Scopri i requisiti di ammissione e le modalità svolgimento del prossimo Concorso 250 Vigili del Fuoco 2016
#1. Quando verrà bandito il concorso?
Con la pubblicazione del Decreto in Gazzetta aumentano notevolmente le possibilità che il Bando venga pubblicato entro la fine del 2016 o al massimo entri i primi mesi del 2017.
Un’ipotesi che trova un’ulteriore conferma dall’avviso pubblico pubblicato ad Agosto sul sito dei Vigili del Fuoco, intitolato “Indagine conoscitiva per l’esperimento di una successiva ed eventuale procedura di gara, volta all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare i servizi relativi all’espletamento della prova preselettivarelativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco da tenersi, presumibilmente nel periodo gennaio/marzo 2017, nel Comune di Roma”.
#2. Quanti saranno i posti messi a concorso nel Concorso Vigili del Fuoco 2016?
Come avrai già capito sono 250. Niente paura! In realtà il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco è solito esaurire le graduatorie dei concorsi che bandisce.
Dunque anche se alla fine dell’iter concorsuale sarai idoneo non vincitore, nel senso che non sarai tra i primi 250, avrai comunque buone possibilità di essere assunto.
#3. Sono un civile, posso partecipare al concorso?
Sì, anche se sei un civile potrai ugualmente partecipare al concorso in quanto, cosi come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 217/2005 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), il 10% dei posti messi a concorso non è soggetto ad alcun riserva.
#4. In che percentuale saranno ripartiti i posti tra le categorie riservate?
Per le categorie riservate i posti saranno ripartiti in tal modo:
- Il 45% ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle tre Forze Armate;
- Il 25% al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, alla data di indizione del bando, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio;.
- Il 20% a coloro che abbiano prestato servizio civile, per non meno di un anno, nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
#5. Quanti anni bisogna avere per poter partecipare?
Bisogna avere un’età non superiore agli anni 30.
Per gli iscritti da almeno un anno negli elenchi del personale volontario del C.N.VV.F. il limite massimo di età è di 37 anni.
#6. Che titolo di studio bisogna aver conseguito?
Per partecipare al Concorso Vigili del Fuoco 2016 sarà necessario aver conseguito il titolo di studio della scuola dell’obbligo (ossia la 3° media).
Otterrai un ulteriore punteggio, nella fase di valutazione dei titoli, se sei in possesso di:
- un diploma di istruzione tecnica/professionale ottenuto al termine di un percorso di istruzione della durata di 5 anni;
- un diploma di qualifica professionale ottenuto al termine di un percorso di istruzione della durata di 4 anni;
- un attestato di qualifica professionale ottenuto al termine di un percorso di istruzione della durata di 4 anni.
Paradossalmente se hai invece conseguito una laurea tecnica (es. ingegneria) non otterrai un ulteriore punteggio.
#7. Le donne possono partecipare al concorso?
Certo anche le donne, sempre se posseggono i requisiti previsti, possono partecipare al concorso.
#8. In quante fasi si articolerà il concorso?
Il Concorso Vigili del Fuoco 2016 si articolerà nelle seguenti fasi:
- Prova preselettiva;
- Prove d’esame:
- Prova motorio-attitudinale;
- Colloquio;
- Valutazione dei titoli di merito;
- Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale.
Per accedere alle prove d’esame, bisogna aver superato la prova preselettiva, mentre per accedere alla valutazione dei titoli di merito e all’accertamento dei requisiti di idoneità bisogna avere superato entrambe le prove.
Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli è fissato un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente alla somma dei seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione:
- prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro moduli: 50 punti;
- colloquio: 35 punti;
- titoli: 15 punti.
Per ciascuno dei quattro moduli della prova motorio-attitudinale e per il colloquio il candidato riceve dalla Commissione un voto compreso tra 1 e 10. All’esito di ciascuna delle suddette prove al candidato e’ attribuito un punteggio corrispondente al prodotto tra il decimo del voto conseguito nella singola prova o modulo e il punteggio massimo previsto per la singola prova o modulo, secondo la seguente formula di calcolo.
#9. Come si articolerà la prova preselettiva?
La prova preselettiva del Concorso Vigili del Fuoco 2016 consisterà nella risoluzione di:
- quesiti a risposta multipla su materie, correlate al titolo di studio richiesto per l’accesso al concorso, indicate nel bando di concorso;
- e di quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento.
Nell’ambito della prova preselettiva, i quesiti sono raggruppati e ordinati secondo le due tipologie.
#10. Per la prova preselettiva verrà pubblicata una banca dati quiz?
Probabilmente sì, visto che nell’ultimo concorso la banca dati, da cui sono stati estratti i quiz oggetto della prova preselettiva, è stata pubblicata.
#11. Qual è il numero di candidati che potranno essere ammessi alle successive prove d’esame?
Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l’ordine della graduatoria della prova preselettiva, sarà stabilito nel bando di concorso.
Saranno ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi.
#12. In cosa consisterà la prova motoria attitudinale?
La prova motorio-attitudinale è diretta ad accertare il possesso dell’efficienza fisica e la predisposizione all’esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento all’utilizzo di attrezzature e mezzi operativi, e si articola in quattro moduli finalizzati ad accertare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticità, nonché l’attitudine a svolgere l’attività di vigile del fuoco.
La tipologia e le modalità di svolgimento dei moduli saranno indicate nel bando di concorso.
A titolo esemplificativo ti riportiamo un video in cui un candidato riproduce i moduli della prova motoria attitudinale del precedente concorso.
I candidati si presentano alla prova motorio-attitudinale muniti di certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, dal quale risulti l’assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza.
I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i quarantacinque giorni dall’effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso.
La prova motorio-attitudinale s’intenderà superata, con conseguente ammissione al colloquio, se il candidato otterrà una votazione di almeno 6/10 per ogni singolo modulo e una media nei quattro moduli di almeno 7/10.
Al superamento della prova motorio-attitudinale per ogni singolo modulo la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio, calcolato secondo la formula indicata nel punto #8., per un massimo di 12,5.
#13. Quali saranno le materie oggetto del colloquio?
La prova orale verte sulle seguenti materie:
- organizzazione e competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (elementi);
- discipline tecnico-scientifiche applicative, correlate al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, finalizzate a verificare la conoscenza degli elementi di base relativi all’attività del vigile del fuoco;
- elementi di informatica di base e conoscenze di base di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 7/10.
Al superamento del colloquio la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio, secondo la formula indicata nel punto #8., per un massimo di 35.
#14. Quali saranno i titoli professione e di studio che danno punteggio ?
I candidati che superano entrambe le prove d’esame sono ammessi alla valutazione dei titoli.
Di seguito i titoli di studio e professionali valutabili con i relativi punteggi. Clicca sulle tabelle per ingrandirle.
Sono altresì valutabili i titoli professionali e di studio equipollenti a quelli di cui sopra conseguiti antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
#15. Quali saranno le patenti che daranno punteggio ?
Di seguito le tipologie di patenti valutabili con il relativo punteggio. Clicca sulla tabella per ingrandirla.
#16. Quali requisiti requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale bisogna possedere per superare le visite mediche finali?
In relazioni a requisiti psicofisici per accedere al Corpo Nazioni Vigili del Fuoco bisogna tenere in considerazioni questi tre documenti
- D.M. 11 MARZO 2008 N. 78 – Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso attraverso concorsi pubblici ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- D.P.R. 207/2015 – Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- Direttiva tecnica per l’attuazione D.P.R. 207/2015 emanata dal Dipartimento Vigili del Fuoco.
Si ricorda che il D.P.R. 207/2015 ha abolito il limite di altezza sostituendolo con i nuovi parametri della composizione corporea, forza muscolare e massa metabolizzante attiva.
#17. Al termine del concorso come sarà formata la graduatoria?
A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito secondo l’ordine della votazione complessiva riportata dai candidati, determinata sommando le votazioni conseguite nella prova motorio-attitudinale, nel colloquio e nella valutazione dei titoli.
Sulla base di tale graduatoria, l’Amministrazione redigerà la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sarà pi approvata la graduatoria finale del concorso e saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie.
#18. Quanto durerà all’incirca l’intero iter del prossimo Concorso Vigili del Fuoco 2016?
Nell’ultimo concorso l’intero iter concorsuale è durato all’incirca due anni.
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 1° agosto 2016 , n. 180 .
Regolamento recante modifi che al decreto 18 settembre
2008, n. 163, concernente la disciplina del concorso pubblico
per l’accesso alla qualifi ca iniziale del ruolo dei Vigili del
fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217.
DECRETO 1° agosto 2016 , n. 180 .
Regolamento recante modifi che al decreto 18 settembre
2008, n. 163, concernente la disciplina del concorso pubblico
per l’accesso alla qualifi ca iniziale del ruolo dei Vigili del
fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge
30 settembre 2004, n. 252», e in particolare l’articolo 5,
disciplinante l’assunzione, mediante concorso pubblico,
dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 18 settembre
2008, n. 163, disciplinante le modalità di svolgimento del
concorso pubblico di cui all’articolo 5 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217;
Ravvisata la necessità di apportare alcuni correttivi a
tale decreto con particolare riguardo alla prova preselettiva
e alle prove di esame della procedura concorsuale;
Effettuata l’informazione alle Organizzazioni sindacali
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
7 maggio 2008, recante «Recepimento dell’accordo sindacale
integrativo per il personale non direttivo e non dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di
sezione del 21 aprile 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, in data 19 maggio 2016;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifi che al decreto ministeriale
18 settembre 2008, n. 163
1. Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Ministro
dell’interno 18 settembre 2008, n. 163, è sostituito dal
seguente:
«2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di
quesiti a risposta multipla su materie, correlate al titolo
di studio richiesto per l’accesso al concorso, indicate nel
bando di concorso e di quesiti di tipo logico-deduttivo e
analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento.
Nell’ambito della prova preselettiva, i quesiti
sono raggruppati e ordinati secondo le due tipologie di
cui al primo periodo.».
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13-9-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale – n. 214
2. L’articolo 3 del decreto del Ministro dell’interno
18 settembre 2008, n. 163, è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Prove di esame, valutazione dei titoli e formazione
della graduatoria fi nale) . — 1. Le prove di esame
sono costituite da una prova motorio-attitudinale e da un
colloquio. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei
titoli.
2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli
è fi ssato un punteggio massimo complessivo pari a 100
punti, corrispondente alla somma dei seguenti punteggi
massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione:
a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro
moduli: 50 punti;
b) colloquio: 35 punti;
c) titoli: 15 punti.
3. Per ciascuno dei quattro moduli della prova motorioattitudinale
e per il colloquio, di cui al comma 2, lettere a)
e b) , il candidato riceve dalla Commissione un voto compreso
tra 1 e 10. All’esito di ciascuna delle suddette prove
al candidato è attribuito un punteggio corrispondente al
prodotto tra il decimo del voto conseguito nella singola
prova o modulo e il punteggio massimo previsto per la
singola prova o modulo, secondo la formula di calcolo
di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del
presente regolamento.
4. La prova motorio-attitudinale è diretta ad accertare
il possesso dell’effi cienza fi sica e la predisposizione
all’esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco,
anche con riferimento all’utilizzo di attrezzature e mezzi
operativi, e si articola in quattro moduli fi nalizzati ad
accertare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione,
di reazione motoria, di acquaticità, nonché
l’attitudine a svolgere l’attività di vigile del fuoco. La
tipologia e le modalità di svolgimento dei moduli sono
indicate nel bando di concorso.
5. I candidati si presentano alla prova motorio-attitudinale
muniti di certifi cato di idoneità all’attività sportiva
agonistica, dal quale risulti l’assenza in atto di controindicazioni
alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato
da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale,
federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato
con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio
o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I
certifi cati devono essere rilasciati in data non antecedente
i quarantacinque giorni dall’effettuazione della prova. La
mancata presentazione del certifi cato determina la non
ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale
e la conseguente esclusione dal concorso.
6. La prova motorio-attitudinale si intende superata,
con conseguente ammissione al colloquio, se il candidato
ottiene una votazione di almeno 6/10 per ogni singolo
modulo e una media nei quattro moduli di almeno
7/10. Al superamento della prova motorio-attitudinale per
ogni singolo modulo la commissione esaminatrice di cui
all’articolo 4 attribuisce un punteggio, calcolato secondo
la formula di cui al comma 3, per un massimo di 12,5.
7. Il colloquio verte sulle seguenti materie:
a) organizzazione e competenze del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco (elementi);
b) discipline tecnico-scientifi che applicative, correlate
al titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso, fi nalizzate a verifi care la conoscenza degli elementi
di base relativi all’attività del vigile del fuoco;
c) elementi di informatica di base e conoscenze di
base di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle
indicate nel bando di concorso.
8. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene
una votazione non inferiore a 7/10. Al superamento del
colloquio la commissione esaminatrice di cui all’articolo
4 attribuisce un punteggio, calcolato secondo la formula
di cui al comma 3, per un massimo di 35.
9. I candidati che hanno superato entrambe le prove
d’esame sono ammessi alla valutazione dei titoli.
10. I titoli valutabili sono indicati negli allegati B e C,
che costituiscono parte integrante del presente regolamento.
Sono, altresì, valutabili i titoli professionali e di
studio corrispondenti a quelli di cui all’allegato C, conseguiti
antecedentemente all’entrata in vigore del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Per la corrispondenza
dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai
diplomi di istruzione professionale si applicano, rispettivamente,
la tabella di confl uenza di cui all’allegato D al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88 e la tabella di confl uenza di cui all’allegato D al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 87. Per la corrispondenza dei percorsi di istruzione e
formazione professionale si tiene conto del decreto Ministro
della pubblica istruzione 14 aprile 1997, pubblicato
nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 117
del 22 maggio 1997.
11. A conclusione delle prove di esame e della valutazione
dei titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria
di merito secondo l’ordine della votazione complessiva
riportata dai candidati, determinata sommando
le votazioni conseguite nella prova motorio-attitudinale,
nel colloquio e nella valutazione dei titoli. Sulla base di
tale graduatoria, l’Amministrazione redige la graduatoria
fi nale del concorso, tenendo conto, a parità di merito, dei
titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con decreto del
Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, è approvata la graduatoria
fi nale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati
utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti
dalle categorie riservatarie. Detto decreto è pubblicato
nel Bollettino uffi ciale del personale del Ministero
dell’interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta
Uffi ciale della Repubblica italiana.».
3. All’articolo 4 del decreto del Ministro dell’interno
18 settembre 2008, n. 163, sono apportate le seguenti
modifi che:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le
prove di lingua straniera e di informatica il giudizio è
espresso dalla commissione con l’integrazione, ove occorra,
di un esperto delle lingue straniere previste nel bando
di concorso e di un esperto di informatica.»;
b) al comma 6, dopo le parole: «con successivo
provvedimento» sono aggiunte le seguenti: «con le stesse
modalità di cui al comma 1».
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4. L’allegato A al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2008, n. 163, è sostituito dagli allegati A, B e C
di cui all’allegato 1 al presente regolamento.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° agosto 2016
Il Ministro: ALFANO
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016
Uffi cio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 1721
Allegato 1 (articolo 1, comma 4)
Allegato A (articolo 3, comma 3, DM 163/2008)
FORMULA:
dove:
x P = Punteggio conseguito dal candidato all’esito della singola prova o modulo;
x Vsp = Voto conseguito dal candidato all’esito della singola prova o modulo (espresso dalla
commissione esaminatrice con un voto compreso tra 1 e 10);
x Pmax sp = Punteggio massimo previsto per la singola prova o modulo;
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Allegato B (articolo 3, comma 10, DM 163/2008)
TITOLI DI STUDIO
Gruppi Descrizione Durata Titoli Punti
A Percorsi di istruzione e formazione professionale
Durata 3
anni
Attestato di qualifica professionale
SETTORE ATTINENTE ALLE ATTIVITA’
TECNICO-OPERATIVE DEL C.N.VV.F.
4
Durata 4
anni
Diploma di qualifica professionale
SETTORE ATTINENTE ALLE ATTIVITA’
TECNICO-OPERATIVE DEL C.N.VV.F.
5
B Percorsi quinquennali di scuola secondaria di II
grado
Durata 5
anni
Diploma di istruzione tecnica
INDIRIZZO ATTINENTE ALLE ATTIVITA’
TECNICO-OPERATIVE DEL C.N.VV.F.
Diploma di istruzione professionale
INDIRIZZO ATTINENTE ALLE ATTIVITA’
TECNICO-OPERATIVE DEL C.N.VV.F.
8
I punteggi sopra indicati nei gruppi A e B non sono cumulabili tra loro nell’ambito del medesimo gruppo. Quelli del gruppo A, inoltre,
non sono cumulabili con quelli del gruppo B. E’ possibile, quindi, ottenere dai “Titoli di studio” non più di punti 8/100.
PATENTI
PATENTI SUPERIORI PUNTI
categoria C
C1
autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg,
ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al
conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata non sia superiore a 750 kg;
5
C
autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg
e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di
questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
6
C1E
complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del
complesso non superi 12000 kg;
complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del
complesso non superi 12000 kg.
7
CE complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg; 7
CQC
Merci veicoli della categoria C1, C e/o C+E per trasporto professionale; 7
categoria D
D1
autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una
lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg;
5
D autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 persone oltre al conducente; a tali autoveicoli
può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; 6
D1E complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa
massima autorizzata è superiore a 750 kg; 7
DE complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa
massima autorizzata supera 750 kg; 7
CQC
Persone veicoli della categoria D1, D e/o D+E in servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente; 7
I punteggi sopra indicati non sono cumulabili tra loro nell’ambito della medesima categoria (C o D) e tra le categorie C e D. Per
le patenti potranno essere attribuiti non più di punti 7/100.
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Allegato C (articolo 3, comma 10, DM 163/2008)
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
(triennali)
Qualifica
professionale
(ai sensi del d.lgs.
17 ottobre 2005,
n. 226)
Percorsi
triennali
di formazione
Denominazione figura professionale Attinenza
Operatore delle produzioni chimiche Attinente
Operatore edile Attinente
Operatore elettrico Attinente
Operatore elettronico Attinente
Operatore di impianti termoidraulici Attinente
Operatore del montaggio e della manutenzione
di imbarcazioni da diporto Attinente
Operatore della riparazione
dei veicoli a motore
Indirizzo:
Riparazione parti e sistemi
meccanici ed elettromeccanici
Attinente
Riparazioni di carrozzeria Attinente
Operatore meccanico Attinente
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici Attinente
Operatore del mare e delle acque interne Attinente
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
(quadriennali)
Diplomi
professionali
(ai sensi del d.lgs.
17 ottobre 2005,
n. 226)
Percorsi
quadriennali
di formazione
Tecnico edile Attinente
Tecnico elettrico Attinente
Tecnico elettronico Attinente
Tecnico del legno Attinente
Tecnico riparatore dei veicoli a motore Attinente
Tecnico per la conduzione e la manutenzione
di impianti automatizzati Attinente
Tecnico per l’automazione industriale Attinente
Tecnico di impianti termici Attinente
PERCORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
(quinquennali)
Diploma di
istruzione
Tecnica
Percorsi
quinquennali
degli istituti
tecnici
Meccanica, meccatronica ed energia Attinente
Trasporti e logistica Attinente
Elettronica ed elettrotecnica Attinente
Informatica e telecomunicazioni Attinente
Chimica, materiali e biotecnologie Attinente
Costruzioni, ambiente e territorio Attinente
Diploma di
istruzione
Professionale
Percorsi
quinquennali
degli istituti
professionali
Produzioni artigianali e industriali Attinente
Manutenzione e assistenza tecnica Attinente
Ai sensi dell’articolo 3, comma 10, sono valutabili i titoli professionali e di studio corrispondenti conseguiti antecedentemente all’entrata in
vigore del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
— 47 —
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N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione
competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modifi cate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
— Il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti) . — ( Omissis ).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
— Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’art. 2
della legge 30 settembre 2004, n. 252), è pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Uffi ciale 25 ottobre 2005, n. 249.
— Il testo dell’art. 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
è il seguente:
«Art. 5 (Nomina a vigile del fuoco) . — 1. L’assunzione dei vigili
del fuoco avviene mediante pubblico concorso, con facoltà di far precedere
le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento
costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso
medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in
possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’art. 3, comma
6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fi sica, psichica e attitudinale al servizio operativo,
secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell’interno,
da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell’obbligo;
e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni
dell’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi
per l’accesso ai pubblici impieghi.
2. Ferme restando le riserve previste dall’art. 18, comma 1, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modifi cazioni, e
dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito,
con modifi cazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, nei concorsi
di cui al comma 1 la riserva di cui all’art. 13, comma 4, del decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in favore di coloro che hanno prestato
servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è elevata al venti
per cento. La riserva di cui al predetto decreto-legge n. 512 del 1996
opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto
negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno
di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai sensi del presente
comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento
di cui al comma 1.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti
dai pubblici uffi ci o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente
organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto
non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di
formazione sono nominati allievi vigili del fuoco. Si applicano, in quanto
compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale
in prova.
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco,
nell’ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare
il primo corso di formazione utile, il coniuge e i fi gli superstiti,
nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili
al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento
delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al
comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 3.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge
e ai fi gli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli
appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate
nell’espletamento di missioni internazionali.
7. Con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi
dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste
le forme dell’eventuale preselezione per la partecipazione al concorso
di cui al comma l, le modalità di svolgimento del concorso medesimo,
la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione
della graduatoria fi nale.».
— Il decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2008, n. 163
(Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l’accesso
alla qualifi ca iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Art. 5, comma 7, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) è pubblicato nella Gazzetta
Uffi ciale 23 ottobre 2008, n. 249.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (Recepimento
dell’accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo
e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) è pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi ciale 19 luglio 2008, n. 168.
Note all’art. 1:
— L’art. 2 del citato decreto del Ministro dell’interno 18 settembre
2008, n. 163, come modifi cato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 2 (Prova preselettiva) . — 1. L’ammissione dei candidati alle
prove d’esame può essere subordinata allo svolgimento di una prova
preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla su materie, correlate al titolo di studio richiesto per
l’accesso al concorso, indicate nel bando di concorso e di quesiti di tipo
logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e
di ragionamento. Nell’ambito della prova preselettiva, i quesiti sono
raggruppati e ordinati secondo le due tipologie di cui al primo periodo.
3. Per la formulazione dei quesiti e l’organizzazione della preselezione
si applicano le disposizioni di cui all’art. 7, comma 2 -bis del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti
automatizzati.
5. Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo
l’ordine della graduatoria della prova preselettiva, è stabilito nel
bando di concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti
che abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi.
6. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto
del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile; l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove
di esame è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana
ed ha valore di notifi ca a tutti gli effetti.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione
del voto fi nale di merito.».
— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi)
è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi ciale
9 agosto 1994, n. 185.
— L’art. 4 del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2008,
n. 163, come modifi cato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 4 (Commissione esaminatrice) . — 1. La Commissione esaminatrice
del concorso, che sovrintende anche alle operazioni relative
alla prova preselettiva di cui all’art. 2 del presente decreto, è nominata
con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile.
2. La Commissione è presieduta da un dirigente di qualifi ca non
inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco ed è composta da un numero di componenti esperti nelle
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13-9-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale – n. 214
materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a tre, in servizio
nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile ed appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo
ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera
prefettizia. Ove, per esigenze di servizio, non sia disponibile personale
in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. Per le prove di lingua straniera e di informatica il giudizio
è espresso dalla commissione con l’integrazione, ove occorra, di un
esperto delle lingue straniere previste nel bando di concorso e di un
esperto di informatica.
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli
dell’amministrazione civile dell’interno con qualifi ca equiparata in servizio
presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile.
5. In relazione al numero dei candidati, la Commissione, fermo
restando un unico presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni,
con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello della Commissione
originaria.
6. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o
più componenti e del segretario della Commissione, i relativi supplenti
sono nominati con il decreto di nomina della Commissione o con successivo
provvedimento con le stesse modalità di cui al comma 1 .».
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