I vigili del fuoco in qualità di Ufficiali ed Agenti di P.G., limitatamente ai compiti ad essi
attribuiti per legge (Capo III e IV del D.Lgs 139/2006 “Riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229″ – Prevenzione incendi, vigilanza
antincendi e soccorso pubblico), svolgono le funzioni di cui all’art.55 del c.p.p. ovvero:
Prendere notizia dei reati già commessi o in atto
Impedire che i reati vengano portati a ulteriori conseguenze
Ricercare gli autori dei reati
Individuare e assicurare le fonti di prova
Raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale
L’acquisizione della notizia di reato (art. 330/335 c.p.p.) da parte dei VV.F. può avvenire
mediante:
operazioni ispettive, di vigilanza o di soccorso
informazione occasionale
denuncia, anche anonima (ad esempio un esposto)
notizia confidenziale
referto
querela
In linea generale, i casi più ricorrenti nell’attività svolta da un capo squadra dei vigili del
fuoco per cui si acquisisce notizia di reato, sono quelli legati all’attività di soccorso
tecnico urgente.
In relazione ai compiti d’Istituto dei VV.F., può ritenersi ricorrente l’accertamento dei
seguenti reati del codice penale (elenco esemplificativo e non esaustivo):
art. 423, 423/bis, 425 – incendio doloso
art. 449 – incendio colposo
art. 424 – danneggiamento seguito da incendio
art. 426, 449, 450 – inondazione, frana o valanga
art. 427, 449 – danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga
art. 428, 449, 450 – naufragio, sommersione o disastro aviatorio
art. 430, 449, 450 – disastro ferroviario
art. 434, 449 – crollo di costruzioni
art. 678, 678/bis, – fabbricazione di materie esplodenti, detenzione precursori di
esplosivi
art. 679, 679/bis, 680 – omessa denuncia di materie esplodenti e di precursori di
esplosivi
art. 437 – rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
art. 451 – omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
art. 650 – inosservanza provvedimenti dell’Autorità per ragioni di sicurezza pubblica
art. 681 – Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento
Altri reati sono previsti da leggi speciali, ad esempio in materia di prevenzione
incendi, di sicurezza sui luoghi di lavoro, etc.
Acquisita la notizia di reato, come ad esempio quella relativa ad un incendio
appartamento piuttosto che di altro edificio, la P.G. svolge d’iniziativa i compiti ad essa
assegnati dagli articoli di cui al Titolo IV del c.p.p. (artt. 347 – 357).
Quali sono dunque le attività che un Capo Squadra, in quanto Ufficiale di
Polizia Giudiziaria è tenuto a svolgere, ai sensi delle funzioni sancite dal c.p.p.,
una volta acquisita la notizia di un reato?
In primo luogo:
Conservazione dello Stato dei luoghi
(art. 354 c.p.p. “Accertamenti urgenti sui luoghi,
sulle cose e sulle persone. Sequestro)
Art. 354 c.p.p. – Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone.
Sequestro
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose
pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non
venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero.
Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si
disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire
tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali
di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei
luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o
ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le
misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la
conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla
loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri
la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità. Se del caso,
sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.
Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria
compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione
personale.
Cosa deve fare dunque la P.G. per operare una efficace conservazione dello
stato dei luoghi?
Gli ufficiali d ipolizia giudiziaria compatibilmente con le prioritarie esigenze legate
alle operazioni di soccorso tecnico urgente:
limitano le attività di smassamento per il minuto spegnimento;
limitano l’uso di violenti e copiosi getti d’acqua;
limitano lo spostamento di oggetti, materiali, apparecchiature e comunque
l’alterazione del luogo dell’evento se non limitatamente ad attività strettamente
necessarie alle operazioni di soccorso
Gli ufficiali di polizia giudiziaria annotano nei rapporti d’intervento, tutte quelle
attività svolte sullo scenario d’incendio, quali ad esempio: messa in sicurezza degli
impianti, forzatura di ingressi, zone di attacco dell’incendio, etc. non altrimenti
desumibili nelle successive fasi investigative.
Annotano tutte quelle informazioni acquisite durante le operazioni di soccorso come ad
esempio quelle relative alla situazione rinvenuta all’arrivo sul posto e quelle sulle fasi di
evoluzione dell’incendio, o sulla precisa sequenza di eventi (incendi ed esplosioni o
viceversa).
In sostanza l’attività d’indagine segue quella del soccorso tecnico urgente ma,
le informazioni desunte nelle fasi del soccorso sono preziosissime per la
successiva attività investigativa volta alla ricostruzione della causa e dinamica
d’incendio.
Ritorniamo per un momento all’attività d’iniziativa svolta dalla P.G. e in particolare
all’acquisizione della notizia di reato. L’art. 347 del c.p.p. stabilisce l’obbligo per la P.G.
di riferire, senza ritardo, la notizia di reato. La citata norma prevede che siano riferiti
per iscritto “gli elementi essenziali del fatto”.
Tali elementi sono quelli che qualificano sotto l’aspetto circostanziale le condotte
criminose descritte dalle norme del diritto penale. Più precisamente qualsiasi reato non
puòprescinderesottoilprofiloconcretodalluogo in cui è stato commesso, dall’epoca
in cui è stato commesso e dall’azione oppure omissione che costituisce
alternativamente o anche congiuntamente la condotta dell’autore del reato (o degli
autori del reato).
1.L’indicazione del luogo del commesso reato è indispensabile per fissare la competenza
territoriale dell’autorità giudiziaria.
L’epoca del commesso reato (cioè la data il più possibile precisa) è indispensabile sia
per la decorrenza del tempo della prescrizione estintiva del reato sia per la valutazione
del termine per proporre la querela.
L’azione dovrà essere descritta, possibilmente in modo non generico e ricalcando
ragionevolmente il racconto della persona offesa o di altre persone in grado di riferire.
Laddove l’autore o gli autori li abbiano utilizzati nel perpetrare l’azione, dovranno essere
precisati i “mezzi” in modo non generico sia per consentire all’autorità giudiziaria di
valutare l’idoneità rispetto all’evento prodotto e, soprattutto, nei casi di reato tentato
rispetto all’idoneità a produrre l’evento mirato (e non prodotto) sia per consentire
all’autorità giudiziaria di ravvisare eventuali circostanze aggravanti.
Ad esempio:
nei casi d’incendio è superfluo rammentare quanto sia importante la descrizione di
eventuali mezzi utilizzati dall’autore per innescare il focolaio o per favorire il propagarsi
delle fiamme. Anche l’oggetto dell’azione, vale a dire il bene economico danneggiato
oppure messo in pericolo, va precisato in quanto indispensabile a qualificare il reato ed
a ravvisare eventuali circostanze aggravanti.
Per quanto concerne invece la condotta omissiva la correlazione con un obbligo
normativo dell’autore o degli autori comporta la precisazione delle norme di legge o di
regolamento che impongono al soggetto di attivarsi in determinate circostanze ovvero
entro un termine determinato.
laddove siano vigenti norme giuridiche che impongono la messa in regola di impianti ed
apparecchiature entro un termine fissato, dovranno essere indicate in modo specifico
con riferimento alla categoria di soggetti tenuti ad adempiere all’obbligo.
La condotta (sia attiva che omissiva) non può prescindere dall’identificazione del
soggetto attivo o autore del reato, tranne ovviamente i casi di autore “ignoto”. Inoltre,
in vista della prospettiva dibattimentale deve essere messo in atto ogni sforzo per
ipotizzare ragionevolmente il movente, in quanto tale aspetto psicologico nel delitto
doloso orienta il giudice alla quantificazione della pena da infliggere.
Peraltro, l’accertamento del “movente” correlato con il soggetto attivo del reato fornisce
elementi di prova logica.
Ad esempio:
E’ evidente che un movente di procacciarsi un illecito profitto, ad esempio lucrando un
indennizzo assicurativo, comporta la ravvisabilità dell’incendio mirato a consumare
oppure solo a tentare una truffa in danno della compagnia assicuratrice. Un incendio
può essere attuato come mezzo di pressione intimidatoria per progetti estorsivi, come
mezzo di rivalsa vendicativa verso un avversario o un concorrente in affari, come mezzo
di lotta eversiva contro i poteri costituiti, come mezzo per cagionare una diminuzione
del valore economico di un bene immobile nel quadro di un progetto illecito di
speculazione, come mezzo di distruzione di aree protette con l’obiettivo di influenzare
programmi pubblici di conservazione e valorizzazione ambientale del territorio.
Dicevamo dunque che nella notizia di reato, vanno riportati gli elementi essenziali del
fatto, vediamo allora quali sono questi elementi se riferiti al reato incendio.
Una giurisprudenza assolutamente univoca indica che gli elementi essenziali del reato
incendio (art. 423 c.p.), classificato fra i delitti contro l’incolumità pubblica, vanno
identificati nella:
vastità della proporzione delle fiamme;
diffusività delle fiamme (ossia nella tendenza a progredire ed espandersi);
difficoltà di spegnimento, tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità.
Riguardo la definizione per l’ipotesi colposa (art. 449) non cambia nulla.
A proposito del pericolo per la pubblica incolumità, non deve nascere necessariamente
dall’altezza delle fiamme o dalla fiamma in sé, in quanto, afferma la Cassazione, il
pericolo per la pubblica incolumità risale anche da quelle che sono le dirette
conseguenze delle fiamme, del calore, dal fumo, dalla mancanza di ossigeno o dei gas
nocivi sprigionatisi dalle materie incendiate (conseguenze connesse agli effetti di queste
fiamme) che si pongono in una situazione di causa-effetto in relazione all’incendio senza
interruzione di continuità e che devono essere attribuite all’incendio stesso.
Diciamo che l’incendio rientra nella categoria dei reati formali o di pericolo, perché è pacifico che se l’evento (doloso o colposo che sia ) rispetta le regole già considerate ,e purché si tratti di cosa non propria, il pericolo per la pubblica incolumità è
presunto in maniera assoluta senza possibilità di prova contraria da parte
dell’esecutore.
Questo significa che è inutile che il soggetto imputato venga a dimostrare che
non v’è stato danno per nessuno, perché il legislatore ha valutato il pericolo per la pubblica incolumità.
In linea generale, gli elementi costitutivi di un reato che bisogna accertare sono:
L’elemento oggettivo normalmente costituito da tre componenti:
- la condotta;
- l’evento;
- il rapporto di causalità.
La condotta si sostanzia in un’azione o in un’omissione tipizzati dalla norma che
disciplina il reato e l’evento è l’effetto naturale della condotta umana rilevante per il
diritto. Affinché sussista il rapporto di causalità (art. 40 c.p.), infine, è necessario
che la condotta abbia determinato l’evento.
L’elemento soggettivo può essere costituito dal dolo, dalla colpa o dalla
preterintenzione.
Tali elementi costituiscono il cosidetto “fatto tipico”, ovvero uno dei tre elementi
costituenti la struttura del reato. Al fatto tipico si aggiungono, “l’antigiuridicità” e “la
colpevolezza”.
Antigiuridicità, un fatto è antigiuridico se non è commesso in presenza di una causa di
giustificazione, come ad es. la legittima difesa.
Colpevolezza, che si sostanzia nella rimproverabilità, si rimprovera all’autore del fatto
di non essersi comportato diversamente, pur potendolo fare. Presupposto della
colpevolezza è l’imputabilità, cioè la capacita di intendere e di volere.
In estrema sintesi l’accertamento dell’esistenza di un reato, va condotta secondo lo
schema di seguito indicato:
- Condotta –> nesso di causalità –> evento (elemento oggettivo);
- Accertamento dell’elemento soggettivo, cioè esistenza del dolo o della colpa;
- Inesistenza di cause di giustificazione;
- Esistenza della colpevolezza.
E’ una delle materie più “spinose” del codice penale.
“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se
l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è
conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha
l’obbligo giuridico di impedire, equivale e cagionarlo”.
Il rapporto di causalità praticamente è insito in questa
consequenzialità (causalità) che deve sussistere tra l’azione
ed omissione e l’evento anche quando l’evento non c’è.
Per poter imputare ad un certo soggetto un certo evento,
che ovviamente costituisce reato, è necessario che l’evento
si sia verificato per conseguenza del comportamento del
soggetto. Il rapporto di causalità deve dipendere (essere
legato) da un rapporto di causa-effetto rispetto a
quell’azione o a quella omissione ritenuta illecita dal
legislatore.
Comunicazione notizia di reato
(art. 347 c.p.p.)
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 347 c.p.p., i sottoscritti Ufficiali di p.g. XX
ed Agenti di p.g. YY tutti effettivi presso il Comando VV.F. di …… a seguito dell’incendio
verificatosi in ………………………………, via ………………………, n. ……, provincia di ……………………,
territorio di competenza del Comando Provinciale di ………………… hanno accertato, a carico
di ignoti/del sig. ………. nato a ………… il ……….. residente a …………. in via ……… in qualità di
………………………… dell’attività …………………. le seguenti ipotesi di reato:
Art. 423 c.p., incendio doloso
Art. 423 bis c.p., incendio boschivo doloso/colposo
Art. 424 c.p., danneggiamento doloso seguito da incendio
Art. 449 c.p., incendio colposo/danneggiamento colposo seguito da incendio
Art. 679 c.p., omessa denuncia di materie esplodenti o infiammabili
Altro:…………………………………………………………………
per le seguenti motivazioni: …………………………………………………………………………
In allegato alla presente comunicazione si trasmette la documentazione relativa alle attività
finora svolte:
n. ………. verbale/i di sopralluogo;
n. ………. verbale/i di sequestro;
n. ………. relazione/i d’intervento;
I verbalizzanti
Acquisita la notizia di un reato commesso, la
p.g. è tenuta a svolgere indagini e riferirne
senza ritardo (artt. 347 c.p.p.) al P.M. cui
spetta, da quel momento, la direzione delle
indagini stesse.
Le indagini svolte dalla p.g. e dal P.M. si
chiamano indagini preliminari perché servono
a stabilire se la notizia di reato è fondata o
meno e, in caso positivo, a consentire al p.m. di
esercitare l’azione penale a carico di colui al quale il reato è attribuito (imputato).
Il Pubblico Ministero è l’organo direttivo delle
indagini preliminari e, successivamente, nella
fase del giudizio rappresenta l’accusa dinanzi al
Giudice.