Francesco Del Giudice, ingegnere e fine letterato.E’ stato Comandante Ingegnere di Napoli e il Direttore
degli Artigiani Pompieri di Napoli.
E’ l’autore del saggio pubblicato nel 1848 in cui vengono trattati tutti gli aspetti e cause
degli incendi, i possibili rimedi, le tecniche di spegnimento e i materiali. Si parte dalla
combustione, ai metodi costruttivi degli edifici, all’impiego delle pompe, ai metodi e
materiali di protezione per il personale dei Vigili. Successivamente nel 1851 egli
pubblica un ulteriore trattato che descrive i metodi di spegnimento e di salvataggio
delle persone. Del Giudice rappresentava in Italia un precorritore dei tempi, un
pioniere.
FORMA. DI UN REGOLAMENTO ORDINATIVO DI COMPAGNIE
DI POMPIERI PER CITTA’ E TERRE MINORI
DI QUALUNQUE STATO.
A che debbono intendere i pompieri — Del numero delie campa gaie
— Distinzione degli uomini e degli uffici — Qualità fisiche, intellettuali
e morali — Ragion numerica delle persone per le qualità loro — Come
si hanno ad ammetterle a ruolo e nominarle — Come debbonsi vestire-
— Promuovere — Congedare Dell J ammaestramento del pompiere —
Guardie, che ha a fare — Macchine ed ingegni di suo uso — Del lavo-
ro nelle officine — Cassa de* lavori — Ragioni de* quartieri — Qual’
il servizio contro gli inccntli — Quali sono le vigilanze — Quale e l’ or-
dine de * vari servigi — Della cassa di risparmio — Come, vuoisi pagare
i pompieri — Di che privilegi e segni di onore si han da incoraggiarr
— Disciplina a cui debbonsi porre — Ragioni amministrative — Delle
giubilaztoni e delle pensioni.
CAPITOLO PRIMO
Ragioni e scopo de’ pompieri.
Art. 1. A guarentire e ‘soccorrere tutti i cittadini dello stato
contro i danni del fuoco è instituita una Compagnia di
artigiani pompieri in ogni comune.
Art. 2. Debbon chiamarsi pompieri un ordine di cittadini clic
han requisiti , qualità, e titolo legale per adempierne gli
uffizi.
Art. 3- Gli Uffizj de’ pompieri sono principalmente due: recar
soccorso contro i danni del fuoco nelle persone e nelle
cose de’ -cittadini , lavorare nelle proprie arti.
Art. 4. A conseguir prontamente , e sicuramente il primo sco-
po i pompieri hanno a fare
a) guardie continue alle poste loro particolari nell’ am-
bito de’ comuni :
b) guardie a’ teatri:
c) guardie a qualunque altro spettacolo in luogo chiu-
so a cui concorre il pubblico :
d ) guardie alle feste ecclesiastiche e civili dove sono a
temere i pericoli del fuoco.
Per l’esercizio delle arti fa mestieri di appositi ordina-
menti , che saranno indicati appresso.
Art. 5. È conceduto a tutti i cittadini, sia singolarmente, che
raccolti in compagnie , di giovarsi dell’ uffizio de’ pom-
pieri , sempre che per alcun fatto loro abbiasi sospetto
di danni per incendio.
Art. 6. I servigi pubblici de’ pbmpieri son rimeritati dal Comu-
ne c dallo Stalo , secondo le regole che saranno addita-
te. I servigi privati son fatti a conto de’ privati richie-
denti a norma di ciò che sarà detto.
CAPITOLO SECONDO
Numero de’ pompieri.
Art. 7. Deesi comporre una guardia permanente in ogni comu-
ne la cui estensione non supera un circolo di 650 me-
tri di raggio.
Art. 8. La guardia consta di 3 uomini per que’ comuni che
avendo la superficie su indicata , abbian sino a 4000
abitanti ; di 4 noniini , se gli abitanti sono 6000 ; di 5,
se 8000; di 6 , se 10,000; di 7 , se 12,000; di 8, se
14,000, di 9, se 20,000; di 10, se 30,000.
Art. 9. I paesi di doppia superficie della misura su notata han
da avere due guardie , seguendo la supposta proporzione
nel numero de’ cittadini . Se la superficie è tripla , vo-
gliono essere tre le guardie, anche con le istesse norme
su dette , e così via innanzi.
Art. 10. Le guardie dcbbon raccogliere il terzo del numero, to-
tale de’ pompieri della compagnia. Il qual numero si
vuol crescere di un decimo per gli infermi ed assenti.
Il capo , o i capi non son da noverare mai in questo
numero.
Art. 11. Per i comuni i cui edifici son di legno, è assegnata- u-
na guardia per ogni estensione pari ad un circolo di 40(t
metri di raggio ; salvo le considerazioni di popolazione
ne’ singoli casi.
Art. 12. Que’ paesi o villaggi che per la piccolezza e la prossi-
mità loro son raccolti in un sol comune, debbon consi-
derarsi congiunti per 1’ assegnazione de’ pompieri.
Art. 13. Possono esporre le loro ragioni particolari tutti i Co-
muni dove industrie speciali e maniere di commerci , o
clima straordinariamente rigido , o altro fatto che sia
grave di statistica locale , richiede un numero di pom-
pieri oltre le proporzioni volute dagli articoli precedenti.
Art. 14. In ogni compagnia deve esservi un numero di pompie-
ri soprannumeri , pari al terzo di essa.
Art. 15 Ne f Comuni che sono Capi luoghi di distretto la com-
pagnia deve avere un trombetta ; due ne’ capi luoghi del-
le provincie ; quattro ed anche più nella metropoli.
CAPITOLO TERZO
Distinzione delle persone , e dipendenza
delle compagnie.
Art. 1G. Gli uomini delle compagnie sono distinti in queste
categorie :
a ) Soprannumeri,
b) Pompieri ordinari,
c ) Sotto-capi d’ arte,
d ) Capi d’ arte,
e ) Capi di Compagnia.
Art. 17-1 copi di compagnia son chiamati Direttori Distret-
tuali nelle città capiluogbi di distretto : Direttori pro-
vinciali nelle città capiluogbi di provincie : Direttore ge-
nerale nella città capitale.
Art. 18. Nelle compagnie dove sono direttori hanno ad esserci
uno o due vice-direttori , secondo la vastità ed impor-
tanza del comune , e la grandezza del lavoro ordinato.
Costoro succedono immediatamente al direttore in tutti
gli uffici di lui, e ne dipendono.
Art. 19. Per i piccoli comuni congiunti un solo è il capo di
compagnia , e risiede nel maggiore di essi.
Art. 20. Ne’ comuni dove è ordinato il lavoro a conto pubbli-
co, oltre le persone distintamente nominate , vi è pure
un computista col titolo di segretario della compagnia.
Art. 21. Il medico o chirurgo di condotta del comune esercita
l’ istesso uffizio nella compagnia de’ pompieri.
Art. 22- Ciascuna compagnia ha un Ispettore, da cui immedia-
tamente dipende , che è il Capo del comune negli ordi-
ni del ministero degli affari interni , per gli ut’tizj della,
superiore autorità civile distrettuale e provinciale.
CAPITOLO QUARTO
Qualità delle persone »
Art. 23. Sì il pompiere , e sì il soprannumero deve essenzial-
mente essere artigiano. Ne’ Comnni di minor conto non
sono esclusi gli operai di ogni maniera.
Art’ 24 Sono preferiti i muratori , i fabbri ferrai, i falegnami,
i carpentieri , i paradori , i sellai , i tornitori. Sono ac-
cettali gli operai di qualunque altra arte clic sia comu-
ne nel paese.
Art. 23. L’età del pompiere è determinala dai 18 ai 30 anni.
Art. 2G. Deve offerire legale certificato di buoni costumi , e di
osservanza alle leggi.
Art. 27. In parità di tali requisiti son da preferire coloro che
sanno leggere , scrivere , e le prime regole del calcolo.
Art. 28. Possono di queste ultime cognizioni essere esenti i sot-
to-capi d’ arte de’ paesi che per ragion di estensione, e
di popolazione hanno una sala guardia : ma quanto alla
pratica dell’ arto loro , debbono aver merito maggiore di
quello che si richiede per il pompiere.
Art. 29. Le suddette qualità sono richieste di obbligo nelle
persone de’ capi d’ arte congiuntamente al merito distin-
to nell’ arte propria. Onde 1’ età per essi non cale che
sia maggiore di 30 anni.
Art. 30. Nella persona del capo di compagnia posson mancare
le qualità di arte speciale quante volte sia versalo negli
studi in che si esercita 1’ ingegnere o 1’ architetto.
Art. 31 . I vice-direttori , e i direttori , ed ancora i direttori
generali debbon professare legalmente l’offizio d’ inge-
gnere-architetto. E data la preferenza a chi più si è se-
gnalato nella ragion della scienza al fatto delle macchi-
ne c delle costruzioni degli edifìzi.
Art. 32. Il computista, oltre le qualità morali, deve avere le
cognizioni speciali de’ contabili.
CAPITOLO QUINTO
Ragion numerica delle persone relativamente
alle loro qualità.
Art. 33. In pari condizioni di arti e mestieri, la compagnia dee
constare di un numero eguale di artigiani per ciascuna
arte , e ciascun mestiere.
Art. 34. Alle medesime norme è da attendere quanto a’ sopran-
numeri.
Art. 35. In ogni conto di differenza per le arti e mestieri, nel-
le compagnie dove il lavoro è ordinato, il numero mag-
giore dee farsi di quegli artigiani la cui arte è più ne-
cessaria , o più esercitata nel Comune. Con ciò si at-
tende a non far mancare artigiani che nelle opere di e-
stinzione degli incendi son necessari , quali i muratori ,
i falegnami, i paradori , i fabbri ferrai.
Art. 3G. Per i comuni ne’ quali è mollo discreto il numero dei
muratori , e che per la special costruzione degli edifici
molto legname si adopera per edificarli , i falegnami di
grosso debbono aversi in luogo de’ muratori.
Art. 37. Il numero de’ sotto-capi d’ arte in ciascuna compagnia
deve essere il triplo del numero delle poste di guardia ;
perchè ogni di possa assegnatisi un sotto-capo di offi-
cio , e non far guardia che un giorno in ogni tre. Il
numero loro fa parte di quello delle compagnie deter-
minate al Cap. secondo.
Art. 38. Ogni compagnia essendo composta di artigiani di varie
arti, il numero de’ sotto-capi per ciascuna di esse de-
ve essere proporzionato al numero de’ pompieri che a
ciascuna arte appartengono. A rendere attuabile più fa-
cilmente questa norma , i pompieri esercenti arti che
hanno tra loro una certa analogia sono considerati in
una sola categoria.
Art. 39. I capi d’ arte , che sono oltre il numero delle persone
assegnate , debbono essere , per que’ comuni dove è or-
dinato il lavoro , tanti quante sono le diverse arti che si
esercitano. Per i piccioli Comuni, e dove non ci ha la-
voro d’ officio, basta un sol capo d’arte, se la compa-
gnia non supera il numero di 10 pompieri , bastan
duo se di 20 o presso a poco , tre , se di 30.
CAPITOLO SESTO
Ammissione — Nomine — Prima composizione
della compagnia.
Art. 40. L’ ascrizione nel ruolo de’ pompieri è volontaria. Ciò
si domanda per iscritto ajlTspettore.
Art. 41- Tranne la prima composizione, il servizio comincia
sempre da soprannumero , essendo vietato entrare nella
compagnia in qualità di pompiere ordinario , di sotto-ca-
po , e di capo d’ arte .
Art. 42. Il solo merito dà dritto a far parte di questa corpo-
razione. Tra più aspiranti ad un posto vacante di So-
prannumero la scelta è fatta in virtù di sperimento, os-
sia di esame.
Art. 43- L’ esame ha queste ragioni :
a ) Merito in quanto all’ arte che si esercita,
b) Leggere e scrivere,
c ) Prime regole del calcolo.
Art. 44. Queste due ultime categorie non son di rigore; ma in
parità di merito di arte , esse determinano la scelta. An-
cora essendo pari il merito per tutte e tre le ragioni
dell’ esame , la preferenza è conceduta al concorrente
più giovane.
Ari. 45. Il certificato di buoni costumi, e di osservanza alle
leggi , precede l’ ascrizione all’ esame. Sono esclusi dal
concorrere coloro che o son privi di tal documento , o
che quello che offrono non è in tutto soddisfacente.
Art. 46. Negli esami devesi avere il criterio della similitudine
dell’arte tra i concorrenti, in maniera da rendere facile
il giudizio quanto al merito dell’ arte. L’ esame sarà fat-
to tra artigiani dell’ arte a cui vuol provvedersi, sia per-
chè più necessaria , sia perchè mane ito 1’ operajo per
morie o per congedo.
Art. 47. Se ci fosse scarsezza o difetti di aspiranti operai nel-
l’arte in che è avvenuta la vacanza , si dee far di sup-
plire chiamando da’ vicini Comuni quegli artigiani di
che fa mestieri per compiere il concorso.
Art. 48. Ancora, quando mancassero di cosiffatti artigiani, è le-
cito aprire il concorso con operai di arti affini a quella
in che succedette la vacanza.
Art. 49. Ragione principale dell’ esame è il fatto, da contestar-
si legalmente, della mercede giornaliera che ricevono i
concorrenti esercitando 1’ arte propria nel Comune.
Art. 50. È per tali esami instituito un Consiglio de pompieri
per ogni Comune. Ne sono membri il capo del Comu-
ne , presidente, il capo o direttore della compagnia, se-
gretario con voto , ed un cittadino noto per probità e
sapere nel municipio.
Art. 51. A questo terzo membro del Consiglio sono assegnate
funzioni triennali. Sopra terna proposta dal Corpo Co-
munale , l’ autorità superiore della provincia ne farà la
scelta e la nomina.
Art. 52. Tanto ciascun membro del Consiglio de’ pompieri,
quanto i concorrenti possono per ragion di disparere, o
di pregiudizi , rivolgersi all’ autorità superiore distrettua-
le, se appartengono a Comuni del distretto; ed alla me-
desima autorità, ed ancora all’ autorità superiore provin-
ciale se appartengono a’ capi-luoghi di distretto o di
provincia , per le ulteriori provvidenze.
Art. 53. Sino alla decisione di tali autorità le determinazioni
adottate da’ Consigli de’ pompieri comunali rimangono
senza alcun valore. Tra tale determinazione e la nomi-
na effettiva non possono trascorrere più di quindici
giorni.
Art. 54. Nel primo ordinamento della compagnia, nominatisi
dal governo i capi c direttori di tutti i Comuni, si dee
divenire alla composizione de’ Consigli de’ pompieri co-
munali nel modo anzidetto.
Art. 55. Prime operazioni di ogni Consiglio è discutere ed or-
dinare le liste delle persone da comporre la compagnia dei
pompieri sopra le dipiondc fatte al capo del Comune.
Art. 50. Queste liste han da contenere:
a) I nomi de’ soprannumeri , de’ pompieri ordinari, dei
sotto-capi , e capi d’ arte.
b) L’ età di ciascun di loro,
c ) L’ arte die professano.
d) La mercede che sino a quel di ha ricevuto ciascuno
nell’esercizio dell’ arte sua.
e) La data de’ certificati de’ buoni costumi e d’osser-
vanza alle leggi, che il presideute del Consiglio dei
pompieri dee presentare a’ membri di esso.
f ) Le osservazioni opportune per il numero, per la scelta,
la qualità delle persone ec.
Art. 57. Le liste debbono stare adisse un mese nel palazzo del
Comune perchè si potesse da chicchessia recar reclamo
all’ autorità provinciale per ommissioni o errori commes-
si nell’ indicazione de’ requisiti particolari delle persone
designate a comporre le compagnie.
Art. 58. Dopo il decorrimcnto del tempo assegnato nell’ artico-
lo precedente , le liste debbono esser presentate all’ au-
torità superiore della provincia per l’approvazione.
Art. 59. I pompieri soprannumeri , i pompieri ordinari, i sot-
to-capi , e capi di arte nell’ atto dell’ approvazione del-
la lor nomina , debbono avere una patente in istampa
col doppio bollo del proprio Comune, e della Compa-
gnia cui appartengono.
Art. CO. La patente indica il nome , 1’ età, 1’ arte, il grado nella
compagnia , la data dell’ approvazione , ed è sottoscritta
dall’ ispettore e dal capo direttore della compagnia.
Art. 61. Su tali patenti deve esser compilato un ruolo che ri-
mane presso il capo o direttore, dove, oltre una colonna
di osservazioni varie, per numero d’ ordine e cronologi-
co si ha da notare :
a ) Il nome di ciascun uomo delle compagnie con ac-
canto un estratto della patente di ammissione,
b) I gradi di promozione successiva con le corrispon-
denti date.
c ) I congedi , e la data della morte.
Art. 62. Nella colonna d’ osservazioni varie si deve indicare e-
gni particolarità degna di ricordanza per ciascun uomo :
così si dee notare:
a) La specialità delle lodi ricevute per fatti di officio,
ed in che tempo.
b) I premi, e da chi conceduti,
c ) I segni di onore.
d) Le azioni di valore in ispecie ed in succinto.
e ) Le punizioni sofferte.
f) I permessi o licenze ottenute.
Art. 63. Iu questa colonna non si può fare alcuna delle sud-
dette indicazioni senza averne ottenuta licenza dal capo
del Comune: onde anche di ciò vi si deve far nota.
Art. 64. L’ ammissione nel ruolo delle compagnie per ciascun
uomo dee farsi nota all’ autorità militare locale ed al-
1′ autorità di polizia , perchè quegli goda i privilegi dei
pompieri.
Art. 65. La nomina de’ computisti si appartiene al ministro
per gli affari interni, a cui è indirizzato, per mezzo del-
le autorità provinciali, il parere di ciascun Consiglio di
pompieri comunali.
Art. 66. La nomina de’ capi , vice-direttori e direttori è del-
1‘ autorità suprema dello Stato sopra il parere che il mi-
nistro per gli affari interni presenta , intese le autorità
provinciali.
CAPITOLO SETTIMO
Divisa uniforme.
Art. 67- Devesi provvedere i pompieri di una divisa uniforme,
e di un’ arma propria. La divisa è composta di calzoni ,
sopravveste , tunica e cappello. Ciò debbono avere dal
Comune : la biancheria e la calzatura è a lor carico.
Nella biancheria è compreso un fazzoletto di tela o di
seta per la gola.
Art. 68. Sì la sopravveste e sì la tunica debbono essere di co-
lor verde : quella sempre di tela grossa ; questa sempre
di panno. I calzoni pure dello stesso colore debbono
essere di tela la siate, di panno il remo. Il cappello
di cuoio nero a bassa testiera c larghe tese. La calzatu-
ra deve essere a forma di stivaletti corti a basso calca-
gno. La camicia dee farsi di tela bruna con collo rove-
sciato. Il fazzoletto color nero.
Art. 09. L’ arma è una maniera di paloscio da un fdo a taglio
e dall’ altro a sega, foderato da una vagina di cuoio ne-
ro , e sospesa ad un cinto di siniii materia con una fìb-
bia coperta di una lamina di metallo lucido.
Art. 70. La sopravveste si vuol lunga sin presso a’ ginocchi,
con fìmbria rovesciata a’ polsi per quattro pollici, ton-
da nel taglio presso il collo , e con lo sparato d’ avan-
ti sino alla cintura, lungo il quale hanno da essere bot-
toni d’osso nero, c due per ogni fimbria verso i polsi.
Una cintura di cuoio nero e lucido con fìbbia è arnese
indispensabile della sopravveste.
Art. 71. La tunica dee scendere sin poco sopra le ginocchia ,
sparala lungo il davanti , e dalla parte posteriore dai
fianchi in giù , con bavaro corto , e fìmbrie alle mani-
che. I bottoni hanno ad essere di ottone con in mezzo
lo stemma della provincia, circondato dalla leggenda Pom-
pieri del Comune di Intorno al cappello deesi por-
tar segnata in rosso una simile leggenda.
Art. 72- Abito ordinario o di lavoro è la sopravveste ed i calzo-
ni dal trombetta sino al capo d’ arte inclusivamente. Nel-
le riviste cd in ogni funzione straordinaria sì per feste
pubbliche che per altro, debbono indossare la tunica,
a cui saranno aggiunti i calzoni bianchi nella state.
Art. 73. I diversi gradi nella compagnia si distinguono su la
divisa.
1 pompieri soprannumeri hanno una lislclla di filo rosso
ai polsi dell’ abito.
I pompieri ordinari una lislella di maggior larghezza, ma
ripetuta al collo della camicia.
I sotto-capi d’ arte han due di queste listelle a’ polsi ed
alla camicia.
I capi d’ arte ne hanno tre alle stesse parli della divisa.
Nelle tuniche questi segni Sun fatti all’ estremità delle
maniche verso i polsi.
Art. 74. I capi di compagnia debbono usare un berretto di pan-
no verde con benda di cuojo e gallone di argento. Ai
polsi cd al bavero della tunica portano una trina di
argento. A’ fianchi cingono piccola spada. Nelle con-
giunture straordinarie la divisa è corta : hanno una spal-
letta al lato destro di argento, e un cappello a punta
con nappe pure di argento.
Art. 75. I direttori distrettuali hanno la medesima divisa distin-
ta da doppia trina di argento a’ polsi ed al bavero. Nel-
le straordinarie congiunture portano picciole spallette di
argento su la divisa corta.
Art. 7G. 1 direttori provinciali debbon portare 1’ islessa divisa,
se non che le trine , i galloni , e le spallette son d’oro.
Art. 77.11 direttore generale aggiunge alla divisa tre trine d’ o-
ro al bavero ed a’ polsi , le sue spallette di oro son di
maggior grandezza , c gallone al cappello.
Art. 78. I vice-direttori hanno la divisa simile al direttore dcl-
l’ immediata partizione territoriale.
Art. 79. Le spese necessarie per questa divisa sono a carico di
una cassa di risparmio su i soprannumeri , pompieri
ordinari , sotto-capi , capi d’ arte e trombetti.
Art. 80. Ogni pompiere allorché è ascritto al ruolo dee riceve-
re la divisa che usava 1’ antecessore , rifatta secondo l’uo-
po. Ciascuno dee restituire in ordinario stato di consu-
mo gli oggetti clic gli son consegnali.
Art. 81. La rinnovazione totale e parziale delle divise della
compagnia è fatta secondo il bisogno , e secondo il di-
rettore propone all’ autorità comunale , tenendo presente
lo stato della cassa di risparmio.
CAPITOLO OTTAVO
Promozioni.
Art. 82. Vacando un posto di pompiere ordinario , non può al-
trimenti essere riempiuto che da un pompiere soprannu-
mero nell’arte del pompiere mancato, o nelle arti affini,
se ce ne fosse difetto.
Art. 83- L’ anzianità non è che un requisito , senza che deter-
mini da se sola la scelta. Il mento nell’ arte, ne’ doveri c
nelle pratiche dell’ istituzione ; le pruove di zelo, di co-
raggio, di sollecitudine date ne’ frangenti pegli incendi,
possono far cadere la scelta anche sul meno anziano.
Art. 84. Il giudizio della scelta si appartiene al capo, o direttore
della compagnia. Questi dee farne la proposta al capo
del municipio con minuto e ragionato rapporto in iscrit-
to ; dove va mentovando tutto ciò che i notato nel ruo-
lo accanto del nome dell’ uomo che propone , e asse-
gnando tutti gli altri motivi che 1’ han determinato a
quella proposizione.
Art. 85. La podestà municipale, pria della nomina, può richie-
dere schiarimenti su gli altri uomini che potessero aver
diritto alla promozione. In caso di pregiudizio per par-
zialità o altro nella proposta , rimetterà con le sue os-
servazioni le carte analoghe all’ autorità politica imme-
diatamente superiore , a cui è devoluta definitivamente
la decisione.
Art. 86. La provvisione ad un posto di sotto-capo di una data
arte si dee far per concorso tra i pompieri ordinari ap-
partenenti all’ arte medesima , o in difetto , alle arti af-
fini , e che sieno di egual merito nell’ arte. A que-
sto uopo il capo o direttore indica all’ autorità del Co-
mune gli artigiani pompieri che si trovano in tal con-
dizione, giustificando in iscritto la sua proposizione; ed
essi soltanto sono ammessi al concorso.
Art. 87 Giudice del concorso è il Consiglio de’ pompieri co-
munali : ed i temi hanno ad esser dati in queste materie:
a ) Leggere e sorivere.
b) Prime regole dell’ aritmetica.
c ) Le ragioni più elementari del catechismo d’istruzio-
ne speciale; cioè la manovra delle macchine e degli
apparati di salvezza ; i casi dell’ uso loro ne’ fatti par-
ticolari degli incendi ; le opere di spegnimento di
piccioli fuochi per casi determinati,
d) I doveri del pompiere e del sotto-capo d’arte nelle
diverse condizioni di officio.
Art. 88. In ciascuna materia sono assegnati venti punti per le
varie correlazioni di merito. L’ ignoranza di lettere e di
scrittura , e di calcolo non mena ad esclusione dal con-
corso ; ma deve esser notata perchè si minori il numero
totale de’ punti che definiscono il merito. Stante ciò
per le persone illetterate 1’ esame è verbale.
Art. 89. I requisiti di merito morale per zelo ed opere di va-
lore compiute nelle calamità degli incendi han bene a
valutarsi in altra categoria , cui sono assegnati quaran-
ta punti.
Art. 90. La parità ne’ punti complessivi del concorso fa cader
la scelta su colui che nella categoria del merito mora-
le abbia ricevuto maggior numero di punti.
Art. 91. Nel caso che un sol pompiere possa ascendere a sot-
to-capo d’ arte , comecché il più valente nell’ arte che
richicdcsi, costui dee fare un esame su le materie men-
tovate innanzi per la semplice idoneità.
Art. 92. La promozione da sotto-capo a capo d’ arte si dee fare
con le islessc norme assegnate negli articoli precedenti
per la promozione da pompiere a sotto-capo: se non
che è di rigore il saper leggere e scrivere e le prime re-
gole dell’ aritmetica. Ancora quanto alia speciale istruzio-
ne dell’ arte del pompiere, i sotto-capi d’ arte in questo
concorso debbono rispondere a qualunque quesito su gli
argomenti del loro catechismo.
Art. 93. E permesso appellarsi del giudizio di questi concorsi
alla giurisdizione politica immediatamente superiore, co-
me si è detto all’ Art. 52.
Art. 94. Al merito distinto , in evidente modo manifesto , si
nel valore dell’ arte , e sì nelle ragioni morali e perso-
nali è conceduta la promozione da soprannumero a pom-
piere ordinario , da pompiere a sotto-capo , e da sotto-
capo a capo d’ arte. La proposta in questo caso si appar-
tiene al capo direttore della compagnia, seguendo all’ in-
tutto le norme degli Art. 82 ad 85 espresse quanto al-
la promozione da soprannumero a pompiere ordinario.
Art. 95. Per le compagnie dove ci ha un sol capo d’ arte, l’e-
same , o la scelta per merito distinto , di un tal posto
rimasto vacante, deve esser fatto in modo che il sotto-
capo a promuoversi ha da avere le qualità di buon ca-
po di ofGcina in quell’ arte che il più possibile possa
considerarsi rappresentare al meglio le altre arti, nelle
cui cognizioni non deve essere allatto digiuno.
Art. 96. In mancanza di persone idonee a promuoversi , 1’ uffi-
zio o gli uffizii restino vacanti , e temporaneamente a-
dempiti da’ più valenti. I nuovi meriti nelle categorie
allegate agli articoli precedenti debbono aprir via al con-
corso , o dar la conferma del grado in persona di colo-
ro che temporaneamente li hanno esercitali.
Art. 97. Un primo capo d’ arte può ascendere a capo di com-
pagnia , quante volte vi sia tra i capi d’ arte chi mostri
averne i requisiti. La proposizione in questo caso si ap-
partiene all’intero Consiglio municipale del Comune,
da trasmettersi all’ approvazione del potere Supremo per
gli uffizi delle autorità civili intermedie.
Art. 98. Ad empire un luogo di vico-direttore distrettuale man-
calo , si dee nominare uno de’ capi di compagnia di tut-
to il corpo de’ pompieri.
Art. 99. In mancanza d’ un direttore distrettuale, devesi elegge-
re a tale uffizio uno de’ vice-direttori distrettuali e de’ ca-
pi di compagnia del corpo.
Art. 100. A provvedere il posto d’ un vice-direttore provinciale
si dee chiamare uno tra i direttori distrettuali.
Art. 101. Costoro in’compagnio de’ vice-direttori provinciali deb-
bono ascendere alla carica di direttor provinciale.
Art. 102. Vacando l’uffizio di vice-direttore generale, la scelta
deve cadere sopra uno de’ direttori provinciali.
Art. 103. La promozione al posto vacato di direttore generale
è fatta sopra uno de’ vice-direttori generali , e de’ di-
rettori provinciali.
Art. 104. L’ elezione agli uffizi indicati dall’ Artic. 97 all’ Art. 103
è fatta dall’ autorità Suprema dello Stalo, lenendosi con-
to unicamente del merito , e fatta considerazione alla
specialità de’ lavori ordinati nella compagnia dove è va-
calo 1’ uffizio.
CAPITOLO NONO
Congedi.
Art. 105. Ogni pompiere di qualunque grado, può in ogni tem-
po chiedere ed ottenere 1’ uscita dal ruolo, poiché 1’ ap-
partenervi non costituisce un obbligo, ma un privilegio.
Art. 106. Tutti i pompieri da soprannumero a capo d’arte in-
clusivamente , clic han cominciato 1’ uffizio di un’ età
che poteva loro imporre l’obbligo del servizio militare
dello stato , non compiendo dodici anni di permanenza
nell’ istituzione , e dimandando innanzi tempo di uscire
dal ruolo senza giustissime ragioni , cadono nel dovere
di prestare da semplici individui in uno de’ corpi di li-
nea dell’esercito un servizio per la durata voluta da’ re-
golamenti militari per i soldati di coscrizione forzosa.
Art. 107. Le ragioni onde si può ottenere la dimissione dal-
1’ uffizio nella condizione dell’ Ari. precedente sono:
a) Lo stato di salute a cui non son comportevoli le or-
dinarie fatiche di pompiere.
b) Un improvviso cangiamento di fortuna in bene nel-
le condizioni economiche del petente e per la quale
si richiede la propria opera personale.
c ) Il partito d’ accettare un pubblico officio per il qua-
le fosse incompatibile l’esercizio de’ doveri della com-
pagnia.
Art. 108. Le male condizioni di salute, le infermità abituali
che impedissero la pratica de’ doveri de) pompiere, deb-
bono essere certificate dal medico del Comune con pa-
rere in iscritto.
Art. 109. In sequela di quanto nel precedente articolo è pre-
scritto , colui che per i motivi ivi delti domanda la di-
missione, ha 1’ obbligo, potendo, di condursi al capo-
luogo dove deve essere esaminato da que’ medici o chi-
rurgi che l’ autorità locale giudica opportuno , avendo
presenti i certificati del professore di prima visita.
Art. 110. La radiazione dal ruolo è fiuta su di espresso uffizio
che il capo del Comune deve ricevere dalla superiore ed
immediata autorità territoriale.
Ari. 111. Nel caso di mutate condizioni particolari di famiglia,
che impedissero continuar nell’ uffizio di pompiere , co-
lui che chiede la dimissione , dee contestare quel fallo
con certificati autentici alligali alla dimanda.
Art. 112. Tal dimanda dee dirigersi al capo di compagnia o al
direttore. Questi ne dà parte al Consiglio de’ pompieri,
allegando le opportune indagini, e facendone circostan-
zialo rapporto.
Art. 113. Il consiglio su detto dee trasmettere le carte ed il suo
parere all’ immediata autorità superiore per 1’ approva-
zione.
Art. 114. Qualunque pompiere d’ ogni grado che ha comincia-
to il suo officio dopo T età assegnata per essere escluso
dalla coscrizione militare, può chiedere la dimissione,
ed ottenerla senza alcun vincolo.
Art. 115 I congedi per infermità abituale , per avanzata età ,
per condizioni straordinarie di famiglia e personali, che
evidentemente mostrano d’ impedirne T esatto e zelante
disimpegno de’ propri doveri nell’ istituzione , posson
darsi d’ officio , quantunque non richiesti.
CAPITOLO DECIMO
Ammaestramenti speciali.
Art. 116. Tulli i pompieri , non esclusi i soprannumeri, deb-
bono apprendere l’ arte di spegnere gl’ incendi e di sal-
varne uomini e cose ; ed hanno obbligo di mantenersi
nell’ esercizio di quelle pratiche che domandano movi-
menti corporali difficili e rischiosi.
Art. 117. A tal fine in ogni di festivo tutte le persone di cia-
scuna compagnia che non sono di guardia, dopo gli uf-
fizi religiosi adempiuti in corporazioni , debbonsi unire
nel ginnasio per esercitarsi nell’ arte del pompiere, sot-
to la direzione del capo della compagnia.
Art. 118. In tutti gli altri giorni, specialmente nella stagione
de’ luuglii dì , ciascun capo di compagnia , o direttore,
dee far di esercitare i pompieri almen per un’ ora al
giorno nelle pratiche del proprio mestiere. Ciò senza re-
car discapito all’ esercizio delle varie arti si nelle officine,
e si altrove , non meno quando il lavoro è ordinato in
comune, che quando no.
Art. 119. Per la spettanza del pompiere, che Io fa utile nelle
sventure d’ incendi, lutti coloro che entrano a far par-
te della compagnia debbono per tre mesi continui, e per
due ore al di , ascoltare le lezioni dettale dal direttore
o capo della compagnia , o da qualunque altro istruito
uomo del corpo , a ciò delegalo dal direttore , ed eser-
citarne le pratiche.
Art. 120. Materie delle lezioni son queste:
a) Norme, uso, e manovra d’ogni minuto pezzo delle
macchine, degli apparati, e di qualsiasi strumento ed
utensile dell’ arte del pompiere.
b) Pratiche di montare e scomporre le macchine, e di
porle in azione ne’ vari accidenti del fuoco, sia per
ottenere prontamente 1’ estinzione di esso , sia per
salvezza delle persone c delle cose.
c) Esercizi ginnastici speciali; cioè le regole e le pruo-
ve delle corse ; de’ salti ; dell’ andar su travi e su
funi ; di salire c scendere per ogni foggia ed inclina-
zione di scale ; del valicare con esse spazi altrimenti
inaccessibili ec.
d) Sommaria cognizione del modo onde son costruiti i
cammini da fumo , i solai , i tetti , gli edilìzi in tut-
to o in parte di legname. *
e ) Metodi , criteri e partiti di estinzione sia quanto al-
la varietà delle costruzioni , e forme d’ ogni sorta di
edilizio; sia quanto a’ diversi luoghi dal sotterraneo
al tetto , ove arde il fuoco; sia in fine quanto alla
qualità delle materie che bruciano.
Art. 121. Su le materie indicale nell’articolo precedente deve
il direttor generale de’ pompieri comporre un libro d – i-
struziouc , che adatto sia all’ ammaestramento di tutte
le compagnie dello Stalo. Consultar deve i trattati , i
manuali, gl’ insegnamenti, le manovre che sono oggi
più reputate altrove, afiin di attingervi col lume della
scienza tutto che giudica più appropriato a’ bisogni del-
le patrie istituzioni.
Art. 122. Trascorso un anno dalla pubblicazione di un tale li-
bro , ciascun vice-direttore , direttore, o capo di compa-
gnia ha diritto di farvi tutte quelle note che l’ esperien-
za può dettare, e mandarle per 1’ uffizio dell’ autorità ci-
vile al Consiglio de’ pompieri comunali della metropoli.
Art. 123. Ricevute tali note, ad istanza del direttor generale, è
convocalo il detto Consiglio, al quale la Suprema Auto-
rità può aggiungere quel numero che crede opportuno
di persone intelligenti. Quelli tra i direttori provinciali
dello Stato che vogliono intervenire a tale Consiglio, vi
appartengono di diritto.
Art. 124. Questo Consiglio dopo maturo esame, ed ascoltate e
definite tutte le note critiche a maggioranza di voti dee
giudicare a parte a parte il merito c la convenienza dcl-
P istruzione scritta. Il direttore generale corregge c rifor-
ma il libro in tutto che può dal Consiglio trovarsi scar-
so , soperchio , mancante ed erroneo.
Art. 125. Sì nel caso che il libro non soffra alcuna menda, che
nel caso opposto , e dopo le correzioni deve esser pre-
sentato all’ autorità Suprema per 1’ approvazione.
Art. 126. Le spese necessarie per la prima pubblicazione del
volume d’istruzione, che quelle bisognevoli alla secon-
da edizione , se fa mestieri , ceder debbono a carico di
tutti i Comuni.
Art. 127- Nel mese di Maggio d’ ogni anno deve adunarsi nel
capo-luogo della provincia un decimo de’ pompieri di
tutti i Comuni della provincia stessa , dove debbon da-
re una pubblica prova del valor loro nell’ arte . in un
simulacro d’ incendio , sotto il comando del direttore
provinciale. •
Art. 128. A tal mestiere deve essere apparecchialo nella mag-
gior piazza del Comune , o in altro luogo adatto , una
picciola casa di legno a cui si appicca il fuoco , facen-
do superare a’ pompieri le maggiori difficoltà dell’ arte.
Le spese a ciò sono a carico de’ Comuni proporzionata-
mente al numero de’ pompieri di ciascuno di essi.
Art. 129. Quelli de’ pompieri che debbono intervenire a tali si-
mulacri , hanno ad essere estratti a sorte nel capo-luogo
della provincia al primo dì del mese di Maggio. Non è
vietato che un altro discreto numero di pompieri, non
maggiore della metà di quelli tratti a sorte , possan spe-
dirsi da ciascun Comune a’ simulacri provinciali.
Art. 130. Oltre delle pratiche dell’ arte di spegnere il fuoco e
salvar cose e persone , debbono i pompieri essere istrui-
ti de’ loro doveri d’ officio nelle guardie , ne’ teatri, nel-
le feste pubbliche , ne’ quartieri. A tal fine il Consiglio
de’ pompieri municipali dee fare analoghi regolamenti
scritti sul modello di quelli della metropoli proposti a
quel Consiglio dal direttor generale , e le basi sono da
aversi nella presente organica.
Art. 131. Nelle poste di guardia , ogni dì per un’ora, deve il
capo dar cognizione verbale a’ pompieri di tutti i loro
obblighi d’ officio.
Art. 1 32. In due giorni festivi d’ ogni mese , prima dell’ istru-
zione speciale , i direttori o capi di compagnia debbono
interrogare i pompieri , secondo i gradi loro , nelle ma-
terie di tali obblighi.
CAPITOLO DECIMOPRIMO
Guardie giornaliere.
Art. 133. In ogni Comune ci ha da essere una o più guardie,
di. tre o di un maggior numero di pompieri, secondo 4
detto negli articoli 7 e 8.
Art. 134. La guardia per ogni pompiere non può avere una du-
rata maggiore di ore ventiquattro ; ed in ogni tre dì se
ne dee fare una sola , eccetto gli straordinari frangenti
che richieggono speciali provvedimenti.
Art. 135. Il capo della guardia, ciré deve essere un sotto-capo
d’ arte , è personalmente responsabile dell’ esatto adem-
pimento di tutto il servizio nella durata della guardia.
Art. 136. Per tale obbligo egli esercita su gli uomini suoi di-
pendenti un’ assoluta autorità ; sì che da lui dee parti-
re qual siesi comando che possa direttamente o indi-
rettamente aver correlazione all’ ufficio della guardia.
Art. 137. Per ogni guardia ci ha da essere un foglio d’ inven-
tario indicante il numero delle macchine , degli appara-
ti , degli ordigni da spegnere gli incendi , e tutte le co-
se ad uso de’ pompieri. Questo foglio vuoisi cifrato dal
capo o direttore della compagnia.
Art. 138. Ogni capo di guardia traendo al suo posto dee recar
seco un estratto di tal foglio, e consegnarlo al capo che
esce di officio , dopo che si è certificalo che nulla man-
chi nel posto di guardia.
Art. 1 39. Il capo che è rilevato di guardia , deve rassegnare
nelle mani del capo d’ arte di ciò incaricato nel quar-
tier principale il suddetto estratto perchè da costui si
consegni all’ indomani all’ altro capo che va alla nuova
guardia : e così ogni giorno.
Art. 140. Ogni sotto-capo d’ arte ò nell’ obbligo di sapere la
quantità delle macchine , degli ordigni , ed arnesi che
sono nel posto di guardia , affinchè , anche nel caso di
non saper leggere, trovando mancante o danneggiato, per
inavvertenza o poca cura, qualche oggetto , non rilasci
il foglio detto qui innanzi.
Art. 141. Il capo J’ arte incaricato di questo servizio, è nel dove-
re di prendere subito conto della mancanza, o del danno,
e farne rapporto al capo o direttore della compagnia.
Art. 142. I danni alle macelline, apparati, utensili o mobili,
avvenuti per trascuraggine , o poca cura , sono a carico
di colui die li ha prodotti. La mancanza di tali ogget-
ti , considerandosi grave colpa, rende il pompiere accu-
sato , e convinto di esse , soggetto a pene speciali, oltre
quelle ordinarie dello Stato, come sarà detto nel Capi-
tolo della disciplina.
Art. 143. I pompieri di guardia non possono allontanarsi dal
loro posto, per qualunque motivo, senza il permesso
del capo della guardia.
Art. 144. Debbono durante le ventiquattro ore esser sempre pa-
rati ad accorrere al primo annunzio del fuoco. 11 per-
chè durante il giorno hanno a star vestiti de’ loro abiti;
e nella notte togliersi sol quella parte che immediata-
mente può esser indossata.
Art. 145. Durante la notte uno di essi deve per due ore veglia-
re in giro per rispondere alle chiamale, e destare i com-
pagni. Nelle guardie di tre uomini , il capo avvicenda
con gli altri questa vigilanza.
Art. 146. La nettezza de’ quartieri, e delle macchine è uno de-
gli obblighi de’ pompieri di guardia sotto la vigilanza
del capo.
Art. 147. All’ora di pranzo possono allontanarsi dal posto di
guardia , concedendosi un’ ora a ciascun pompiere. Ciò
deve esser fatto in modo che dalle undici a : m : sino
alle due pom: in tre terzi escano tutti gli uomini di guar-
dia. Durante 1’ assenza del capo , il più anziano ne as-
sume gli uffizi.
Art. 148. Quanto a’ piccoli Comuni le officine degli artefici del-
le arti prescritte son considerate come posti di guardia.
Art. 149. Il Comune assegnar deve all’ uopo due stanze terrene
nel suo palazzo ; 1’ una per posto di guardia, 1’ altra per
officina clic si concede gratuitamente.
Art. 150. Durante la notte uno, due, o più pompieri, secon-
do il numero delle compagnie e la grandezza del Comu-
ne, debbono rimanere nel luogo delle macchine per alle-
stirle al primo grido di fuoco.
Art. 151. Ne’ Comuni dove è ordinato il lavoro, i posti di guar-
dia esser debbono il più che è possibile officine di ar-
ti. I pompieri deputali a guardia per giro vi debbono
permanere solo la notte ; cliè il giorno , essendo oppor-
tuno il numero degli operai intenti al lavoro, essi so-
no considerati a guardia. I doveri degli uni e degli al-
tri esser debbono quali sonosi indicati in questo capito-
lo senza distinzione.
Art. 152. Per istraordinaria condizione, come congedi, permes-
si temporanei , o altro , i pompieri soprannumeri deb-
bono essere adibiti in giro come i pompieri ordinari per
guardie , vigilanze , o altro qualsiesi servizio , ricevendo-
ne gli emolumenti.
CAPITOLO DECIMOSECONDO
Macchine , apparati , ordigni , ed arnesi diversi.
Art. 153. Ogni Comune deve essere necessariamente fornito per
i bisogni degli incendi :
a ) di macelline atte a spingere con forza 1′ acqua sul
fuoco , e che si addimandano trombe da incendio.
b) di apparati atti a soccorrere le persone clic si trova-
no in pericolo, e per penetrare nell’ interno de’ luo-
ghi dominati dal fuoco , e che sotto il nome di ap-
parati di salvamento son conosciuti,
c ) di ordigni diversi per demolir muraglie, per tirar giù
e recider travi ardenti , per costruir mura tempora-
nee ec.
d) di travi da far puntelli, rena, pietre, da far mura,
ed altrettali materie.
Art. 154. Le trombe vogliono essere di quel meccanismo onde
si può aspirare acqua da’ serbatoi sotterranei, e spin-
gerla nel tempo istesso sul fuoco. Le dimensioni del-
l’interno meccanismo debbono esser tali da consentire
che di slancio 1’ acqua dalia tromba possa essere spinta
nelle altezze maggiori de’ comuni edifizi. Debbono locar-
si sopra carrettini a molle per sollecito e facile traspor-
to al luogo dell’ incendio.
Art. 155. Tutte le macchine di tutti i Comuni non debbono a-
vere che quattro diverse dimensioni , aflìn di adoperarle
secondo i bisogni de’ vari paesi. Questa uniformità è
necessaria sia per rendere comuni a tutti i paesi i mi-
glioramenti che il tempo può suggerire , sia perchè ren-
desi facile somministrare a’ piccoli Comuni, da quelli
più grandi, i pezzi delle macchine che per 1’ uso si ren-
dessero inutili.
Art. 1 5G. I minori Comuni debbono essere forniti almeno di
due trombe della minore dimensione. Generalmente ogni
luogo di guardia deve avere una tromba, ed un’ altra ne
ha da essere sempre in serbo per accorrere agli acciden-
tali bisogni.
Art. 157- Per maggiore svolgimento del precedente articolo si
deve intendere assegnala una tromba in serbo per ogni
Comune che ha da due a cinque posti di guardia. Da
sei ad otto posti le trombe in serbo debbon esser due:
e cosi per ogni quattro posti dee aumentarsi di una
tromba il deposito.
Art. 1 58. Le trombe di deposito possono essere di dimensioni
maggiori di quelle delle poste di guardia.
Art. 159. Ne’ Comuni i cui ediGzi son costruiti in tutto o in
gran parte di legno , oltre alle trombe assegnate in ser-
bo ed alle guardie, ce n’ha da essere una terza di mag-
gior dimensione sopra un carretto di tal forma da poter-
visi adagiare otto pompieri almeno ed esser trasportati da
cavalli dove è bisogno. Ciò s’ intende per i Comuni
maggiori prossimi ad altri paesi di minor estensione ed
importanza.
Art. 1G0. Quanto agli apparati di salvamento per ogni postodi
guardia debbono di necessità trovarsi :
a ) Una scala a cerniera,
b ) Un sacco ed una tenda di salvamento,
c ) Una scala detta italiana,
d) Una scala di funi.
e ) Una lettiga con corda per mandarla in alto,
f ) Un abito acconcio per traversar le fiamme.
Art. 161. Un altro numero di tali ordigni ed arnesi debbe a
versi in serbo seguendo presso a poco una misura ugua-
le a quella assegnata per le trombe.
Art. 1G2. Ne’ medesimi siti della guardia vuoisi un deposito di
strumenti da murare , smurare , recider legnami ; non
che de’ secchi di tela , di funi , e di qualche carrettino
da trasporto di tali oggetti. .
Art. 1G3. Dove le guardie son composte di cinque, sei, e più
pompieri dee portarsi nel luogo dell’ incendio la tromba.
ed il carretto con tutti gli apparati ed islrumenti neces-
sari. Se la guardia consta di soli tre uomini , sul car-
rettino della tromba deve allogarsi almeno la scala a cer-
niera , i secchi di tela in appositi sacelli, una fune, u-
na funicella ed i principali strumenti da demolir mura
e recider legni.
Art. 164. In tutti i Comuni dove l’acqua da servir negli incen-
di deve portarsi da luoghi non molti vicini , debbono
tenersi due , tre , o più botticelle sopra carretti per ser-
vire al trasporto dell’ acqua.
Art. 165. In apposito luogo il Comune ha obbligo di serbare
materie indispensabili a costruir muretti , a far puntelli
a muri crollanti ec.
Art. 166. Il direttor generale presentar deve i disegni ed i mo-
delli di tutte queste macchine degli apparati ed ordigni,
per esser dalla Suprema Autorità approvati.
Art. 167. I direttori provinciali e distrettuali a cui si dee dar
conoscenza di tali disegni, debbon proporre il numero
delle macchine, degli apparecchi ec. per i differenti pae-
si che sono nel circolo della loro divisione territoriale.
Art. 168. Speciale incarico di tutti i direttori e capi di compa-
gnia è di vegliare su i miglioramenti che il tempo, T e-
sperienza c la scienza consigliano arrecare a’ consueti i-
slrunienli di estinzione c di salvezza , di farne notare i
vantaggi , e di proporne 1’ adozione.
Art. 169. L’ ispezione delle macchine , degli apparali , ordigni ,
e delle materie diverse per uso degli incendi , è dovere
principale de’ direttori , vice-direttori e capi di compa-
gnia , cosi da assicurarsi che in ogni tempo sieno in i-
stato da rispondere esattamente allo scopo loro.
CAPITOLO DECIMOTERZO
Lavori nelle differenti arti.
Art. 170. Oltre al loro ufficio contro le sventure del fuoco i
pompieri debbono esser considerati, quali sono, artigia-
ni. Tali essendo, voglionsi, il più che sia possibile , a-
doperati ne’ lavori , per risparmio di spesa , per utilità
lor personale., per mantenerli abili, destri c gagliardi
nell’ arte propria del pompiere.
Art. 171. A tal fine i Comuni, i capi e direttori delle compa-
gnie , i singoli cittadini , ciascuno per la parte propria ,
debbon dar opera ad attuare questo salutare provvedi-
mento , seguitando le norme clic qui appresso son di-
chiarale.
Art. 172. Essendo varie le arti a cui appartengono i pompieri,
costoro possono esercitarle si in apposite officine de’ pro-
pri quartieri , e sì negli editicii e costruzioni pubbliche
c privale. Così i legnaiuoli di minuto, i fabbri ferrai ,
i magnani , i tornitori ec. possono lavorare nelle offici-
ne. I muratori, i falegnami d’armature c di congegni,
i paradori possono mandarsi a lavorare dove accade ncl-
1’ ambito del Comune.
Art. 173. Ne’ quartieri delle compagnie, sieno essi quelli delle
guardie , sieno i quartieri principali , come si è detto
nell’ art. precedente, debbono aprirsi officine di lavoro;
c ciò perchè potessero occuparsi nelle arti diverse sì i
pompieri che non son di guardia , e sì quelli che sono.
Ciò non di meno non è di rigore che ogni posta di
guardia sia officina da lavoro; ma si aumentino il più
possibile affin di aversi pochi pompieri di guardia in-
operosi.
Art. 174. I lavori debbon provenire:
a ) Dal Comune per tutte le opere di conto pubblico.
Solo nel caso che la compagnia non fosse sufficiente,
si può chiamare al lavoro anche artigiani estranei,
b } Dalle opere necessarie alla costruzione ed al mante-
nimento di tutti gli edifici pubblici civili, quantun-
3 ue non sieno sotto l’ ispezione e dipendenza della po-
esia municipale.
c) Dalla fabbricazione di oggetti lavorati in metallo etl
in legno, di facile spaccio nel proprio Comune, o nei
Comuni vicini , a giudizio e proposizione del capo o
direttore.
d) Da commissioni private; per il che i cittadini sono
invitati a servirsi degli artigiani pompieri, come colo-
ro che ben meritano da’ loro compatriotti per 1’ u-
manissimo officio a cui volontariamente si danno,
e) Dalle opere di prevenzione del fuoco, specialmente
per la nettezza e la sorveglianza delle fucine , de’ for-
ni , cammini da fumo cc.
Art. 175. Tutti i lavori debbono esser fatti per conto del cor-
po sotto la dipendenza ed il comando del direttore, che
ne è responsabile per il costo e per la qualità.
Art. 17G. 11 prezzo di tutti i lavori deve essere determinato
secondo Tariffe, che per ogni Comune si hanno a fare
preventivamente. Queste tariffe, quanto al lavoro per lo
Comune e per i pubblici stabilimenti , si debbono far
sopra i minori prezzi offerti negli appalli : per i privati
i prezzi hanno ad esser quelli comuni nel paese.
Art. 177. Per i lavori non considerati nelle tarilTe i prezzi vo-
glionsi definire tra il committente ed il capo o diretto*
re della compagnia.
Art. 178. Per 1’ approvazione delle TarilTe se ne dee far istan-
za presso il Capo Supremo dello Stato per gli uffici del
ministero degli affari interni. Al prezzo de’ lavori non
considerati nella tariffa basta 1’ approvazione dell’ autori-
tà municipale del luogo sul rapporto e parere del capo
o direttore de’ pompieri comunali.
Art. 179. Ad ogni modo tutti quali che sicno i lavori che si
fanno per conto pubblico debbono offerire un utile pari
a quello che fanno i comuni appaltatori , con la consi-
derazione ed il risultato della franchigia delle officine ,
e dell’ anticipazione delle materie gregge.
Art. 180. Per ciò ciascun Comune, dove si là lavoro ordinato
ne’ modi che qui si dichiarano , deve avere un deposito
delle materie gregge da adoperarsi nelle diverse arti , se-
condo ciò che il direttore ha obbligo di proporre.
Art. 181. Qualunque valore che avanzi la spesa deve essere de-
positato nella cassa di risparmio di cui appresso si
toccherà.
Art. 182. Un capo d’ arte assume le funzioni di guarJamagaz –
zino; onde deve aprire un libro registro dell’ entrata, e
dell’ escila delle materie gregge , e del ritorno loro in
magazzino in oggetti lavorati.
Art. 183. Dove i lavori son prosperevoli e molte le commissio-
ni , è lecito nominare un guardamagazzino incaricato e-
sclusivamcntc del libro registro. Ma si nel primo che in
questo caso nessuna materia può estrarsi dal deposito ,
nessun oggetto lavorato può conservarsi senza uffizio in
iscritto del capo o direttore della compagnia
Art, 184. Il computista è incaricato specialmente della sorve-
glianza, e delle forme onde si portano i conti delle
materie, avendone un estratto; è perciò 1’ immediato Su-
periore del guardamagazzino.
Art. 185. I capi e sotto-capi d’ arte son responsabili verso il
direttore della bontà , esattezza, e contabilità di ciascun
lavoro ad essi affidato.
Art. 18G. Incarico speciale de’ vice-direttori è la sorveglianza dei
lavori sia quanto alle materie, che per tutto ciò che spet-
ta alla bontà ed esattezza delle opere. Essi debbono far-
ne i disegni , ed i modelli , dove è uopo, e curarne 1’ e-
sccuzione presso i capi d’ arte ; onde si hanno a consi-
derare intermediari per questo servizio tra i capi d’ offi-
cina e il direttore.
Art. 187. I pompieri muratori, i falegnami di armature ed al-
trettali operai si dee far di raccogliere nel medesimo e-
di Tizio per conto pubblico o privato, o nel più breve
numero di edifizi , che si può. In ogni caso nel princi-
pai quartiere deve essere giornalmente indicato il luogo
del lavoro.
Art. 188. Su queste norme generali i Consigli comunali de’ pom-
pieri debhon fare appositi regolamenti , rassegnandoli al
capo superiore della provincia. Il quale cercar deve che
questi regolamenti per ciascun Comune concordassero il
più possibile ad una forma , salve le indispensabili va-
rietà quanto alla specie particolare delle arti e dell’ in-
dustria de’ vari Comuni.
Art. 189. I pompieri soprannumeri debbono essere scelti in pre-
ferenza degli artigiani comuni per i lavori che debbon
farsi a conto del municipio o delle pubbliche ammini-
strazioni, ed anche nelle sti aordinarie occorrenze di la-
vori per conto de’ privati , osservando le norme tutte
emesse all’ uopo per i pompieri ordinari.
Art. 190. Ne’ piccoli Comuni dove nelle presenti condizioni non
fosse possibile 1′ attuazione d’ un qualunque lavoro co-
mune , i pompieri lavorano come che sia a proprio con-
to , ma in opere e luoghi noti al capo , e nell’ ambito
del fabbricato del paese.
CAPITOLO DECIMOQUARTO
Cassa de’ lavori.
Art. 191. In ogni Comune dove è ordinato il lavoro devesi apri-
re una Cassa che dal suo uso vuol chiamarsi Cassa dei
lavori delle diversi arti.
Art. 192. In ogni nuova fondazione di compagnia è obbligo del
municipio anticipare senza interesse alcuno una somma
per tal cassa in proporzione della grandezza e qualità dei
lavori a cui vuoisi intendere , da esserne rivaluta in die-
ci o più anni.
Art. 193. Dalla cassa de’ lavori son da fare le spese:
a ) di compra di materie gregge per le opere della com-
pagnia.
b ) di compra e rifazione per buon uso degli strumenti
delle arti esercitate da’ pompieri,
c ) di mercede giornaliera a’ pompieri.
Art. 194. Nella cassa de’ lavori è da far l’introito:
a ) del prezzo de’ lavori venduti.
b ) della mercede dell’ opera manuale prestala da’ pom
pieri a pubbliche Amministrazioni, o a privati citta*
dini sia in lavori ordinari , che in opere di prevenzio*
ne del fuoco.
Art. 195. Non si può (are nessun esito dalla cassa de’ lavori
senza mandato in iscritto del capo o direttore della com-
pagnia.
Art. 19C. Finito il lavoro vien consegnato a cui spetta in virtù
di pronto pagamento del costo che è versato nella cassa.
Ne’ registri si terrà il parallelo tra lo speso e l’ introito
di ciascun lavoro.
Art. 197. Eseguendosi lavori per pubblici luoghi, per il Comu-
ne, per i privati, compiuti che sono, se ne fa la stima
finale su i prezzi correnti , potendo ciascun interessato
nominar persona esperta da farne 1’ estimo col capo o
direttore delia compagnia , e quindi il costo loro è ver-
sato nella cassa.
Art. 198. Il computista è incaricato de’ conti materiali di questa
cassa , e nc è responsabile , sotto gli ordini del diret-
tore.
Art. 199. L’ avanzo ottenuto su gli utili sarà depositato in una
cassa detta di risparmio di cui è detto in seguito, pre-
levato il decimo del primo versamento, se lo stato del-
la cassa consente tale uscita.
CAPITOLO DECIMOQUINTO
Quartieri primari e secondari , ossia posti di guardia.
Art. 200. Le compagnie de’ pompieri debbono essere allogate
in edilìzi di lor solo uso. A ciò hanno da provvedere
tutti i Comuni, ciascuno secondo il numero de’ pompie-
ri , e la specie dell’ ordinamento del lavoro loro.
Art. 201. I quartieri altri son principali, altri secondari; que-
sti si dicon pure poste di guardia. La prima denomina-
zione è ritenuta per i Comuni che ban numerosa com-
pagnia , c più poste di guardia. Per i Comuni che han
discreta compagnia ed una sola posta di guardia , que-
sta si vuol dire quartiere.
Art. 202. Si dee far opera che il quartiere principale stia nel
centro dL-lla città , quantunque fosse discosto dal palaz-
zo municipale. Ne’ piccoli Comuni delle provincie il
quartiere dee stare nella casa del municipio, come è
detto avanti , quante volte ivi non sia ordinato un la-
voro comune.
Art. 203. Essendoci ordinato un lavoro in tali Comuni, può re-
f lutarsi quartiere qualunque officina in cui raccolgonsi a
avorare i pompieri, e che abbia un’ altra stanza per de-
posito delle macchino. Ciò deve essere a spese del Comune.
Art. 204. Debbono i quartieri principali esser fatti di un pian-
terreno preceduto da portici , e d’ uno o due ordini su-
periori. Sopra si trovi la sala del Consiglio de’ pompie-
ri comunali ; la sala del computista addetta a Segreteria
ed archivio; l’appartamento del direttore e de’ vice-di-
rettori ; le stanze de’ capi d’ arte, e i dormitori de’ pom-
pieri: ancora far vi si dee un discreto numero di stan-
ze indipendenti per assegnarle a quegli egregi pompieri
a cui il Comune per benemerenza concede la casa per
sè e le famiglie loro. Nel pianterreno sieno le sale d’ i-
struzione , le officine delle arti con comunioni interne;
le sale di deposito delle macchine, degli apparati ec.;
non che degli ordigni e congegni per l’istruzione.
Art. 205. Nella corte del quartiere si studii sì lo spazio da far-
lo accomodato ad ogni sorta d’esercizio pratico de’ pom-
pieri sia per impiantar travi e scale d’ ogni foggia , sia
per fossi da saltare , sia per tutto.
Art. 20G. Codesto che si vuol dire ginnasio interno, ne’ Comu-
ni a cui non di leggieri può aversi un quartiere nelle
forme suindicate , gli esercizi ginnastici posson farsi su
qualche piazza del paese. Non è d’ ostacolo che ciò sia a
veduta de’ cittadini.
Art. 207. Ne’ piccoli paesi, dove non è ordinato il lavoro a con-
to del Comune, può non esservi quarticr principale:
ivi i pompieri sono presso le proprie case , e solo 1’ u-
nico posto di guardia è luogo de’ soccorsi di uomini e
di macchine.
Art. 208. Ogni posto di guardia deve esser distinto da’ vicini
cdifìcii. Sull’ uscio d’ ingresso si legga Soccorsi pubbli-
ci contro gl” incendi. Questo uscio deve avere un fine-
strino a lesta d’uomo difeso solo da vetri, perchè a tut-
ti sia dato certificarsi della puntualità del servizio dei
pompieri. Deve esser pure provveduto d’ una campanel-
la d’ avviso.
Art. 209. Ne’ Comuni il cui caseggiato è tutto o in gran parte
di legno dee la vigilanza esser maggiore. Il perchè nel
quartiere vuoisi un’alta torre per una spia a quel fine.
Tal provvedimento è pur da fare nel principal quartiere
delle grandi città : le dette torri hanno ad esser fornite
di strumento adatto a scoprire e conoscere il luogo dcl-
1’ incendio.
Art. 210. I quartieri debbono essere forniti di tutti gli utensi-
li , arnesi , e le comodità necessarie ad alloggiare i pom-
pieri.
Art. 211. È lecito a’ pompieri maritati dimorare nel quartiere
con la moglie, essendoci capacità di luogo, e sceglien-
dosi tra i più benemeriti , ed in parità di merito, i più
anziani. Gli altri pur maritati debbono aver dimora fuo-
ri il quartiere. In ciò è data facoltà al Comune di
prendere in affitto con privilegio a tal uso quel nume-
ro di case che è uopo intorno al quartiere, e conceder-
le per abitazione a’ pompieri a loro spesa.
Art. 212. Se accade trovare in acconcio sito, ne’ circoli asse-
gnati per le guardie, un pubblico edificio a cui fosse utile
la vigilanza contro il fuoco, in esso si ha a trovar luo-
go per i pompieri senza alcun compenso.
CAPITOLO DECIMOSESTO
Servizio degli incendi. Aiuti estranei,
e correlazione tra loro.
Art. 213. I pompieri sono parati a qualunque scoppio d’ incen-
dio. Il perchè debbono accorrervi da chicchessia chiamati.
Art. 214. Ne’ Comuni dove i quartieri han la torre di vedetta,
alla prima scoperta del fuoco , a) primo annuncio di es-
so , tleesi darne avviso a tutte le poste di guardia , il dì,
la mercè di banderuola , la notte , di fanali indicanti
il luogo del disastro.
Art. 215. Avvisala una guardia essersi il fuoco appreso a qual-
che edificio , nell’ accorrervi spontaneamente , spiccherà
un pompiere o 1′ uomo dell’ avviso, o qualsia cittadino,
a darne notizia alle prossime poste, ed al quartiere
principale.
Art. 216. La guardia del primo annunzio dee muovere all* aju-
to trasportando gli ordigni più accomodati alla specie
che si narra. Mai non decsi trascurare di recar sul luo-
go del disastro la tromba c gli strumenti notati all’ ar-
tic. 163. Consentendo il numero de’ pompieri che sono
a guardia , si deve pur trasportare il carretto con gli ap-
parecchi di salvamento. Gli altri strumenti che reputan-
si bisognevoli sono di poi dai pompieri portati dal luo-
go della guardia a quello dell’ incendio.
Art. 217. Pervenuto 1’ avviso al quartiere principale, deve all’i-
stante trarre al luogo dell’ incendio tutta la compagnia,
trasportando le trombe più potenti col loro corredo, e
le maggiori macchine ed ordigni.
Art. 218. Un sotto-capo d’arte resta a guardia del quartiere
con almeno sei uomini , ed ha 1’ obbligo di mandare i
trombetti, o alcun pompiere all’ appello degli uomini
della compagnia che sono a guardia , o a lavoro negli
edifici pubblici o privati, o nelle loro case in tempo di
notte., e di tutti i pompieri soprannumeri.
Art. 219. In pari tempo dee mandare 1′ avviso del disastro alle
podestà del buon governo , e delle milizie , perchè prov-
vedessero secondo le loro attribuzioni, specialmente alle
seconde affinché tra 1′ altro avviassero sul luogo dell’ in-
cendio un buon nerbo di soldati senza armi.
Art. 220. Ne’ Comuni che son tra loro vicini sicché tra l’av-
viso e gli aiuti non deve oltrepassare un’ ora, i pompie-
ri di essi debbono accorrere scambievolmente in tutti gli
incendi che in tali Comuni si posson destare. Gli avvi-
si hanno ad esser mandati co’ mezzi più solleciti chela
congiuntura presenta.
Art. 221. Della prima guardia di pompieri che giunge sul luo-
go dell’ incendio , il capo assume il comando e la dire-
zione di tutte le opere di spegnimento e di salvezza.
Art. 222. Queste facoltà son cedute da capo a capo secondo
1’ altezza del grado , o 1’ anzianità del servizio a gradi u-
guali , sino al direttore de’ pompieri. Giungendo questi
sul luogo fa tutto suo il dovere di comandare e soprin-
tendere ad ogni maniera di operazioni.
Art. 223. A misura che i pompieri giungono sul luogo dell’ in-
cendio , debbono occupare con le macchine e gli or-
digni loro i sili che indica il capo comandante.
Art. 224. Non possono allontanarsene , nè fare alcuna opera sen-
za esserne comandati dal capo , o a nome di lui.
Art. 225. Così le milizie e gli uomini del buon governo deb-
bono rimanersi alla largo , lasciando tutto il campo al-
1’ opera de’ pompieri, contenendo coloro che potrebbe-
ro ingombrarlo.
Art. 226. I soldati senza armi debbono restar schierati co’ capi
loro in prossimità dell’ incendio. Essi sono del tutto
alla dipendenza del capo dei pompieri , sia direttor ge-
nerale , sia sotto-capo d’ arte, secondo i luoghi e le con-
giunture.
Art. 227. Debbono tali soldati principalmente essere adoperati
a cavare e portar acqua per mezzo delle così dette cate-
ne , e a raccogliere e depositare in luoghi sicuri, alla vi-
sta di tutti , gli oggetti salvati da’ pompieri.
Art. 228. Al cessare del bisogno può il direttore licenziare le
milizie senza armi : le quali in quel che ritiransi a’ lor
quartieri lasciano quel numero di uomini che si giudica
opportuno per dare opera all’ inventario , di ciré qui ap-
presso.
Art. 229. Ne’ Comuni dove sono fontanieri e portatori d’ acqua
municipali , debbono essere messi a’ comandi del capo
de’ pompieri.
Art. 230. Nel bisogno di cavalli e carrettini da trasporto 6 da-
ta a’ pompieri facoltà di usarne , trovandoli dove che
sia. Primi ad usare hanno ad essere i cavalli di pub-
blica amministrazione , quindi quelli de’ cittadini priva-
ti. Sì per gli uni , che per gli altri , è assegnala una
indennità a misura del tempo e dell’ uso.
Art. 231. Nell’attualità di un incendio tutti i pompieri di tutti
i gradi sono obbligati a compiere qualunque operazione
dell’arte loro comune, senza distinzione veruna. Ciascu-
no è obbligato a far tutto , salvo il rispetto che sempre
deesi retribuire alle persone secondo i lor gradi.
Art. 232. Ne’ piccoli Comuni, e dove evvi una sola guardia,
ed in quelli ne’ quali i pompieri sono spartiti pe’ sin-
goli loro siti di lavoro, all’ annunzio del fuoco son dati
stabiliti tocchi di campana dalla chiesa maggiore affin-
chè lutti i pompieri accorressero al luogo dove sono le
macchine, o dove ferve l’incendio.
Art. 233. Ne’ Comuni minori riuniti , il capo della compagnia
maggiore prende il comando e la direzione deile opere
di spegnimento e di salvezza. È alla sua immediazione
il capo de’ pompieri del Comune dove si è appreso il
fuoco.
Art. 234. Per tutti gli aiuti estranei c di supplemento dehbon
valere per questi Comuni le norme emesse innanzi quan-
to agli ordini politici e militari che debbono occorrere
sul luogo dell’ incendio.
Art. 235. Cessato il fuoco, ed ogni ulteriore pericolo, debbonsi
riunire a parte le guardie, o i drappelli accorsi da’ vicini
Comuni, e ciascuno raccogliere le sue macchine e gli ar-
nesi. Dolio stato de’ singoli bagagli si dee far rapporto
all’ autorità comunale, essendo carico del Comune la rin-
novazione delle cose distrutte, e la restaurazione di quel-
le che sono danneggiate dal fuoco. Il capo di ciascuna
guardia fa il primo rapporto al Direttore , c costui alla
podestà municipale.
Art. 236. Spento l’ incendio, si ha 1’ obbligo dal capo de’ pom-
pieri di compilare pubblicamente su la faccia del luogo
un inventario di tutte e singole le cose salvate, e darne
una sommaria consegna a quelle podestà cui spetta
derle a cui si appartengono.
Art. 237. 11 capo che ha comandato le operazioni dell’ incen-
dio , cessali i pericoli , dee farne rapporto all’ autorità
municipale; in che dee significare:
a) il numero dei pompieri accorsi:
b) le cagioni del disastro:
c 5 il cammino fatto dal fuoco :
d ) le operazioni compiute :
e ) i nomi de pompieri che si son segnalati per meri-
to distinto :
f ) 1° stato in che lascia 1’ edificio bruciato.
Art. 238. L autorità municipale dee verificare 1 esposto c farne
rapporto alla podestà distrettuale aggiungendo quanto al
capo o direttore que’ particolari che giudica opportuni.
Art. 239. Il capo del distretto ne’ casi di gravi danni dee con-
dursi sul luogo del disastro , ed ocularmente osservare
le opere fatte, e quanto altro reputi conveniente per cer-
tificarsi sul conto di coloro che sonosi segnalati per me-
rito nelle opere contro 1’ incendio.
Art. 240. Questi rapporti per via delle podestà civili debbon per-
venire al direttor generale , che ne ha da aver registro
sì per la statistica annuale degli incendi dello stato, e
sì per presentare al governo i nomi de’ pompieri che
bari bene meritato dell’ umanità.
CAPITOLO DECI MOSETTIMO
Offici di vigilanze.
Art. 241 I pompieri come quelli che sono esercitati nelle pra-
tiche contro gli incendi valgon meglio che altri a custo-
dire certi edifici dove imminenti e disastrosi sono i pe-
ricoli del fuoco. La vigilanza loro dunque è di obbligo
a’ possidenti e conduttori di teatri durante gli spettaco-
li ; e di tutti coloro che fanno altre rappresentazioni e
feste , anche religiose , dove il concorso delle persone ,
le condizioni de’ luoghi e degli addobbi possono far
temere i danni degli incendi.
Ari. 242. Ne’ teatri minori dove i pericoli del fuoco non pos-
sono tornar a danno de’ vicini editici, deve esserci una
guardia di pompieri durante lo spettacolo soltanto ; e ciò
per guarentigia degli spettatori.
Art. 243. Ne’ teatri di grande importanza, la vigilanza de’ pom-
pieri esser dee continua, tanto in tempo di giorno, che
durante la notte.
Art. 244. Qualunque spettacolo che si vuol fare ne’ teatri deve
esser l’alto con la debita guarentigia. Però è a carico dei
proprietari , o conduttori di essi avvertire il capo dei
pompieri quando si preparano nuovi spettacoli, indicando
se vi son fuochi artitiziali , straordinarie forme d’ illu-
minazione , sontuose e molliplici decorazioni, carte o-
leate ec.
Art. 243. Il capo o direttore de* pompieri deve assegnare il più
opportuno servizio da farsi da 1 pompieri, conformandolo
a’ partiti di prevenzione e di soccorso che sono nell’ e-
di tizio.
Art. 24(i. Debbono i pompieri trovarsi alla posta del teatro
mezz’ ora innanzi che cominci lo spettacolo. Il custo-
de di quello è in obbligo di far loro la consegna di o-
gni sorta d’ ordigni contro gl’ incendi che son deposita-
li nell’ edilizio.
Art. 247. E dovere de* pompieri attendere al compimento di
tutte le norme che ha dato il lor capo , e le speciali i-
struzioni. Hanno facoltà di opporsi a chicchessia che
far volesse altrimenti.
Art. 248. Ad ogni menomo accidente di fuoco pongono in at-
to i mezzi di cui posson disporre , ed è dovere del ca-
po di mandare intorno gli avvisi , secondo è detto nel
capo precedente.
Art. 249. Per i grandi teatri la vigilanza durante il tempo del-
lo spettacolo dee procedere ne’ modi medesimi. Àia per
essi ci ha ad essere una vigilanza serale , una vigilanza
notturna , ed una vigilanza diurna.
Art. 250. La vigilanza serale è fatta di mezz’ ora innanzi , fino
al termine dello spettacolo: la vigilanza notturna comin-
cia dall’uscita di tulli dal teatro e compiesi con lanet-
te : la vigilanza diurna comincia all’ alba e finisce mez-
z’ ora prima dello spettacolo.
Art. 251. I doveri c le facoltà della vigilanza serale sono i
medesimi che per i teatri minori , osservando i regola-
nenli speciali. Tal vigilanza deve esser fatta da quel
numero di pompieri che il direttore giudica necessario,
in considerazione della qualità dello spettacolo , e della
grandezza dell’ edificio.
Art. 252. La vigilanza notturna c composta di una guardia non
meno di due pompieri. Costoro fian da attendere in lem*
po ad ogni menomo indizio o nascimento di fuoco per
tutte le parti più combustibili del teatro.
Art. 253. Ad ogni indizio o accensione l’uno di essi dee fare
l’opera maggiore per trovare e speguere il fuoco, men-
tre I’ altro corre ad avvisare i pompieri della prossima
guardia ed il custode del teatro.
Art. 254. Il capo della guardia , avvisato il primo , secondo la
gravezza dell’ accidente è in obbligo di mandare gli av-
visi notati nel capitolo precedente.
Art. 255. La vigilanza diurna è fatta da una guardia di tre pom-
pieri , la quale dee badare principalmente che le previ-
denze ordinate sieno scrupolosamente eseguite.
Art. 256. Tra tutte le guardie , a carico de’ capi , dee farsi la
consegna delle macchine , degli strumenti ed utensili
che sono nel teatro, presente il custode. Di che si dee
far rapporto al direttore della compagnia ne’ modi det-
ti per i posti di guardia.
Art. 257- Deve esser deputato un capo d’ arte ogni giorno co-
me ispettore del servizio de’ teatri. L’ ora della visita è
in suo arbitrio.
Art. 258. L’ispezione è esercitata:
a ) sul servizio personale della guardia,
b) sull’ integrità ed ottimo stato delle macchine, degli
strumenti ec.
c ) Sull’ acqua de’ serbatoi , e su i condotti di essa.
Art. 259. I capi di compagnia o direttori ban libera 1’ entrata
nel teatro in qualunque ora, e in tutti i siti; ed è lor
conceduta una sedia personale gratuita.
Art. 260. Tutte le autorità per lo mantenimento dell’ ordine
pubblico ne’ teatri debbono prestare 1’ opera loro, essen-
done richieste, a’ pompieri nell’esercizio del geloso in-
carico ad essi affidato.
Art. 261. Ogni teatro deve esser fornito necessariamente:
a ) d’ una , di due , o tre trombe portatili secondo l’am-
piezza.
b ) di serbatoi d’ acqua sull’ alto della scena con tuboli
iu varie direzioni.
c ) d’ una tromba fissa presso un pozzo o cisterna.
d) di ramponi , secchi, spugne sopra pertiche, ec.
e ) d’ una o più scale di legno appropriale alle condi-
zioni dei luoghi.
Art. 2G2. Tali provvedimenti son da fare per tutti i teatri, se-
guendo le espresse norme. A ciò debbono adempiere il
direttor generale , e i direttori provinciali , proponendo
ciò che più opportuno lor sembri per le specialità di ta-
li edifizi nella metropoli e nelle provincie.
Art. 263. Tali proposizioni debbono per gli uffizi di regola man-
darsi al ministero dell’ interno , ed esaminate, per quel-
le delle provincie , dal direttor generale, ed approvate,
hanno a porsi ad atto a spese de’ proprietari de’ teatri.
Art. 264. Provveduto a tali prcsidii, deve il direttor generale
mandare a’ direttori provinciali una forma di regolamen-
to speciale pe’ teatri , indicando 1’ ordine delle vigilan-
ze, le precauzioni migliori consigliate dalla pratica, ed
ogni altra più importante particolarità.
Art. 265. Costoro han facoltà di apporvi note e varianti , cia-
scuno per i teatri che sono nel circolo della propria giu-
risdizione , e possono pure proporne alcun altro più
speciale.
Art. 266. I rapporti loro debbono esser giudicati dal consiglio
de’ pompieri della città capitale, a cui si possono uni-
re altre persone esperte ; e 1’ osservanza di tali regola-
menti patziali è obbligatoria senza l’ approvazione del
capo dello Stato.
Art. 267. Le autorità o deputazioni che si pongono a capo di
feste religiose c civili , o da cui queste a officio dipen-
dono , debbono preventivamente invitare il capo della
compagnia de’ pompieri del Comune , ed informarlo di
ciò che si propongono di fare. Esse debbono adempie-
re tutte le precauzioni che quell’ uomo dell’arte, nella
sua prudenza’, può giudicare adatte ad impedire alcun
danno d’ incendio.
Art. 268. Nelle sontuose e straordinarie feste religiose con gran-
di addobbamenti di arazzi , di stoffe e d’ altro ; ne’ fuo-
chi artificiati , e nelle feste civili in che fannosi parati
ed illuminazione o macchine , o che che sia soggetto al
fuoco, tra le precauzioni, debbono esservi sempre dei
pompieri per la vigilanza , ed in quel numero ebe il
capo loro giudica necessario.
Art. 269. Tutti i privati cittadini possono invitare i pompieri
per uffizio di vigilanza ne’ loro palagi in congiuntura
d’ ogni maniera di feste.
Art. 270. Per qualunque servizio di vigilanza il compenso dei
pompieri è assegnato :
« ) di giorno: da una a quattro ore la metà della mer-
cede di una giornata di lavoro; da cinque ad otto ore
la mercede di un’ intera giornata,
b) dal fare della sera sino alla mezza notte la mercede
di mezza giornata di lavoro, sia qualunque il tempo
die s’ impiega nella vigilanza,
c ) dalla mezza notte all’ alba per qualunque numero di
ore la mercede di una giornata di lavoro.
Art. 271. Per talune feste religiose , a giudizio della podestà
municipale , possono i pompieri condursi senza alcuna
retribuzione provvedendovi il Comune.
Art. 272. 11 compenso per vigilanze deve assegnarsi:
a) per vigilanze diurne: intero a’ pompieri che 1’ ese-
guono.
b) per vigilanze serali: una metà a’ pompieri che l’ese-
guono , 1’ altra metà alla cassa di risparmio.
c ) per vigilanze notturne : intero a’ pompieri.
Art. 273. Tali compensi, da chicchessia provenienti, dehbon
pagarsi al cominciar del servizio al capo de’ pompieri
presente , ritirandone quietanza.
CAPITOLO DECIMOTTAVO
Ordine e successione de’ vari servigi.
Art. 274. Ogni compagnia è partita in tre sezioni , di cui cia-
scuna decsi comporre di egual numero di pompieri ap-
partenenti alle medesime arti , per quanto è consentito
dal numero di tali arti, e dalla quantità de’ pompieri
operai in ciascuna di esse.
Art. 275. Due di tali sezioni voglionsi occupare nel lavoro del-
le officine , o dove esso sia ; ed una nelle guardie per
le poste del paese : e ciò a vicenda.
Art. 276. La giornata di lavoro comprende lo spazio di tempo
stabilito dalle consuetudini . La giornata di guardia
comincia la sera all’ora della cessazione del lavoro e
dura ventiquattr’ ore.
Art. 277. Essendo ordinato il lavoro anche ne’ posti di guar-
dia , un tal lavoro è considerato come quello che si c-
sercita nelle officine del quartier principale. Però faccia-
si in modo che in ciascuna di queste officine seconda-
rie il numero de’ pompieri al lavoro , a qualunque
sezione essi appartengano, sia uguale o maggiore di quel-
lo de’ pompieri che in ogni posta di guardia vi deve
essere per le norme emesse innanzi.
Art. 278. La sera , all’ ora che cessa il lavoro , gli uomini del-
la sezione che entrar deve di guardia occuperanno cia-
scuno le poste loro assegnate, per passarvi la notte. Al-
1’ alba del nuovo di ciascuno occupa la sua officina. Cosi
tali posti han sempre di e notte un numero di pompieri
non minore di quello necessario a’ soccorsi contro gli
incendi.
Art. 279. I pompieri che cscon di guardia possono usar due o-
re per i domestici loro affari , e corso tal tempo deb-
bou rifarsi al quartiere principale , o nelle loro abita-
zioni prossime a questo per esser pronti ad ogni oc-
correnza.
Art. 280. I pompieri dell’ altra sezione , di quella cioè che non
ha lasciata la guardia , e che non è di guardia all’ ora
della cessazione del lavoro, hanno un’ ora da attendere
ai dimestici loro affari , ma pria una metà di essi , e
poscia l’ altra metà quando la prima ì ritornala ai
quartiere.
Art. 281. All’ora del. pranzo i pompieri maritati appartenenti
alle officine del quartiere principale debbono avere a loro
uso da una a due ore secondo le stagioni. Quelli che
si trovano nelle officine delle poste di guardia hanno a
lor agio per il pranzo il tempo necessario e metà per
volta. I pompieri celibi hanno il pranzo dal quartier
principale; per il che rilasciano una quota del lor sa-
lario. Ne’ posti dove non si lavora nelle arti all’ ora del
pranzo si seguono le norme dichiarate all’articolo 147.
Art. 282. I pompieri che si posson trovare applicati al lavoro
fuori de’ quartieri primari e secondari, debbon seguire
nel loro servizio quanto si è detto fin qui. Essi debbon
considerarsi come appartenenti ad una delle poste del
paese.
Art. 283. Le guardie a’ teatri, ed ogni altro servizio di vigilanza
è fatto da’ pompieri della sezione che non è di guar-
dia , nò deve in quel giorno entrar di guardia. Ciascuna
sezione dee formare una vicenda a se per tal servizio
tra tutti i suoi componenti.
Art. 284. Ne’ dì festivi le due sezioni che non si trovano di
guardia, si fanno attendere alle istruzioni speciali. Quin-
di a vicenda una di tali sezioni ha licenza per l’ intera
giornata; e 1′ altra spartita in due metà, ha licenza di
mezza giornata ciascuna. Con ciò si vuol dare la norma
che tra i pompieri di guardia , e quelli del quartiere
principale resti durante il giorno sempre la metà di tut-
ta la compagnia parata ad ogni invito di soccorso.
Art. 285. I pompieri che han licenza, come si è dello nel
precedente Articolo , non posson uscir dall’ ambito del
Comune, senza special permesso del capo della cora-
., pagaia.
Art. 286. I pompieri della sezione che entrar deve di guardia
nel dì festivo, debbonsi trovare al principal quartiere mez-
za ora prima del tempo del mutare della guardia .
Art. 287. In tali giorni i pompieri di guardia, uno per volta ,
hanno ad assistere agli uffizi di religione nelle chiese più
prossime alla posta ove sono.
Art. 288. Tutto il servizio di ogni giorno, col nomedi ciascun
pompiere che deve adempirlo, deve essere indicalo quo-
tidianamente in tavolette affisse nel quarticr principale .
Art. 289. 11 direttore, i vice-direttori, e capi d’arte per inca-
rico del primo debbono fare ispezione in tutte le ore
che son reputate opportune per i quartieri , le case dei
pompieri, e dovunque essi sono per certificarsi che cia-
scuno adempie il proprio dovere.
Art. 290. Nell’ avvenimento degli incendi tutti i pompieri si
muovono al soccorso secondo le norme date innanzi, ed
in virtù di ordini del capo direttore. Cessato il bisogno,
si dee fare in guisa che ciascuno ritorni al proprio la-
voro , se ciò non è impedito da speciali congiunture.
Art. 291. L’appello di ogni qualsiesi servizio in comune, è fat-
to con determinati squilli di trombetta , e vi si deve a-
dempiere prontamente ed ordinatamente.
Art. 292. Ne’ piccoli Comuni non ci ha che una sola vicenda
di servizio, quella delle guardie notturne, come è det-
to all’ articolo 150.
CAPITOLO DECIMONONO
Cassa di risparmio — suoi usi.
Art. 293. Questa cassa dee stare presso l’ officio del Comune,
e si compone :
a) Del risparmio su i lavori,
b ) Delle mercedi per i servigi di vigilanza,
c) Da 10 soldi al giorno per ogni pompiere; 12 per o-
gni sotto-capo d arte, e 15 per ogni capo d’ arte a
carico del Comune.
Art. 294. Il versamento del prodotto de’ lavori , e delle mer-
cedi per i servigi di vigilanza è a responsabilità del ca-
po o direttore della compagnia . Il denaro del Comune
si dee versar nella cassa a rate mensili, ed in ogni pri-
mo di mese.
Art. 295. Da questa cassa si debbono prelevare:
a) dieci soldi al giorno per ciascun capo d’arte.
b) cinque soldi al giorno per ciascun sotto-capo d’ arte,
c ) le giornate pari a quelle del lavoro a que’ pompieri
che fanno ventiquattro ore di guardia senza lavorare;
e ciò per lutti i paesi dove il lavoro è ordinato in
comune .
d ) cinque soldi a’ pompieri di qtie’ Comuni che sono a
guardia la notte , e che il giorno lavorano nelle pro-
prie arti a lor conto .
e ) la mercede di una giornata di lavoro ai pompieri per
ogni sei ore di opera contro gl’ incendi .
f ) le gratificazioni che il direttore propone a favore di
coloro che più degli altri si distinguono in tali fran-
genti , da non superare un’ altra giornata di mercede,
g ) le spese necessarie a mantener la divisa uniforme ai
pompieri soprannumeri , ordinari , sotto-capi , c ca-
pi d’ arte , ed a’ trombetti dove ce ne ha .
h) le spese per i mobili, per lumi e fuochi ne’ quar-
tieri .
Art. 29G. Il supero che alla fine di ogni anno può offerire la
cassa deve esser versato sul cominciar del nuovo anno
nella cassa comunale , e figurare come introito del Co-
mune .
Art. 297. Nella prima metà d’ ogni mese di novembre, deve il
capo de’ pompieri fare un conto delle somme che per
l’ abito uniforme della compagnia debbono pagarsi , e
spettanti all’ anno che va a cessare, affinchè restino nel-
la cassa per essere impiegate a tale uopo .
CAPITOLO VENTESIMO
Soldi e mercedi.
Art. 298. I pompieri di qualunque grado han da avere dalla
cassa de’ lavori la giornata di mercede, secondo le arti
che esercitano ed il merito loro , da certificarsi dal ca-
po o direttore della compagnia .
Art. 299. Ciò che a questo proposito è segnato nel ruolo non
costituisce 1’ obbligo di non potersi aumentare la gior-
nata di mercede: questo aumento è proporzionato alla
maggiore abilità nell’ arte che il tempo e 1’ esercizio può
arrecare negli individui della compagnia .
Art. 300. I pompieri soprannumeri allorché sono adibiti ne’ la-
vori son considerali come pompieri ordinari, e però pa-
gati secondo il lor merito nell’ arte .
Art. 301. I sotto-capi e capi d’ arte oltre alle giornate di mer-
cede ricevono i primi soldi 5, ed i secondi soldi 10 dal-
la cassa di risparmio (Art. 295); e ciò particolarmente
allo scopo di ottenere da’ pompieri che lavorano^alla lo-
ro immediazione la quantità di lavoro che è regolare.
Art. 302. I pompieri ordinari, e i soprannumeri ciré fan guardia
per ventiquattro ore senza lavorare , ricevono dalla cas-
sa di risparmio una giornata pari a quella del lavoro .
Art. 303. Ne’ dì festivi , ed in tutti gli altri che 1’ uso e la
consuetudine fan desistere da’ lavori manuali, i pom-
pieri di guardia ricevono la metà della mercede della
giornata di lavoro .
Art. 304. Dove il lavoro è ordinato , avvenendo che manchi per
straordinaria congiuntura , dalla cassa de’ lavori son pa-
gati a’ pompieri ordinari per ogni dì soldi 10, a‘ sotto-
capi soldi 12, a’ capi d’arte soldi 15.
Art. 305. I pompieri hanno una parte della mercede dei servigi
di vigilanza serale, come è detto all’ Art. 272. E ne’ pic-
coli Comuni , dove è diffìcile che sicno teatri, ed altri
spettacoli , debbono avere per ogni notte che son di
di guardia soldi 5.
Art. 30C. Una lira al giorno è data a’ trombetti, indipendente-
mente dalla mercede che posson ricevere, se si adope-
rano a qualche arte, e per le ore che può permettere il
lor servizio .
Art. 307. Il computista di ciascuna compagnia riceve un soldo
mcnsuale proporzionato all’ importanza del suo officio
proveniente dal genere e dalla quantità di lavoro a cui
è esercitata la compagnia .
Art. 308. I soldi a’ capi , direttori distrettuali , provinciali , e
generale è assegnato per i capi di scudi annuali,
per i direttori distrettuali di scudi ; pe’ direttori
provinciali di scudi ; per il direttor generale di
scudi (1 ) .
Art. 309. Il soldo de’ vice-direttori ha ad essere di un quar-
to maggiore di quello de’ direttori o capi dell’ immedia-
to circolo di minor giurisdizione.
CAPITOLO VENTESIMOPRIMO
Privilegi — Incoraggiamenti — Segni d’ onore.
Art. 310. In tutti i paesi, anche in quelli dove il lavoro non
v è ordinato in comune , i pompieri debbono essere scel-
ti a preferenza , come artigiani , di tutti i lavori pub-
blici .
Art. 311. L’autorità comunale deve invitare i privati cittadini
a commettere il lavoro per essi, in quanto è possibile,
a questa classe eletta di artigiani .
Art. 312. Ogni pompiere può chiedere dalla cassa di risparmio,
(t) Non saprebbe*! ben definire questi soldi, non prendendosi in considerazio-
ne un particolare Stato ; ed essendo da determinare per tatti particolari , come a
dire dalle opere varie e moltiplici per le industrie . per le miniere , per le co-
struzioni pubbliche ec. che fan variare da Stato a Stato la condizione delle per-
sone indicate atte ad esser poste in cima delle istituzioni de’ pompieri.
o dalla cassa de’ lavori un prestito senza interesse per
far fronte alle spese bisognevoli a qualche lavoro com-
messogli nella propria arte .
Art. 313. Tal prestito si concede dopo che l’autorità munici-
pale siesi certificata, coll’ uffizio del capo o direttore,
della verità dell’ esposto . La restituzione far si deve ad
opera compiuta , o a rate settenarie o mensuali, secon-
do reputa I’ autorità municipale, inteso il capo della
compagnia .
Art. 314. Quantunque i pompieri non fossero uniti in compagnie
militari, pur tuttavia il nobile loro ufficio richiede c si
concedono gli onori militari .
Art. 315. I soprannumeri e pompieri son considerati come ap-
partenenti a’ corpi scelti delle milizie. I sotto-capi e ca-
pi d’ arte hanno gli onori di sott’ uffiziali di tali corpi,
secondo il lor grado . I capi di compagnie , i direttori
distrettuali , i vice-direttori provinciali hanno gli onori
dovuti agli ufficiali da subalterno ad ufficiai superiore.
Il direttore .generale ha gli onori di colonnello.
Art. 31G. Questi onori fanno di diritto godere a coloro che ne
sono rivestiti lutti i riguardi che si usano verso gli uf-
ficiali delle milizie . E però i capi e direttori inlerven-
vengono a tutte le feste , adunanze , c ad ogni qua-
lunque solennità , nelle quali sono invitati gli uffiziali
delle milizie .
Art. 317. Ogni persona appartenente al corpo de’ pompieri,
sempre che ne veste la divisa , ne gode gli onori , ed i
privilegi. Medesimamente deve fare a’ più elevati in gra-
do gli onori istessi che gli son fatti dagli inferiori se-
condo i gradi .
Art. 318. Megli avvenimenti degli incendi non è permesso a
qualunque militare di qualunque arma, ed a nessuna
autorità , immischiarsi delle opere de’ pompieri , essen-
do il più graduato di essi responsabile della buona riu-
scita di tali opere ; nè il maggior grado dà diritto a tra-
scurare questo dovere .
Art. 319. Tutti i pompieri indistintamente sono esenti da qua-
lunque servizio militare , e da qualunque obbligo d’ uf-
fizio nel Comune. L’ ascrizione al ruolo de’ pompieri
porta di conseguenza la radiazione dalle liste del servizio
militare .
Art. 320. Qualunque pompiere può contrarre matrimonio dopo
il parere favorevole del consiglio de’ pompieri comuna-
li, espresso in un rapporto alla prima autorità del distretto
che deve approvarlo. Criterio principale di questo rap-
porto sono la condotta morale del richiedente , la pos-
sibilità di mantenere la famiglia con la mercede che
gode come artigiano.
Art. 321. I pompieri infermi hanno ad esser curati o negli o-
spedali , o presso le proprie case . Negli ospedali è loro
assegnato un luogo a parte . Nelle proprie case il medi-
co del Comune è obbligato governare 1’ infermo , ed a
far rapporto al direttore della malattia , della possibili-
tà della guarigione, della morte.
Art. 322. Il direttore deve proporre la sovvenzione da darsi ai
pompieri infermi , la quale si vuol proporzionare a’ lo-
ro anni di servizio , alle qualità morali , a’ servigi
venduti.
Art. 323. Quando per infermità il pompiere non è più atto al
servizio della compagnia deve essere giubilato, seguendo
le norme di che appresso sarà detto.
Art. 324. Per qualunque delitto onde un pompiere si rende col-
pevole (li arresto, l’ esecuzione deve essere preceduta da
un avviso all’ autorità municipale, di che tosto dee far-
ne consapevole il direttore.
Art. 323. Se il delitto non è infamante , c se la pena è di
breve detenzione, i requisiti personali del pompiere pos-
sono valere , a proposta del direttore , a fargli aver di-
ritto ad una sovvenzione per mantenersi nel carcere.
Art. 326. In ogni anno i Comuni , secondo la lor grandezza ,
hanno a porre la somma di lire 230 a 1000 per grati-
ficare straordinariamente que’ pompieri che si segnalano
per azioni singolari di coraggio c di zelo nelle congiun-
ture degli incendi.
Art. 327. Ogni straordinaria prova di coraggio, ogni gravissimo
rischio corso nella persona , o di esso sofferendone gli
effetti , per azione di spegnimento del fuoco, e di sal-
vezza altrui , dà un diritto a’ pompieri pari ad un an-
no o due di servizio , secondo i danni personali sofferti,
da tenersene conto nella giubilazione.
Art. 328. La concessione indicata nel precedente articolo deve
esser fatta dall’ autorità Suprema dello Stato a proposi-
zione del ministro degli affari interni sopra i rapporti e
pareri de’ direttori comunali , del consiglio de’ pompie-
ri locale , e dell’ autorità provinciale.
Art. 329. Il capo o direttore notando che alcun pompiere siesi
renduto meritevole di essere in tali modi straordinariamen-
te gratificato, ne dee far rapporto speciale al consiglio dei
pompieri comunali , dichiarando i servigi rcnduti , i pe-
ricoli corsi , le ferite toccate , ed ogni altra particolarità
dell’ avvenimento ; e quindi dee proporre secondo la ra-
gione del merito la gratificazione pecuniaria, o l’au-
mento del tempo dell’ ufficio. Il consiglio approva l’in-
coraggiamento se pecuniario, o invia per le superiori ap-
provazioni analogo rapporto nel caso del secondo depen-
nati guiderdoni .
Art. 330. Il direttore generale in ciascun anno deve proporre
al governo per un numero di medaglie i nomi ile’ pom-
pieri che per le loro opere filantropiche, per coraggio,
attività, e valore se ne sono renduti meritevoli.
Art. 331. Queste medaglie con i diplomi corrispondenti debbo-
no essere inviati a’ vari capo-luoghi delle provincie do-
ve appartengono i pompieri premiati. In un giorno as-
segnato debbonsi riunire nel capo-luogo un certo nume-
ro di pompieri di vari Comuni della provincia , dove
l’autorità superiore, fatto un analogo discorso dee ren-
der noti i meriti de’ premiati , 1’ incoraggiamento otte-
nuto, e dee studiarsi di solennizzare ne modi più ac-
comodati questa festa dedicata alla più bella tra le virtù.
Art. 332. Sempre che il direttor generale giudica opportuno ,
ottenutone superiore permesso , può con lettere circola-
ri a tutti i capo-luoghi di provincie render nolo un fat-
to segnalato di coraggio , indicandone i particolari , e
pubblicando i nomi de’ valorosi che 1’ bau compito.
Queste circolari hanno od esser notificate ne’ Comuni ,
e rimangono negli archivi delle compagnie. Un sunto di
tali cose deve esser sempre inserito ne’ pubblici fogli .
Art. 333. Morendo un pompiere nell’ esercizio del proprio offi-
cio, o per cagione di quello e non più tardi di un mese
dall’ epoca del danno sofferto, c lasciando genitori o figli
minorenni, costoro han diritto od una pensione , come
è detto in seguito.
Art. 334. I figli superstiti di età minore han pure ad essere e-
ducati a cura del Comune con la quota di pensione che
loro spetta , ed istruiti che saranno in un’ arte, son di
diritto allogati nel ruolo de’ pompieri ordinari.
CAPITOLO VENTESIMOSECONDO
Disciplina.
Art. 335. Il mantenimento della disciplina propria de’ pompie-
ri d’ogni compagnia si appartiene al loro capo o diret-
tore , clic dee curarne 1’ esatto adempimento .
Art. 336. È nella facoltà del maggior graduato delle compagnie
assegnare secondo i mancamenti , le punizioni seguenti,
a ) Semplice riprensione.
b) Riprensione fatta nota all’autorità municipale con an-
notazione nel ruolo .
c ) Privazione di una parte, o di tutta la mercede di u-
no a tre giorni di guardia a beneficio della cassa di
risparmio .
d) Simile privazione di mercede con nota nel ruolo,
e ) Detenzione di uno a tre giorni , con perdita di sala-
rio , nella sala di correzione del corpo , o presso la
casa comunale .
f ) Simile punizione con annotazione nel ruolo ■
g) Privazione di uno a tre giorni dell’assegno a’ sotto-
capi e capi d’ arte dalla cassa di risparmio,
li ) Simile punizione con nota nel ruolo .
Art. 337. I pompieri colpevoli di gravi mancamenti possono, a
proposta del direttore , essere espulsi dal corpo. Questa
punizione deve ordinariamente portare 1’ approvazione
della prima autorità provinciale, la quale sarà data die-
tro il parere del consiglio de’ pompieri locali , e del di-
rettore provinciale .
Art. 338. Nel caso di straordinario mancamento , perchè la pu-
nizione seguisse immediatamente la colpa , 1’ espulsione
può essere pronunziata dal consiglio de’ pompieri locali
in forza di rapporto del direttore, rimanendo costoro re-
sponsabili dell’ operato da essi .
Art. 339. Se l’espulsione è pronunciata contro un pompiere
che si trova nella condizione espressa nell’ Art. 106,
cioè che abbia cominciato 1’ officio in un’ età che pote-
va imporgli 1’ obbligo del servizio militare, 1’ espulsione
porterà di conseguenza il dovere di compiere in uno dei
corpi militari di linea un periodo di servizio maggiore
di due anni di quello determinato da’ regolamenti mi-
litari.
Art. 340. In ogni altro caso 1’ espulsione porta la conseguenza
di dover soggiornare da uno a sei anni in altro Comu-
ne della provincia , da indicarsi dal direttore , a secon-
da del fallo commesso.
Art. 341 . Sempre che fa uopo, le podestà di polizia, e qualunque
ufficiale del pubblico potere , dee concorrere alle richie-
ste del direttore perche il pompiere colpevole compiala
punizione che ha meritato.
Art. 342. Qualunque pompiere inferiore di grado deve ciecamen-
te obbedire agli ordini che gli son dati da’ maggiori gra-
duati , e dagli uguali più anziani nell’ officio , senza me-
nomamente contrariarli , o cangiarli.
Art. 343. Chi ha facoltà di comandare deve usar modi decenti
nell’ esercizio di essa. li notato come atto di demerito
ogni modo inurbano e provocante.
Art. 344. Le disubbidienze ne’ quartieri , nelle officine , nelle
scuole speciali per gli ammaestramenti son punite con
riprensioni , privazioni di mercedi , detenzioni semplici,
0 con ricordi nel ruolo , secondo i casi , le recidive , e
le condizioni del fallo, di cui è giudice il direttore.
Art. 345. Le disubbidienze ne’ momenti degli incendi, essendo
colpa gravissima, portan sempre l’espulsione dal corpo,
purché non abbia il pompiere imputate ragioni eviden-
ti di scusa.
Art. 34G. La provocazione de’ superiori verso gl’inferiori è con-
siderata come disubbidienza agli ordini disciplinari del
corpo.
Art. 347. La disubbidienza accompagnata da parole indecenti è
un motivo di gravezza della colpa.
Art. 348. Il disubbidire con usar vie di fatto contro i propri
superiori reca sempre , c senza accogliere scusa, la pe-
na dell’ espulsione col massimo delle conseguenze che
ne emergono ; salvo i casi di reati contemplati dalle leg-
gi penali dello Stato, e puniti a norma delle medesime.
Art. 349. Nelle guardie, nelle officine, negli offici di vigilanza,
ed in qualunque altra congiuntura sia in servizio o fuori
di esso , ciascun individuo del corpo è obbligato alla
più singolare subordinazione ed al rispetto maggiore verso
1 superiori di qualunque grado, e gli uguali più anziani.
Art. 350. La svogliatezza nel lavoro, la poca attenzione in com-
piere l’opera affidala ad un pompiere è punita con pe-
na pecuniaria su la giornata di mercede in benefizio del-
la cassa di risparmio.
Art. 351. Il capo d’arte che è responsabile dell’economia ed
esattezza del lavoro affidatogli , è in obbligo di far no-
tare al capo o direttore della compagnia il pompiere po-
co accorto o negligente.
Art. 352. Nessun pompiere di grado che sia può allontanarsi
dal proprio Comune senza permesso del direttore. Co-
loro che commettono mancamenti per questa prescri-
zione, sono puniti come disubbidienti, ed a seconda del-
le condizioni che accompagnano il fallo.
Art. 353. Ogni pompiere che si mostri incapace di correzione
e che ha ricevuto più volte le medesime punizioni senza
emendarsene , è espulso dalla compagnia.
Art. 354. Simile punizione incontra colui che da’ tribunali com-
petenti è condannato ad alcuna pena per delitto infa-
mante.
Art. 355. Ogni qualsiasi uomo della corporazione che contrae
matrimonio senza averne ottenuta licenza , costituisce
una famiglia che non gode alcuno de’”privilegi concedu-
ti a quella de’ pompieri.
Art. 356. I capi , direttori e vice-direttori sono soggetti ad u-
sarsi ubbidienza e subordinazione a norma del grado ,
polendosi dal più elevato in grado ordinarsi agli inferio-
ri 1′ arresto nelle lor case sino a tre di , salvo i casi ,
considerati di sopra, che possono far provocare dall’ au-
torità Suprema la dimissione dall’ officio.
CAPITOLO VENTESIMOTERZO
Amministrazione — Conti con le Società assicuratrici
Jc’ danni del fuoco.
Art. 357. L’ amministrazione finanziera di ogni compagnia si
appartiene all’ autorità comunale , ed immediatamente al
capo o direttore delle compagnie medesime.
Art. 358. Non più tardi della prima metà del mese di decembre
ciascun direttore dee fare il conio di prevenzione delle
spese dell’ anno che va a cominciare. Questo conto dee
principalmente indicare:
a ) I soldi.
b) Gli assegni per la cassa di risparmio,
c ) Le spese di governo delle macchine e de’ quartieri,
d ) Le gratificazioni presuntive:
Art. 359. Questo conto per l’ esattezza numerica dee esser sot-
toscritto dal computista.
Art. 360. Ogni pagamento deve esser fatto in virtù di mandato
che il direttore invia all’ officio comunale , presso cui
evvi la cassa di risparmio. Ciascun mandato deve esser
sottoscritto dal computista.
Art. 3G1. Un controllo di tutte le spese deve esser tenuto al-
1’ officio del Comune per aver presente un conto simile
a quello che porta il computista della compagnia.
Art. 362. L’ amministrazione della cassa de’ lavori si appartie-
ne al direttore, coadiuvato dal computista. Il direttore
come è responsabile degli introiti , lo è pur degli esili
di tal cassa.
Art. 3G3. La compera delle materie gregge dee farsi con le con-
suete forme amministrative.
Art. 3G4. In ogni sei mesi almeno una deputazione del consi-
glio municipale mista al consiglio de’ pompieri dee veri-
ficare i conti di questa cassa per le relazioni del diret-
tore , che non avrà voto in questa verifica, c documen-
tarne lo stato. Il rendiconto approvato dee restare pres-
so il direttore. Una copia del conto è conservata nell’of-
ficio del Comune.
Art. 3G5. In ogni tempo il Comune può richiedere ed osserva-
re i conti della cassa de’ lavori , abbreviando il detto pe-
riodo de’ sei mesi. Approvato che sia un conto, non può
più fare oggetto di esame.
Art. 3GG. Nel conto preventivo, di che si è parlato all’ art. 358,
deve farsi ragione del risparmio ottenuto su i lavori ; ed
il versamento di esso alia cassa di risparmio esser dee
conteggiato sino a’ primi 15 giorni del mese di decem-
bre. Il risparmio per i lavori degli altri 15 giorni figu-
rar deve nel conto de) successivo anno.
Art. 3G7. Ne’ Comuni dove sono Società assicuratrici de’ danni
del fuoco , esse debbono sopportare , secondo le norme
che qui appresso son poste , una parte delle spese ne-
cessarie al governo de’ pompieri.
Art. 368. Perciò nel farsi il conio di prevenzione , ciascun di-
rettore dee portare in diminuzione dell’esito del Comu-
ne la somma clic per 1’ anno scorso dee pagarsi dalle
Società assicuratrici.
Art. 369. Questa somma dev’ esser pari a quella che tale Socie-
tà pagava annualmente a’ soccorritori avventicci , o per i
propri aiuti, facendo un conto ragguagliato per molti
anni.
Art. 370. L’ aumento o la diminuzione delle imprese, dove una
lunga esperienza può esser consultata , porta proporzio-
natamente aumento o diminuzione nella detta somma.
Art. 371. Nel caso di non potersi consultare con prohlto l’e-
sperienza , e d’ altronde conoscendosi il valore delle case
c de’ mobili del Comune , per le imposte da cui son
gravati , si dee calcolare qual parte di questi valori riu-
niti sono assicurati contro i danni del fuoco , e quale
la parte non assicurala. Da questi argomenti trar si de-
ve il rapporto tra la quota delle spese per lo governo
de’ pompieri che deve esser sopportata dalla Società as-
sicuratrice , e quella pertinente al Comune.
Art. 372. Si può ancora ricorrere, occorrendo, al fatto di ve-
dere quale è il numero delle case assicurate , e quale
quello delle case non assicurale, per assegnare la rela-
zione tra le dette spese; nella considerazione che i ri-
schi degli incendi sono proporzionati alle cuse , ossia ai
fuochi di una qualunque città.
CAPITOLO VENTESIMOQUARTO
Giubilazioni e pensioni.
Art. 373. £ fondala una cassa per le giubilazioni a’ pompieri ,
e per le pensioni alle loro famiglie, da un assegno del
2 4 P er 100, che ciascun Comune dee corrispondere an-
nualmente, sull’intera somma de’ soldi , e delle merce-
di proprie a’ lavori nelle differenti arti di tutti i pom-
pieri.
Art. 374 I capitali così raccolti debbono esser posti in fruito
in quel modo che meglio verrà giudicato ; ed il pagamento
del 2 1 per 100 a carico de’ Comuni cesserà quando ste-
si raggiunta una somma il cui frutto è tale da pareggia-
re 1’ annuo valore delle giubilazioni c pensioni.
Art. 375. Ogni pompiere clic è stato in officio per trenta anni
senza alcuna interruzione, Ita diritto alla giubilazione col
godimento degli interi averi die, sia come soldo, sia
come mercede di lavoro si trova ad avere al tempo del-
la giubilazione. Questo periodo è computato dal giorno
dell’ ammissione al corpo, non escluso il servizio pre-
stato da soprannumero.
Art. 37G. L’ età di sessanta anni compiti, o l’abituai cagione-
volezza di salute sono le condizioni da concedere la giu-
bilazione innanzi 1’ assegnato periodo con emolumento
proporzionato agli anni di servizio nel corpo. La secon-
da delle addotte cagioni di giubilazione è di giudizio del-
1″ autorità provinciale, su i rapporti de’ capi di compa-
gnia , e del consiglio de’ pompieri comunali del luogo u-
ve appartiene il pompiere da giubilarsi.
Art. 377. Il giudizio dell’ autorità provinciale dee riportare 1’ ap-
provazione del ministro degli affari interni da pompiere
a capo d’ arte incluso, e dalla Suprema autorità per lut-
ti gli altri.
Art. 378. Per ogni anno di servizio si computa un trentesimo
degli averi per assegno di giubilazione. Però la giubila-
zione non dee avere mai assegnamento maggiore del sol-
do intero.
Art. 379. Non ha diritto ad alcuna giubilazione chiunque venga
espulso dal corpo per motivi di cattiva condotta in esso.
Art. 380. Dove nel disimpegno del proprio officio un pompiere
resti inabilitato a continuare il suo servizio nel corpo ,
e ad esercitare la propria arte , sia qualunque il tempo
trascorso nell’officio, ha diritto alla giubilazione col go-
dimento degli interi averi , e come pompiere , e come
artigiano.
Art. 381. Se in tal caso gli anni di servizio già sono tanti da
dar diritto all’assegno come nell’articolo precedente, o
a gran parte di esso, in virtù di rapporto del direttore
può richiedersi dall’ autorità Suprema un assegno straor-
dinario dalla cassa delle giubilazioni.
Art. 382. Cessando di vivere un pompiere, debbesi osservare per
i suoi superstiti, quanto alla pensione, le leggi vigenti
per le pensioni alle famiglie degli uffiziali civili dello
Stato , con le concessioni , i privilegi , e speciali consi-
derazioni , di che qui in seguito.
Art. 383. Morendo un pompiere esercitando il proprio officio ,
o per cagione immediata di quello , e non più tardi di
un mese dal giorno del danno sofferto nella persona , ai
genitori, alle vedovo, ai figli di età minore spetta una
pensione pari a quella che sarebbe toccata al defunto ,
se si fosse giubilalo al tempo della morte , e da partir-
si a rate uguali tra loro.
Art. 384. Se al tempo della morte la pensione che avrebbe po-
tuto spettare al defunto, è meno della metà degli ave-
ri che egli godeva , la pensione non deve esser mai
al di sotto di tale metà , potendosi invece , per Supe-
riore concessione , ed in considerazione de’ molti super-
stiti aumentare ancora siffatto assegno.
Art. 383. Se i superstiti di pompieri comunque trapassati , so-
no figli di età maggiore , ma inabilitati per molivi di
salute a procacciarsi la sussistenza, o figlie maggiori ma
nubili, sono considerati come minori.
Art. 38G. La quota della pensione a’ genitori dee loro esser da-
ta nel caso che erano alimentati da’ figli , o si trovano
ad esercitare un’ arte che 1’ età possa impedire di con-
tinuare. Avendo il genitore altro uffizio con soldo , non
ha diritto alla pensione, c resta pure annullata quella
della moglie sua.
Art. 387. Le fighe vedove, se convivono col padre al tempo del-
la costui morte , e provano di non godere altro assegno,
han diritto alla quota di pensione. Nel caso di altro as-
segno , se è minore della quota di pensione, debbono a-
verc la differenza ; se uguale o maggiore, non han dirit-
to a pensione alcuna.
Art. 388. Se il defunto lascia qualunque patrimonio , sieno an-
che contanti , la cui rendita è maggiore del doppio del-
1’ assegno di giubilazione , i superstiti non han diritto
ad alcuna pensione. In ogni altro caso di minor patri-
monio esso non forma stato nella liquidazione delle
pensioni.
Art. 389. Nel caso che la rendita appartiene ad un solo dei su-
perstiti, per la quota di costui si vuole osservare quan-
to si è qui disposto. Così , se ad una parte di supersti-
ti si appartenga la rendita.
Art. 390. Nel caso che la pensione si partisca a più superstiti,
a misura che costoro van mancando , la quota loro de-
ve aumentarsi agli altri superstiti , fino a che l’ assegno
individuale non supera il quarto degli interi averi che
sarebbero spettali al pompiere al tempo della morte;
nel qual caso il di più è ritenuto.
Art. 391 . La medesima norma dee seguirsi nel caso de’ figli che
divengono maggiori , ed i quali non han diritto più a
pensione ; o nei caso di figlie che si maritano, o entra-
no in un chiostro , o pure sono altrimenti provvedute
dalle pubbliche istituzioni di beneficenza.
Art. 392. I figli maschi possono ad istanza del Comune essere
raccolti senza vcrun pagamento in una scuola di arti e
mestieri, in un collegio, ospizio, o conservatorio dove
abbiano opportunità di apprendere una tra le arti pro-
prie de’ pompieri.
Art. 393. Per l’applicazione di ciò che si è detto nel preceden-
te articolo, fa mestieri che nella scuola , o nell’ ospizio
che sia , vi abbiano alunni mantenuti a spese dello
Stato.
Art. 394. -La quota di pensione non è pagata a quello de’ figli
del pompiere defunto , che senza alcun pagamento è rac-
colto e governato in una qualsiasi casa di educazione.
Art. 393. Occorrendo, il Comune paga all’istituto qualunque la
quota di pensione per far fronte al mantenimento del
figlio o de’ figli del pompiere defunto; ciò nel caso che
non vi sieno piazze a conto dello Stato.
Art. 396. Non essendo sufficiente la quota di pensione alla pa-
ga richiesta, può intercedersi dal potere Supremo per gra-
zia speciale , ed in considerazione de’ segnalati servigi
renduti dal defunto, il soprappiù ebe fa mestieri.
Art. 397. In ogni altro caso , e quando avvenga che i figli dei
pompieri non possano essere accolti in ispeciali istituti
di educazione per gli artigiani , e non avendo parenti
che possano averne cura, eglino debbono affidarsi a’ più
probi ed anziani pompieri maritati , perchè ne abbiano
cura e li educhino in una delle arti da essi esercitata.
Art. 398. L’autorità del Comune sorvegliar deve a tale educa-
zione con ogni possibile cura ; e la quota di pensione
è pagata al pompiere presso di cui allogansi il figlio o„
i figli del defunto. ‘
Art. 399. Nel caso dell’ Art. 385 , cioè quando tra i superstiti
vi sono figli che per motivi di salute non possono pro-
cacciarsi da se la propria sussistenza, e che sono altre-
sì maggiori, il Comune provocar deve quel provvedimen-
to Superiore atto a far mantenere in uno degli istituti
di beneficenza tali superstiti. In questo caso la quota
della pensione vuoisi ridurre alla metà.
Art. 400. Per istraordinaria benemerenza , può invocarsi dal-
1’ autorità Suprema una modesta dote alle figlie nubili
de’ pompieri defunti che passano a marito. Questa dote
esser dee prelevata o da una delle istituzioni all’ uopo
esistenti o dalle casse delle giubilazioni c pensioni.