IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11
della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro” e successive modificazioni;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.
151 e successive modificazioni, «Regolamento recante la
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 30 novembre 1983,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 339
del 12 dicembre 1983, recante «Termini, definizioni generali e
simboli grafici di prevenzione incendi»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81
del 7 aprile 1998, recante “Criteri generali di sicurezza antincendio
e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 31 marzo 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86
del 12 aprile 2003, recante «Requisiti di reazione al fuoco dei
materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa
dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 3 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271
del 18 novembre 2004, recante «Disposizioni relative
all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura
delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla
sicurezza in caso d’incendio»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 15 marzo 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73
del 30 marzo 2005, recante «Requisiti di reazione al fuoco dei
prodotti da costruzione installati in attivita’ disciplinate da
specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al
sistema di classificazione europeo»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 15 settembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232
del 5 ottobre 2005, recante «Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati
nelle attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 16 febbraio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74
del 29 marzo 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di
prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 9 marzo 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74
del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle
costruzioni nelle attivita’ soggette al controllo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 9 maggio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117
del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l’attuazione
dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con
il Ministro dell’interno e con il Capo Dipartimento della protezione
civile del 14 gennaio 2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio
2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 7 agosto 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita’ di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011,
n. 151»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 20 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3
del 4 gennaio 2013, recante la «Regola tecnica di prevenzione incendi
per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati
nelle attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
Ravvisata la necessita’ di semplificare e razionalizzare l’attuale
corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso
l’introduzione di un unico testo organico e sistematico di
disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attivita’ soggette
ai controlli di prevenzione incendi e mediante l’utilizzo di un nuovo
approccio metodologico piu’ aderente al progresso tecnologico e agli
standard internazionali;
Sentiti i rappresentanti delle categorie produttive e professionali
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione
incendi di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Approvazione e modalità applicative delle norme
tecniche di prevenzione incendi
1. Sono approvate, ai sensi dell’articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di
prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le norme tecniche di cui al comma 1 si possono
applicare alle attività di cui all’articolo 2 in alternativa
alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di
cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito
indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione
incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139:
a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione
incendi e successive modificazioni»;
b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di
reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte
di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di
condizionamento e ventilazione»;
c) decreto del 3 novembre 2004 recante «Disposizioni
relative all’installazione ed alla manutenzione dei
dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le
vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di
incendio»;
d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di
reazione al fuoco dei prodotti da costruzione
installati in attività disciplinate da specifiche
disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base
al sistema di classificazione europeo»;
e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani
degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione
di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi
costruttivi di opere da costruzione»;
g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di
resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività
soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco»;
h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola
tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di
protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi».
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all’articolo 1 si possono
applicare alla progettazione, alla realizzazione e
all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del Decreto
del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da
42 a 47; da 50 a 54; 56; 57;63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali
adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76. 2. Le norme tecniche di cui all’articolo 1 si possono
applicare alle attività di cui al comma 1 di nuova
realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto. In caso di
interventi di ristrutturazione parziale ovvero di
ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le medesime norme
tecniche si possono applicare a condizione che le
misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante
parte di attività, non interessata dall’intervento, siano
compatibili con gli interventi di ristrutturazione
parziale o di ampliamento da realizzare. 3. Per gli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di
ampliamento su parti di attività esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto non rientranti
nei casi di cui al comma 2, le norme tecniche di cui
all’articolo 1 si applicano all’intera attività. 4. Le norme tecniche di cui all’articolo 1 possono
essere di riferimento per la progettazione, la
realizzazione e l’esercizio delle attività indicate al
comma 1 che non rientrano nei limiti di
assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del
Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
Art. 3
Impiego dei prodotti per uso antincendio
1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo
di applicazione del presente decreto, devono
essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del
produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e
all’uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal
responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante
acquisizione e verifica della documentazione di
identificazione e qualificazione. 2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito
se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso
previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal
presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie
applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di
applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite
disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con
esito positivo alla procedura di informazione di cui
alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che
prevedono apposita omologazione per la
commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine
il mutuo riconoscimento;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono
legittimamente commercializzati in uno degli Stati
della Unione Europea o in Turchia in virtù di specifici
accordi internazionali stipulati con l’Unione Europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati
firmatari dell’Associazione europea di libero scambio
(EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio
economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse
condizioni che permettono di garantire un livello di
protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche
allegate al presente decreto
3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai
prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell’interno
applicando le procedure previste dal Regolamento
(CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008.
Art. 4
Monitoraggio
1. La Direzione centrale per la prevenzione e la
sicurezza tecnica, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del
Ministero dell’interno, provvede al monitoraggio
dell’applicazione delle norme tecniche di cui
all’articolo 1.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Ai fini dell’applicazione delle norme tecniche di cui
all’articolo 1, restano valide:
a) le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno
7 agosto 2012 relativamente alla documentazione
tecnica da allegare alle istanze di cui decreto del
Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica deve includere
le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al
presente decreto;
b) le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del
decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 e
quelle degli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno 9
maggio 2007, relative alla determinazione degli
importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai
Comandi provinciali dei vigili del fuoco. 2. Per le attività di cui all’articolo 2 in possesso del
certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con
gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il
presente decreto non comporta adempimenti. 3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
Norme tecniche di prevenzione incendi
Struttura del documento
Sezione G Generalita’
G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attivita’
Sezione S Strategia antincendio
S.1 Reazione al fuoco
S.2 Resistenza al fuoco
S.3 Compartimentazione
S.4 Esodo
S.5 Gestione della sicurezza antincendio
S.6 Controllo dell’incendio
S.7 Rivelazione ed allarme
S.8 Controllo di fumi e calore
S.9 Operativita’ antincendio
S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Sezione V Regole tecniche verticali
V.1 Aree a rischio specifico
V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
V.3 Vani degli ascensori
Sezione M Metodi
M.1 Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio
M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale
Sezione G Generalita’
Parte di provvedimento in formato grafico
Sezione S Strategia antincendio
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Sezione V Regole tecniche verticali
Parte di provvedimento in formato grafico
Sezione M Metodi
Parte di provvedimento in formato grafico