Aggiornamento delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Linee guida per il personale sanitario del C.N.VV.F.
Il Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – ha rimodulato l’approccio alla gestione dei
casi di malattia e contagi da COVID-19, pertanto si rende necessario ridefinire le modalità di
trattamento dei singoli casi per quanto attiene alle procedure diagnostiche e alla riammissione
in servizio del personale, sulla base di quanto disposto con Circolare del Ministero della
Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020, che si allega in copia.
La presente circolare sostituisce la precedente emanata da questo Ufficio con nota n.
6336 del 20 marzo 2020.
Con la presente nota si descrivono le nuove misure da adottare per i casi positivi al
SARS-Cov-2, ovvero per quelli che siano definiti contatti stretti. Si ritiene utile ricordare cosa
si intende per “contatto stretto”, definizione che si può ritrovare sulla predetta circolare del 20
marzo 2020.
Secondo la definizione rilasciata dal Ministero della Salute, si parla di contatto stretto
quando una persona sana sia stata a contatto con un individuo malato di coronavirus, o
altrimenti positivo al test per COVID-19, anche se asintomatico, senza la protezione di
mascherina. Tale contatto è inteso anche come vicinanza al malato/positivo, quando la
distanza tra le due persone sia stata inferiore a 2 metri per un tempo superiore a 15 minuti, o
vi sia stato fra loro un contatto fisico, come ad esempio una stretta di mano.
dipvvf.STAFFCNVVF.REGISTRO
UFFICIALE.U.0018079.16-10-2020.h.16:45
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E DI MEDICINA LEGALE
Vengono di seguito riportate le nuove disposizioni indicate dal Comitato Tecnico
Scientifico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per quanto attiene alle misure di
isolamento e quarantena per le varie tipologie di situazioni che possono verificarsi.
In merito alle specifiche ulteriori misure da adottare per il personale operativo del
Corpo nazionale, si rimanda a quanto indicato di seguito al capoverso “PERSONALE
OPERATIVO VF” .
CONTATTO STRETTO: la persona sana che abbia avuto un contatto stretto con un
positivo al COVID-19, pur risultando asintomatica, dovrà essere posta in isolamento
fiduciario (quarantena) per un periodo di 10 giorni, al termine del quale dovrà sottoporsi
ad un test antigenico rapido o molecolare. Se nell’arco del predetto periodo questa persona
non avrà sviluppato alcun sintomo e se il test di controllo risulta negativo, allora potrà tornare
al lavoro.
POSITIVO ASINTOMATICO: si definisce positivo chi si sia sottoposto ad un test
molecolare (tampone naso-faringeo) dal quale sia risultata la presenza, nell’organismo
dell’esaminando, del virus SARS-CoV-2. In tal caso l’individuo dovrà essere posto in
quarantena per un periodo di 10 giorni, al termine dei quali dovrà essere effettuato un singolo
test molecolare. In assenza di sintomi e con negatività del test molecolare la persona potrà
tornare al lavoro.
POSITIVO SINTOMATICO: chi sia risultato positivo al test molecolare e sia
sintomatico andrà posto in quarantena per 10 giorni, al termine dei quali effettuerà un test
molecolare. Se il test risulterà negativo e se negli ultimi 3 giorni non ha avuto sintomi, potrà
tornare al lavoro.
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UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E DI MEDICINA LEGALE
POSITIVO ASINTOMATICO CHE NON SI NEGATIVIZZA DOPO 21 GIORNI :
un positivo asintomatico che, dopo aver osservato un periodo di quarantena di 10 giorni,
risulti ancora positivo al test molecolare, da effettuarsi al 10° e al 17° giorno, dovrà
prolungare la quarantena fino al 21° giorno dal primo accertamento della positività. Al
termine di detto periodo, qualora risulti asintomatico da almeno una settimana, potrà
interrompere l’isolamento.
Nei contatti stretti di contatti stretti, ossia per coloro che abbiano avuto un contatto
stretto con una persona che a sua volta abbia avuto un contatto stretto con un positivo, e che
quindi non abbiano avuto un contatto diretto con il caso confermato mediante test molecolare,
non si applica la misura della quarantena né è necessario effettuare test diagnostici, a meno
che colui che abbia avuto il contatto stretto con la persona positiva non risulti a sua volta
anch’egli positivo ai test diagnostici.
Si ricorda inoltre l’obbligo di indossare la mascherina negli ambienti di lavoro e al di
fuori di questi, sui mezzi di trasporto di servizio in presenza di altre persone e nei luoghi
chiusi, nonché di mantenere la distanza di almeno 1 metro tra un individuo e l’altro, così
come riportato dal DPCM del 13 ottobre 2020.
Si riportano di seguito una sintesi schematica di quanto sopra descritto, così come
proposto dal Comitato Tecnico Scientifico citato in apertura della presente nota.
CONTATTI STRETTI
Isolamento fiduciario:10 giorni + tampone antigenico rapido o molecolare
CASI POSITIVI ASINTOMATICI:
Diagnosi: confermata da test molecolare positivo
Isolamento: 10 giorni + tampone molecolare unico a fine quarantena
CASI POSITIVI SINTOMATICI:
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UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E DI MEDICINA LEGALE
Diagnosi: confermata da test molecolare positivo
Isolamento: almeno 10 giorni (dei quali obbligatoriamente gli ultimi 3 in totale
assenza di sintomi) + tampone molecolare unico a fine quarantena
CASI POSITIVI ASINTOMATICI CHE NON SI NEGATIVIZZANO DOPO 21
GIORNI:
Diagnosi: confermata da test molecolare positivo
Isolamento: almeno 21 giorni, con riscontro di positività al test molecolare effettuato
al 10° e al 17° giorno (nei casi asintomatici l’isolamento si interrompe comunque al 21°
giorno in quanto le evidenze disponibili non documentano alcun caso di presenza di virus
competente per la replicazione)
PERSONALE OPERATIVO VF
Per il personale operativo VF, che abbia avuto un comprovato contatto stretto con un
caso positivo al virus SARS-CoV-2, qualora il provvedimento della quarantena comprometta
il dispositivo di soccorso tecnico urgente, si potrà effettuare un test molecolare dopo 5 giorni
dall’avvenuto contatto. Qualora l’esito del test risulti negativo, il dipendente asintomatico
potrà rientrare in servizio e verrà monitorato dal medico incaricato del Comando VF nei
giorni successivi.
Tale misura si richiama a quanto indicato dall’articolo 14, comma 1, del D.L. del 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in cui si
dispone che la misura della quarantena precauzionale non si applichi agli operatori dei servizi
pubblici essenziali.