ATTIVITÀ 4
Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m3: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3
N. |
ATTIVITÀ (DPR 151/2011) |
CATEGORIA |
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A |
B |
C |
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4 |
Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: |
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a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3: |
Fino a 2 m3 |
Oltre i 2 m3 |
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b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3 |
– Depositi di GPL fino a 5 m3 |
– Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m3 – Depositi di GPL da 5 m3 fino a 13 m3 |
– Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m3 – Depositi di GPL oltre i 13m3 |
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Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82 | ||||
4 |
Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:
a) compressi: – per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc – per capacità complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti: – per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc – per capacità complessiva superiore a 2 mc |
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Principali differenze fra le attività di equiparazione
Non vi sono sostanziali differenze tranne la precisazione, nella nuova attività, di gas infiammabili anziché combustibili. |
La legge 2 febbraio 1973 n° 7 contiene le regole per l’esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole.
Le misure di prevenzione incendi per il metano compresso sono riportate nella Sezione 2a, depositi di accumulo in serbatoi, della Parte Seconda del DM 24/11/84.
Per il GPL si deve fare riferimento al DM 14/05/2004 (per depositi di capacità fino a 13 m3) che ha sostituito il DM 31/03/84 (più volte modificato ed integrato e valido per capacità fino a 5 m3); per valori superiori vige il DM 13/10/94.
Il DPR 12 aprile 2006, n. 214 inaugura un procedimento semplificato per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, per depositi di GPL fino a 5 m3, consentendo che l’utente presenti la sola richiesta per il rilascio dello stesso, completa di documentazione, eliminando la fase procedimentale del parere di conformità.
Tale DPR è stato abrogato dal DPR 151/2011 e la procedura semplificata, fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell’articolo 2 dello stesso DPR, è regolata dall’art. 11 del DPR medesimo.
Vale la pena ricordare che le certificazioni per i serbatoi di GPL fino a 5 m3, nel procedimento semplificato, e fino a 13 m3, in quello classico, hanno modulistica diversa.
Il Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n° 32 prevede l’obbligo della verifica annuale di manutenzione dei serbatoi con rilascio di certificazione obbligatoria.
Per i casi diversi da quelli sopra citati non vi sono decreti di riferimento quindi, come sempre in queste situazioni, le misure di prevenzione incendi devono essere dedotte da un’analisi condotta seguendo la procedura riportata alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 considerando anche normative che trattino attività analoghe, come quelle riportate, valutando, comunque, le caratteristiche del gas interessato rispetto al metano o al GPL quale la densità relativa rispetto all’aria, le modalità di stoccaggio, il potere calorifico, la sua stabilità e la sua eventuale incompatibilità con altre sostanze.
Per i grossi serbatoi fuori terra contenenti metano ci si può avvalere della circolare del 05/11/64 n° 106.
Argomenti
Normativa principale
– Aspetti Comuni;
– Att. 4a): Gas infiammabili compressi
– Att. 4b): Gas infiammabili disciolti o liquefatti
– Procedure
– Norme specifiche
– DM 14/05/2004: serbatoi fissi di gpl fino a 13 m3
– DM 24/11/1984 per le (Sez. 2a della Parte Seconda; ancora in vigore): serbatoi fissi di gas naturale compresso
– DM 13/10/1994: serbatoi fissi di gpl superiori a 13 m3
– Circolare 05/11/1964, n° 106
– NOTA 18/05/2015 n° 5870: serbatoi criogenici GNL
– DM 03/02/2016: Depositi di gas naturale e biogas
ASPETTI COMUNI
DATA
NORMA
ARGOMENTO
31/07/2001
CHIARIMENTO 31/07/01, n° P783/4105 sott. 34
Impianto e deposito di odorizzante per gas. (Relativo alle caratteristiche della sua ubicazione ed all’assoggetamento ai controlli di PI. N.d.R.)
23/04/2014
CHIARIMENTO 23/04/14, n° 5289
Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di impianti frigoriferi e depositi di oli lubrificanti per organi in rotazione di centrali idroelettriche. (Relativamente alla presenza di ammoniaca anidra negli impianti frigoriferi. N.d.R.)
ATT. 4a): GAS INFIAMMABILI COMPRESSI
DATA
NORMA
ARGOMENTO
05/11/1964
Circolare 05/11/64, n° 106
Norme di sicurezza per l’installazione e l’esercizio di grandi serbatoi fuori terra contenenti gas combustibili immagazzinati sotto pressione.
03/06/1969
Circolare 03/06/69, n° 47
Centrali di accumulo di gas metano per la successiva distribuzione, a mezzo di rete cittadina, del gas naturale per usi domestici e di riscaldamento.
24/11/1984
DM 24/11/84
Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8. (Sez. 2a della Parte Seconda. Sezione non più applicabile con l’entrata in vigore del DM 03/02/2016. N.d.R.)
12/12/2008
CHIARIMENTO 12/12/08, n° P1565 032101 01 4107 014 003
Quesito ascrivibilità impianti biogas alle attività elencate nell’allegato al D.M. 16.02.1982.
29/07/2010
CHIARIMENTO 29/07/10, n° 11595 032101 01 4107 014 003
Quesito – impianti di produzione biogas – Dm 24/1 1/1984. (Relativo alla cogenza del DM 24/11/84 per tale tipologia di impianto, a quali attività possono essere presenti in tali impienti ed al considerare, per l’aspetto di produzione di energia elettrica, l’att. 63 o 64 del DM 16/02/82 quale attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi. Vedasi adesso il DM 03/02/2016. N.d.R.)
03/02/2016
DM 03/02/2016
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.
13/09/2018
DCDCNVVF 13/09/2018, n° 213
Approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalità di effettuazione dei corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e di biogas, ai sensi del paragrafo 6.1, della sezione VI dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 3 febbraio 2016 (Comunicato nella Gazzetta Ufficiale del 19/11/2018, n. 269. N.d.R.)
ATT. 4b): GAS INFIAMMABILI DISCIOLTI O LIQUEFATTI
La norma di riferimento è il DM 14/05/2004 (per depositi di capacità fino a 13 m3) che ha sostituito il DM 31/03/84 (più volte modificato ed integrato e valido per capacità fino a 5 m3); per valori superiori vige il DM 13/10/1994.
Il DPR 12 aprile 2006, n. 214 inaugura un procedimento semplificato per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, per depositi di GPL fino a 5 m3, consentendo che l’utente presenti la sola richiesta per il rilascio dello stesso, completa di documentazione, eliminando la fase procedimentale del parere di conformità.
Tale DPR è stato abrogato dal DPR 01/08/2011, n° 151 e la procedura semplificata, fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell’articolo 2 dello stesso DPR, è regolata dall’art. 11 del DPR medesimo.
Si ritiene utile ricordare che le certificazioni per i serbatoi di GPL fino a 5 m3, nel procedimento semplificato, e fino a 13 m3, in quello classico, hanno modulistica diversa.
Il Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n° 32 prevede l’obbligo della verifica annuale di manutenzione dei serbatoi con rilascio di certificazione obbligatoria.
PROCEDURE
DATA
NORMA
ARGOMENTO
21/03/1958
Legge 21/03/58, n° 327
Norme per la concessione e l’esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti.
28/03/1962
Legge 28/03/62, n° 169
Norme in materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole.
02/02/1973
Legge 02/02/73, n° 7
Norme per l’esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole.
02/01/1978
Lettera Circolare 02/01/78, n° 26177/4106
Depositi di g.p.l. In serbatoi fissi: Concessione amministrativa.
11/02/1998
D. Lgs. 11/02/98 n° 32
Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
01/02/1999
CHIARIMENTO 01/02/99, n° P11/4106 sott. 40/D
D.M. 31 marzo 1984. – Depositi di GPL di capacità inferiore a 5 m intestati a ditte distinte – Richiesta chiarimenti. –
10/11/1999
Lettera Circolare 10/11/99, n° 1327/4106
Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi della capacità complessiva non superiore a 5 mc – Documentazione tecnica da allegare alle istanze di sopralluogo, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.
17/07/2001
CHIARIMENTO 17/07/01, n° P846/4134 sott. 58
Determinazione del versamento da richiedere per l’espletamento della pratica di prevenzione incendi. (In particolare per le att. 4/b e 91. N.d.A).
23/12/2003
Lettera Circolare 23/12/03, n° P1596/4106 sott. 40 A
Depositi di g.p.l. con capacità complessiva non superiore a 13 m3.
23/08/2004
Legge 23/08/04 n° 239
Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. (Decreto che conferisce alle regioni il rilascio delle autorizzazioni per i depositi oli minerali che erano delle Prefetture. N.d.R.)
05/11/2004
CHIARIMENTO 05/11/04, n° P1693/4106 sott. 40/DI
D.M. 14 maggio 2004 – Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 mc. – iter procedurale.
22/02/2006
D. Lgs. 22/02/06, n° 128
Riordino della disciplina relativa all’installazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell’articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
12/04/2006
DPR 12/04/06, n° 214
Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi. (Decreto che consente la sola richiesta di rilascio del CPI senza il preventivo parere di conformità. Abrogato dal DPR 151/2011, n. 151 N.d.R.)
02/05/2006
Lettera Circolare 02/05/06, n° P497/4106 sott. 40/A
Decreto Legislativo 22 febbraio 2006 (G.U. n. 74 del 29 marzo 2006) (Chiarimenti e tempistica degli adempimenti. N.d.R.)
17/05/2006
Lettera Circolare 17/05/06, n° P572/4106 sott. 55/B
Attuazione degli articoli 8 e 13 del D. Lgs n. 128/2006. Chiarimenti sugli aspetti procedurali di prevenzione incendi.
30/06/2006
Lettera Circolare 30/06/06, n° P717/4106 sott. 40/A
Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214 – Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi – Chiarimenti ed indirizzi applicativi. (Contiene: 1) Modello per la richiesta di rilascio del CPI in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi; 2) Modello di certificazione di installazione. Il modello per la richiesta di rilascio del CPI è stato sostituito con LC 02/11/2006. N.d.R.)
02/11/2006
Lettera Circolare 02/11/06, n° P1155/4106 sott. 40/A
Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214 – Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi – Chiarimenti in ordine all’intestazione del certificato di prevenzione incendi. (Contiene il modello per la richiesta di rilascio del CPI in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi che sostituisce quello previsto dalla Lettera Circolare 30/06/ 2006, n° P717/4106 sott. 40/A. N.d.A)
20/04/2007
Lettera Circolare 20/04/07, n° P522/4113 sott. 87
Periodicità del certificato di prevenzione incendi in presenza di impianti di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione, anche di tipo misto, con annesse attività accessorie – Chiarimento. (Tratta anche della possibilità di ubicare , presso impianti stradali di distribuzione carburanti di tipo misto, depositi e rivendite di GPL in bombole con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg., ovvero depositi di GPL in serbatoi fissi con capacità complessiva non superiore a 2 m3 destinati ad alimentare utenze a servizio di attività accessorie. N.d.R.)
04/10/2007
Lettera Circolare 04/10/07, n° P1169/4106 sott. 40/A
Depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi – Attuazione del DPR 12 aprile 2006, n. 214 – Indirizzi applicativi. (Inerente la documentazione da presentare per il sopralluogo per il rilascio del C.P.I. N.d.R.)
11/08/2008
CHIARIMENTO 11/08/08, n° P685/4106 sott. 40/DI
D.M. 14 maggio 2004 e D.P.R. 12 aprile 2006, n. 214 – Serbatoi di gas di petrolio liquefatto (GPL) destinati a multiutenze. Intestazione del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.). Quesito.
26/09/2008
Lettera Circolare 26/09/08, n° P1214/4106 sott. 40/A
Decreto Ministeriale 14 maggio 2004 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3. – Chiarimenti in ordine all’intestazione del certificato di prevenzione incendi nei casi di alimentazione di “multiutenze”.
07/04/2009
Lettera Circolare 07/04/09, n° 2720-032101 01 4106 001 011
Attuazione articolo 10 del D. Lgs 11 febbraio 1998, n° 32 – Certificazione di manutenzione per i piccoli serbatoi di GPL. (Riporta un fac-simile di modello di certificazione di manutenzione. N.d.R.)
01/08/2011
DPR 01/08/11, n° 151
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (V. c. 2, art. 11 per la procedura ex DPR 214/2006. N.d.R.)
27/06/2012
Lettera Circolare 27/06/12, n° 8660
Attuazione del DPR 1° agosto 2011, n° 151. Depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi ed attività inerenti il settore del GPL – Indirizzi applicativi e chiarimenti
24/07/2019
CHIARIMENTO 24/07/19, n° 11350
Legge 11 agosto 2014 n. 116. Esclusione dal campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011 per i serbatoi di GPL a servizio di imprenditori agricoli – Riscontro
NORME SPECIFICHE
DATA
NORMA
ARGOMENTO
31/03/1984
DM 31/03/84
Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3.
19/10/1984
Lettera Circolare 19/10/84, n° 21250/4106
D.M. 31 marzo 1984: “Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc” – Criteri applicativi.
27/06/1985
Lettera Circolare 27/06/85, n° 10501/4106 A. 1
Depositi di g.p.l. – Presenza di ferrocisterne ed autocisterne – Quesito.
29/02/1988
DM 29/02/88
Norme di sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi.
15/10/1992
DM 15/10/92
Modificazione al decreto ministeriale 31 marzo 1984, concernente norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio di depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3.
26/01/1993
Lettera Circolare 26/01/93, n° 1235/4106
Chiarimenti interpretativi del D.M. 31.3.1984 concernente norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 5 mc.
20/07/1993
DM 20/07/93
Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 31 marzo 1984 recante norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc.
27/09/1994
Lettera Circolare 27/09/94, n° 2168/4106
Utilizzo di serbatoi interrati ad asse verticale di capacità singola non superiore a 3 mc, per lo stoccaggio di g.p.l., collocati in contenitore di polietilene.
13/10/1994
DM 13/10/94
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg.
07/10/1995
CHIARIMENTO 07/10/95, n° P1712/4122/1 sott. 3
Attività ricettive turistico – alberghiere di cui all’art. 6 della legge n. 217 del 17/05/1983. Applicazione del p.to 4.3.1 lett. b) del D.M. 31/03/1984. (Distanza delle case per vacanze dai serbatoi di GPL. Procedure. N.d.A)
27/10/1995
Lettera Circolare 27/10/95, n° P2004/4106
Depositi di g.p.l. di capacità fino a 5 mc in serbatoi interrati protetti da un rivestimento in resine epossidiche termoindurenti associato ad un sistema di protezione catodica ad anodi sacrificali di magnesio.
27/10/1995
Lettera Circolare 27/10/95, n° P2005/4106
Depositi di g.p.l. di capacità fino a 5 m³ – Utilizzo di serbatoi interrati ad asse orizzontale di capacità singola non superiore a 3 m³, per lo stoccaggio di g.p.l., collocati in contenitori di polietilene.
02/11/1995
Lettera Circolare 02/11/95, n° P2040/4106/1 Sott. 35/A
Depositi di GPL. Circolare del Ministero dell’industria n. 218/F del 23 gennaio 1992: rifornimento tramite ferrocisterne.
02/11/1995
Lettera Circolare 02/11/95, n° P2041/4106 Sott. 35/A
Depositi di GPL. Quantità massima di prodotto ammissibile
11/03/1996
CHIARIMENTO 11/03/96, n° P257/P393/4106 sott. 40/D
Quesito relativo al punto 4.4.2 del D.M. 31/03/1984. Depositi di G.P.L. con capacità complessiva inferiore a 5 mc. (Sul dimezzamento delle distanze di sicurezza interna, N.d.R.)
18/04/1996
Lettera Circolare 18/04/96, n° P734/4106
Serbatoi di GPL, in depositi con capacità fino a 5 mc, destinati alla installazione interrata del tipo con protezione catodica e del tipo orizzontale in guscio in polietilene ad alta densità.
20/05/1996
Lettera Circolare 20/05/96, n° NS2838/4112
Coibentazione di serbatoi metallici fuori terra contenenti GPL. Specifiche per la valutazione dell’efficacia dei rivestimenti protettivi.
24/07/1996
Lettera Circolare 24/07/96, n° 1415/4106
Utilizzo di serbatoi interrati ad asse verticale di capacità singola non superiore a 3 m3 per lo stoccaggio di GPL collocati in contenitori di polietilene. Modifiche ed integrazioni alla lettera circolare P2168/4106/40/A del 27.9.1994.
30/04/1997
CHIARIMENTO 30/04/97, n° P845/4106 sott. 40/D
Ubicazione di serbatoi di g.p.l. in depositi con capacità complessiva non superiore a 5m3 (D.M. 31marzo 1984). Quesito
18/07/1997
Nota 18/07/97 n° P1421/4106 sott. 40/A
Lettera circolare del Ministero dell’Interno n° P2005/4106 del 27 ottobre 1995 – Quesito sulle modalità di installazione
17/12/1997
CHIARIMENTO 17/12/97, n° P1458-1522/4106 sott. 40/D – III
Lettera Circolare M.I. P2005/4106 del 27 ottobre 1995 – Serbatoi di g.p.l. interrati, ad asse orizzontale, in guscio di polietilene. Modalità di installazione. – (Consente una deroga generale per utilizzare basamenti costituiti da reticolo di profilati plastici, sotto certe condizioni, anziché in cls. N.d.R.).
17/02/1998
CHIARIMENTO 17/02/98, n° P94-P108/4106 sott. 40/D
Distanze dei serbatoi di GPL da comunicazioni con piani interrati – QUESITI –
24/02/1998
CHIARIMENTO 24/02/98, n° P196/4106 sott. 55
Recinzione di depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 – Quesito.
17/03/1998
CHIARIMENTO 17/03/98, n° P349/4106 sott. 40/D
D.M. 31 marzo 1984 – Distanze di sicurezza esterne – QUESITO –
30/09/1999
CHIARIMENTO 30/09/99, n° P1182/4106 sott. 40/DI
D.M. 31 marzo 1984 – Richiesta di chiarimenti al punto 2.2 (installazione in cortili) e al punto 2.3 (installazione su terreno in pendenza). –
26/11/1999
CHIARIMENTO 26/11/99, n° P 1333/4106 sott. 40/D
Depositi di G.P.L. di capacità fino a 5 mc in serbatoi fissi interrati, non collocati entro cassa di contenimento in conglomerato cementizio armato. QUESITO.
25/06/2001
Lettera Circolare 25/06/01, n° P811/4106 sott. 55/A
D.M. 13 ottobre 1994 – Chiarimenti sul punto 3.3.1, lettera i). (Relativo alla detenzione di un serbatoio vuoto in caso di necessità di travaso, N.d.R.)
23/07/2001
Lettera Circolare 23/07/01, n° P851/4106 sott. 40/A
D.M. 31 marzo 1984 – Depositi distinti (Punto 1.2 dell’allegato) – Chiarimenti –
05/03/2002
CHIARIMENTO 05/03/02, n° P247/4106 sott. 55
D.M. 13.10.94: punti 4.3 (distanze di sicurezza interne) e 4.4 (distanze di protezione). Richiesta di chiarimenti
05/04/2002
CHIARIMENTO 05/04/02, n° P981/4106 sott. 40/DI
D.M.I. 31 marzo 1984 – Serbatoio di G.P.L. interrato, ubicato su terrazza prospiciente un fossato aperto per la raccolta di acque meteoriche – Quesito.
03/02/2003
CHIARIMENTO 03/02/03, n° P83/4106 sott. 40/D.I
Ditta XXXXXX – Deposito di GPL : n. 2 serbatoi da 5 mc/cad. – Quesito. – (Sulle distanze di sicurezza da applicare. N.d.R.)
27/03/2003
Lettera Circolare 27/03/03, n° P425/4106 sott. 40/A
Rispondenza ai requisiti di prodotto dei dispositivo ed accessori di sicurezza dei serbatoi di G.P.L. costituenti depositi di capacità fino a 5 m3. – Chiarimenti ai fini. della sicurezza antincendio. –
06/05/2003
CHIARIMENTO 06/05/03, n° P502/41065 sott 55/A
D.M. 13 ottobre 1994. Serbatoio di G.P.L. da 25 mc con scambiatore termico incorporato.
14/05/2003
CHIARIMENTO 14/05/03, n° P552/4106 sott. 55
Depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 mc e/o recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 Kg. – D.M. 13 ottobre 1994. – (Relativo alle servitù di passaggio. N.d.R.)
14/05/2004
DM 14/05/04
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3.
22/07/2004
Lettera Circolare 22/07/04, n° P1212/4106 sott. 40/A
Decreto ministeriale 14 maggio 2004 recante: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3”. Primi chiarimenti ed indirizzi applicativi. (Riporta in allegato il modello di certificazione da utilizzare in sede di richiesta di sopralluogo. N.d.R.)
24/08/2004
Lettera Circolare 24/08/04, n° P1363/4106 sott. 40/A
D.M. 14 maggio 2004 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3” – Chiarimenti al punto 9 “Recinzione” dell’allegato.
23/09/2004
DM 23/09/04
Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3 e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m3.
22/08/2006
Lettera Circolare 22/08/06, DCPST, n° 6651
Disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza in caso d’incendio. Nota informativa sulle direttive 90/396/CEE “Gas”, 94/9/CE “ATEX”, 97/23/CE “PED”, 98/37/CE e 2006/42/CE “Macchine”, 95/16/CE “Ascensori”. Indicazioni applicative. (All. 3 inerente la direttiva “PED”. N.d.R.).
09/10/2006
Lettera Circolare 09/10/06, n° P1033/4106 sott. 55B
Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128. Articolo 5 – Obblighi di sicurezza.
20/04/2007
Lettera Circolare 20/04/07, n° P522/4113 sott. 87
Periodicità del certificato di prevenzione incendi in presenza di impianti di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione, anche di tipo misto, con annesse attività accessorie – Chiarimento. (Tratta anche della possibilità di ubicare , presso impianti stradali di distribuzione carburanti di tipo misto, depositi e rivendite di GPL in bombole con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg., ovvero depositi di GPL in serbatoi fissi con capacità complessiva non superiore a 2 m3 destinati ad alimentare utenze a servizio di attività accessorie. N.d.R.)
23/04/2007
CHIARIMENTO 23/04/07, n° P235/4106 sott. 40/DI
Deposito di gas G.P.L. ad uso civile, in serbatoio fisso interrato da 2,750 mc con rivestimento epossidico e protezione catodica. (Distanza di sicurezza da rampa di accesso autorimessa. N.d.R.)
17/01/2008
CHIARIMENTO 17/01/08, n° DPCST/A4/RS/150
Aumento della capacità di stoccaggio di g.p.l. in serbatoi fissi presso un deposito commerciale – Chiarimenti. (In merito all’applicabilità, o meno, del DM 13/10/94 in ampliamenti di depositi che fanno rientrare lo stesso nel campo di applicazione degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 334/99 – Attività a Rischio di Incidente Rilevante, ossia la cosiddetta normativa Severo – . N.d.R.)
30/01/2008
CHIARIMENTO 30/01/08, n° P1230/4115/3 sott. 1
Prevenzione incendi. Metanifera di XXXXX S.p.A. sita nel Comune di XXXXX in Via XXX, loc. XXXX e loc. XXXX. Rimozione estintori in luoghi non presidiati. (Sulla possibilità di non posizionare estintori a servizio di serbatoi di GPL non presidiati. N.d.R.)
19/11/2008
CHIARIMENTO 19/11/08, n° P1477 032101.01.4106.055A
Depositi di G.P.L. di capacità fino a 13 mc.
Punto 2 dell’allegato al D.M. 14 maggio 2004. Riferimenti normativi.
15/11/2010
CHIARIMENTO 15/11/10, n° 0016097-004/32101 01 4106 055A
Richiesta di chiarimenti in merito alla idoneità dei serbatoi di gpl denominati “Marsupio” ad essere installati a distanza inferiore a 5 metri da alberi ad alto fusto. (Vedasi anche il DM 14/05/2004 come modificato dal DM 04/03/2014. N.d.R.)
17/02/2011
CHIARIMENTO 17/02/11 n° 0002177-770/032101 01 15 01A4RI
Quesito n° 756: D.M. 13.10.1994. Deposito di GPL. Determinazione della capacità. (In merito al calcolo della capacità, quale singolo o duplice deposito, di due impianti separati da strada comunale e singolarmente recintati aventi il punto di travaso e riempimento in comune. N.d.R.)
22/07/2011
CHIARIMENTO 22/07/11, n° 0010059 001/032101.01.4106.040D
Deposito di gas GPL sito in Comune di Belluno, XXXXXX. Richiesta di chiarimenti. (Su cosa intendere per alberi ad alto fusto ed il tipo di barriera da adottare a difesa del serbatoio dalle radici. Vedi anche il DM 14/05/2004 come modificato dal DM 04/03/2014. N.d.R.)
21/05/2013
CHIARIMENTO 21/05/13, n° 6959
Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi. (Relativo a quali attività considerare quando una regola tecnica, preesistente all’entrata in vigore del DPR 151/2011, rinvii alle attività dell’abrogato DM 16/02/82 o si riferisca genericamente alle “attività soggette a controllo” e, per esclusione, “non soggette”. N.d.R.)
04/03/2014
DM 04/03/14
Modifiche ed integrazioni all’allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3.
21/11/2014
NOTA 21/11/2014 n° 13818
Depositi di GPL fino a 13 m3 , Indicazioni applicative del DM 4 marzo 2014 di modifica del DM 14 maggio 2004. (Inerente: 1) La possibilità di ricorrere all’istituto della deroga per il punto 5.2.4 del DM 14/05/2004 – serbatoi di tipo ricoperti – 2): la documentazione tecnica di supporto da custodire per l’idoneità dei sistemi alternativi alla recinzione ed a quelli di protezione in caso di presenza di alberi ad alto fusto – punto 9.1.bis e 10.2 DM 14/05/2004 – ; 3) precisazione del termine “area privata aperta al pubblico”, indicato nel punto 9.1 bis del DM 14 maggio 2004.). N.d.R.
18/05/2015
NOTA 18/05/2015 n° 5870
Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (gnl) con serbatoio criogenico fisso a servizio di impianti di utilizzazione diversi dall’autotrazione.
06/11/2020
CHIARIMENTO 06/11/20, n° 14791
D.M. 13.10.1994 – Allegato tecnico – Punto 13.11 – Sorveglianza dei depositi ed attività primarie. Quesito.
11/08/2021
NOTA 11/08/2021 n° 12367
Guida tecnica per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi a depositi ed impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fisso a servizio di impianti di utilizzazione diversi dall’autotrazione, con capacità complessiva non superiore a 50 tonnellate.