere un’assicurazione.
In alcuni casi l’incendio sembra finalizzato a distruggere qualcosa di specifico. Ad esempio
quando in un fabbricato vengono distrutti solo documenti o impianti importanti, senza che si
abbiano danni all’intero stabile. Un altro caso potrebbe essere quello del danneggiamento di un
edificio di grande importanza storico-artistica o politica.
La manomissione di impianti di sicurezza può essere finalizzata a ritardare l’allarme e/o
aumentare la velocità di diffusione dell’incendio. La manomissione può interessare, ad esempio, i
sistemi di rilevazione ed allarme, gli impianti di spegnimento, le porte di compartimentazione, gli
estintori, etc.
Se, ad esempio, in un locale a basso carico d’incendio, avviene un incendio d’entità
particolare, è probabile che sia stato introdotto materiale altamente infiammabile.
La presenza di molti focolai d’incendio è uno dei motivi più ragionevoli per sospettare il
dolo, soprattutto se si può verificare che i focolai sono incompatibili sia con le probabili cause
d’innesco che con il naturale sviluppo dell’incendio stesso. In questi casi è necessario fare un attento
studio dei reperti rinvenuti per evidenziare un’eventuale preparazione intenzionale.
Per facilitare la propagazione del fuoco, l’incendiario può aver disposto i mobili, o altre cose
combustibili, in maniera opportuna. In questi casi le indagini sono facilitate dalla conoscenza
dell’esatta posizione iniziale dei materiali, nonché della precisa localizzazione dei punti
d’innesco.
Ritrovamento di materiali estranei, un esempio può essere costituito dai resti di sistemi per
ritardare un’azione d’innesco.
Se dal luogo dell’incendio mancano degli oggetti, le cause possono essere diverse. Può
trattarsi di cose rubate e, quindi, ’incendio può essere stato procurato per nascondere le prove del
furto. Incendi di questo tipo (che possono verificarsi anche in un tempo successivo alla sottrazione
di documenti o merci, per nasconderne la mancanza) interessano in genere edifici a basso rischio di
fuoco ed alto valore specifico. Un’altra possibilità è che l’incendio sia stato appiccato dal
proprietario, molte volte, in questi casi, l’incendiario mette in salvo gli oggetti di maggior valore
economico o affettivo.
Tutti gli incendi propagatisi in maniera “atipica” (per esempio attraverso locali di solito
privi di materiali combustibili) vanno indagati con particolare cura.
Il dolo può essere sospettato quando, da parte di qualcuna delle persone coinvolte (ad
esempio il proprietario di un immobile incendiatosi), vi è un comportamento ostruzionistico o
reticente, con manifestazione di una non volontà di collaborare alle indagini.
Numerosi incendi sono appiccati per nascondere le prove di un altro crimine, anche molto
più grave, come un omicidio. In questo caso spesso si cerca di distruggere con il fuoco il corpo
dell’assassinato o di renderne impossibile l’identificazione.
La presenza di resti di merce, il cui valore non corrisponde a quanto dichiarato, può creare
sospetti di dolo, soprattutto se la proprietà è in difficoltà economiche.
10.13.3 Caso 1 – Incendio appartamento (né doloso né colposo)
Il primo caso riguarda l’incendio scoppiato in un appartamento per cause accidentali.
Durante un temporale, il televisore, acceso, situato nel soggiorno di un appartamento,
prende fuoco. I Vigili del Fuoco intervengono e domano l’incendio. I danni sono ingenti, ma per
fortuna non ci sono feriti.
Svolgimento del caso
Operazioni da compiere Risultati
1) Identificare i presenti
2) Raccogliere dai presenti, informazioni sui fatti Tutti i presenti indicano nell’apparecchio
televisivo la causa dell’incendio
3) Svolgere accertamenti e rilievi all’interno e Il cavo dell’antenna si è fuso nella scatola
all’esterno dell’appartamento per individua- e nel muro. Dal sopraluogo sul tetto risulta
re la causa dell’incendio che tutto il cavo è fuso e che
l’antenna è stata colpita da un fulmine.
Questi fatti insieme alle informazioni
raccolte dai presenti e dall’assenza di
altre fonti d’innesco consentono, con
un buon grado di sicurezza, di concludere
che l’incendio è stato causato dal
fulmine.
4) Rientrare in sede
5) Compilare il rapporto d’intervento
Modulistica – Rapporto d’intervento
All’arrivo sul posto la situazione risultava la seguente: l’incendio si era propagato ad alcuni
locali dell’appartamento Il fumo fuoriusciva da tre finestre e dalla porta d’ingresso.
In considerazione di quanto esposto si provvedeva a: raggiungere l’ingresso
dell’appartamento con autoprotettori e naspo antincendio. Esternamente si raggiungeva una finestra
dello stesso mediante scala aerea. Si penetrava nell’appartamento e si procedeva allo spegnimento
dell’incendio. Si aprivano tutte le finestre dell’appartamento e la porta in sommità alvano scale per
favorire la dispersione del fumo.
Allo scopo si utilizzavano i seguenti materiali e/o attrezzi: autoprotettori, e naspo antincendio di
cui n°…..risultavano dispersi/danneggiati al termine dell’intervento.
Causa il sinistro rimanevano coinvolte le seguenti proprietà: salotto, corridoio, camera da
letto e cucina dell’appartamento incendiato che riportavano i seguenti danni: parziale distruzione
degli arredi combustibili e danni agli intonaci ed agli infissi interni ed esterni.
L’opera di soccorso è valsa al salvataggio delle seguenti persone:………………………….….
di cui n°…… trasportate all’ospedale di ………………………………..per le cure del caso.
L’opera di soccorso è valsa al recupero delle seguenti salme:…………………………………
……………………………………a disposizione dell’A. G. presso…………………………….
Si richiedeva l’intervento di:…………………………………………………………………..
Durante l’intervento rimaneva coinvolto il seguente personale VV.F.: ………………….. che
riportava (seguirà dettagliato rapporto)…………………………………………………..
Descrizione dei danni rilevati: l’antenna dell’apparecchio TV risultava colpito dl fulmine,
tutto il cavo d’antenna esterno era carbonizzato ed anche la presa a muro era in parte fusa. In
prossimità della TV c’era una tenda pesante che lambiva il divano.
Al termine dell’intervento si effettuavano le seguenti operazioni di salvaguardia mediante:… si
constatava che gli impianti elettrico, idrico e del gas funzionavano perfettamente e che non vi
erano parti murarie pericolanti.
La causa del sinistro è da attribuirsi a: fulmine che ha provocato l’incendio del televisore. ad
azione dolosa in quanto sul luogo si è potuto constatare:………………………………….
Il corpo del reato è stato messo sotto sequestro a cura di:……………………………………. ed
è a disposizione dell’A. G. presso: ………………………………………………………..
Eventuali testimoni del sinistro:
1) Sig.Franco Azzurri (Pat. RM2234567K) 2) Sig.ra Elvina Verdi (Pat. RM7766543I)
3) Sig. Antonio Bianchi (Pat. RM 3377652H) 4) ……………………………………………….
Eventuale dichiarazione spontanea resa agli organi di P. G.: Il Sig. Franco Azzuri (affittuario)
dichiarava di aver sentito un fortissimo tuono e dopo poco di aver avvertito odore di fumo estrani
rumori. Si era quindi recato nel salotto dove aveva visto la televisione e la tenda in fiamme. Il Sig. A.B.
e la Sig. E.V. (vicini di casa), dichiaravano di essere accorsi alle grida d’aiuto del vicino e di aver
visto, al loro ingresso nell’appartamento, che l’intero locale salotto era in preda alle fiamme.
L’attività interessata dal sinistro rientra/non rientra tra quelle soggette ai controlli dei VV.F.
segue relazione d’intervento
Data e firme del funzionario e capo partenza.
10.13.4 Caso 2 – Incendio appartamento (sospetto doloso o colposo)
Il secondo caso riguarda l’incendio scoppiato nella camera da letto di un giovane. I vigili
intervengono e spengono l’incendio. Non ci sono feriti. Scoprire le cause richiederà una serie
d’indagini.
Svolgimento del caso
Operazioni da compiere Risultati
1) Identificare i presenti
2) Raccogliere dai presenti, informazioni sui fatti Il portiere e una vicina di casa non
sanno nulla.
Il giovane che si trovava nella camera
da letto è sotto choc e non sa spiegarsi
come sia scoppiato l’incendio.
3) Svolgere accertamenti e rilievi nell’appartamen- Dalle indagini sul posto risulta che:
to per individuare la causa dell’incendio • nella stanza non vi sono apparecchi
e la causa dell’incendio in grado di innescare un incendio
• l’impianto elettrico non è stato coinvolto
e risulta tuttora efficiente
• sul pavimento vicino al letto si trova
un portacenere con alcuni mozziconi
4) Formulare un ipotesi sulla causa dell’incendio Incendio colposo o doloso
5) Riferire sull’accaduto alla PS, nel frattempo sopravvenuta
6) Rientrare in sede
7) Compilare il rapporto d’intervento e l’informativa
sul fatto-reato
Modulistica – Comunicazione di notizia di reato
Su carta intestata del comando.
Oggetto: Comunicazione di notizia di reato a norma dell’art.347
Al sig. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di …………………………………
Si comunica che alle ore 10,3 del giorno 20/10/96, gli ufficiali e agenti di PS appresso indicati:
(qualifica) caposquadra (nome e cognome) Bianchi Giovanni
(qualifica) vigile (nome e cognome) Rossi Mario
hanno acquisito, nel corso di un servizio di pronto intervento, la notizia di reato appresso
specificata e al riguardo si riferisce:
sospetto incendio doloso o colposo, verificatosi nell’appartamento sito in …………………..
via………………………………… …………………………………………………………..
Dai primi accertamenti effettuati non sono emersi elementi in grado di giustificare un incendio
verificatosi per cause accidentali.
L’impianto elettrico è stato trovato in ordine. Nell’appartamento sono stati trovati numerosi
mozziconi di sigaretta.
Si comunica inoltre che, in relazione all’episodio criminoso, vengono svolte indagini nei
confronti di : Tonini Antonio, nato il …………… e ivi residente in via …………………….
La persona offesa si identifica per:
Tonini Antonio, nato il …………… e ivi residente in via…………………………………….
Circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti potranno essere riferite dalle seguenti
persone:
Neri Silvia, nata il …………… e ivi residente in via …………………………………………
Verdi Domenico, nato il ……………, residente in …………………………………………..
In allegato alla presente comunicazione, si trasmette la documentazione relativa alle attività
finora compiute.
all. 1: verbale di identificazione
all. 2: annotazione relativa ad accertamenti svolti.
Luogo e data Sottoscrizione
10.13.5 Caso 3 – Incendio di capannone
Il terzo caso è un chiaro caso d’incendio doloso. L’incendio scoppia di notte in un capannone
industriale. E presente il guardiano, mentre il titolare sopraggiunge successivamente. Sin
dall’inizio i vigili sospettano che l’incendio sia stato appiccato con liquido infiammabile
dall’interno e dall’esterno del capannone. I Vigili spengono l’incendio, che non ha causato vittime
ma ha semidistrutto il capannone. Gli altri organi di polizia giudiziaria, per tempestivamente
informati, non possono intervenire sul luogo dell’incendio.
Svolgimento del caso
Operazioni da compiere Risultati
1) Identificare i presenti
2) Dichiarare inagibile il capannone per i danni subiti
dalle strutture
3) Raccogliere sommarie informazioni parlando Controllare l’esistenza delle autorizcon
il titolare e il guardiano zazioni antincendio.
Chiedere se esiste assicurazione contro
l’incendio.
Chiedere se vi sono stati in passato
altri incidenti o minacce.
4) Svolgere accertamenti e rilievi sul posto, per Sul posto vengono rilevati:
le cause dell’incendio e raccogliere eventuali • segni di effrazione a una finestra;
prove o tracce • manomissione dell’impianto antincendio
(manichetta tagliata);
• presenza di più focolai separati;
• tracce di infiammabili in prossimità
dei due portoni alle spalle dei qualisi
sono sviluppati principi di incendio;
• rottura della recinzione.
Tutti questi elementi vengono debitamente
annotati e documentati con foto.
Viene prelevato un campione di terreno
presumibilmente intriso di combustibile.
5) Sequestrare il capannone, per consentire ad orga- Apposizione dei sigilli .
ni specializzati di effettuare eventuali più accurate
indagini.
6) Informare, tramite il centralino del Comando, la
Procura della Repubblica.
7) Nominare il guardiano, custode del capannone
posto sotto sequestro e invitare formalmente il
proprietario e il guardiano a presentarsi presso gli
uffici del Comando.
8) Rientrare in sede.
9) Compilare e trasmettere al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale il rapporto di
PG, allegando il verbale di sequestro, le fotografie
e reperti raccolti, nonché il verbale
d’intervento.
Modulistica
1) Comunicazione di notizia di reato
2) Rapporto di PG
3) Verbale di sequestro
Su carta intestata del comando.
Oggetto: Comunicazione di notizia di reato a norma dell’art.347
(Incendio sviluppatosi in Via …………..,…. in data ……………..
Al sig. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di …………………………………
Si trasmette il rapporto di PG con i relativi allegati, il verbale di sequestro e il rapporto
d’intervento redatti da questo comando a seguito dell’incendio indicato in oggetto.
Luogo e data Il Comandante
Su carta intestata del comando.
Oggetto: Rapporto di PG a norma dell’art.347
Al sig. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di …………………………………
Si comunica che alle ore ..,.. del giorno ../../…., gli ufficiali e agenti di PG appresso indicati:
(qualifica) caposquadra (cognome e nome) Martini Lionello
(qualifica) vigile (cognome e nome) Di Donato Francesco
hanno acquisito, nel corso di un servizio di soccorso, la notizia di reato appresso specificata e
al riguardo si riferisce:
Incendio doloso del capannone industriale sito in via ……………………………………..….
ove svolge la propria attività la società …………………………………, di cui è titolare il sig.
…………………………………………………………………………………………………
Il dolo è segnalato dai seguenti elementi rinvenuti ed opportunamente documentati:
• l’incendio risulta iniziato in diversi punti non connessi tra loro (punti a, b, e c della
planimetria allegata;
• l’incendio risulta iniziato in prossimità dei due portoni (a e b della planimetria allegata), ove
non si trovavano materiali combustibili (dichiarazioni del titolare e del guardiano);
• una finestra è risultata rotta, con frammenti di vetro caduti all’interno dell’immobile
(punto d della planimetria allegata);
• la manichetta dell’idrante antincendio è risultata tagliata (punto e della planimetria
allegata;
• si è riscontrata rottura della recinzione (punto f della planimetria allegata).
Dagli accertamenti svolti e dalle informazioni assunte nell’immediatezza del fatto è risultato
quanto segue:
• sul luogo dell’incendio al momento dell’arrivo dei VV.F (ore ..,.. ca.) era presente
soltanto il guardiano Negri Gianfranco. Il titolare dell’attività sopraggiungeva alle ore…..
ca.;
• l’attività ……………………………. è in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi;
• l’immobile bruciato e il materiale in esso contenuto è coperto da garanzia assicurativa
contro l’incendio presso la società assicurativa “Assicuratori riuniti”, con sede in Milano, via
…..……………………………………..,……, con polizza numero NNNNNNNNN;
• non risultano in passato minacce o atti di danneggiamento di alcun genere (dichiarazioni del
titolare e del guardiano).
In relazione all’episodio criminoso non sono stati raccolti elementi idonei all’individuazione
dell’autore.
La persona offesa si identifica per ……………………………, nato a ………………………
il ../../…., residente in ……………………………., via ………………………………,…….
identificato con Patente di Guida n° NNNNNNNNNNN, titolare della ………………………
e proprietario dell’immobile parzialmente distrutto dalle fiamme.
Circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti potranno essere riferite dalle seguenti persone:
Negri Gianfranco, nato a ……………………………. il ../../…., residente in ………………,
via ……………………………………, identificato con Patente di Guida n° NNNNNNNN,
che svolge mansioni di guardiano presso ……………………………………….…. e che al
momento dell’inizio dell’incendio si trovava nell’abitazione a sua disposizione in prossimità
dell’immobile andato in fiamme.
In allegato alla presente comunicazione, si trasmette la documentazione relativa alle attività compiute.
All.1: verbale di sequestro
All.2: planimetria con annotazioni
All.3: n°1 campioni di terreno prelevato in prossimità della porta di cui al punto b della
planimetria, che si sospetta intriso di liquido infiammabile.
Campione analogo verrà inviato ad idoneo laboratorio. Seguiranno le risultanze delle
analisi.
All.4: rapporto di intervento.
La comunicazione fa seguito a quella data in forma orale (a mezzo telefono) alle ore ..,.. del
giorno ../../….. Al PM dott. Tizio di codesta procura della Repubblica.
Ufficiali di PG Firma
Agente di PG Firma
Su carta intestata del comando.
Oggetto: Verbale di sequestro
a carico di …………………….di cui è titolare il sig. …………………………….,
proprietario dell’immobile, nato a ……………………………………… il ../../….
residente a: ………………………………………………………………………….
professione: imprenditore identificato mediante Patente di Guida n° NNNNNNN
rilasciata il ../../…. da Prefettura di ……………………………………………….
il giorno ../../…. alle ore ..,.. negli uffici di PG del Comando VV.F. di …………
i sottoscritti Ufficiale di PG ed Agente di PG:
(qualifica) caposquadra (cognome e nome) Martini Lionello
(qualifica) vigile (cognome e nome) Di Donato Francesco
in servizio presso l’ufficio suddetto, danno atto che alle ore ..,.. odierne in ………
via ………………………………..,……… intervenuti a seguito della commissione
reato di incendio doloso, hanno proceduto al sequestro del seguente corpo del reato,
ritenuto necessario per l’accertamento dei fatti: intero capannone industriale sito in
………………………. via ……………………..………,…. e tutto quanto in esso
contenuto.
Il sequestro è stato eseguito poiché: 1) il procuratore della Repubblica presso il
Tribunale già avvertito non poteva intervenire tempestivamente; 2) sussisteva il
pericolo che i luoghi del reato si alterassero o comunque si modificassero, non
permettendo di individuare eventuali ulteriori elementi, utili ai fini delle indagini. Si
evidenzia che il predetto immobile è stato peraltro dichiarato inagibile per i danni
subiti dall’incendio.
Si da atto che, prima di dare corso alle operazioni, la persona a carico della quale il
sequestro è stato operato e che era presente, è stata resa edotta della facoltà di farsi
assistere da un difensore di fiducia avendone risposta negativa.
Detta persona, invitata ad eleggere domicilio per le notificazioni ai sensi dell’art.
161 c.p.p., ha dichiarato: di eleggere il proprio domicilio in ………………………..
via ………………………………………………………….,………………………..
Al fine di assicurare, le cose sottoposte a sequestro, sono state adottate le cautele
sotto descritte (e sono stati apposti n°3 sigilli costituiti da tavole chiodate e nastri
segnalatori).
Alla custodia delle cose sequestrate si è provveduto, nominando il custode
dell’immobile posto sotto sequestro il sig. Negri Gianfranco, nato a ……………….
il ../../…., residente in …………………………….. via…………………………,…,
identificato con Patente di Guida n°NNNNNNN, che svolge mansioni di guardiano
presso la ditta ………………………………….., il quale, avvertito degli obblighi
di legge connessi alla custodia e delle pene previste per chi trasgredisce ai doveri
della custodia, ha dichiarato di accettare l’incarico.
Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale che dai
verbalizzanti unitamente a tutti gli intervenuti viene riletto, confermato e
sottoscritto e copia del quale viene consegnato al sig. ………………………………
Il proprietario del capannone firma Ufficiale di PG firma
Il guardiano firma Agente di PG firma
10.13.6 Caso 4 – Incendio di bosco
Il quarto caso, riguarda l’incendio di un bosco, di chiara origine dolosa. Una squadra di
vigili, in servizio su un elicottero osserva l’insorgere di focolai d’incendio in un bosco.
Nel bosco è presente un uomo, con una tanica in mano. Non appena scorge l’elicottero,
l’uomo butta la tanica e si da alla fuga, dirigendosi verso la sua macchina. I vigili bloccano l’uomo
in fuga. Mentre una squadra provvede a spegnere l’incendio, una seconda squadra procede con gli
accertamenti.
Svolgimento del caso
Operazioni da compiere Risultati
1) Identificare la persona inseguita
2) Effettuare una perquisizione personale e dei L’uomo viene trovato in possesso di un
luoghi accendino e sulla macchina si rinviene
una tanica, piena di benzina
3) Procedere all’arresto in flagranza per incendio
doloso
4) Informare la sede centrale per l’immediata
comunicazione alla Procura della Repubblica
5) Effettuare una ricognizione della zona per racco- Ritrovamento di una tanica identica a
gliere altri elementi di prova quella rinvenuta sull’auto
6) Rientrare in sede
7) Compilare:
• verbale di perquisizione
• verbale di arresto
• nota di consegna dell’arrestato all’istituto di custodia
• rapporto di PG
• rapporto di intervento
Accompagnare l’arrestato alla casa circondariale con la massima sollecitudine
Modulistica
1) Verbale di perquisizione personale
2) Verbale d’arresto in flagranza
3) Nota di consegna di persona arrestata in flagranza
Su carta intestata del comando.
Oggetto: Verbale di perquisizione personale eseguita nei confronti di Mario Rossi nato a
……………………. il ../../…. residente in …………………………………….
via …………………………………………,….. tel. ……………… professione
disoccupato, stato civile celibe identificato mediante documento C.I n°xxxxxx
rilasciato da Comune di …………………………………………….… il ../../….
Il giorno ../../…. alle ore ..,.. i sottoscritti ufficiali e agente di PG:
(qualifica) caposquadra (cognome e nome) Fiore Antonio
(qualifica) vigile (cognome e nome) Monti Eugenio
danno atto che: alle ore ..,.. del ../../…. in ………………………, località Boschetto, hanno
proceduto a perquisizione sulla persona menzionata in oggetto e ciò in quanto sussisteva fondato
motivo di ritenere che su quella persona si trovassero occultate cose o tracce pertinenti al reato
di: incendio doloso di bosco, che potevano essere cancellate o disperse.
Danno atto che il sig. Mario Rossi è stato previamente reso edotto della facoltà di farsi
assistere da un difensore di sua fiducia e/o altra persona sempre di sua fiducia, senza che ciò potesse
comportare ritardi nell’esecuzione dell’atto.
Eseguite ricerche sulla persona del sig. Rossi Mario è stato rinvenuto:
• un accendino del tipo Bic color rosa
• una tanica di benzina (sull’auto di proprietà del summenzionato)
che sono stati sottoposti a sequestro.
Il sig. Rossi Mario è stato invitato ad eleggere domicilio, a norma dell’art.161 c.p.p. ed al
riguardo ha dichiarato: di eleggere il proprio domicilio presso la propria residenza.
La perquisizione è stata conclusa alle ore ..,.. del ../../….
Di quanto sopra è stato formato il presente verbale che dai verbalizzanti, unitamente a tutti gli
intervenuti, viene riletto, confermato e sottoscritto e copia del quale viene consegnata al sig. Rossi
Mario.
(la persona sottoposta a perquisizione) Caposquadra firma
firma Vigile firma
N.B. rifiuta di firmare il verbale
Su carta intestata del comando.
Oggetto: Verbale di arresto in flagranza
a carico di Rossi Mario nato a …………….……………………………………… il ../../….
residente a: …………………………………………………………tel……………
professione: disoccupato
stato civile: celibe identificato mediante documento C.I. n°XXXXXXX
rilasciato da Comune di …………………………….il ../../….
Il giorno ../../…. alle ore ..,.. negli uffici del Comando P.le VV.F. di …………..…………
i sottoscritti Ufficiale di PG ed Agente di PG:
(qualifica) caposquadra (cognome e nome) Fiore Antonio
(qualifica) vigile (cognome e nome) Monti Eugenio
in servizio presso il Comando P.le di ……………………..……riferiscono che alle ore ..,.. del ../../….
in ………………….……. località Boschetto hanno proceduto all’arresto della persona indicata in
oggetto, perché sorpreso ad incendiare la vegetazione del sottobosco con benzina.
L’arrestato, avvertito della relativa facoltà, ha dichiarato di non essere in grado di nominare
difensore di fiducia.
Con il consenso dell’arrestato è stata data notizia dell’arresto al sig. …………………………
residente in …………………………….. via …………………………………………..,……
tel……………………………. familiare dell’arrestato in quanto suo genitore e ciò mediante
comunicazione effettuata a mezzo telefono il giorno ../../…. alle ore ..,..
I verbalizzanti attestano di aver dato notizia dell’arresto al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di…………………………….. e di non aver informato alcun difensore.
Attestano altresì che, come emerge anche dall’allegata nota di consegna all’istituto di
custodia, l’arrestato è stato condotto nella casa circondariale di ……………………………..
luogo ove l’arresto è stato eseguito, alle ore ..,.. del giorno ../../…. ed in tal modo posto a
a disposizione del sig. Procuratore della Repubblica.
Il presente verbale è stato riletto confermato e sottoscritto.
(i verbalizzanti)
Caposquadra firma
Vigile firma
Su carta intestata del comando.
Oggetto: Nota di consegna di persona arrestata in flagranza
Con la presente si da atto che il giorno ../../…. alle ore ..,.. viene consegnato all’istituto di
Custodia …………………… di ……………….il sig. Mario Rossi nato a ………………….
il ../../…., residente in …………………………..via……………………………..tel………..,
professione ……………………………; stato civile…………………………….. identificato
mediante documento ………………………………., rilasciato da……………………………
il ../../…., arrestato in flagranza da personale del Comando VV.F.di …………………………
Per il Comando VV.F.di……………
Per l’Istituto di Custodia
10.13.7 Caso 5 – Frana con deceduto
Il quinto caso, riguarda una frana in cui ha perso la vita una persona. Il medico legale, nel
frattempo sopraggiunto, ha confermato il decesso.
Svolgimento del caso
Operazioni da compiere Risultati
1) Comunicare immediatamente il decesso al PM,
tramite il centralino del Comando
2) Allontanare i curiosi dal luogo del disastro
3) Identificare sia i presenti sia il cadavere
4) Raccogliere sommarie informazioni Risulta che si stava scavando per costruire
un muro di sostegno
5) Compiere accertamenti e rilievi sul posto, Dai primi accertamenti risulta che la
per stabilire e documentare le cause del frana è stata causata dai lavori
disastro
6) Arrivo sul posto, insieme ad un nucleo di PG,
del PM, che dispone che vengano effettuati
tutti i rilievi e quindi sia rimosso il cadavere
7) Rientrare in sede
8) Compilare la comunicazione di notizia di reato
con allegati il rapporto d’intervento, le foto e/o
le riprese filmate, gli schizzi e quant’altro
ritenuto utile ai fini della completa documentazione