Con il Regio Decreto n. 333 del 27 febbraio 1939, il Corpo pompieri assumeva la denominazione di “Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.
Suo creatore fu il Prefetto Alberto Giombini (Jesi 1898-1983), fu lui che con l’apporto di comandanti ed ufficiali, mise in piedi un’organizzazione al passo coi tempi e di grande efficienza; la nuova Direzione Generale dei Servizi Antincendi assunse il coordinamento dei Corpi Provinciali, numerati in ordine alfabetico (una curiosità, Agrigento dovette cedere il n° 1 a Roma in cambio del 73).
Si istituivano una Scuola Centrale di applicazione per gli allievi Ufficiali ed una Scuola Centrale di istruzione per gli allievi vigili; si modificava, infine, la composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa Sovvenzioni Antincendi.
Seguiva poi la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, che abrogando tutte le precedenti leggi, disciplinava, ex novo, sia la materia giuridica, che quella tecnico-amministrativa dell’organizzazione dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici in genere. L’articolo 1 di detta legge, ribadendo che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco era posto alla diretta dipendenza del Ministero dell’Interno, ne specificava i compiti, e dettava norme circa gli oneri facenti carico alle Amministrazioni Provinciali, tenute a fornire i locali per le caserme, gli alloggi di servizio per gli Ufficiali, ed il personale per i servizi amministrativi e contabili dei Corpi provinciali. In questa legge, tuttora vigente, assume particolare rilievo la parte che riguarda il personale, per la diversità di condizione giuridica stabilita fra gli Ufficiali in servizio permanente (Ingegneri con la qualifica di Ufficiale delle Forze Armate dello Stato e con almeno un anno di esercizio della professione), riconosciuti a tutti gli effetti personale dello Stato, ed i Sottufficiali, Vigili scelti e Vigili, i quali, per il fatto di appartenere ai Corpi provinciali aventi propria personalità giuridica, erano equiparati al personale degli Enti locali.
L’assunzione del personale permanente avveniva, come tuttora avviene, su base nazionale, in seguito a concorso indetto dal Ministero dell’Interno, che disponeva altresì in materia di trasferimenti. Di contro, le promozioni, le sanzioni disciplinari, i provvedimenti di aspettativa rientravano tra le attribuzioni dei Corpi. In breve, pur esistendo un Corpo Nazionale erano invece i Corpi provinciali che avevano, in conformità della tabella annessa al R.D. 16 marzo 1942 n. 699, un organico sia del personale permanente che di quello volontario. Con questo Decreto venivano reclutati nella carriera Ufficiali con analoghe mansioni, Ingegneri, Geometri e Periti Industriali, sempre che in possesso del requisito di Ufficiale delle Forze Armate.