Le procedure per la prevenzione degli incendi vengono semplificate sensibilmente grazie al DPR 1.8.2011 n.151 (GU 22.9.2011 n.122). Il DPR applica alle procedure antincendio la SCIA, segnalazione certificata d’inizio attività. Nella tabella allegata al DPR vengono elencate 80 attività (tra esse istruzione, commercio, sanità, industria, edifici per uso civile) soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi. Ad ogni attività corrispondono tre categorie A, B, C, a seconda che il rischio di incendio sia basso, medio o alto. In precedenza le attività erano 97, elencate nel DM 16.2.1982 che è stato abrogato insieme al DPR 26.5.1959 n.689.
La semplificazione non inizierà immediatamente perché (art.11) i modi di presentazione delle domande e i contenuti della documentazione da allegare saranno disciplinati da un decreto del Ministero dell’interno. Ma sembra che il decreto uscirà in tempi brevi sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò è credibile perché la materia antincendio è sotto la responsabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che si distingue per efficienza rispetto ad altre strutture centrali dello Stato.
Va premesso che, nella procedura antincendio, la SCIA sostituisce la DIA commerciale presentata dal titolare dell’attività, prima di iniziare l’attività stessa.
Le attività più liberalizzate dal DPR 151/2011 sono quelle incluse nella categoria “A”, a basso rischio di incendio. Ad esempio, nel caso di costruzione di un centro commerciale di superficie inferiore a 500 metri quadrati, non è necessario chiedere il parere preventivo dei Vigili del fuoco sul progetto edilizio. Per costruire occorre, ovviamente, applicare la procedura prevista per i lavori edilizi, in questo caso un permesso di costruire, in altri casi una comunicazione inizio lavori, una SCIA edilizia o una DIA. Una volta terminati i lavori di costruzione, basta presentare la SCIA commerciale, con il progetto, allo Sportello unico delle attività produttive o al Comando Vigili del fuoco. L’attività potrà iniziare immediatamente. A detta SCIA commerciale dovrà essere allegata la documentazione di cui al decreto che sarà emanato, che comprenderà una dichiarazione del professionista iscritto all’albo degli architetti o degli ingegneri che asseveri il rispetto delle norme antincendio e delle norme sulle strutture e gli impianti. Il Comando nei sessanta giorni successivi, potrà fare controlli e in caso di carenze potrà vietare la prosecuzione dell’attività.
Categoria A. Come detto sopra, le attività ricadenti nella categoria “A” sono considerate a basso rischio di incendio. Non richiedono il parere di conformità del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Non è necessario chiedere il parere preventivo prima di realizzare i lavori, né attendere il certificato di prevenzione incendi prima di dare inizio all’attività. Una volta finiti i lavori, per iniziare l’attività basta presentare allo sportello unico delle attività produttive una istanza al Comando, mediante SCIA commerciale con allegato progetto. Il progetto edilizio dovrà essere completo anche ai fini antincendio con la relativa attestazione del professionista abilitato concernente la rispondenza a norma dei lavori progettati ed eseguiti.
Accertata la completezza dell’istanza, il Comando o lo Sportello unico (SUAP) rilascia immediatamente la ricevuta e l’attività si intende autorizzata (art.4.1). Tuttavia, entro i successivi 60 giorni, il Comando effettua controlli attraverso visite tecniche che possono essere eseguite a campione o in base a programmi settoriali per categoria di attività. In caso di carenza dei requisiti, vieta la prosecuzione dell’attività.
Tra le attività di maggiore interesse per gli architetti, ricadono nella categoria A le attività descritte ai numeri dell’elenco da 65 a 78:
- alberghi e residenze collettive fino a 50 posti letto
- scuole fino a 150 persone
- strutture sanitarie e case per anziani fino a 50 posti letto e ambulatori fino a 1000 mq
- locali per il commercio, negozi, fino a 600 mq
- aziende ed uffici fino a 500 persone presenti
- autorimesse fino a 1000 mq
- edifici civili con altezza antincendio fino a 32 metri.
Categoria B. Per le attività della categoria B occorre chiedere al Comando il parere di conformità, presentando il progetto. Il Comando entro 30 giorni può chiedere documentazione integrativa e entro 60 giorni si pronuncia sulla conformità. A lavori ultimati, come per la categoria A, l’istanza per l’inizio dell’attività viene presentata tramite Scia e quindi l’attività può iniziare subito, salvo poi subire i controlli a campione.
Sono comprese nella categoria B, tra le altre, le seguenti attività:
- locali di spettacolo, teatri, palestre, fino a 200 persone,
- alberghi, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, bed&breakfast, tra 50 e 100 posti letto
- scuole da 150 a 300 persone
- strutture sanitarie da 50 a 100 posti letto
- ambulatori e laboratori di analisi di superficie oltre 1000 mq
- locali per il commercio, negozi, fiere, da 600 a 1500 mq
- aziende e uffici da 500 a 800 persone presenti
- edifici civili con altezza antincendio tra 32 e 54 metri.
Categoria C. Comprende le attività più a rischio: come per la categoria B, occorre chiedere il parere di conformità presentando il progetto. Il Comando entro 30 giorni può chiedere documentazione integrativa ed entro 60 giorni si pronuncia sulla conformità. A lavori ultimati, basta presentare al SUAP o al Comando una SCIA commerciale per dare inizio immediato all’attività.
Mentre per le attività in categoria A e B i controlli dei vigili del fuoco verranno fatti solo a campione, per le attività di categoria C verranno fatti sistematicamente. Solo in caso di esito positivo del controllo il Comando rilascerà il Certificato di prevenzione incendi.
Sono comprese, tra le altre, le seguenti attività:
- tutti gli edifici protetti ex codice beni culturali e paesaggistici DLgs 42/2004.
- teatri oltre le 100 persone,
- alberghi e villaggi oltre 100 posti letto,
- scuole oltre 300 persone,
- strutture sanitarie oltre 100 posti letto
- locali per il commercio, negozi, fiere oltre i 1.500 mq,
- aziende e uffici oltre 800 persone presenti
- edifici civili oltre i 54 metri di altezza antincendio
Come precisato nella circolare del Ministero dell’Interno del 6 ottobre 2011, per le attività incluse nelle categorie B e C la SCIA di inizio attività non dovrà contenere anche il progetto dei lavori, perché è stato già consegnato al Comando in allegato all’istanza di parere di conformità. Inoltre la circolare precisa che ai sensi dell’art.4.1 del DPR occorre allegare al progetto: atto notorio del titolare dell’attività, asseverazione di un tecnico abilitato di conformità alla regola tecnica approvata dal Comando provinciale e certificazione comprovante che gli elementi costruttivi, gli impianti ecc. sono stati realizzati secondo le norme antincendio.
La responsabilità del progettista e il NOF. Nel caso di progetti particolarmente complessi in B e C, si può richiedere preliminarmente il rilascio di un Nulla Osta di Fattibilità. Inoltre è possibile chiedere al Comando verifiche in corso d’opera per accertare la rispondenza a norma dei lavori in corso.
In mancanza di parere di conformità sul progetto prima dell’inizio dei lavori, la responsabilità del rispetto delle norme antincendio grava esclusivamente su gli architetti e ingegneri progettisti e direttori dei lavori. Responsabilità ancora più pesante quando occorre applicare normative non chiare o, addirittura, quando la normativa manca. Pertanto è importante la possibilità di ricorrere, nei casi più complicati, a questi due strumenti di coinvolgimento preventivo del Comando.
Rinnovo. La semplificazione incide anche sul rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell’art.5. La richiesta di rinnovo al Comando va fatta ogni 5 anni. Il titolare dell’attività deve dichiarare e attestare l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. Per alcune attività la periodicità è elevata a 10 anni. Tra esse aziende e uffici, edifici con vincolo storico-artistico, edifici civili. La procedura non prevede il coinvolgimento del professionista nella dichiarazione.