Numero 00918/2017 e data 21/04/2017 Spedizione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Consiglio di Stato
Adunanza della Commissione speciale del 12 aprile 2017
NUMERO AFFARE 00419/2017
OGGETTO:
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione.
OGGETTO
Schema di decreto legislativo “Disposizioni recanti modifiche al decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del
Corpo nazionale dci vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 8, comma l, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. 367 del 28 marzo 2017 con
la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la
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semplificazione e la pubblica amministrazione ha chiesto il parere del
Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Tenuto conto dell’audizione dei rappresentanti dell’Amministrazione
proponente;
Esaminati gli atti e uditi i relatori Consiglieri Fabio Taormina e Giancarlo
Luttazi;
Premesso: Con nota pervenuta il 7 marzo 2017, il Capo dell’Uffìcio legislativo
del Ministro per la semplifìcazione e la pubblica amministrazione, d’ordine del
Ministro, ha chiesto il parere di questo Consiglio di Stato sullo schema di
decreto legislativo recante “Disposizioni recanti modifiche al decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 8, comma l, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”.
L’articolo 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il
Governo, in particolare, nell’ambito della più generale riorganizzazione delle
Amministrazioni dello Stato, a provvedere all’ “ottimizzazione dell’efficacia
delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti
del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente
revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con
soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale
istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente
rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica
da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell’economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di
natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo
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nazionale dei vigili del fuoco dall’attuazione della presente delega, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 23 della presente legge (disposizioni
finanziarie).
Inoltre, con riferimento alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato,
e l’eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia (poi
intervenuto in seguito all’esercizio della delega di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 177), la legge delega prevedeva che venissero “fatte salve le
competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli
incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse”.
Lo schema di decreto legislativo in argomento dà unitaria attuazione alla
delega, sia con riferimento alle modifiche concernenti il decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, sia in relazione alla revisione del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, che disciplina l’ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e reca altre norme per l’ottimizzazione delle
funzioni del medesimo Corpo.
L’Amministrazione sottolinea come si tratti di un provvedimento di
particolare rilevanza che, in coerenza con la visione sistematica recata dalla
delega, procede alla revisione ed al riassetto della normativa che disciplina le
funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di
soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e
incendi boschivi, nonché l’ordinamento del personale per gli aspetti non
demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da assicurarne
l’unitaria coerenza giuridica, nel quadro delle sempre crescenti funzioni di
preminente interesse pubblico assegnate al Corpo nell’ambito del complessivo
sistema di sicurezza.
Lo schema è suddiviso in cinque Capi (e non sei, come invece reca la
relazione di accompagnamento), cui si aggiungono due Tabelle.
Il Capo I (articoli 1-7) reca modifiche al citato decreto legislativo n. 139/2006
sul riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
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nazionale dei vigili del fuoco.
Il Capo II (articoli 8-12) reca modifiche al citato decreto legislativo n.
217/2005 sull’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
Il Capo III (articolo 13) riarticola i ruoli speciali ad esaurimento delle 390
unità di personale del Corpo forestale dello Stato trasferite al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco istituiti dall’articolo 15 del citato decreto legislativo n.
177/2016.
Il Capo IV (articolo 14) reca disposizioni transitorie per i passaggi di qualifica
ed il personale volontario del Corpo.
Il Capo V (articoli 15-18) è dedicato alle disposizioni economico-finanziarie e
finali.
La Tabella A concerne la dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
La Tabella B indica le qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e i relativi incarichi di funzione.
Lo schema ha ottenuto il visto di conformità (“bollinatura”) dalla Ragioneria
generale dello Stato ed è corredato dall’analisi di impatto della
regolamentazione (A.I.R.), dall’analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla
Relazione tecnica. Su di esso è stato reso il formale concerto del Ministero
dell’economia e delle finanze con nota del 28 febbraio 2017 a firma, d’ordine
del Ministro, del Capo dell’Ufficio del coordinamento legislativo; nonché, con
nota pure datata 28 febbraio 2017, a firma del direttore dell’Ufficio affari
legislativi relazioni parlamentari del Ministero dell’interno, il concerto di quel
Ministero (atto però non espresso sulla base di delega o comunque del
necessario assenso del Ministro quale vertice politico ministeriale).
Sono, altresì, pervenute a questo Consiglio di Stato:
– una nota di osservazioni sottoscritta da 109 funzionari direttivi del Corpo
Nazionale Vigili del Fuoco, con allegati, in due successive versioni, e con la
quale i medesimi sostanzialmente lamentano contrasti con i principi
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costituzionali in cui potrebbero incorrere gli emanandi decreti legislativi
attuativi della c.d. ‘riforma Madia’ in mancanza del riconoscimento della
specificità del ruolo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all’art. l9,
comma l, della legge 4 novembre 2010, n. l83, e della piena equiparazione
degli ordinamenti delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della
tutela economica, pensionistica e previdenziale del personale del Corpo a
quelli delle Forze di Polizia, con riguardo, in particolare, ad alcune
disposizioni costituzionali: art. 3, per via della evidente disparità di
trattamento retributivo a sfavore dei Vigili del Fuoco rispetto alle Forze di
Polizia; art. 36, per la violazione del principio di corrispondenza della
retribuzione alla qualità del lavoro prestato; art. 97, per via della irragionevole
discriminazione tra i pubblici dipendenti, con conseguente pregiudizio per il
buon funzionamento della Pubblica Amministrazione;
– note di osservazioni del CONAPO – Sindacato autonomo dei vigili del
fuoco, nonché del Corpo nazionale del soccorso alpino del C.A.I., che
segnalano specifici problemi operativi in tema di pubblico soccorso e la
tematica dell’esercizio da parte delle regioni italiane di competenze che
potrebbero non essere loro proprie;
– una nota della APVF, Associazione alte professionalità vigili del fuoco, che
ha rilevato: l’assenza di un confronto sereno e trasparente con le parti sociali;
l’elusività del comportamento dell’amministrazione; la mancata
riorganizzazione delle strutture territoriali e, conseguentemente, la mancata
introduzione di una dirigenza amministrativa del Corpo; la discriminazione
rispetto ad altri Corpi dello Stato.
Considerato:
1. Lo schema in esame attua la delega legislativa contenuta nell’articolo 8
(“Riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato”), comma l, lett. a), della
legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. “legge Madia” recante “Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), il quale, con
riferimento all’amministrazione centrale e a quella periferica e, in
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quest’ambito, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conferisce una specifica
delega al Governo per la ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni del Corpo
mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (“Riassetto
delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”), in
relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del
medesimo Corpo, con conseguente revisione del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217 (“Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”),
anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed
eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente
rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica
da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell’economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di
natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco dall’attuazione della presente delega, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 23 (“Disposizioni finanziarie”) della
medesima legge n. 124/2015.
Inoltre, con riferimento alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato,
il citato articolo 8, comma l, lettera a), della legge n. 124/2015 prevede che
“sono fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di
lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli
stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse
risorse”.
La delega per la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato è stata
esercitata attraverso il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
(“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma
1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche”), che, data la materia, ha inciso anche
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sull’ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare:
l’articolo 7 (“Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei
carabinieri e attribuzione delle funzioni”), comma 1; l’articolo 9
(“Attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di specifiche
competenze del Corpo forestale dello Stato”); l’articolo 12 (“Contingenti del
personale del Corpo forestale dello Stato”) e relativa Tabella A; e l’articolo15
(“Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”).
2. In via preliminare si osserva che, per miglior chiarezza ed intelligibilità dei
richiami normativi, anche ai fini di un miglior coordinamento interpretativo, il
richiamo fatto nelle premesse del presente articolato al citato decreto
legislativo n. 177/2016 (recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione
delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai
sensi dell’articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”) andrebbe
ulteriormente precisato con lo specifico richiamo alle principali disposizioni
di quel decreto legislativo, relativamente alle disposizioni di interesse per il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero i citati articoli 7, 9, 12, 15.
3. Esame dell’articolato: il Capo I.
3.1. Il Capo I consta di sette articoli – a loro volta suddivisi in commi – che
introducono le modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.
3.2. Come chiarito nella Relazione illustrativa la ratio fondante dell’intervento
normativo riposa soprattutto su una duplice finalità.
La modifica dell’ordinamento del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco
persegue, per un verso, l’obiettivo di rafforzare il coinvolgimento della
componente rappresentata dal personale volontario, valorizzandone più
compiutamente le funzioni e delineandone meglio compiti e doveri.
Per altro verso, si è voluto meglio definire il ruolo del Corpo con riferimento
ai compiti essenziali dallo stesso espletatati in materia di soccorso pubblico.
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Quanto a tale ultimo versante – del quale è evidente la portata strategica –
dall’audizione dei rappresentanti del Corpo da parte della Commissione è
risultata confermata la circostanza che l’estensione dei compiti affidati al
Corpo Nazionale dei vigili del fuoco è stata preceduta dal preventivo
interpello degli altri soggetti coinvolti negli interventi di soccorso pubblico,
dai quali non sono pervenute manifestazioni di mancata condivisione, e che
detto riassetto opera nell’ottica del pieno e reciproco coordinamento col
Dipartimento della Protezione Civile, a norma dell’art. 24, comma 2, lett. a),
in caso di eventi emergenziali, appunto, “di protezione civile”, quali frane,
piene, terremoti, alluvioni e ogni altra pubblica calamità.
In via preliminare rispetto all’analitica disamina delle singole disposizioni, la
Commissione rileva che l’articolato di riforma appare complessivamente
coerente con gli obiettivi enunciati.
3.3. Per comodità di lettura e per economia procedurale, si procede alla
formulazione delle osservazioni per ciascuno degli articoli del decreto
delegato, comprendendo anche le notazioni di ordine tecnico-formale e di
drafting: la Commissione farà riferimento unicamente alle disposizioni del
decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 siccome novellate dallo schema di
decreto legislativo sul quale si esprime il parere, e non verranno menzionate le
novellate disposizioni sulle quali non vi sono osservazioni significative da
muovere.
3.4. Il Capo I del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 è stato modificato
dall’articolo 1 dello schema: tale disposizione consta di tre distinti commi che
modificano gli articoli 1, 2 e 4.
3.4.1. Con riferimento all’articolo 1 del decreto, la Commissione è del parere
che debba valutarsi l’opportunità di sostituire l’inciso “comprese le aree
boscate”, volto ad integrare il riferimento al “territorio nazionale”, con
l’inciso “ivi compresi gli incendi boschivi” da inserire dopo la parola
“incendi” contenuta nel predetto comma 1 dell’articolo 1 del decreto.
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La Relazione giustifica tale previsione con l’intento di dare atto dell’avvenuto
trasferimento delle competenze del Corpo Forestale, ai sensi degli artt. 7 e 9
del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.177: pur esprimendosi condivisione
verso tale intendimento sarebbe opportuno, ad avviso della Commissione,
mantenere la identica dizione contenuta nelle norme in ultimo citate.
3.4.2. Con riferimento all’articolo 2, la Relazione illustrativa chiarisce la ratio
della novella in quanto volta a dare atto della circostanza che in alcune parti
d’Italia si rinvengono strutture che estendono il territorio di competenza ad
una pluralità di regioni; la integrazione con il riferimento alle strutture
“interregionali” è reiterata nell’articolo 22 e nel neo-introdotto articolo 22-bis;
la espunzione del riferimento all’ambito “provinciale” contenuto nella
versione originaria della lett. b) del comma 2 del predetto articolo e la
sostituzione con il riferimento “all’ambito territoriale sub-regionale” è
coerente con l’abolizione delle Provincie.
L’Analisi di Impatto della Regolamentazione indica tra gli obiettivi
dall’intervento legislativo di modifica (al fine di elidere talune criticità
riscontrate nell’attuale assetto) quello di rivedere la definizione delle strutture
periferiche del Corpo nazionale al fine di renderle “coerenti con l’attuale
assetto organizzativo” e la disposizione in esame attua tale obiettivo.
3.4.3. L’articolo 4 lascia invariata la previsione dicotomica (già contenuta nel
vigente testo) tra costituzione ex novo di distaccamenti volontari, e
potenziamento di quelli esistenti: in entrambi i casi si continua a prevedere la
possibilità di un apporto delle regioni e degli enti locali ai medesimi.
L’Analisi di Impatto della Regolamentazione indica tra gli obiettivi
dall’intervento legislativo di modifica (al fine di elidere talune criticità
riscontrate nell’attuale assetto), quello di migliorare la collaborazione con le
pubbliche amministrazioni per favorire la costituzione di servizi alla
collettività di soccorso pubblico integrato.
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Orbene, al comma 1 è stato, però, soppresso il riferimento all’art. 9 del
decreto (“richiami in servizio del personale volontario”).
La soppressione di tale riferimento potrebbe ingenerare il dubbio che dei
distaccamenti volontari possa fare parte anche personale di ruolo (il che
parrebbe porsi in antitesi con gli articoli 11, 12, e 13 del dPR 6 febbraio 2004
n.76); in sede di audizione dei rappresentanti del Corpo da parte della
Commissione è stato confermato che i distaccamenti volontari sono costituiti
unicamente da personale volontario.
La Commissione suggerisce, pertanto, di ripristinare al comma 1 del novellato
testo dell’art. 4 la proposizione “cui è assegnato il personale reclutato ai sensi
dell’articolo 8” (rectius rispetto all’art. 9).
La Commissione rileva, inoltre, che la parte finale del comma 2 contiene un
riferimento (“da impiegare per le attività di soccorso pubblico ovvero per
quelle di soccorso pubblico integrato”) ampliativo di una previsione già
esistente nella vigente versione del comma 2 dell’articolo 4; detto riferimento
non è invece contenuto al comma 1 della predetta disposizione e sembra
quindi introdurre un criterio distintivo tra le funzioni espletabili dai
distaccamenti volontari costituiti exnovo, e quelle affidate ai distaccamenti
volontari già costituiti ed al cui potenziamento abbiano concorso regioni ed
enti locali.
Posto che la Relazione illustrativa ribadisce la portata strategica della
previsione di costituire in favore della collettività, forme di “soccorso
pubblico integrato”, riferendola all’intera disposizione di cui al predetto
articolo 4, si suggerisce di mutare la collocazione della proposizione “da
impiegare per le attività di soccorso pubblico ovvero per quelle di soccorso
pubblico integrato” (attualmente inserita, in fine, nel comma 2 dell’art. 4)
interpolando il comma 1 dell’articolo 4 predetto ed inserendo il detto inciso
dopo la parola “volontari” ivi contenuta.
3.5. Il Capo II del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è stato modificato
dall’articolo 2 dello schema: tale disposizione consta di sette commi che
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modificano gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
3.5.1. L’articolo 6 ribadisce la distinzione del personale che fa parte del Corpo
nazionale in personale “di ruolo” (così modificandosi la precedente
definizione di “personale permanente”) e volontario, e prevede al comma 1 la
subordinazione funzionale del personale volontario al personale di ruolo negli
interventi di soccorso.
In sede di audizione dei rappresentanti del Corpo da parte della Commissione
è stata ribadita la indispensabilità della previsione in ultimo citata, finalizzata a
porre al vertice della catena di comando nella ipotesi di interventi di soccorso
– laddove più stringente si appalesa la necessità di un unico centro decisionale
– il personale di ruolo in quanto maggiormente aduso a tale tipologia di
interventi contraddistinta dall’imprevedibilità degli scenari di pericolo da
fronteggiare.
La Commissione prende atto di tali precisazioni.
Per il resto, è rimasto immutato il richiamo alla previsione già contenuta
nell’art. 1 della legge 30 settembre 2004, n. 252, che, introducendo il comma
3-bis all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha disposto
che “il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di
diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali”.
Nel predetto comma 1 dell’articolo 6 è stato, inoltre, espressamente inserito il
richiamo alla previsione dell’art. 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, in punto di esclusione dell’applicazione della disciplina dei contratti di
lavoro ai richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Ne risulta ribadito, quindi, il principio per cui il personale volontario non è
legato da un rapporto di impiego con l’Amministrazione
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Il comma 2 dell’articolo 6 perimetra i casi in cui il personale del Corpo
nazionale svolge funzioni di polizia giudiziaria, regolamentandolo
diversamente rispetto al passato: pur rimanendo immutato il riferimento
all’esercizio di attività istituzionali, infatti, si è riservato, opportunamente, lo
svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria al personale che espleta compiti
operativi.
3.5.2. L’articolo 7 è stato interpolato con l’inserimento di una apprezzabile
specificazione dei criteri in forza dei quali il personale del Corpo nazionale
può essere utilizzato al servizio delle sedi dell’Opera nazionale di assistenza
per il personale del Corpo, evidenziando che comunque l’assegnazione ha
natura temporanea, segue criteri di rotazione, ed è subordinata alla previa
valutazione delle esigenze di servizio.
3.5.3. La novellata versione del comma 2 dell’art. 8 del decreto prevede, in via
innovativa, che anche le sanzioni disciplinari applicabili al personale
volontario dal Corpo nazionale trovino la loro disciplina in un regolamento
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Osserva la Commissione che la disposizione suddetta necessita di una lettura
coordinata con quella di cui all’art. 11 del decreto.
Si rileva, infatti, che al comma 1 dell’articolo in ultimo citato è stata introdotta
una modifica terminologica coerente con quella contenuta nell’articolo 6 (è
stato infatti sostituito il termine “permanente” con quello “di ruolo”) al
comma 1 del vigente art. 11, ed è stata ribadita la previsione secondo la quale
“il personale volontario del Corpo Nazionale è tenuto ai medesimi obblighi di
servizio del personale di ruolo ed è assoggettato alle seguenti sanzioni
disciplinari: censura; sospensione dai richiami da 1 a 5 anni; radiazione”.
Il riformulato comma 2 dell’articolo 11 fa riferimento al regolamento previsto
dall’articolo 8, comma 2, del decreto in ordine alla “individuazione delle
sanzioni disciplinari per il personale volontario, le relative modalità di
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applicazione e gradazione, secondo i principi ed i criteri direttivi previsti per il
personale di ruolo del Corpo nazionale”.
Orbene, la lettura coordinata delle due disposizioni solleva perplessità in
quanto, sotto un profilo formale, laddove l’effetto finale auspicato della
modifica fosse stato quello di ascrivere alla fonte regolamentare la
individuazione della tipologia delle sanzioni applicabili al personale
volontario, allora si sarebbe dovuto provvedere alla contestuale abrogazione
dell’ultima parte del comma 1 dell’articolo 11 del decreto, a partire dalla
parola “ed”.
Laddove, invece, l’intento fosse stato quello di tipizzare, mercé il citato
regolamento, le condotte ascrivibili volta per volta a taluna delle sanzioni
disciplinari elencate al comma 1 dell’articolo 11 (come peraltro plausibile,
atteso che l’ultima parte del comma 2 dell’articolo 11 continua a richiamare in
via provvisoria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 febbraio 2004, n. 76, il cui articolo 20, alla lettera f), richiama le ipotesi di
cui all’articolo 35, commi 1, lettera c), e 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521,
disposizione, questa, che conteneva una embrionale forma di tipizzazione
delle condotte) il termine “individuate” appare fuorviante.
Nel corso dell’audizione dei rappresentanti del Corpo da parte della
Commissione è stato confermato che al regolamento emanato ai sensi del
comma 2 dell’articolo 8 si vuole demandare (unicamente) il compito di
individuare le condotte illecite ascrivibili a ciascuna delle sanzioni disciplinari
irrogabili al personale volontario, e che quest’ultime sono unicamente quelle
indicate nel comma 1 dell’articolo 11.
Premesso che tale intendimento appare alla Commissione senz’altro
meritevole di apprezzamento, in quanto la tipizzazione delle condotte che
possono dare luogo all’applicazione di una sanzione disciplinare,
distinguendole per tipologie, ben si inquadra nella definizione dei compiti e
dei doveri spettanti al personale volontario, in vista di tale finalità si suggerisce
pertanto di integrare il comma 2 dell’articolo 8 ed il comma 2 dell’articolo 11,
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inserendo prima delle parole “sanzioni disciplinari” l’espressione “condotte
che danno luogo all’applicazione delle” od altra equivalente.
3.6. Il Capo III del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è stato
modificato dall’articolo 3 dello schema: tale disposizione consta di dodici
commi che modificano gli articoli 13, 14, 15, 18, 19, 21 e 22, sostituiscono gli
articoli 16 e 20 e 23, abrogano l’art. 17, ed introducono l’articolo 22-bis.
3.6.1. Al comma 2 dell’articolo 13 ed alla lettera a) del comma 1 dell’articolo
15, è stato aggiunto il termine “esplosioni” dopo la parola “incendio”, così
definendo compiutamente l’ambito dell’attività di prevenzione incendi. La
Commissione speciale condivide.
3.6.2. L’articolo 16 del decreto è stato integralmente riformulato a partire dalla
rubrica (“procedure di prevenzione incendi”).
La Relazione chiarisce che la modifica si rendeva indispensabile a seguito
della approvazione del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (regolamento recante
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
In sostanza, detto decreto, nell’adeguare l’attività di prevenzione degli incendi
alla avvenuta introduzione nel sistema della segnalazione certificata di inizio
attività, ha segnato il passaggio dal previgente regime autorizzatorio
(incentrato sul preventivo rilascio del certificato di prevenzione incendi quale
condizione per l’esercizio delle attività ad esso soggette) al regime del
controllo successivo a seguito della avvenuta presentazione della segnalazione
certificata.
Il comma 2 del novellato articolo 16 dispone che si provvede con uno o più
decreti del Presidente della Repubblica emanati ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400 ad individuare le attività, i locali, i
depositi etc. soggetti alle procedure di prevenzione incendi.
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Quest’ultima disposizione si lega strettamente con la prescrizione di cui al
novellato articolo 20 dedicato alle sanzioni penali ed alla sospensione
dell’attività.
Infatti, il comma 1 del novellato articolo 20 fa riferimento – in punto di
individuazione dei soggetti titolari di attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi – proprio ai decreti del Presidente della Repubblica
contemplati nel novellato comma 2 dell’articolo 16.
Le sanzioni penali previste nei primi due commi dell’articolo 20 fanno
riferimento a condotte oggettivamente diverse rispetto a quelle contemplate
dalla vigente disposizione e individuate, rispettivamente, nell’omessa richiesta
o nell’omesso rinnovo del certificato di prevenzione incendi, e nella
attestazione di fatti non rispondenti al vero in sede di presentazione di
dichiarazioni e certificazioni rese ai fini del rilascio del certificato di
prevenzione incendi.
Il venire meno nel sistema giuridico di tale certificato di prevenzione incendi
ed il passaggio al regime del controllo successivo a seguito della avvenuta
presentazione della segnalazione certificata hanno comportato una delicata
opera di adeguamento delle sanzioni previste nelle dette disposizioni (rimaste
peraltro immutate nella loro consistenza edittale) alle condotte omissive e
fraudolente commesse in relazione alla presentazione della segnalazione
certificata di inizio attività.
Le indubbie e rilevanti esigenze preventive sottese alla previsione della
sanzione penale (che restano inalterate rispetto al previgente assetto
normativo) consentono di affermare che la modifica delle condotte
incriminate dovrebbe (secondo il prevalente orientamento della
giurisprudenza di legittimità penale – tra le tante Cassazione penale, sez. III, 8
settembre 2016, n. 51897) essere ritenuta non riconducibile ad un fenomeno
novativo-abrogativo della precedente disposizione, ed invece sussumibile in
un fenomeno successorio secondo il paradigma elaborato dalla giurisprudenza
della c.d. “continuità del tipo di illecito”.
16/41
Tanto da ritenersi superflua l’introduzione di una disposizione transitoria
nell’ambito della quale chiarire che le condotte rese in violazione dell’art. 20
del decreto commesse antecedentemente alla presente modifica legislativa
continuano ad essere perseguibili secondo l’antevigente testo dell’art. 20
medesimo.
La Commissione reputa, infine, opportuno rammentare che in passato la
giurisprudenza penale ha ritenuto che l’art. 20, comma 1, del decreto
legislativo n. 139 del 2006 richiedesse, per l’esatta determinazione delle
condotte penalmente rilevanti, la promulgazione del decreto presidenziale
previsto dall’art. 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo (che avrebbe
dovuto individuare le attività soggette in quanto potenzialmente foriere gravi
pericoli per l’incolumità della vita e dei beni) e che in carenza di norma
integratrice a cagione della mancata adozione del dPR, la condotta del titolare
di un’attività che avesse omesso di richiedere il rilascio del certificato di
prevenzione incendi non potesse assumere i connotati del fatto penalmente
rilevante.
Al fine di evitare che l’efficacia preventiva della sanzione penale posta a
presidio di tali condotte omissive foriere di pericolo per la pubblica
incolumità possa essere vanificata da eventuali ritardi nella emissione dei
decreti di cui al comma 2 del novellato art. 16, la Commissione suggerisce di
valutare l’opportunità di introdurre nell’articolato nell’ambito dell’art. 16 una
disposizione con cui si specifichi che, fino all’adozione dei decreti di cui al
comma 2 dell’art. 16 medesimo, le attività soggette alle procedure di
prevenzione incendi sono individuate alla stregua dei decreti emanati sulla
scorta della versione originaria dell’art. 16 medesimo.
3.6.3. L’intervenuta abrogazione dell’art. 17 del decreto (dedicato alla
“Formazione”) appare frutto di un’apprezzabile aspirazione alla organicità
sistematica e di una altrettanto condivisibile considerazione sostanziale.
Laddove si consideri che la materia della formazione non riguarda soltanto il
campo della prevenzione incendi, appare opportuna l’opzione prescelta di
17/41
dedicarvi un capo a sé stante del decreto, mercé l’inserimento nel corpo del
decreto del capo IV bis contenente gli articoli 26-bis e 26-ter interamente
dedicati a tale tematica e sul cui contenuto ci si soffermerà nel prosieguo del
presente parere.
3.6.4. La modifica dell’articolo 18 del decreto, dedicato ai servizi di vigilanza
antincendio, riguarda principalmente la prescrizione di cui al quarto comma,
volta a disciplinare i servizi di vigilanza antincendio da effettuarsi in siti diversi
rispetto ai locali di pubblico intrattenimento.
Sotto il profilo formale la specificazione ivi contenuta, secondo la quale il
servizio è a titolo oneroso, potrebbe apparire non necessaria e ridondante: ciò
in quanto già il comma 1 del predetto art. 18 (ove l’attività di vigilanza
antincendio trova compiuta definizione) prevede che essa sia svolta a titolo
oneroso. La Commissione suggerisce, pertanto, di valutare l’opportunità di
espungere detto inciso dal novellato comma 4 dell’art. 18.
Trattasi di una attività da svolgersi su richiesta dei soggetti responsabili e
compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo
nazionale.
E’ stata invece soppressa l’ultima parte del vigente comma 5 dell’art. 18,
laddove si faceva riferimento ai “compiti ispettivi” affidati al Corpo.
Ciò in coerenza con la novellata rubrica dell’art. 19 del decreto, laddove il
termine “ispettiva” accompagna la parola vigilanza, e l’inserimento, in
quest’ultima disposizione, del comma 3-bis con cui si demanda ad un
regolamento ministeriale la disciplina dell’attività di vigilanza ispettiva.
In sostanza, la lettura combinata di tale prescrizione soppressiva con le
modifiche introdotte all’articolo 19 è utile a distinguere le due diverse forme
di vigilanza disciplinate dalle richiamate disposizioni di cui agli articoli 18 e 19
del decreto.
3.6.5. L’articolo 21 del decreto, con il quale vengono individuate le funzioni
del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, è stato
18/41
interessato da limitate modifiche.
Alla lettera b) del comma 1 è stato opportunamente specificato quali siano gli
organi (“le competenti direzioni centrali”) del Dipartimento cui il predetto
Comitato deve indirizzare le proprie proposte di temi di studio e ricerca.
Il comma 2 dell’art. 21 del decreto prevede che la disciplina della
composizione e del funzionamento del comitato sia rimessa ad un decreto del
Ministro dell’interno emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988 n. 400.
La Relazione fa presente che si è ritenuto opportuno introdurre un elemento
di semplificazione nell’individuazione dello strumento normativo previsto per
definire la composizione ed il funzionamento del Comitato (la antevigente
versione dell’articolo 21 rimetteva la disciplina della composizione e del
funzionamento del medesimo ad un decreto del Presidente della Repubblica)
e la Commissione si rimette a tale valutazione discrezionale.
Sotto il profilo formale, stante la detta modifica della fonte secondaria cui è
rimessa la disciplina della composizione e del funzionamento del comitato, la
Commissione segnala la necessità di espungere dal testo del predetto comma
2 dell’art. 21 del decreto anche la locuzione “su proposta del Ministro
dell’interno” (correzione peraltro già apportata nel testo a fronte).
3.6.6. L’articolo 23 del decreto, sugli oneri per l’attività di prevenzione
incendi, è stato integralmente riformulato.
In considerazione della circostanza che al comma 1 del novellato art. 23 si fa
riferimento al comma 2 dell’art. 14 del decreto per chiarire che i detti servizi
sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, la Commissione
suggerisce che in fine al comma 1 del riformulato art. 23 sia aggiunta, per
evitare confusione, l’espressione “del presente articolo”.
Rispetto alla vigente versione si è apprezzabilmente proceduto ad introdurre
una modifica formale al comma 3 il cui testo novellato viene reso ora
coerente con la previsione contenuta nel comma 2 del medesimo articolo.
19/41
Ne discende che ad un unico decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, è affidato il compito di stabilire
quali siano le attività di prevenzione incendi espletate a titolo gratuito (ciò in
deroga alla previsione di principio di cui al comma 1 della predetta
disposizione che prevede la regola della onerosità del servizio) e, inoltre,
quello di stabilire i compensi per le attività di prevenzione prestate a titolo
oneroso.
Tenuto conto che è rimasto immutato il riferimento al predetto decreto
ministeriale contenuto nell’interpolato articolo 25, il decreto ministeriale
suddetto dovrà anche contenere le disposizioni in materia di determinazione
dei corrispettivi per le attività di soccorso pubblico prestate dal Corpo
nazionale qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o
alle cose.
Il predetto comma 3 prevede la possibilità che il compenso dovuto dai
beneficiari sia determinato su base forfettaria, con previsione reiterata nel
novellato testo del soprarichiamato art. 25 e nella neo-introdotta disposizione
di cui all’art. 26-ter del decreto medesimo.
3.7. Il Capo IV del legislativo 8 marzo 2006 n. 139 è stato modificato
dall’articolo 4 dello schema: tale disposizione consta di tre commi che
sostituiscono il testo degli articoli 24 e 26 ed interpolano l’articolo 25.
3.7.1. Il riformulato articolo 24 del decreto (la cui rubrica “Interventi di
soccorso pubblico” è rimasta invece immutata) descrive analiticamente la
tipologia di interventi ascrivibili nel novero del “soccorso pubblico”,
aggiungendo ipotesi, come nel caso degli incidenti previsti al comma 2, lett.
a), che già vedevano, di fatto, l’esercizio di competenze del Corpo e
comunque garantendo il necessario coordinamento con il sistema di
protezione civile o con gli altri soggetti deputati per legge a funzioni
specifiche di soccorso (ad esempio la Guardia costiera per il soccorso in mare,
di cui al comma 3).
20/41
Il comma 4 del novellato articolo 24 ribadisce la prescrizione (già contenuta
nel comma 3 del vigente testo) secondo cui “gli interventi tecnici di soccorso
pubblico del Corpo nazionale, di cui al comma 2, si limitano ai compiti di
carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva
necessità.”.
Orbene, in considerazione della circostanza che il comma 2 dell’articolo 24
ricomprende gli interventi ivi descritti nel novero degli interventi di soccorso
pubblico più generalmente delineati nel comma 1 della predetta disposizione,
la Commissione suggerisce di estendere il riferimento al comma 2, contenuto
nel citato comma 4, anche al comma 1 dell’articolo 24 suddetto.
Al comma 10 vengono, altresì, opportunamente fatte salve, come nel testo
vigente, le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico. E’ auspicabile anche in questo caso, al riguardo, nel rispetto
della ripartizione delle competenze, ogni forma di coordinamento di tipo
amministrativo ed operativo, con modalità condivise e sancite da appositi
strumenti di intesa.
Del resto, tornando a considerazioni in termini più generali, come rilevato
nelle premesse, e come reso palese dalla Relazione illustrativa, la disposizione
di cui all’articolo 24 costituisce una delle direttrici fondanti dell’intervento
normativo, mediante il quale si è voluta dettare una disciplina unica del
soccorso pubblico, mantenendo il necessario coordinamento con le strutture
della Protezione Civile e rimettendo ad appositi accordi la disciplina delle
attività di soccorso pubblico integrato.
La Commissione, al riguardo, non può esimersi dal segnalare l’opportunità di
prevedere l’adeguato monitoraggio, in sede applicativa ed operativa, della
efficienza ed effettività delle forme di coordinamento prescelte, al fine di non
disperdere, in tale delicato ambito, il patrimonio di professionalità e le
specificità recate da ciascuno dei soggetti che concorrono all’attività di
soccorso pubblico.
21/41
3.7.2. L’articolo 26 del decreto è stato integralmente riformulato, a partire
dalla rubrica che recita “servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e
soccorso portuale”.
Anche in questo ambito sarà di massima importanza valutare, in sede di
monitoraggio attuativo, l’efficienza del coordinamento previsto tra più
soggetti operanti.
Ai commi 1 e 3 risulta opportuno fare diretto riferimento all’ENAC, in
quanto per il nostro Paese Autorità competente per l’aviazione civile ai sensi
delle prescrizioni europee.
3.8. Il neo-introdotto Capo IV-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, denominato “Formazione” consta degli articoli 26-bis e 26-ter, introdotti
dall’articolo 5 dello schema in argomento.
3.8.1 In ordine alla opportunità della modifica la Commissione ha già
espresso il proprio apprezzamento allorché ha dato conto delle ragioni che
hanno condotto alla soppressione dell’art. 17 del decreto: come traspare dalla
Relazione illustrativa l’importanza strategica (in chiave di prevenzione)
dell’attività formativa ha suggerito di dedicarvi un apposito Capo.
Il nuovo articolo 26-bis, comma 4, fa opportuno riferimento alle disposizioni
di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ma il datore di lavoro non è
espressamente menzionato tra i soggetti destinatari dell’attività di formazione.
Si segnala, in proposito, che le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, – come interpretate dalla giurisprudenza – prevedono una
responsabilità diretta del datore di lavoro, laddove non proceda a conferire le
deleghe in materia di sicurezza, mentre la giurisprudenza penale ritiene non
presidiata da sanzione penale la inosservanza all’obbligo di formazione.
Si suggerisce, pertanto, di aggiungere nell’ultima parte del predetto comma 4
l’espressione “ovvero del datore di lavoro che non abbia provveduto ad
indicare i responsabili e gli addetti ai servizi”, o altra similare, al fine di
rafforzare la cogenza degli obblighi in capo a quest’ultimo.
22/41
3.8.2 L’articolo 26-ter (“Oneri per l’attività di formazione”) stabilisce, al
comma 1, l’onerosità dei servizi forniti dal Corpo nazionale relativamente alle
attività di formazione; il comma 3 della medesima disposizione, nella parte in
cui introduce la possibilità di liquidazione in via forfettaria, risulta coerente
con le prescrizioni di cui al riformulato art. 23 (oneri per l’attività di
prevenzione incendi) e alla interpolazione dell’art. 25 (oneri per il servizio di
soccorso pubblico) su cui la Commissione si è in precedenza soffermata.
3.9. Il Capo V del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è stato modificato
dall’articolo 6 dello schema: tale disposizione consta di due commi che
hanno, rispettivamente, sostituito il testo dell’articolo 27, ed interpolato
l’articolo 28.
3.9.1 L’articolo 27 è stato integralmente riformulato a partire dalla rubrica
(che diventa “Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni, e
dall’attività di vigilanza”).
L’articolo 27 è stato poi suddiviso in due distinti commi.
E’ stato aggiunto, in particolare, un secondo comma, che prevede una
destinazione specifica degli introiti delle attività espletate ai sensi dell’art. 46
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Segnala la Commissione che la dizione del neo-introdotto comma 2 dell’art.
27 si differenzia, ma solo formalmente, da quella prevista dal citato art. 46 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3.10. Il Capo VI del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è stato
modificato (anche nella rubrica) dall’articolo 7 dello schema: tale disposizione
consta di sette commi e, tra l’altro, inserisce nel corpo del decreto, dopo l’art.
31, un Capo VII recante “Disposizioni finali ed abrogazioni”.
3.10.1. La rubrica del Capo VI è stata ridenominata “Disposizioni in materia
di risorse logistiche e strumentali”, così evidenziandosi, opportunamente,
23/41
l’importanza che tali risorse rivestono al fine di consentire al Corpo nazionale
l’espletamento dei delicati compiti ad esso affidati.
3.10.2. L’articolo 29 (la cui originaria rubrica recava: “Materiali e Caserme”) è
stato integralmente riformulato ed è stata, anzitutto, novellata ed ampliata la
rubrica del medesimo (“Mezzi, materiali, attrezzature e servizi tecnici e
logistici”).
Il novellato testo dell’art. 29 richiama espressamente, al comma 1, l’art. 1,
comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge finanziaria per
l’anno 2015) che fa riferimento al principio di economicità.
Il comma 2 richiama il codice dei contratti (dlgs 18 aprile 2016 n. 50),
recentemente oggetto di modifica col decreto correttivo, in materia di scelta
del contraente per ciò che concerne l’attività costruttiva e manutentiva e
l’ultima parte della citata disposizione prevede che in ipotesi di urgenza
comprovata dei progetti ivi richiamati il parere sui medesimi sia fornito dal
Comitato tecnico regionale disciplinato dall’art. 22 del decreto.
Al comma 3 si prevede la possibilità che i mezzi, i materiali, le attrezzature,
destinate al servizio antincendio ed al soccorso tecnico, siano concessi al
Corpo in comodato.
Orbene, nella Relazione illustrativa è stato chiarito che detti beni potrebbero
provenire dalle regioni (come del resto previsto nel testo del vigente art. 29)
ma anche (essendo stato espunto il riferimento limitativo alle regioni) da
associazioni ovvero da privati.
La Commissione segnala, in proposito, che la costante giurisprudenza civile di
merito e di legittimità (tra le tante Cassazione civile, sez. III, 2 marzo 2001, n.
3021) ritiene non distonica rispetto alla previsione codicistica del contratto di
comodato (la cui caratteristica precipua è, come è noto, quella della gratuità)
la previsione di un modesto rimborso (comodato c.d. “oneroso”).
Si segnala pertanto l’opportunità di valutare se specificare – o meno –
l’essenzialità della integrale gratuità della concessione in comodato del detto
materiale.
24/41
3.10.3. Lo schema in esame non reca l’indicazione del comma 3 alla
disposizione dell’art. 7 dell’articolato che modifica l’art. 31 del decreto: la
Commissione segnala, pertanto, la necessità di integrare in tal senso la
numerazione del predetto articolo 7 dello schema.
La Commissione manifesta apprezzamento per la modifica apportata al
comma 1 dell’art. 31 del decreto: la soppressione dell’inciso “ruolo operativo”
contenuto nel vigente comma 1 dell’articolo 31 rende esplicito che uniformi e
divise debbano essere fornite a tutto il personale del Corpo, mentre – ai sensi
del successivo comma 2 – il distintivo di qualifica corrispondente alle funzioni
esercitate, ed il distintivo metallico di riconoscimento, restano riservati al solo
personale che espleta compiti operativi.
3.10.4. Al testo dell’articolo 34, recante le “Disposizioni di attuazione” è stato
aggiunto il comma 1-bis, che reca la clausola di invarianza della spesa.
Apparendo riferibile tale clausola di invarianza a tutte le disposizioni
contenute nel testo aggiornato del decreto legislativo n. 139 del 2006, risulta
opportuna una collocazione autonoma.
4. Esame dell’articolato: il Capo II.
4.1. Il Capo II consta di dieci articoli che introducono le modifiche al decreto
legislativo 13 ottobre 2005 n. 217.
4.2. Anche in questo caso, per comodità di lettura e per economia
procedurale, si procede alla formulazione delle osservazioni per ciascuno degli
articoli del decreto delegato, comprendendo anche le notazioni di ordine
tecnico-formale e di drafting: la Commissione farà riferimento unicamente alle
disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, siccome novellate
dallo schema di decreto legislativo sul quale si esprime il parere, e non
25/41
verranno menzionate le novellate disposizioni sulle quali non vi sono
osservazioni significative da muovere.
4.3. Il Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stato
modificato dell’articolo 8 dello schema: tale disposizione consta di quattro
commi che, rispettivamente, sostituiscono il comma 2 dell’articolo 5,
sostituiscono interamente gli articoli 12 e 16 ed aggiungono il comma 6-bis
all’articolo 21.
4.3.1. Nel novellato comma 2 dell’articolo 5 sono state rimodulate le quote di
riserva per la partecipazione al pubblico concorso per vigile del fuoco.
Nell’Analisi di Impatto della Regolamentazione tra le criticità della vigente
normativa che ci si propone di rimuovere è stata indicata la inadeguata
valorizzazione del personale volontario, tenuto conto dell’esperienza
operativa maturata nel Corpo.
La disposizione in parola costituisce, dunque, uno dei tasselli attraverso i quali
si cerca di ovviare a tale riscontrata criticità, in questo caso attraverso
l’innalzamento della – già esistente – quota di riserva di partecipazione al
pubblico concorso per vigile del fuoco in favore del personale volontario.
Si evidenzia che la vigente versione dell’art. 5, comma 2, aveva innalzato al
20% dei posti la quota di riserva (originariamente prevista nella misura del
10% dei posti dal comma 4 dell’art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.
77) spettante a coloro che avevano svolto per almeno dodici mesi il servizio
civile nelle attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Orbene, la novella riporta alla misura del 10% dei posti disponibili la
percentuale di riserva di posti in favore di detta categoria.
Al contempo, la riserva di posti di cui all’art. 1, comma 3, del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 512, in favore dei vigili volontari è stata elevata dalla
percentuale del 25% alla percentuale del 35%.
Quest’ultima previsione di cui al comma 2 dell’articolo 5 tiene ferma – in
ordine ai requisiti necessari per fruire della riserva – la previsione già
26/41
contenuta nella vigente versione in quanto, mentre l’art.1, comma 3, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge
28 novembre 1996, n. 609, prevedeva che di essa fossero beneficiari “i vigili
volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti e per i vigili iscritti nei
quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato
servizio per non meno di sessanta giorni, fermi restando gli altri requisiti
previsti per l’accesso al profilo professionale di vigile del fuoco”, già la vigente
versione dell’art. 5, comma 2 (rimasta immutata), stabilisce che i fruitori della
riserva devono essere iscritti negli appositi elenchi da almeno tre anni ed avere
effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
La disposizione in commento è meritevole di apprezzamento, tra l’altro, nella
parte in cui – conformandosi alla costante giurisprudenza secondo cui in
materia di pubblici concorsi, alla stregua del canone tempus regit actum, i
requisiti per fruire delle riserva devono essere posseduti dai partecipanti al
momento della scadenza del bando (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez.
V, 29 dicembre 2014, n. 6415) – ha modificato la vigente disposizione laddove
si prevedeva, quale data di riferimento, quella della “indizione del bando”.
Resta ferma, quindi, la percentuale complessiva della riserva (pari al 45% dei
posti) in favore delle categorie sopraindicate.
E’ richiamata, altresì, la disposizione di cui all’art. 703 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), che, come è noto,
prevede per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco una riserva per i volontari
in ferma prefissata pari al 45% dei posti.
Non può non rilevare la Commissione come in questo modo si conferma la
cospicuità della quota complessiva di riserva, che raggiunge (non da oggi) il
90% dei posti messi a concorso, ad evidente tutela della professionalità
specifica di settore acquisita con pregressi servizi in favore del Corpo.
Segnala, tuttavia, la Commissione che il novellato comma 2 dell’articolo 5 non
contiene più la disposizione presente nella vigente versione del predetto
comma secondo cui “i posti riservati ai sensi del presente comma e non
27/41
coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1” (id
est: alla generalità dei partecipanti in possesso dei requisiti ma non rientranti
nelle quote riservate).
La Relazione illustrativa, per il vero, fa espressamente presente che “resta
sottinteso” che i posti riservati, eventualmente non ricoperti, “saranno
devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso”.
Nel corso dell’audizione dei rappresentanti del Corpo è stata fatta presente
tale circostanza, e la Commissione ha suggerito, e continua a farlo in questa
sede, di reintrodurre una puntuale previsione in tal senso, che potrebbe
costituire, tra l’altro, utile presidio per limitare la possibilità di futuri
contenziosi.
4.3.2. L’articolo 12 del decreto (la cui rubrica “Immissione nel ruolo dei capi
squadra e dei capi reparto” è rimasta invariata) è stato integralmente
sostituito.
Nell’Analisi di Impatto della Regolamentazione tra le criticità della vigente
normativa che ci si proponeva di rimuovere è stata indicata proprio la
farraginosità della vigente procedura concorsuale (nella sostanza suddivisa in
due sub-procedimenti) per l’immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi
reparto.
Come chiarito nella Relazione, la novella segna una radicale innovazione in
quanto – fermo restando che trova continuità la disposizione che prevede sia
consentito l’accesso a detto ruolo unicamente per il tramite di un concorso
interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione
professionale – si prevede che l’ammissione in detto ruolo sia consentita
unicamente al personale che ricopre la qualifica di vigile del fuoco
coordinatore alla data del 31 dicembre di ogni anno.
La vigente procedura bipartita (c.d. doppio binario) viene quindi ricondotta
ad unità.
Segnatamente, la vigente versione dell’articolo 12 del decreto prevede che il
60% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno sia coperto mediante
28/41
un concorso per titoli (e successivo superamento di un corso di formazione
professionale) riservato al personale che a quella data rivesta la qualifica di
vigile del fuoco coordinatore, e che il restante 40% dei posti venga coperto,
invece, mediante un concorso interno per titoli ed esami riservato ai vigili del
fuoco che a quella data abbiano compiuto almeno sei anni di servizio (anche
in questo caso, è poi previsto il successivo superamento di un corso di
formazione professionale).
L’articolo 12 innovativamente prevede, quindi, che la totalità dei posti
disponibili al 31 dicembre di ciascun anno sia attribuito al personale che a
quella data ricopra la qualifica di vigile del fuoco coordinatore mediante un
concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di
formazione professionale e sopprime il concorso interno per titoli ed esame
scritto a contenuto tecnico-pratico previsto dal comma 1 lett. b) del vigente
testo.
Nel comma 3 dell’articolo 12 sono stati, altresì, indicati i criteri per
l’ammissione al corso professionale nel caso in cui al concorso per titoli più
candidati abbiano riportato lo stesso punteggio (“a parità di punteggio
prevalgono nell’ordine, anzianità di qualifica, anzianità di servizio, anzianità
anagrafica”).
Orbene, a tale proposito, nel segnalare che la vigente versione dell’appena
menzionato art. 12, comma 3, indica, quale ultimo criterio di prevalenza – a
parità di punteggio – quello della maggiore età, la Commissione ritiene che
debba essere valutata l’opportunità di sostituire il termine “anzianità
anagrafica” (in astratto suscettibile di una pluralità di interpretazioni) con
quello di “maggiore età anagrafica” (ove si voglia dare continuità alla vigente
previsione normativa) ovvero – laddove si voglia allineare la predetta
disposizione alle prescrizioni contenute nel comma 7 dell’art. 3 della legge 15
maggio 1997, n. 127- con quello di “minore età anagrafica”.
4.3.3. L’articolo 16 del decreto (la cui rubrica “Promozione a capo reparto” è
rimasta invariata) è stato integralmente riformulato.
29/41
Il testo del novellato articolo 16 del decreto ricalca quello di cui al precedente
articolo 12 del decreto sul quale la Commissione si è appena soffermata.
Anche in questo caso la modifica produce una radicale innovazione in quanto
– fermo restando che trova continuità il principio per cui è consentito
l’accesso alla qualifica di capo reparto unicamente per il tramite di un
concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di
formazione professionale – l’ammissione in detto ruolo è consentita
unicamente al personale che alla data del 31 dicembre di ogni anno (fissata
per la ricognizione dei posti disponibili) abbia compiuto cinque anni di
servizio nella qualifica di capo squadra esperto.
Segnatamente, la vigente versione dell’articolo 16 del decreto prevede che il
60% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno sia coperto mediante
un concorso interno per titoli (e superamento di un successivo corso di
formazione professionale) riservato al personale che a quella data abbia
compiuto cinque anni di servizio nella qualifica di capo squadra esperto, e che
il restante 40% dei posti venga coperto mediante un concorso interno per
titoli ed esame (e superamento di un successivo corso di formazione
professionale) riservato al personale del ruolo dei capi squadra e dei capi
reparto che a quella data abbia compiuto quattro anni di servizio nel ruolo.
Il novellato articolo 16 prevede, invece, che la totalità dei posti disponibili al
31 dicembre di ciascun anno sia attribuito al personale che a quella data abbia
compiuto cinque anni di servizio nella qualifica di capo squadra esperto
mediante un concorso interno per titoli ed il superamento di un successivo
corso di formazione professionale e sopprime il concorso interno per titoli ed
esame scritto a contenuto tecnico-pratico previsto dal comma 1, lett. b), del
vigente testo.
Posto che è rimasto invariato il testo dell’articolo 14 del decreto, laddove si
prevede che la promozione alla qualifica di capo squadra esperto possa essere
conseguita previo compimento di cinque anni nella qualifica di capo squadra,
ne discende che la promozione a capo reparto potrà essere conseguita
30/41
unicamente dal personale che abbia compiuto almeno dieci anni nella
qualifica di capo-squadra (di cui almeno cinque quale capo squadra esperto).
Nel comma 3 del predetto articolo 16 sono stati, altresì, indicati i criteri per
l’ammissione al corso professionale nel caso in cui al concorso per titoli sia
stato riportato lo stesso punteggio, ed in ordine ai quali la Commissione
formula l’analogo suggerimento di modifica che è stato prospettato in sede di
disamina del precedente articolo 12.
4.3.4. All’articolo 21 del decreto (rimasto per il resto immutato anche nella
rubrica “Nomina a vice-ispettore antincendi”) è stato aggiunto
un comma 6-bis mercé il quale – nel perseguimento dell’intendimento di
valorizzare l’esperienza acquisita dal personale volontario – è stata introdotta
una riserva del 10% dei posti messi a concorso per il personale volontario del
Corpo nazionale che – possedendo gli ulteriori requisiti previsti per l’accesso
alla qualifica di vice-ispettore antincendi – alla data di scadenza del bando sia
iscritto da almeno sette anni negli appositi elenchi ed abbia effettuato almeno
duecento giorni di servizio.
La vigente (ed invariata) disposizione di cui all’art. 21 del decreto nella quale si
innesta il detto comma 6-bis prevede al comma 1 lett. a) che per il 50% dei
posti la nomina sia conseguita previo superamento di un pubblico concorso,
per esami e, all’interno di tale aliquota del 50% che un sesto dei posti sia
riservato agli appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto in
possesso del prescritto titolo di studio (per i quali si prescinde dai limiti di
età); il comma 1, lett. b), della vigente disposizione prevede, invece, che per il
restante 50% dei posti la nomina sia conseguita previo superamento di un
concorso interno, per titoli di servizio ed esami, consistenti in una prova
scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative in possesso, alla data del
bando di indizione del concorso, di un’anzianità di servizio non inferiore a
sette anni e del prescritto titolo di studio.
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Il neo-introdotto comma 6-bis innesta la riserva in favore del personale
volontario esclusivamente nell’ambito della procedura di cui al comma 1, lett.
a) dell’articolo 21 e la quantifica nel “10 per cento dei posti messi a
concorso”.
La Commissione, al riguardo, ritiene opportuno sostituire la suddetta
espressione con “un decimo dei posti”, e ciò, sia per allineare il testo del neointrodotto
comma alla invariata previsione contenuta nel comma 1, lett. a)
dell’articolo 21 relativa alla riserva di “un sesto dei posti” agli appartenenti al
ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, ed anche per rendere inequivoco che
la nuova percentuale di riserva non va computata sul totale dei posti messi a
concorso, ma soltanto sul 50% dei medesimi destinati ai soggetti che superino
il concorso pubblico per titoli ed esami.
4.4. Il Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stato
modificato dall’articolo 9 dello schema: tale disposizione consta di tre commi
che, rispettivamente, interpolano il comma 4 dell’articolo 41, il comma 4
dell’articolo 53 ed il comma 4 dell’articolo 62.
4.4.1. Le modifiche apportate al comma 4 dell’articolo 41 (disciplinante
l’accesso al ruolo dei direttivi), al comma 4 dell’articolo 53 (disciplinante
l’accesso al ruolo dei direttivi medici) ed al comma 4 dell’articolo 62
(disciplinante l’accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi) sono di identico
tenore: attraverso tali disposizioni è stata prevista una riserva, pari al 10 per
cento dei posti messi a concorso per l’accesso ai suindicati profili, in favore
del personale volontario del Corpo nazionale che – possedendo gli ulteriori
requisiti previsti per l’accesso alle suindicate qualifiche – alla data di scadenza
del bando sia iscritto da almeno sette anni negli appositi elenchi ed abbia
effettuato almeno duecento giorni di servizio.
Le dette disposizioni, nel perseguire l’obiettivo di valorizzare la
professionalità acquisita dal personale volontario, sotto il profilo strutturale
paiono altresì alla Commissione meritevoli di apprezzamento in quanto si
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conformano alla costante giurisprudenza secondo cui in materia di pubblici
concorsi, alla stregua del canone tempus regit actum, i requisiti per fruire delle
riserva devono essere posseduti dai partecipanti al momento della scadenza
del bando (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 29 dicembre 2014 n. 6415,
cit.).
4.5. Il Titolo III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stato
modificato dall’articolo 10 dello schema: tale disposizione consta di cinque
commi che, rispettivamente, interpolano gli articoli 88, 97, 108, 119 e 126.
4.5.1. In seno all’articolo 88 (disciplinante l’accesso al ruolo degli operatori) è
stato inserito un comma 2-bis, mediante il quale è stato disposto che per
l’assunzione alla qualifica di operatore e di operatore tecnico (in ordine alla
quale l’invariato comma 4 della medesima disposizione dispone che “i
candidati siano avviati numericamente alla selezione secondo l’ordine di
graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l’impiego
territorialmente competenti”) la selezione avvenga con prelazione in favore
del personale volontario del Corpo nazionale alla data della selezione sia
iscritto da almeno tre anni negli appositi elenchi ed abbia effettuato almeno
centoventi giorni di servizio.
La Commissione suggerisce di valutare l’opportunità di inserire dopo la parola
“data” e prima della parola “della” l’espressione “di indizione”, od altra
equivalente, al fine di individuare con certezza il momento in cui devono
essere posseduti i predetti requisiti.
Si segnala, inoltre, l’opportunità di sostituire il termine “prelazione” con
espressioni più appropriate, quali “preferenza” ovvero “precedenza”, o altra
similare, al fine di omogeneizzare la suindicata disposizione alle altre
previsioni di legge che disciplinano l’avvio al lavoro dagli elenchi del
collocamento.
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4.5.2 Gli articoli 97 (disciplinante l’accesso al ruolo dei collaboratori e dei
sostituti direttori amministrativo-contabili), 108 (disciplinante l’ accesso al
ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici), 119
(disciplinante l’accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili
direttori) e 126 (disciplinante l’accesso al ruolo dei funzionari tecnicoinformatici
direttori) del decreto sono stati interpolati, inserendovi
disposizioni – di contenuto identico – tramite le quali è stata prevista una
riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso per l’accesso ai
suindicati profili in favore del personale volontario del Corpo nazionale che –
possedendo gli ulteriori requisiti previsti per l’accesso alle rispettive suindicate
qualifiche – alla data di scadenza del bando sia iscritto da almeno sette anni
negli appositi elenchi ed abbia effettuato almeno duecento giorni di servizio.
Come già in precedenza osservato, sotto il profilo formale dette disposizioni
sono meritevoli di apprezzamento, in quanto si conformano alla costante
giurisprudenza secondo cui in materia di pubblici concorsi, alla stregua del
canone tempus regit actum, i requisiti per fruire delle riserva devono essere
posseduti dai partecipanti al momento della scadenza del bando.
Ma se con riferimento agli articoli 119 e 126 la Commissione non ha alcunché
da aggiungere, con riferimento agli articoli 97 e 108 è trasponibile l’identica
osservazione che si è formulata nell’ultima parte della disamina dedicata
all’articolo 21 riguardo all’espressione “pari al 10 per cento dei posti messi a
concorso”: ciò al fine di rendere inequivoco che la neo-introdotta percentuale
di riserva non va computata sul totale dei posti messi a concorso, ma soltanto
sul 50% dei medesimi destinati ai soggetti che superino il concorso pubblico
per titoli ed esami.
4.6. Il Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stato
modificato dall’articolo 11 dello schema: tale disposizione consta di quattro
commi che, rispettivamente, interpolano l’articolo 132, inseriscono l’articolo
132-bis ed apportano modifiche agli articoli 134 e 143 del decreto.
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4.6.1. L’articolo 132 del decreto – che declina le modalità di accesso al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco – è stato modificato affiancandosi alle due
tradizionali modalità di reclutamento ivi contemplate (il concorso pubblico e
l’assunzione obbligatoria di congiunti di vigili del fuoco deceduti o divenuti
inabili per causa di servizio) una terza linea di approvvigionamento del
personale.
Nell’Analisi di Impatto della Regolamentazione tra le criticità della vigente
normativa che ci si propone di rimuovere è stata indicata proprio la
impossibilità di accesso al Corpo nazionale del personale dai Corpi
permanenti dei vigili del fuoco delle Provincie autonome di Trento e Bolzano
e della Regione Valle d’Aosta.
Tale impossibilità è sinora discesa dalla perentoria disposizione di cui all’art.
70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“le disposizioni
in materia di mobilità di cui agli articoli 30 e seguenti del presente decreto non
si applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”).
La novella in esame ha rimosso tale divieto.
Dopo le lettere a) e b) del primo comma dell’art. 132, infatti, viene inserita
una lettera c) che prevede la mobilità dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco
delle Provincie autonome di Trento e Bolzano e della Regione Valle d’Aosta
verso il Corpo nazionale.
Le modalità attraverso le quali può avere luogo tale forma di reclutamento
sono disciplinate dal neo-introdotto articolo 132-bis.
Importante notare che ivi è stata prevista una forma di mobilità unilaterale,
che riguarda unicamente il personale che presta servizio nei Corpi permanenti
dei vigili del fuoco delle dette Provincie autonome di Trento e Bolzano e della
Regione Valle d’Aosta e che faccia richiesta di prestare servizio nel Corpo
nazionale: non è contemplata l’ipotesi inversa.
L’incipit del comma 1 del neo-introdotto articolo 132-bis avverte
opportunamente che la disposizione costituisce deroga all’art. 70, comma 11,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Tale aggiuntiva forma di reclutamento riguarda soltanto il personale dei ruoli
operativi di cui al Titolo I del decreto, ed è subordinata all’assenso
dell’amministrazione “cedente”.
A fronte della richiesta di mobilità verso il Corpo nazionale proveniente dal
personale operativo che presta servizio nei Corpi permanenti dei vigili del
fuoco delle Provincie autonome di Trento e Bolzano e della Regione Valle
d’Aosta è stata contemplata una fase di verifica del possesso da parte del
personale richiedente dei requisiti previsti per i corrispondenti ruoli del Corpo
nazionale e di accertamento della compatibilità del percorso formativo sino a
quel momento espletato.
L’ultimo comma dell’articolo 132-bis prevede, infine, anche in questo caso
opportunamente, che il personale che abbia richiesto di transitare nel Corpo
nazionale possa essere chiamato a frequentare un corso di formazione e
tirocinio operativo presso le strutture del Corpo nazionale.
4.6.2. L’articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stato
integralmente sostituito.
La Relazione illustrativa fa presente che detta modifica si è resa opportuna al
fine di non disperdere l’esperienza professionale maturata dal personale che
sia stato riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle
funzioni proprie della qualifica di appartenenza.
Nell’Analisi di Impatto della Regolamentazione tra le criticità della vigente
normativa che ci si propone di rimuovere è stata indicata la “scarsa chiarezza
delle modalità applicative della tutela assicurata al personale del Corpo che
perde l’idoneità operativa per infortunio o malattia”.
Per ovviare a tale criticità è stato quindi previsto che il personale che a seguito
degli accertamenti sanitari previsti nel comma 2 dell’art. 134 sia stato
dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, può presentare entro trenta
giorni dalla comunicazione dell’esito degli accertamenti sanitari domanda al
fine di transitare nei ruoli del personale che espleta funzioni tecniche,
amministrativo-contabili, o tecnico-informatiche.
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La vigente formulazione del comma 3 dell’articolo 134 stabilisce che tale
possibilità sia consentita al personale di cui al comma 1 dell’articolo
medesimo.
Il riformulato comma 3 dell’articolo 134 attribuisce tale possibilità al
personale di cui al comma 2 dell’articolo.
Si è, pertanto, voluto limitare tale evenienza riconoscendola unicamente al
personale che espleta funzioni tecnico-operative.
Sebbene sia evidente che la disposizione in commento si riferisce unicamente
al personale “di ruolo”, in passato disposizioni di analogo tenore hanno dato
luogo a contenzioso, volto ad ottenere l’estensione delle disposizioni anche a
personale non legato all’Amministrazione da un “attuale rapporto di servizio
a tempo indeterminato”; la Commissione, pertanto, ritiene che sia opportuno
inserire nella norma l’indicazione che essa concerne unicamente il personale
di ruolo.
4.7. L’articolo 12 dello schema, suddiviso in due commi, sostituisce le tabelle
A (“Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”) e
B (“Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e incarichi
di funzione ad essi conferibili”) allegate al decreto legislativo n. 217/2005,
con le omonime tabelle A e B allegate al decreto in esame. Ma sembra non
considerare che in relazione al transito di contingenti del personale del Corpo
forestale dello Stato, disposto dall’articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto
2016 n. 177 (articolo che ha tra l’altro istituito i ruoli speciali antincendio
boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come
da tabella B allegata a quel decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177), i ruoli
ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stati rideterminati come
da tabella C allegata al ripetuto decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177 .
I rappresentanti auditi hanno dato comunque assicurazioni circa
l’aggiornamento delle Tabelle.
Relativamente alla tabella A si segnalano, inoltre, i seguenti refusi:
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-“Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo” anziché “Ruolo dei direttivi ginnicosportivi”;
-“Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo” anziché “Ruolo dei dirigenti ginnicosportivi”;
-“Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabile”
anziché “Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativocontabili”.
5. Il Capo III dello schema contiene unicamente l’articolo 13, che riarticola i
ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, già istituiti dall’articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 177, per il personale transitato dal Corpo forestale dello Stato e
individuati nella tabella B allegata a quel decreto legislativo.
La riarticolazione aggiunge qualifiche non previste nella originaria tabella B,
conformandole alle qualifiche dei ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
La disposizione costituisce attuazione della prescrizione contenuta all’art.9 ed
all’art. 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177.
La Relazione illustrativa fa presente che trattasi di 390 unità di personale del
Corpo Forestale.
6. Il Capo IV dello schema contiene unicamente l’articolo 14, che contempla
una disposizione transitoria disciplinante i passaggi di qualifica del personale e
la disciplina degli elenchi del personale volontario nelle more dell’adozione
del regolamento di cui al novellato articolo 8, comma 2, d.lgs. 139/2006,
mediante il quale sono stati introdotti i ruoli speciali antincendio boschivo
(AIB) ad esaurimento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Riguardo al comma 1 del predetto articolo 14 deve rilevarsi quanto segue.
La disposizione chiarisce che i passaggi di qualifica disposti in attuazione delle
norme ordinamentali vigenti sino all’entrata in vigore del “provvedimento” di
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cui al presente schema non determinano nuovi o maggiori oneri e che le spese
conseguenti alle promozioni di cui trattasi sono a carico degli ordinari
stanziamenti di bilancio; e che per quei passaggi di qualifica si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 143, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, come modificato dal presente emanando decreto legislativo.
Detto articolo 143, comma 3:
– prevede che ai fini del computo dell’anzianità di servizio richiesta al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l’ammissione agli
scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici,
previsti dal presente decreto, non si applica l’articolo 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (il quale a sua volta
prevede, ai fini degli scrutini di promozione, una sia pur ridotta valutazione
dell’anzianità maturata “nella carriera immediatamente inferiore” o in “servizi
militari prestati”);
– con la modifica aggiunta dall’articolo 11, comma 4, del presente articolato
prevede, altresì, che “agli stessi fini si tiene conto della data di inquadramento
giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita
dell’anzianità.
La Relazione illustrativa precisa che questa invarianza di spesa con ricorso agli
ordinari stanziamenti di bilancio si applica anche qualora le procedure per i
passaggi di ruolo e per i passaggi alle qualifiche apicali di un medesimo ruolo
subiscano dilazioni. Questa precisazione non è contenuta nel comma in
esame, ma onde evitare dubbi e possibile contenzioso sarebbe opportuna una
espressa formulazione in tal senso.
Sotto un profilo lessicale si ritiene più adeguata, in luogo della locuzione “sino
all’entrata in vigore del presente provvedimento”, la locuzione “sino
all’entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
7. Il Capo V dello schema, recante disposizioni economico-finanziarie e finali,
consta di quattro articoli (numerati dal 15 al 18).
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7.1. Sull’articolo 15 (“Fondo per l’operatività del soccorso pubblico”) deve
darsi atto che la Ragioneria generale dello Stato, con nota del 28 febbraio, nel
trasmettere per il prosieguo lo schema in esame, “bollinato” e corredato dalla
relazione tecnica, ha manifestato perplessità e segnalato che appaiono
asistematiche, nell’ambito di un provvedimento di riordino, la costituzione del
Fondo per la valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego
professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il
conseguente rinvio ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri per la ripartizione dello stesso, sia pure da adottare, come indicato
nell’articolo, nel rispetto dei principi posti nella delega legislativa.
Si segnala, altresì, che l’analisi tecnico normativa (ATN) alla Parte III – punto
7 (“Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della
congruenza dei termini previsti per la loro adozione”) non indica il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, finalizzato a
individuare “nel rispetto dei principi dell’articolo 8, comma l, lettera a), punto
4, della legge 8 agosto 2015, n. 124, le modalità di utilizzazione, con le
decorrenze indicate al comma 2, lettere a) e b), delle risorse disponibili nel
fondo di cui al comma l, fatta salva l’eventuale quota da destinare al
finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, e previsto al comma 4 dell’articolo 15 in
argomento.
7.2. L’articolo 16 (“Clausola di salvaguardia retributiva”) prevede che nelle
more del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all’articolo l, comma l del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 (sulla autorizzazione al lavoro straordinario
ai dipendenti dello Stato), il pagamento dei compensi per lavoro straordinario
prestato dal personale del Corpo nazionale dei vigili fuoco per le attività
svolte nel primo semestre di ciascun anno è autorizzato entro i limiti massimi
stabiliti con il decreto autorizzativo relativo all’anno precedente.
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In proposito la Commissione osserva che, come precisato nella Relazione
illustrativa, trattasi di salvaguardia che assicura regolarità nell’erogazione dei
compensi al personale del Corpo, mantenendo ferma l’esigenza del
perfezionamento dell’annuale provvedimento autorizzativo previsto dal
richiamato articolo 1, primo comma, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.
7.4. L’articolo 18 (“Disposizioni finali”), al comma 2, prevede la sostituzione,
all’articolo 13 (“Titoli per l’esercizio delle attività di volo”), comma 1, della
legge 5 dicembre 1988, n. 521 (“Misure di potenziamento delle forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”), delle parole “Ministro
dell’interno” con le parole “capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, al
fine di assegnare al capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la
competenza – attualmente attribuita al Ministro dell’interno – al rilascio dei
titoli per l’esercizio delle attività di volo del personale del Corpo. Ciò, precisa
la Relazione, conformemente al principio di separazione delle competenze
dell’Autorità politica da quelle della dirigenza amministrativa e all’attuale
disciplina sulla revoca di quei titoli (demandata al Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e non al Ministro) nel caso
venga accertata l’inidoneità a svolgere l’attività specialistica.
Anche in questo caso l’analisi tecnico normativa (ATN) alla Parte III – punto
7 (“Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della
congruenza dei termini previsti per la loro adozione”) non indica tra gli atti
successivi attuativi quelli da emanare ai sensi del comma 2 del detto articolo
18.
8. In relazione, infine, alla disparità di trattamento, rispetto alle Forze di
polizia ed alle Forze Armate, lamentata dai funzionari direttivi appartenenti ai
ruoli tecnici e operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con precipuo
riguardo allo sviluppo di carriera e all’applicazione di istituti di tutela
economica e previdenziale in favore del personale, di cui alle note inviate
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anche ai competenti Organi parlamentari, la Commissione non può che
rimettersi alle opportune valutazioni di pertinenza del Governo, ai fini
dell’individuazione, avuto riguardo alle risorse disponibili, di istituti normativi
perequativi e dell’applicazione di misure organizzative premianti e di
valorizzazione della professionalità acquisita, in occasione della
riorganizzazione, anche su base territoriale, del Corpo stesso.
P.Q.M.
Nei termini esposti, e con le osservazioni riportate, è il parere favorevole della
Commissione speciale.
IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Luigi Carbone
IL SEGRETARIO
Maria Luisa Salvini