DIRETTIVA 2004/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2004
sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti
cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16,
paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)
(versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 137, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato
GU C 368 del 20.12.1999, pag. 18.
Parere del Parlamento europeo del 2 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2004.
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta
direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)1
è stata
modificata più volte in maniera sostanziale2
. È opportuno, a fini di chiarezza e razionalità,
procedere alla codificazione della direttiva 90/394/CEE.
(2) L’osservanza delle prescrizioni minime atte a garantire un maggior livello di salute e di
sicurezza, per quanto concerne la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro costituisce un’esigenza
inderogabile per assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché un livello minimo di
protezione per tutti i lavoratori nella Comunità.
(3) La presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della
direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, sull’attuazione di misure volte a
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro3
.
Pertanto, le disposizioni di detta direttiva si applicano pienamente al settore dell’esposizione
dei lavoratori agli agenti cancerogeni o mutageni, fatte salve le disposizioni più vincolanti o
più specifiche contenute nella presente direttiva.
(4) Un livello uniforme di protezione dai rischi derivanti dagli agenti cancerogeni o mutageni
deve essere determinato per tutta la Comunità e tale livello di protezione deve essere fissato
non già tramite requisiti particolareggiati ma attraverso un insieme di principi generali, in
modo da consentire agli Stati membri di applicare di conseguenza i requisiti minimi.
1
GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE
(GU L 138 dell’1.6.1999, pag. 66).
2
Cfr. Allegato IV, parte A.
3
GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(5) I mutageni delle cellule germinative sono sostanze che possono indurre un cambiamento
permanente nella quantità o nella struttura del materiale genetico di una cellula con
conseguente mutamento nelle caratteristiche fenotipiche della suddetta cellula, che può essere
trasferito alle cellule figlie discendenti.
(6) A causa del loro meccanismo d’azione, i mutageni delle cellule germinative possono produrre
effetti cancerogeni.
(7) La direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione,
all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose1
, contiene all’allegato VI i criteri di
classificazione, unitamente alle procedure di etichettatura di ciascuna sostanza.
(8) La direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999,
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati
pericolosi2
, contiene delle precisazioni sui criteri di classificazione e sulle procedure di
etichettatura di tali preparati.
(9) La protezione dei lavoratori nei confronti dei preparati contenenti uno più agenti cancerogeni
o mutageni, nonché dei composti cancerogeni o mutageni che si formano sul lavoro, deve
essere assicurata in ogni situazione lavorativa.
(10) Per alcuni agenti è necessario tenere presenti tutte le vie di assorbimento, compresa quella
cutanea, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile.
1
GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE)
n. 807/2003 (GU L […] 122 del 16.5.2003, pag. 36).
2
GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(11) Nonostante le attuali conoscenze scientifiche non consentano di fissare un livello al di sotto
del quale si possano escludere rischi per la salute, una limitazione dell’esposizione agli agenti
cancerogeni o mutageni ridurrà nondimeno questi rischi.
(12) Per contribuire alla riduzione di questi rischi, occorre stabilire valori limite, ed altre
disposizioni direttamente connesse, per tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per i quali
l’informazione disponibile, compresi i dati scientifici e tecnici, lo renda possibile.
(13) I valori limite di esposizione professionale devono essere considerati una componente
importante del regime generale di protezione del lavoratore. Essi devono essere rivisti qualora
risultino superati alla luce dei dati scientifici più recenti.
(14) Alla tutela della salute dei lavoratori deve essere applicato il principio di precauzione.
(15) Devono essere prese misure preventive ai fini della protezione della salute e della sicurezza
dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni o mutageni .
(16) La presente direttiva costituisce un elemento concreto nel quadro della realizzazione della
dimensione sociale del mercato interno.
(17) A norma della decisione 74/325/CEE del Consiglio1
, la Commissione ha richiesto il parere del
comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, ai fini dell’elaborazione
delle proposte di direttive riprese nella presente direttiva.
(18) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di
attuazione in diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato IV, parte B,
1
GU L 185 del 9.7.1974, pag. 15. Decisione abrogata dalla decisione del Consiglio del
22 luglio 2003 (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o
possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall’esposizione agli agenti cancerogeni
o mutageni durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi.
Essa fissa le prescrizioni minime particolari in questo settore, compresi i valori limite.
2. La presente direttiva non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal
trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.
3. La direttiva 89/391/CEE si applica pienamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte
salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.
4. Per quanto riguarda l’amianto, oggetto della direttiva 83/477/CEE del Consiglio
, le disposizioni della presente direttiva si applicano quando esse sono più favorevoli alla salute e
alla sicurezza sul lavoro.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) “agente cancerogeno”:
i) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie
cancerogene 1 o 2, stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE;
ii) un preparato contenente una o più delle sostanze di cui al punto i), quando la
concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai
limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie
cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti:
– dall’allegato I della direttiva 67/548/CEE; o
– dall’allegato II, parte B della direttiva 1999/45/CE nel caso in cui la sostanza o
le sostanze non figurino nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurino
senza limiti di concentrazione;
1
Direttiva 83/477/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983 sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (seconda direttiva
particolare ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU L 263 del 24.9.1983, pag.
25). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (GU L 97 del 15.4.2003, pag. 48).
iii) una sostanza, un preparato o un procedimento di cui all’allegato I della presente
direttiva, nonché una sostanza o un preparato emessi durante un procedimento di cui
a detto allegato;
b) “agente mutageno”:
i) una sostanza che risponde ai criteri di classificazione nella categoria 1 o 2 degli
agenti mutageni, come stabilito nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE;
ii) un preparato costituito da una o più delle sostanze di cui al punto i) allorché la
concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti previsti in
materia di limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nella
categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito:
– nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE, o
– nell’allegato II, parte B della direttiva 1999/45/CE, nel caso in cui la sostanza o
le sostanze non figurino nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurino
senza limiti di concentrazione;
c) “valore limite”, se non altrimenti specificato, la media ponderata in funzione del tempo del
limite di concentrazione di un “agente cancerogeno o mutageno” nell’aria entro la zona di
respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito
all’allegato III della presente direttiva.
Articolo 3
Campo di applicazione — Individuazione e valutazione dei rischi
1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.
2. Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni
o mutageni , si dovrà determinare la natura, il grado e la durata dell’esposizione dei
lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e
determinare le misure da adottare.
Tale valutazione deve essere rinnovata periodicamente e comunque ogniqualvolta si
verifichi un cambiamento delle condizioni che possa influire sull’esposizione dei lavoratori
agli agenti cancerogeni o mutageni .
I datori di lavoro debbono fornire alle autorità responsabili, dietro loro richiesta, gli
elementi utilizzati per tale valutazione.
3. Nella valutazione del rischio, si deve tenere conto di tutti gli altri modi di possibile
esposizione, come quelli in cui vi è assorbimento cutaneo.
4. I datori di lavoro, all’atto della valutazione del rischio, rivolgono un’attenzione particolare
agli eventuali effetti concernenti la salute o la sicurezza dei lavoratori a rischio
particolarmente sensibili e prendono, tra l’altro, in considerazione l’opportunità di non far
operare tali lavoratori in aree in cui essi possono essere a contatto con agenti cancerogeni o
mutageni .
CAPO II
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
Articolo 4
Riduzione e sostituzione
1. I datori di lavoro riducono l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo
di lavoro, in particolare sostituendolo, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con una
sostanza, un preparato o un procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non
sia o sia meno nocivo alla salute o, eventualmente, alla sicurezza dei lavoratori.
2. I datori di lavoro comunicano l’esito delle loro ricerche alle autorità responsabili, dietro
richiesta di queste ultime.
Articolo 5
Disposizioni intese ad evitare o a ridurre l’esposizione
1. Se i risultati della valutazione prevista nell’articolo 3, paragrafo 2 rivelano un rischio per la
salute o la sicurezza dei lavoratori, l’esposizione di questi ultimi deve essere evitata.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire gli agenti cancerogeni o mutageni con una
sostanza, un preparato o procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia
o sia meno nocivo alla salute o alla sicurezza, i datori di lavoro provvedono affinché la
produzione e l’utilizzazione degli agenti cancerogeni o mutageni avvengano in un sistema
chiuso, sempre che ciò sia tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile, i datori di lavoro
provvedono affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore
tecnicamente possibile.
4. L’esposizione non deve superare il valore limite dell’agente cancerogeno stabilito
all’allegato III.
5. In tutti i casi di impiego di agenti cancerogeni o mutageni, i datori di lavoro applicano tutte
le seguenti misure:
a) limitazione delle quantità di agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro;
b) massima riduzione possibile del numero dei lavoratori esposti o che possono essere
esposti;
c) concezione dei processi lavorativi e delle misure tecniche in modo che sia evitata o
ridotta al minimo l’emissione di agenti cancerogeni o mutageni nel luogo di lavoro;
d) evacuazione alla fonte degli agenti cancerogeni o mutageni, aspirazione locale o
ventilazione generale adeguate, compatibili con la necessità di tutelare la salute
pubblica e l’ambiente;
e) impiego di metodi appropriati già esistenti per la misurazione degli agenti
cancerogeni o mutageni, in particolare per l’individuazione precoce delle esposizioni
anormali causate da un evento non prevedibile o da un incidente;
f) applicazione di procedure e metodi di lavoro adeguati;
g) misure di protezione collettive e/o nei casi in cui l’esposizione non possa essere
evitata con altri mezzi, misure di protezione individuale;
h) misure d’igiene, segnatamente la pulizia periodica dei pavimenti, dei muri e delle
altre superfici;
i) informazione dei lavoratori;
j) delimitazione delle aree a rischio e impiego di adeguati segnali d’avvertimento e di
sicurezza, compresi i segnali “vietato fumare” nelle aree in cui i lavoratori sono o
possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
k) introduzione di dispositivi per i casi di emergenza che possono comportare
esposizioni anormalmente elevate;
l) mezzi necessari per l’immagazzinamento, la manipolazione e il trasporto in
condizioni di sicurezza, in particolare tramite l’impiego di contenitori ermetici e
etichettati in modo chiaro, netto e visibile;
m) mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento in condizioni
di sicurezza dei residui da parte dei lavoratori, compreso l’impiego di contenitori
ermetici e etichettati in modo chiaro, netto e visibile.
Articolo 6
Informazioni da fornire all’autorità competente
Se dai risultati della valutazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2 si evince un rischio per la salute o
la sicurezza dei lavoratori, i datori di lavoro mettono a disposizione dell’autorità competente, a
richiesta, appropriate informazioni riguardanti:
a) le attività svolte e/o i processi industriali applicati, con l’indicazione dei motivi per i quali
sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni;
b) i quantitativi prodotti o utilizzati di sostanze o preparati contenenti agenti cancerogeni o
mutageni;
c) il numero di lavoratori esposti;
d) le misure di prevenzione adottate;
e) il tipo di equipaggiamento protettivo da utilizzare;
f) la natura e il grado dell’esposizione;
g) i casi di sostituzione.
Articolo 7
Esposizione non prevedibile
1. In caso di eventi non prevedibili o di incidenti che possano comportare un’esposizione
anormale dei lavoratori, i datori di lavoro ne informano i lavoratori.
2. Fino al ripristino delle condizioni normali e finché non sono state eliminate le cause
dell’esposizione anormale:
a) solo i lavoratori indispensabili per effettuare interventi di riparazione e altri lavori
necessari sono autorizzati a lavorare nell’area colpita;
b) indumenti protettivi e sistemi individuali di protezione della respirazione devono
essere messi a disposizione dei lavoratori in questione e devono essere indossati
dagli stessi; l’esposizione non può essere permanente bensì deve essere limitata, per
ogni lavoratore, allo stretto necessario;
c) i lavoratori non protetti non sono autorizzati a lavorare nell’area colpita.
Articolo 8
Esposizione prevedibile
1. Per talune attività, come quelle di manutenzione, per le quali è prevedibile che vi possa
essere un significativo aumento dell’esposizione e per le quali sono state esperite tutte le
possibilità di adottare altre misure tecniche di prevenzione intese a limitare tale
esposizione, i datori di lavoro definiscono, previa consultazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti nell’azienda o nello stabilimento, fatta salva la responsabilità dei datori di
lavoro, le misure necessarie per ridurre al massimo la durata dell’esposizione dei lavoratori
e per garantire la protezione dei medesimi durante queste attività.
In applicazione del primo comma, i lavoratori in questione devono essere dotati di
indumenti protettivi e di sistemi individuali di protezione della respirazione, che devono
essere indossati fino a quando sussiste l’esposizione anormale; quest’ultima non può essere
permanente bensì deve essere limitata, per ogni lavoratore, allo stretto necessario.
2. Sono adottate le misure appropriate affinché le aree in cui si svolgono le attività di cui al
paragrafo 1, primo comma, siano chiaramente delimitate e contrassegnate o affinché sia
evitato con altri mezzi che persone non autorizzate accedano a tali luoghi.
Articolo 9
Accesso alle zone di rischio
I datori di lavoro adottano le misure appropriate affinché le aree in cui si svolgono le attività
riguardo alle quali i risultati della valutazione prevista dall’articolo 3, paragrafo 2 rivelano un
rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che
vi debbono accedere per motivi connessi con il loro lavoro o con la loro funzione.
Articolo 10
Misure igieniche e di protezione individuale
1. Per tutte le attività che comportano un rischio di contaminazione ad opera di agenti
cancerogeni o mutageni i datori di lavoro sono obbligati ad adottare misure appropriate atte
a garantire che:
a) i lavoratori non mangino, bevano o fumino nelle aree di lavoro in cui esiste un
rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni o mutageni;
b) i lavoratori siano dotati di adeguati indumenti protettivi o di altri adeguati indumenti
speciali;
c) siano disponibili posti separati per riporre gli indumenti di lavoro o gli indumenti
protettivi e per gli abiti civili;
d) siano messi a disposizione dei lavoratori servizi igienici appropriati e adeguati;
e) gli equipaggiamenti protettivi siano correttamente riposti in un luogo ben
determinato e siano controllati e puliti se possibile prima, e, comunque, dopo ogni
utilizzazione;
f) gli equipaggiamenti difettosi siano riparati o sostituiti prima di essere nuovamente
utilizzati.
Il costo delle misure di cui al paragrafo 1 non può essere a carico dei lavoratori.
Articolo 11
Informazione e formazione dei lavoratori
1. I datori di lavoro adottano le misure atte a garantire che i lavoratori e/o i loro
rappresentanti nell’azienda o nello stabilimento ricevano una formazione sufficiente e
adeguata, in base a tutte le informazioni disponibili, segnatamente in forma d’informazioni
e di istruzioni per quanto riguarda:
a) i rischi potenziali per la salute, compresi i rischi supplementari dovuti al consumo di
tabacco,
b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione,
c) le prescrizioni in materia di igiene,
d) la necessità di indossare e impiegare equipaggiamenti e indumenti protettivi,
e) le misure che i lavoratori, in particolare quelli addetti al soccorso, devono adottare in
caso di incidente e per prevenirlo.
Detta formazione deve:
essere adattata all’evoluzione dei rischi e all’insorgenza di nuovi rischi,
– essere periodicamente ripetuta, se necessario.
I datori di lavoro sono obbligati a informare i lavoratori sugli impianti e sui contenitori ad
essi connessi che contengono agenti cancerogeni o mutageni e a provvedere a
un’etichettatura univoca e chiaramente leggibile di tutti i contenitori, imballaggi e impianti
contenenti agenti cancerogeni o mutageni, nonché ad apporre segnali di avvertimento
chiaramente visibili.
Articolo 12
Informazione dei lavoratori
Vengono adottate misure atte a garantire che:
a) i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell’azienda o nello stabilimento possano verificare
l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva o possano essere associati a tale
applicazione, in particolare per quanto riguarda:
i) le ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori connesse con la scelta, il
fatto d’indossare e l’impiego degli indumenti e degli equipaggiamenti protettivi, fatta
salva la responsabilità dei datori di lavoro di determinare l’efficacia degli indumenti e
degli equipaggiamenti protettivi;
ii) le misure stabilite dai datori di lavoro, di cui all’articolo 8, paragrafo 1, primo
comma, fatta salva la responsabilità dei datori di lavoro di determinare tali misure;
b) i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell’azienda o nello stabilimento siano informati al più
presto di esposizioni anormali, comprese quelle di cui all’articolo 8, delle cause di queste e
delle misure adottate o da adottare per porre rimedio alla situazione;
c) i datori di lavoro tengano elenchi aggiornati dei lavoratori addetti alle attività che, in base
ai risultati della valutazione prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, comportano un rischio per
la sicurezza e la salute dei lavoratori indicando, se l’informazione è disponibile, il livello di
esposizione al quale essi sono stati sottoposti;
d) il medico e/o l’autorità competente, nonché ogni altra persona responsabile della salute e
della sicurezza sul luogo di lavoro, abbiano accesso agli elenchi di cui alla lettera c);
e) ciascun lavoratore abbia accesso alle informazioni contenute in detti elenchi che lo
riguardano personalmente;
f) i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell’azienda o nello stabilimento abbiano accesso alle
informazioni anonime e collettive.
Articolo 13
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti si svolgono a norma
dell’articolo 11 della direttiva 89/391/CEE sulle materie contemplate dalla presente direttiva.
CAPO III
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 14
Sorveglianza sanitaria
1. Gli Stati membri adottano, conformemente alle leggi e/o alle prassi nazionali,
provvedimenti intesi ad assicurare un’adeguata sorveglianza della salute dei lavoratori per i
quali la valutazione prevista dall’articolo 3, paragrafo 2 rivela un rischio per la salute e per
la sicurezza.
2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 devono essere tali da consentire ad ogni lavoratore, se
del caso, di essere sottoposto ad un’idonea sorveglianza sanitaria:
prima dell’esposizione
e, in seguito, ad intervalli regolari.
Detti provvedimenti devono essere tali da rendere direttamente possibile l’applicazione di
misure mediche individuali e di misure di medicina del lavoro.
3. Se si riscontra che un lavoratore soffre di un’anomalia che può essere stata causata da
un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni , il medico o l’autorità responsabile della
sorveglianza sanitaria dei lavoratori può esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli
altri lavoratori che sono stati esposti in modo analogo.
In tal caso si dovrà effettuare una nuova valutazione del rischio di esposizione ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 2.
4. Nei casi in cui si effettua la sorveglianza sanitaria, vengono tenute cartelle sanitarie
individuali ed il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria propone le
misure individuali di protezione o di prevenzione da adottare nei confronti dei lavoratori.
5. Ai lavoratori devono essere forniti consigli e informazioni su qualsiasi tipo di sorveglianza
sanitaria cui essi possono essere sottoposti dopo la fine dell’esposizione.
6. In conformità delle leggi e/o delle prassi nazionali:
i lavoratori possono accedere ai risultati della sorveglianza sanitaria che li riguardano
e
i lavoratori interessati o i datori di lavoro possono chiedere una revisione dei risultati
della sorveglianza sanitaria.
7. Nell’allegato II vengono fornite raccomandazioni pratiche per la sorveglianza sanitaria dei
lavoratori.
8. Tutti i casi di cancro che, in conformità delle leggi e/o delle prassi nazionali, risultino
essere stati causati dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l’attività
lavorativa, devono essere notificati all’autorità responsabile.
Articolo 15
Tenuta della documentazione
1. Gli elenchi di cui all’articolo 12, lettera c) e le cartelle sanitarie di cui all’articolo 14,
paragrafo 4 sono conservati, in conformità delle leggi e/o delle prassi nazionali, per un
periodo di almeno 40 anni a decorrere dalla fine dell’esposizione.
Questi documenti devono essere messi a disposizione dell’autorità responsabile in caso di
cessazione di attività dell’impresa, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi
nazionali.
Articolo 16
Valori limite
1. Con la procedura di cui all’articolo 137, paragrafo 2 del trattato, il Consiglio fissa con
direttive sulla base dell’informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i
valori limite relativi a tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per cui ciò è possibile e, se
necessario, altre disposizioni direttamente connesse.
I valori limite e le altre disposizioni direttamente connesse figurano nell’allegato III.
Articolo 17
Allegati
1. Gli allegati I e III possono essere modificati solo con la procedura di cui all’articolo 137,
paragrafo 2 del trattato.
2. Gli adattamenti di ordine strettamente tecnico dell’allegato II in funzione del progresso
tecnico, dell’evoluzione di normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel
settore degli agenti cancerogeni o mutageni, sono adottati con la procedura di cui
all’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.
Articolo 18
Utilizzazione dei dati
I risultati dell’utilizzazione delle informazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 8, da parte delle
autorità responsabili nazionali, sono tenuti a disposizione della Commissione
Articolo 19
Comunicazione
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi
adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 20
Abrogazione
La direttiva 90/394/CEE come modificata dalle direttive di cui all’allegato IV, parte A della
presente direttiva, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di
attuazione in diritto nazionale, che figurano all’allegato IV, Parte B della presente direttiva.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e sono letti secondo la
tabella di corrispondenza che figura all’allegato V.
Articolo 21
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 22
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 2004.
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
P. COX M. McDOWELL
ALLEGATO I
Elenco di sostanze, preparati e procedimenti
(Articolo 2, lettera a), punto iii))
1. Produzione di aurammina.
Lavori comportanti esposizione agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella
fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
Lavori comportanti esposizione alle polveri, fumi o nebbie prodotti durante il raffinamento
del nichel a temperature elevate.
Procedimenti agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
Lavori comportanti esposizione a polvere di legno duro1
.
1 Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei
rischi cancerogeni per la salute umana “Wood Dust and Fromaldehyde” pubblicato dal Centro
internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.
ALLEGATO II
Raccomandazioni pratiche per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori
(Articolo 14, paragrafo 7)
1. Il medico e/o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad
agenti cancerogeni o mutageni devono essere al corrente delle condizioni e delle
circostanze dell’esposizione di ciascun lavoratore.
2. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori va effettuata in conformità dei principi e delle
prassi della medicina del lavoro; essa deve comprendere almeno le seguenti misure:
tenuta della documentazione relativa ai precedenti sanitari e professionali del
lavoratore;
un’intervista personale;
ove necessario, il controllo biologico e l’accertamento degli effetti precoci e
reversibili.
Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria possono essere decise eventuali
ulteriori prove e analisi da effettuare, alla luce delle più recenti conoscenze disponibili in
materia di medicina del lavoro.
ALLEGATO III
Valori limite ed altre disposizioni direttamente connesse
(Articolo 16)
B. ALTRE DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE CONNESSE
p.m.
1 EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances. 2 CAS: Chemical Abstract Service Number, 3 mg/m3
= milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di
mercurio). 4 ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3
). 5 Misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di 8 ore. 6 Possibile penetrazione cutanea oltre all’inalazione regolamentata. 7 Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica
a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
30.4.2004 IT Gazetta ufficiale dell’Unione europea L 158/
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ALLEGATO IV
Parte A
Direttiva abrogata e modificazioni successive
(di cui all’articolo 20)
Direttiva 90/394/CEE del Consiglio (GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1)
Direttiva 97/42/CE del Consiglio (GU L 179 del 8.7.1997, pag. 4)
Direttiva 1999/38/CE del Consiglio (GU L 138 del 1.6.1999, pag. 66)
Parte B
Termini di attuazione in diritto nazionale
(di cui all’articolo 20)
Direttiva Termine di attuazione
90/394/CEE 31 dicembre 1992
97/42/CE 27 giugno 2000
1999/38/CE 29 aprile 2003
30.4.2004 IT Gazetta ufficiale dell’Unione europea L 158/
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ALLEGATO V
TABELLA DI CORRISPONDENZA
Direttiva 90/394/CEE Presente direttiva
Articolo 1 Articolo 1
Articolo 2, lettera a) Articolo 2, lettera a)
Articolo 2, lettera a bis) Articolo 2, lettera b)
Articolo 2, lettera b) Articolo 2, lettera c)
Articoli da 3 a 9 Articoli da 3 a 9
Articolo 10, par. 1, lettera a) Articolo 10, par. 1, lettera a)
Articolo 10, par. 1, lettera b), primo elemento di
frase
Articolo 10, par. 1, lettera b)
Articolo 10, par. 1, lettera b), secondo elemento
di frase
Articolo 10, par. 1, lettera c)
Articolo 10, par. 1, lettera c) Articolo 10, par. 1, lettera d)
Articolo 10, par. 1, lettera d), primo e secondo
elemento di frase
Articolo 10, par. 1, lettera e)
Articolo 10, par. 1, lettera d), terzo elemento di
frase
Articolo 10, par. 1, lettera f)
Articolo 10, par. 2 Articolo 10, par. 2
Articoli da 11 a 18 Articolo da 11 a 18
Articolo 19, par. 1, primo comma ––––––––
Articolo 19, par. 1, secondo comma ––––––––
Articolo 19, par. 1, terzo comma ––––––––
Articolo 19, par. 2 Articolo 19
–––––––– Articolo 20
–––––––– Articolo 21
Articolo 20 Articolo 22
Allegato I Allegato I
Allegato II Allegato II
Allegato III Allegato III
–––––––– Allegato IV
–––––––– Allegato V