In questa pagina sono elencati i termini e le relative definizioni riguardanti la prevenzione incendi, come definiti nell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015 e successive modifiche (Codice di prevenzione incendi). Vengono inclusi anche alcuni termini provenienti dal D.M. 30 novembre 1983, indicati tra parentesi, nei casi in cui risultino assenti o diversi rispetto a quelli forniti dal Codice.
Il capitolo G.1 del Codice fornisce varie definizioni generali relative a espressioni specifiche della prevenzione incendi, al fine di garantire un’applicazione uniforme. Nelle singole Regole Tecniche di Vigilanza (RTV) sono di solito aggiunte ulteriori definizioni specifiche per chiarire dettagli o dati particolari. Il Codice specifica che, per le definizioni non comprese, è possibile fare riferimento in generale alle norme UNI, EN, ISO e alla norma UNI EN ISO 13943:2017[1], che, nella sua versione in lingua italiana, ha recepito la norma europea EN ISO 13943:2017, assumendo così lo status di norma nazionale italiana.
Per quanto riguarda la progettazione antincendio basata su regole tecniche di tipo “tradizionale”, come ad esempio il D.M. 16 maggio 1987 n. 246 (per edifici di civile abitazione), il D.M. 8 novembre 2019 (per impianti termici a gas), il D.M. 22 febbraio 2006 (per uffici), il D.M. 27 luglio 2010 (per attività commerciali), il D.M. 9 aprile 1994 (per alberghi), il D.M. 18 settembre 2002, ecc., è necessario fare riferimento ai termini e alle definizioni riportati nel D.M. 30 novembre 1983. Non è possibile utilizzare le indicazioni contenute nel Capitolo G.1 del Codice di prevenzione incendi per quanto riguarda termini che possono essere definiti in modo diverso.
G.1.3 Prevenzione incendi
- Prevenzione incendi: funzione preminente di interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri uniformi sul territorio italiano, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l’insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.
- Beni economici (o beni): mezzi materiali o immateriali in grado di soddisfare i bisogni dell’uomo e dotati di un prezzo positivo.
- Regola tecnica di prevenzione incendi (o regola tecnica): disposizione regolamentare cogente in materia di prevenzione incendi.
- Regola tecnica orizzontale (RTO): regola tecnica di prevenzione incendi applicabile a tutte le attività.
Nota Ai fini del presente documento è considerata regola tecnica orizzontale l’insieme dei capitoli compresi nelle sezioni Generalità, Strategia antincendio e Metodi. - Regola tecnica verticale (RTV): regola tecnica di prevenzione incendi applicabile ad una specifica attività o ad ambiti di essa, con specifiche indicazioni, complementari o sostitutive di quelle previste nella regola tecnica orizzontale.
- Profilo di rischio: indicatore speditivo della gravità di rischio di incendio associata all’esercizio ordinario di una qualsiasi attività.
- Profilo di rischio di riferimento: il più gravoso profilo di rischio dei compartimenti serviti ai fini della misura antincendio considerata.
- Strategia antincendio: combinazione delle misure antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio.
- Misura antincendio: categoria omogenea di strumenti di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio.
Nota Ad esempio: resistenza al fuoco, reazione al fuoco, compartimentazione, esodo, … - Protezione attiva: insieme delle misure antincendio atte a ridurre le conseguenze di un incendio, che richiedono l’azione dell’uomo o l’attivazione di un impianto.
- Protezione passiva: insieme delle misure antincendio atte a ridurre le conseguenze di un incendio, non incluse nella definizione di protezione attiva e non di carattere gestionale.
- Livello di prestazione (performance requirement): specificazione oggettiva della prestazione richiesta all’attività per realizzare la misura antincendio.
- Soluzione conforme (deemed to satisfy provision): soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specificati, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione.
Nota Le soluzioni conformi sono soluzioni progettuali prescrittive che non richiedono ulteriori valutazioni tecniche (es. “La distanza di protezione è pari a 5 m”). - Soluzione alternativa (alternative solution): soluzione progettuale alternativa alle soluzioni conformi. Il professionista antincendio è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi. 4
Nota Le soluzioni alternative sono soluzioni progettuali prestazionali che richiedono ulteriori valutazioni tecniche (es. “La distanza di separazione deve essere calcolata imponendo irraggiamento massimo dal focolare verso l’obiettivo pari a 12,6 kW/m2”). - Soluzione in deroga: soluzione progettuale per la quale è richiesta l’attivazione del procedimento di deroga, così come previsto dalla normativa vigente. Il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi.
4 Vedasi, in merito al procedimento ed alla valutazione tecnica della deroga e ad alcune soluzioni progettuali da poter considerare come utile riferimento, la Nota prot. n° 9723 del 26/06/2019. N.d.R. - Metodo di progettazione della sicurezza antincendio: metodo di progettazione specificato nel capitolo G.2 del presente documento.
- Prodotto per uso antincendio: materiale, componente, dispositivo, apparecchio, elemento per il quale, in relazione alla valutazione del rischio connesso al suo impiego, è prevista una caratterizzazione delle prestazioni antincendio.
- Giudizio esperto: analisi fondata sui principi generali di prevenzione incendi e sul bagaglio di conoscenze del progettista esperto del settore della sicurezza antincendio.
G.1.4 Normazione volontaria
Nota Per le definizioni di specifica tecnica, norma, prodotto della normazione europea, progetto di norma e specifica tecnica armonizzata, ci si riferisce al Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012. Per le definizioni di valutazione europea, documento per la valutazione tecnica europea e specifica tecnica armonizzata ci si riferisce al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011. Per le definizioni di Technical Specification (TS) e Technical Report (TR) ci si riferisce ai documenti CEN.
Nota Come specificato al paragrafo G.1.25, l’applicazione della normazione volontaria citata nel presente documento non è obbligatoria. - Norma (o norma tecnica): specifica tecnica adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie:
a. norma internazionale: norma adottata da un organismo di normazione internazionale;
Nota Sono organismi internazionali di normazione: ISO (Organizzazione internazionale per la normazione), IEC (Commissione elettrotecnica internazionale) ed ITU (Unione internazionale delle telecomunicazioni).
b. norma europea: norma adottata da un’organizzazione europea di normazione;
Nota Sono organizzazioni europee di normazione: CEN (Comitato europeo di normazione), Cenelec (Comitato europeo di normazione elettrotecnica), ETSI (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione).
c. norma armonizzata: norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell’applicazione della legislazione dell’Unione sull’armonizzazione;
Nota Le norme armonizzate e, più in generale, le specifiche tecniche armonizzate sono solitamente riferite alla determinazione delle prestazioni di prodotti ai fini della relativa commercializzazione nello Spazio Economico Europeo (SEE).
d. norma nazionale: norma adottata da un organismo di normazione nazionale.
Nota Le organizzazioni di normazione possono essere equivalentemente qualificate come enti o organismi di standardizzazione o di normalizzazione. Ad esempio, sono enti di normazione nazionale: DIN e DKE (Germania), AFNOR (Francia), UNI e CEI (Italia), NEN e NEC (Paesi Bassi), BSI (Regno Unito), … - Prodotto della normazione europea: qualsiasi altra specifica tecnica, diversa dalle norme europee, adottata da un’organizzazione europea di normazione per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi.
Si riportano i seguenti esempi di prodotti della normazione europea:
a. Technical Specification (TS): documento tecnico di carattere normativo il cui sviluppo può essere previsto quando varie alternative, non sufficienti a raggiungere un accordo o una norma europea o per la necessità di differenti specifiche sperimentali o a causa dell’evoluzione tecnologica, devono neces-sariamente coesistere in vista di una futura armonizzazione;
b. Technical Report (TR): documento tecnico di carattere informativo che fornisce informazioni sul contenuto tecnico del lavoro di normazione in atto. Generalmente viene predisposto quando si ritiene urgente o necessario fornire agli enti nazionali di normazione informazioni tecniche di dettaglio.
Nota Le TS devono essere adottate dagli organismi nazionali di normazione, mentre le TR possono non essere adottate a livello nazionale. - Progetto di norma: documento contenente il testo delle specifiche tecniche relative a una determinata materia, predisposto ai fini dell’adozione secondo la procedura di normazione pertinente, quale risulta dai lavori preparatori e qual è distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento.
- Specifica tecnica armonizzata: norme armonizzate e documenti per la valutazione europea (EAD).
- Norma riconosciuta a livello internazionale: norma adottata da un organismo riconosciuto a livello internazionale.
Nota Sono organismi riconosciuti a livello internazionale tutti gli organismi di normazione extra europei citati nel presente documento e quelli comunque tradizionalmente riconosciuti nel settore antincendio. Ad esempio: NFPA, ANSI/UL, ASTM, API, FM Global, FPA, NIST, SFPE, TNO, VDS, Energy Institute, IGEM, VTT, BRANZ, …
G.1.5 Attività - Attività: complesso delle azioni organizzate svolte in un luogo delimitato, che può presentare pericolo d’incendio o esplosione.
- Attività soggetta: attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Nota Le attività soggette sono riportate nell’allegato I al decreto del presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n°151. - Attività con valutazione del progetto: attività soggetta il cui progetto antincendio è valutato, anche in deroga, dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Nota Sono incluse nella definizione sia le attività soggette di categoria B o C dell’allegato III del DM 7 agosto 2012, per le quali è prevista la valutazione del progetto antincendio, che le attività soggette di categoria A, del medesimo allegato, nel caso in cui il progetto antincendio sia sottoposto alla valutazione in deroga secondo le procedure previste dalla vigente normativa. - Attività senza valutazione del progetto: attività soggetta il cui progetto antincendio non è valutato, neanche in deroga, dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Nota Sono incluse nella definizione le attività soggette di categoria A dell’allegato III del DM 7 agosto 2012, non ricomprese nella definizione di cui al comma 3. - Attività esistente: attività in esercizio alla data di entrata in vigore della regola tecnica di riferimento.
- Attività all’aperto: attività o porzione d’attività, comprensiva delle sue vie d’esodo, svolta in area delimitata e prevalentemente in spazio a cielo libero, che consente a fumo e calore dell’incendio di disperdersi direttamente in atmosfera.
Nota Ad esempio, non sono considerate attività all’aperto quelle svolte su terrazze, aventi vie d’esodo all’interno di opere da costruzione.
G.1.6 Soggetti - Responsabile dell’attività: soggetto tenuto agli obblighi di prevenzione incendi per l’attività.
- Progettista: tecnico abilitato o professionista antincendio, incaricato dal responsabile dell’attività della progettazione, ai fini antincendio, dell’attività stessa o di specifici ambiti di essa, nel rispetto delle competenze attribuite dalle disposizioni regolamentari.
- Tecnico abilitato: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze.
- Professionista antincendio: tecnico abilitato iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- Occupante: persona presente a qualsiasi titolo all’interno dell’attività, considerata anche alla luce della sua modalità di interazione con l’ambiente in condizioni di disabilità fisiche, mentali o sensoriali.
- Soccorritore: componente di squadra di lotta all’incendio, opportunamente protetto ed addestrato a tale fine.
G.1.7 Geometria - Piano: superficie calpestabile.
- Piano di riferimento del compartimento: piano del luogo esterno verso cui avviene prevalentemente l’esodo degli occupanti del compartimento e da cui accedono i soccorritori. Se non è presente piano con tali caratteristiche, si considera il piano di accesso dei soccorritori con le migliori caratteristiche di operatività antincendio (capitolo S.9). Per ogni compartimento è determinato un unico piano di riferimento, che generalmente corrisponde con la strada pubblica o privata di accesso. La determinazione del piano di riferimento del compartimento è riportata nel progetto.
Nota Si riportano esempi nell’illustrazione G.1-3. - Quota di piano: dislivello tra il piano ed il relativo piano di riferimento del compartimento cui appartiene.
Nota La quota di piano può essere positiva, negativa o nulla. Si riportano esempi nell’illustrazione G.1-3. - Altezza antincendio: massima quota dei piani dell’attività. Sono esclusi i piani con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. vani tecnici).
Nota Si riportano esempi nell’illustrazione G.1-3. - Quota del compartimento: dislivello tra il piano del compartimento ed il relativo piano di riferimento. In caso di compartimento multipiano si assume il dislivello che determina le soluzioni più gravose (es. per il piano più elevato di compartimento fuori terra, per il piano più profondo di compartimento interrato).
Nota La quota del compartimento può essere positiva, negativa o nulla. Si riportano esempi nell’illustrazione G.1-3. - Compartimento o piano fuori terra: compartimento o piano avente quota non negativa.
- Compartimento o piano interrato: compartimento o piano avente quota negativa.
- Ambito: porzione delimitata dell’attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura.
Nota L’ambito può riferirsi all’intera attività o a parte di essa. Ad esempio: piano, compartimento, opera da costruzione, area a rischio specifico, area all’aperto, area sotto tettoia, … - Superficie lorda di un ambito: superficie in pianta compresa entro il perimetro interno che delimita l’ambito.
Nota Se l’ambito è multipiano o vi sono soppalchi si intende la somma delle superfici lorde di tutti i piani. - Superficie utile di un ambito: porzione di superficie di un ambito efficace ai fini della funzionalità richiesta.
Nota Ad esempio, per superficie utile delle aperture di ventilazione si intende la superficie del varco misurata al netto di eventuali ostruzioni (es. telaio, grata, alette, …). - Altezza media di un locale (hm): media pesata delle altezze hi di un locale con la proiezione in pianta della porzione di superficie Ai della superficie di altezza hi:
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Σ hi · Ai
i
hm = G.1-1
Σ Ai
i
Nota Si riportano esempi nell’illustrazione G.1-1. - Distanza di sicurezza esterna: distanza minima misurata in pianta tra il perimetro di ciascun elemento pericoloso di un’attività ed i seguenti elementi esterni al confine dell’attività e da preservare:
a. i confini di aree edificabili,
b. il perimetro del più vicino fabbricato,
c. il perimetro di altre opere pubbliche o private. - Distanza di sicurezza interna: distanza minima misurata in pianta tra i perimetri dei vari elementi pericolosi di un’attività.
- Distanza di protezione: distanza minima misurata in pianta tra il perimetro di ciascun elemento pericoloso di un’attività ed il confine dell’area su cui sorge l’attività stessa.
- Distanza di separazione: distanza di sicurezza interna, esterna o di protezione, a seconda dei casi.
- Area di influenza di un elemento: area i cui confini sono ottenuti dalla traslazione (offset) su un piano di riferimento dei confini dell’elemento ad una distanza detta raggio di influenza roffset.
Nota Si riportano esempi nell’illustrazione G.1-2.
Illustrazione G.1-1: Esempi di determinazione dell’altezza media, in sezione
roffsetProiezione elementoArea di influenzaVista in pianta
Illustrazione G.1-2: Costruzione dell’area di influenza di un elemento, in pianta
Illustrazione G.1-3: Esempi di altezza antincendio, quote di piano e di compartimento, in sezione
G.1.8 Compartimentazione - Spazio a cielo libero: luogo esterno alle opere da costruzione non delimitato superiormente.
- Spazio scoperto: spazio avente caratteristiche tali da contrastare temporaneamente la propagazione dell’incendio tra le eventuali opere da costruzione o strutture che lo delimitano.
- Compartimento antincendio (o compartimento): parte dell’opera da costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da prodotti o elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l’azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la resistenza al fuoco. Qualora non sia prevista alcuna compartimentazione, si intende che il compartimento coincida con l’intera opera da costruzione.
- Filtro: compartimento antincendio nel quale la probabilità di avvio e sviluppo dell’incendio sia resa trascurabile.
Nota Ad esempio, grazie alla bassa probabilità di inneschi efficaci ed al ridotto carico di incendio specifico qf. - Di tipo protetto (o protetto): qualificazione di un volume dell’attività costituente compartimento antincendio.
Nota Si riportano alcune esempi di applicazione della definizione: scala protetta, locale protetto, vano protetto, percorso protetto, …
Nota Se non riferito ad un volume dell’attività, il termine assume altri significati, ad esempio soccorritore protetto, materiale protetto, elemento portante protetto, apertura protetta da ostruzione, posizione protetta, … - Di tipo a prova di fumo (o a prova di fumo): locuzione che indica la capacità di un compartimento di limitare l’ingresso di fumo generato da incendio che si sviluppi in compartimenti comunicanti.
Nota Si riportano alcuni esempi di applicazione della definizione: scala a prova di fumo, vano a prova di fumo, percorso a prova di fumo, … - Di tipo esterno (o esterno): qualificazione di una porzione dell’attività esterna all’opera da costruzione, con caratteristiche tali da contrastare temporaneamente la propagazione dell’incendio proveniente dall’opera da costruzione.
Nota Si riportano alcuni esempi di applicazione della definizione: scala esterna, percorso esterno, … - Intercapedine antincendio: vano di distacco, adeguatamente dimensionato per l’aerazione, la ventilazione o lo smaltimento dei prodotti della combustione, superiormente delimitato da spazio scoperto e longitudinalmente delimitato da muri perimetrali (con o senza aperture) appartenenti all’opera da costruzione servita e da terrapieno o da muri di altra opera da costruzione, aventi pari resistenza al fuoco.
G.1.9 Esodo - Sistema d’esodo: insieme delle misure di salvaguardia della vita che consentono agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro o permanere al sicuro, autonomamente o con assistenza, prima che l’incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell’attività ove si trovano.
Nota Gli occupanti raggiungono l’incapacitazione quando diventano inabili a mettersi al sicuro a causa degli effetti dell’incendio (capitolo M.3).
Nota Il sistema d’esodo è costituito da luoghi sicuri, vie d’esodo, uscite, porte, illuminazione di sicurezza, segnaletica, … - Luogo sicuro: luogo in cui è permanentemente trascurabile il rischio d’incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano; tale rischio è riferito ad un incendio nell’attività.
- Luogo sicuro temporaneo: luogo in cui è temporaneamente trascurabile il rischio d’incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano durante l’esodo; tale rischio è riferito ad un incendio in ambiti dell’attività specificati, diversi dal luogo considerato.
- Spazio calmo: luogo sicuro temporaneo ove gli occupanti possono attendere e ricevere assistenza per completare l’esodo verso luogo sicuro.
- Affollamento: numero massimo ipotizzabile di occupanti.
- Densità di affollamento: numero massimo di occupanti assunto per unità di superficie lorda dell’ambito di riferimento (persone/m2).
- Via d’esodo (o via d’emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso, appartenente al sistema d’esodo, che consente agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro dal luogo in cui si trovano.
- Via d’esodo orizzontale: porzione di via d’esodo a quota costante o con pendenza ≤ 5%.
Nota Ad esempio: corridoi, porte, uscite, … - Via d’esodo verticale: porzione di via d’esodo che consente agli occupanti variazioni di quota con pendenza > 5%.
Nota Ad esempio: scale, rampe, … - Scala d’esodo: scala appartenente al sistema d’esodo.
- Rampa d’esodo: rampa, anche carrabile, appartenente al sistema d’esodo.
- Percorso d’esodo: parte di via d’esodo che conduce dall’uscita dei locali dedicati all’attività fino all’uscita finale.
Nota Il percorso d’esodo non comprende i locali dedicati all’attività ed è costituito da corridoi, scale, rampe, atri, passerelle, camminamenti, … - Uscita di piano: varco del sistema di esodo che immette in via d’esodo verticale da una via d’esodo orizzontale.
- Uscita finale (o uscita d’emergenza): varco del sistema di esodo al piano di riferimento, che immette all’esterno su luogo sicuro temporaneo o luogo sicuro.
- Corridoio cieco (o percorso unidirezionale): porzione di via d’esodo da cui è possibile l’esodo in un’unica direzione.
- Lunghezza di corridoio cieco: distanza che ciascun occupante deve percorrere lungo una via d’esodo dal punto in cui si trova fino a raggiungere:
a. un punto in cui diventa possibile l’esodo in più di una direzione,
b. oppure un luogo sicuro.
La lunghezza di corridoio cieco è valutata con il metodo del filo teso senza tenere conto degli arredi mobili.
Nota L’incendio lungo il corridoio cieco può impedire l’esodo degli occupanti. Poiché non è possibile stabilire a priori il compartimento di primo innesco, il corridoio cieco è indipendente dai compartimenti eventualmente attraversati. - Lunghezza d’esodo: distanza che ciascun occupante deve percorrere lungo una via d’esodo dal punto in cui si trova fino a raggiungere un luogo sicuro temporaneo oppure un luogo sicuro.
La lunghezza d’esodo è valutata con il metodo del filo teso senza tenere conto degli arredi mobili.
Nota Ad esempio, la lunghezza d’esodo è usata per limitare il tempo che gli occupanti impiegano per abbandonare qualsiasi compartimento di primo innesco dell’attività. - Larghezza unitaria delle vie d’esodo (o larghezza unitaria): indice quantitativo della potenzialità di una via d’esodo in relazione al profilo di rischio Rvita dell’attività. È convenzionalmente espressa dalla larghezza in millimetri necessaria all’esodo di un singolo occupante (mm/persona).
- Esodo simultaneo: modalità di esodo che prevede lo spostamento contemporaneo degli occupanti fino a luogo sicuro.
Nota L’attivazione della procedura di esodo segue immediatamente la rivelazione dell’incendio oppure è differita dopo verifica da parte degli occupanti dell’effettivo innesco dell’incendio. - Esodo per fasi: modalità di esodo di una struttura organizzata con più compartimenti, in cui l’evacuazione degli occupanti fino a luogo sicuro avviene in successione dopo l’evacuazione del compartimento di primo innesco. Si attua con l’ausilio di misure antincendio di protezione attiva, passiva e gestionali.
- Esodo orizzontale progressivo: modalità di esodo che prevede lo spostamento degli occupanti dal compartimento di primo innesco in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l’incendio non sia estinto o fino a che non si proceda ad una successiva evacuazione fino a luogo sicuro.
- Protezione sul posto: modalità di esodo che prevede la protezione degli occupanti nell’ambito in cui si trovano.
- Gestione della folla (crowd management): disciplina che tratta la pianificazione sistematica e la supervisione dell’assembramento e del movimento ordinato della folla.
- Sovraffollamento localizzato (crowd crush): pressione incontrollata della folla che determina lo schiacciamento degli occupanti ed il pericolo di asfissia.
G.1.10 Gestione della sicurezza antincendio - Gestione della sicurezza antincendio (GSA): misura finalizzata alla gestione di un’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase di esercizio che in fase di emergenza, attraverso l’adozione di una organizzazione che prevede ruoli, compiti, responsabilità e procedure.
- Segnaletica di sicurezza (o segnaletica): segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad un’attività o ad una situazione determinata, fornisce un’indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.
G.1.11 Opere e prodotti da costruzione ∗ - Opere da costruzione: edifici, opere di ingegneria civile ed industriale.
- Prodotto da costruzione: qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato permanentemente in opere da costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere da costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.
- Uso previsto: l’uso previsto del prodotto da costruzione come definito nella specifica tecnica armonizzata applicabile.
- Elemento costruttivo: parte o elemento di opere da costruzione, composto da uno o più prodotti da costruzione.
- Kit: un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere da costruzione.
- Caratteristiche essenziali: le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere da costruzione come definiti nel CPR.
∗ L’elenco delle norme armonizzate dei prodotti da costruzione col periodo di coesistenza oltre il quale è obbligatorio il loro impiego è scaricabile al seguente link https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-products_it. N.d.R. - Prestazione di un prodotto da costruzione: la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione.
- Campo di applicazione diretta del risultato di prova: ambito, previsto dallo specifico metodo di prova e riportato nel rapporto di classificazione, delle limitazioni d’uso e delle possibili modifiche apportabili al campione che ha superato la prova, tali da non richiedere ulteriori valutazioni, calcoli o approvazioni per l’attribuzione del risultato conseguito.
- Campo di applicazione estesa del risultato di prova: ambito, non compreso tra quelli previsti nel campo di applicazione diretta del risultato di prova, definito da specifiche norme di estensione.
- Laboratorio di prova: il laboratorio, notificato alla Commissione UE, che effettua prove su prodotti aventi specifici requisiti, ai fini dell’apposizione della marcatura CE, in riferimento al CPR; i laboratori della DCPST e i laboratori italiani autorizzati ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 26 marzo 1985; i laboratori di uno degli altri Stati della Unione europea o di uno degli Stati contraenti l’accordo SEE e la Turchia, cui viene riconosciuta l’indipendenza e la competenza previsti dalla norma EN ISO CEI 17025 o da equivalenti garanzie riconosciute in uno degli Stati stessi.
- Elemento chiave: elemento dalla cui stabilità dipende la stabilità del rimanente aggregato strutturale. Il collasso di un elemento chiave determina un danneggiamento strutturale ritenuto sproporzionato.
- Robustezza: attitudine di una struttura a resistere ad azioni eccezionali (es. esplosioni, …) senza che si determinino danneggiamenti sproporzionati rispetto alla causa.
G.1.12 Resistenza al fuoco - Resistenza al fuoco: una delle misure antincendio di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza di un’opera da costruzione in condizioni di incendio. Essa riguarda la capacità portante in caso di incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un elemento strutturale nonché la capacità di compartimentazione in caso di incendio per gli elementi di separazione strutturali (es. muri, solai, …) e non strutturali (es. porte, divisori, …).
- Capacità portante in caso di incendio: attitudine della struttura, di una parte della struttura o di un elemento strutturale, a conservare una sufficiente resistenza meccanica sotto l’azione del fuoco, tenendo conto delle altre azioni agenti.
- Capacità di compartimentazione in caso d’incendio: attitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto l’azione del fuoco, un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della combustione, nonché tutte le altre prestazioni se richieste.
- Carico di incendio: potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Limitatamente agli elementi strutturali di legno, è possibile considerarne il contributo tenendo conto del fatto che gli stessi devono altresì garantire la conseguente resistenza al fuoco. Tale contributo deve essere determinato tramite consolidati criteri di interpretazione del fenomeno. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari all’energia sviluppata da 0,057 kg di legna equivalente.
- Carico d’incendio specifico: carico di incendio riferito all’unità di superficie lorda di piano, espresso in MJ/m2.
- Carico d’incendio specifico di progetto: carico d’incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento antincendio e dei fattori relativi alle misure antincendio presenti. Esso costituisce la grandezza di riferimento per le valutazioni della resistenza al fuoco delle opere da costruzione.
- Classe di resistenza al fuoco: intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la resistenza al fuoco. È riferita ad una curva di incendio nominale.
- Incendio convenzionale di progetto: incendio definito attraverso una curva di incendio che rappresenta l’andamento, in funzione del tempo, della temperatura media dei gas di combustione nell’intorno della superficie degli elementi costruttivi. La curva di incendio di progetto può essere:
a. nominale: curva adottata per la classificazione delle opere da costruzione e per le verifiche di resistenza al fuoco di tipo convenzionale;
b. naturale: curva determinata in base a modelli d’incendio e a parametri fisici che definiscono le variabili di stato all’interno del compartimento antincendio. - Incendio localizzato: focolaio d’incendio che interessa una zona limitata del compartimento antincendio, con sviluppo di calore concentrato in prossimità degli elementi costruttivi posti superiormente al focolaio o immediatamente adiacenti.
- Fascicolo tecnico (per la resistenza al fuoco): documento predisposto dal Produttore in caso di variazioni del prodotto o dell’elemento costruttivo classificato, non previste dal campo di diretta applicazione del risultato di prova.
- Elementi non portanti di opere da costruzione: elementi strutturali che, nella combinazione di carico eccezionale per le verifiche strutturali antincendio, così come da NTC, sono sottoposti al solo peso proprio ed all’azione termica dovuta all’esposizione al fuoco. Fanno eccezione quegli elementi che concorrono alla definizione del metodo di analisi strutturale (es. controventi verticali nei telai a nodi fissi).
- Elementi strutturali principali: elementi strutturali il cui cedimento per effetto dell’incendio comprometta almeno una delle seguenti capacità:
a. capacità portante degli altri elementi strutturali della costruzione in condizioni di incendio;
b. efficacia di elementi costruttivi di compartimentazione;
c. funzionamento dei sistemi di protezione attiva;
d. esodo in sicurezza degli occupanti;
e. sicurezza dei soccorritori. - Elementi strutturali secondari: tutti gli elementi strutturali non principali.
- Strutture vulnerabili in condizioni di incendio: strutture, solitamente di tipo leggero, che per loro natura risultano particolarmente sensibili all’azione del fuoco.
Nota Tipici esempi di sistemi costruttivi vulnerabili nei confronti dell’incendio sono: tensostrutture, strutture pressostatiche, strutture strallate, membrane a doppia o semplice curvatura, coperture geodetiche, strutture in lega di alluminio, allestimenti temporanei in tubo e giunto, tunnel mobili, …
G.1.13 Reazione al fuoco - Reazione al fuoco: una delle misure antincendio di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza in condizione di incendio ed in particolare nella fase di prima propagazione dell’incendio (pre-flashover). Essa esprime il comportamento di un materiale che, con la sua decomposizione, partecipa al fuoco al quale è stato sottoposto in specifiche condizioni.
- Classe di reazione al fuoco: grado di partecipazione di un materiale (o di un prodotto) al fuoco al quale è stato sottoposto; viene attribuita a seguito di prove normalizzate tramite cui valutare specifici parametri o caratteristiche, che concorrono a determinarne il grado di partecipazione all’incendio.
- Materiale: il componente o i componenti variamente associati che possono partecipare alla combustione in dipendenza della propria natura chimica e delle effettive condizioni di messa in opera/applicazione per l’utilizzo finale.
- Materiale incombustibile: materiale che non partecipa o contribuisce in maniera non significativa all’incendio, indipendentemente dalle sue condizioni di utilizzo finale.
- Materiale isolante: manufatto commercializzato come tale, individuabile tramite la sua denominazione commerciale.
- Componente isolante: nei materiali isolanti è l’elemento, o l’insieme di elementi, che hanno come funzione specifica quella di isolare.
- Condizione d’uso finale (End-use condition): applicazione o messa in opera effettiva di un prodotto o materiale, in relazione a tutti gli aspetti che influenzano il comportamento di tale prodotto in diverse condizioni di incendio. Include aspetti quali orientamento, posizione in relazione ad altri prodotti adiacenti (tipologia di substrato, formante una cavità con un substrato, …) e metodo di fissaggio (incollato, agganciato in maniera meccanica o semplicemente a contatto).
G.1.14 Protezione attiva - Impianto o sistema di protezione attiva contro l’incendio: impianto di rivelazione e segnalazione allarme incendio, impianto di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio di tipo automatico o manuale ed impianto di controllo del fumo e del calore.
- Impianto di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio (IRAI): Impianto in grado di rivelare un incendio quanto prima possibile e di segnalare l’allarme al fine di attivare le misure antincendio tecniche (impianti automatici di controllo o estinzione dell’incendio, compartimentazione, evacuazione dei fumi e del calore, …) e procedurali (piano e procedure di emergenza e di esodo, …) progettate e programmate in relazione all’incendio rivelato ed all’area ove tale principio di incendio si è sviluppato rispetto all’intera attività sorvegliata. Tale impianto può comprendere i sistemi di diffusione vocale degli allarmi in emergenza.
- Impianto di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio (automatico o manuale): impianto antincendio in grado di erogare l’agente estinguente secondo appropriate configurazioni o di inibire l’incendio.
- Sistema per l’evacuazione di fumo e calore (o impianto di controllo del fumo e del calore) (SEFC): sistema o impianto destinato ad assicurare, in caso di incendio, l’evacuazione controllata dei fumi e dei gas caldi.
- Sistema di ventilazione orizzontale forzata (SVOF): sistema o impianto destinato ad assicurare, in caso di incendio, lo smaltimento meccanico controllato dei fumi e dei gas caldi.
- Rete di idranti (RI): impianto di estinzione dell’incendio, a funzionamento manuale, progettato per contrastare gli effetti dell’incendio, in grado di erogare acqua da appositi apparecchi di erogazione.
- Apparecchio di erogazione della rete di idranti (o erogatore): dispositivo antincendio, permanentemente collegato ad un sistema di tubazioni fisse, utilizzato per l’erogazione idrica, quali: idrante a colonna soprassuolo, idrante sottosuolo, idrante a muro e naspo.
- Attacco di mandata per autopompa: dispositivo costituito almeno da una valvola di intercettazione ed una di non ritorno, dotato di uno o più attacchi unificati per tubazioni flessibili antincendio. Svolge la funzione di alimentazione idrica sussidiaria dell’impianto.
- Estintore d’incendio (o estintore): apparecchio contenente un agente estinguente che può essere espulso per effetto della pressione interna e diretto su un incendio.
- Capacità estinguente di un estintore (o capacità estinguente): sigla alfanumerica indicante la capacità di un estintore di spegnere fuochi standard in condizioni stabilite dalla norma di prova, caratterizzandone la prestazione antincendio convenzionale dello stesso.
- Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza (EVAC): impianto destinato principalmente a diffondere informazioni vocali per la salvaguardia della vita durante un’emergenza.
- Specifica d’impianto: documento di sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell’impianto di protezione attiva contro l’incendio, le sue caratteristiche dimensionali (es. portate specifiche, pressioni operative, caratteristiche e durata dell’alimentazione dell’agente estinguente, estensione dettagliata dell’impianto, …) e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione (es. tubazioni, erogatori, sensori, riserve di agente estinguente, aperture di evacuazione, aperture di afflusso, …). La specifica comprende il richiamo della norma di progettazione che si intende applicare, la classificazione del livello di pericolosità, ove previsto, lo schema a blocchi e gli schemi funzionali dell’impianto che si intende realizzare, nonché l’attestazione dell’idoneità in relazione al pericolo di incendio presente nell’attività.
Nota Generalmente, le norme adottate dall’ente di normazione nazionale riportano le indicazioni minime dei contenuti della documentazione per la fase preliminare e per la fase definitiva di progetto di un impianto di protezione attiva; i contenuti minimi della specifica di impianto possono essere i medesimi richiesti dalla norma tecnica applicata nella fase di progetto preliminare. - Modifica sostanziale dell’impianto: trasformazione della tipologia originale dell’impianto di protezione attiva contro l’incendio o ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell’originale, ove non diversamente definito da specifica regolamentazione o norma.
- Tipologia originale dell’impianto: natura dell’impianto di protezione attiva contro l’incendio o dell’agente estinguente utilizzato.
- Dimensione tipica dell’impianto:
a. per la rete idranti si applica quanto riportato dalla norma adottata dall’Ente di normazione nazionale;
Nota L’elenco, non esaustivo, delle norme adottate dall’ente di normazione nazionale è reperibile nel paragrafo S.6.12.
b. per gli impianti di rivelazione ed allarme incendio s’intende il numero di rivelatori automatici o di punti di segnalazione manuale;
c. per gli impianti di estinzione o controllo si intende il numero di erogatori;
d. per gli impianti di estinzione di tipo speciale (es. estinguenti gassosi, schiuma, polvere, …) si intende la quantità di agente estinguente;
e. per gli impianti di controllo del fumo e del calore si intende la superficie utile totale di evacuazione per i sistemi di evacuazione naturale e la portata volumetrica aspirata per i sistemi di evacuazione forzata. - Regola dell’arte: stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi, basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali. Fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la presunzione di regola dell’arte è riconosciuta, di prassi, alle norme adottate da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali.
- Progetto dell’impianto: insieme dei documenti indicati dalla norma assunta a riferimento per la progettazione di un nuovo impianto di protezione attiva contro l’incendio o di modifica sostanziale di un impianto esistente. Il progetto deve includere, in assenza di specifiche indicazioni della norma, almeno gli schemi e i disegni planimetrici dell’impianto, nonché una relazione tecnica comprendente i calcoli di progetto, ove applicabili, e la descrizione dell’impianto, con particolare riguardo alla tipologia ed alla caratteristica dei materiali e dei componenti da utilizzare ed alle prestazioni da conseguire.
- Manuale d’uso e manutenzione dell’impianto: documentazione, redatta in lingua italiana, che comprende le istruzioni necessarie per la corretta gestione dell’impianto di protezione attiva contro l’incendio e per il mantenimento in efficienza dei suoi componenti. Il manuale deve essere predisposto dall’impresa installatrice dell’impianto, anche sulla base dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati, e consegnato all’utilizzatore.
- Sistema o impianto a disponibilità superiore: sistema o impianto dotato di un livello di disponibilità più elevato rispetto a quello minimo previsto dalle norme di riferimento del sistema o dell’impianto.
Nota La definizione di disponibilità (availability) è riportata nella norma UNI EN 13306. Le modalità per progettare e realizzare sistemi o impianti a disponibilità superiore sono descritte nel capitolo G.2.
G.1.15 Operatività antincendio - Colonna a secco: installazione di lotta contro l’incendio ad uso dei Vigili del fuoco, realizzata con una tubazione rigida metallica, che percorre verticalmente le opere da costruzione, di norma all’interno di ciascuna via d’esodo verticale.
- Piano d’accesso per soccorritori: piano del luogo esterno da cui i soccorritori accedono all’opera da costruzione. La determinazione dei piani d’accesso per soccorritori è riportata nel progetto.
- Percorso d’accesso ai piani per soccorritori: percorso che conduce dal piano d’accesso per soccorritori fino ad uno o più ingressi di ciascun piano delle opere da costruzione dell’attività. Gli ingressi selezionati devono consentire ai soccorritori di raggiungere tutti i locali dell’attività.
Illustrazione G.1-4: Percorsi d’accesso ai piani per soccorritori (linee piene), gli ingressi di piano consentono ai soccorritori di raggiungere tutti i locali (linee tratteggiate)
G.1.16 Aree a rischio specifico - Area a rischio specifico: ambito dell’attività caratterizzato da rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell’attività.
Nota L’individuazione delle aree a rischio specifico è effettuata dal progettista secondo i criteri del capitolo V.1 oppure è riportata nella regole tecniche verticali.
G.1.17 Sostanze e miscele pericolose - Sostanza o miscela pericolosa: sostanza o miscela classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (Classification, Labelling and Packaging, CLP) delle sostanze e delle miscele.
G.1.18 Atmosfere esplosive - Esplosione: reazione rapida di ossidazione o di decomposizione che produce un aumento della temperatura, della pressione o di entrambe simultaneamente.
- Atmosfera esplosiva: una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o di polveri in cui, dopo l’accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta.
- Limite di concentrazione di ossigeno (LOC), anche denominato come Minima Concentrazione di Ossigeno (MOC, Minimum Oxygen Concentration): rappresenta la concentrazione limite di ossigeno in una atmosfera
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esplosiva al di sotto della quale non ha luogo la combustione, indipendentemente dalla concentrazione della sostanza combustibile. - Vent: porzione non strutturale dell’opera da costruzione o sistema costruttivo con la funzione di limitare la sovrappressione limitando il danneggiamento strutturale.
- Venting: strategia di riduzione del danno da esplosione mediante adozione di vent.
- Funzionamento normale: stato in cui si trovano apparecchi, sistemi di protezione e componenti che svolgono la loro funzione prevista all’interno dei rispettivi parametri di progettazione.
Nota Emissioni minime di materiale infiammabile possono far parte del funzionamento normale. Si considerano emissioni minime, per esempio, il rilascio di sostanze da organi di tenuta basati sull’azione umettante del fluido pompato. Guasti che richiedono la riparazione o l’arresto (es. la rottura dei giunti di una pompa, delle guarnizioni a flangia o perdite di sostanze causate da incidenti) non sono considerati parte del funzionamento normale. - Malfunzionamento: stato in cui apparecchi, sistemi di protezione o componenti non svolgono la funzione prevista.
Nota Un malfunzionamento può accadere per diverse ragioni, tra cui: la variazione di una caratteristica o di una dimensione del materiale o del pezzo lavorato, il guasto di uno o più elementi costitutivi di apparecchi, sistemi di protezione e componenti, per effetto di disturbi di origine esterna (es. urti, vibrazioni, campi elettromagnetici), per un errore o un’imperfezione nella progettazione (es. errori nel software), per effetto di un disturbo dell’alimentazione di energia o di altri servizi; per la perdita di controllo da parte dell’operatore (specialmente per le macchine a funzionamento manuale). - Malfunzionamento previsto: malfunzionamento (es. disturbi o guasti) di apparecchi, sistemi di protezione o componenti, che è noto si verifichi durante il normale utilizzo.
- Malfunzionamento raro: tipo di malfunzionamento che è noto possa accadere, ma solo in rari casi.
Nota Ad esempio, due malfunzionamenti previsti indipendenti che separatamente non creerebbero il pericolo di accensione, ma che in combinazione creano il pericolo di accensione, sono considerati come un malfunzionamento raro.
G.1.19 Alimentazioni elettriche - Alimentazione di emergenza: alimentazione di sicurezza o di riserva.
- Alimentazione di sicurezza: sistema elettrico inteso a garantire l’alimentazione di apparecchi utilizzatori o parti dell’impianto elettrico necessari per la sicurezza delle persone.
Nota L’alimentazione di sicurezza risulta essere necessaria per alimentare gli impianti significativi ai fini della gestione della sicurezza antincendio e dell’emergenza, quali ad esempio illuminazione di sicurezza, gruppi di pompaggio antincendio, sistemi estrazione fumo, sistemi elettrici di ripristino delle compartimentazioni, impianti di rivelazione di sostanze o miscele pericolose, ascensori antincendio, …
Nota I sistemi di sicurezza e gli impianti dotati di alimentazione elettrica di sicurezza sono normalmente alimentati da una sorgente di alimentazione ordinaria che, in caso di indisponibilità o in situazioni di emergenza, viene sostituita automaticamente dalla sorgente di alimentazione di sicurezza. - Alimentazione di riserva: sistema elettrico inteso a garantire l’alimentazione di apparecchi utilizzatori o di parti di impianto per motivi diversi dalla sicurezza delle persone.
G.1.20 Ascensori - Ascensore antincendio: ascensore installato principalmente per uso degli occupanti, munito di ulteriori protezioni, comandi e segnalazioni che lo rendono in grado di essere impiegato, sotto il controllo delle squadre di soccorso, anche in caso di incendio.
Nota Ad esempio, l’ascensore antincendio può essere impiegato, anche in caso di incendio, per l’evacuazione assistita di occupanti con ridotte o impedite capacità motorie. - Ascensore di soccorso: ascensore utilizzabile in caso di incendio, installato esclusivamente per il trasporto delle attrezzature di servizio antincendio ed, eventualmente, per l’evacuazione di emergenza degli occupanti.
- Atrio protetto: compartimento protetto dall’incendio che fornisce un accesso protetto dall’area di utilizzo dell’edificio verso gli ascensori antincendio.
G.1.21 Ingegneria della sicurezza antincendio - Ingegneria della sicurezza antincendio (metodo prestazionale, fire safety engineering, FSE): applicazione di principi ingegneristici, di regole e di giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell’incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, alla protezione dei beni e dell’ambiente, alla quantificazione dei rischi di incendio e dei relativi effetti ed alla valutazione analitica delle misure antincendio ottimali, necessarie a limitare entro livelli prestabiliti le conseguenze dell’incendio, secondo le indicazioni del capitolo M.1.
- Scenario d’incendio: descrizione completa ed univoca dell’evoluzione dell’incendio in relazione ai suoi tre aspetti fondamentali: focolare, attività ed occupanti.
- Scenario d’incendio di progetto: specifico scenario d’incendio in relazione al quale viene condotta l’applicazione dei metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio.
30 - ASET (available safe escape time): intervallo di tempo calcolato tra l’innesco dell’incendio ed il momento in cui le condizioni ambientali nell’attività diventano tali da rendere gli occupanti incapaci di porsi in salvo raggiungendo o permanendo in un luogo sicuro.
- RSET (required safe escape time): intervallo di tempo calcolato tra l’innesco dell’incendio ed il momento in cui gli occupanti dell’attività raggiungono un luogo sicuro.
- PTAT (pre-travel activity time): tempo impiegato dagli occupanti per attività svolte prima di avviare il movimento d’esodo.
G.1.22 Tolleranze - Tolleranza: differenza in valore assoluto tra la misurazione effettuata in sito e la corrispondente misura progettuale.
Nota Ad esempio: larghezza vano di progetto 120 cm, larghezza vano eseguito 122 cm, tolleranza 2 cm. La tolleranza non deve essere confusa con la precisione dello strumento impiegato per la misura. Per definizione, la tolleranza non può essere già impiegata in fase progettuale. - Tolleranza ammissibile: valore ammissibile della tolleranza stabilito in forza di una norma o di una regola tecnica o, in assenza, dal progettista.
- Valori delle tolleranze ammissibili: salvo indicazioni specifiche da parte di norme, specificazioni tecniche o regole tecniche, le tolleranze ammissibili per le misure di vario tipo, ai fini dell’applicazione del presente documento, sono riportate in tabella G.1-1.
Grandezza misurata
Tolleranza ammissibile
Lunghezza [1], [2]
≤ 2,40 m
±5%
per la porzione eccedente la lunghezza di 2,40 m
±2%
Superficie, volume, illuminamento, tempo, massa, temperatura, portata [1]
±5%
Pressione [1]
±5%
[1] Si intendono le grandezze definite nel Sistema internazionale di misura.
[2] I valori della tolleranza ammissibile si applicano anche alle misure lineari che concorrono alla determinazione della pendenza delle rampe.
Tabella G.1-1: Tolleranze ammissibili per grandezza misurata
G.1.23 Simboli grafici - Nell’esecuzione degli elaborati tecnici il progettista impiega i simboli grafici della norma UNI EN ISO 7010, oppure quelli contenuti nelle tabelle G.1-2 ed G.1-3. Tale simbologia può essere integrata da indicazioni di maggiore dettaglio, utili alla definizione di specifici aspetti antincendio.
Nota Ad esempio: dimensioni utili delle porte, presenza di ritegni elettromeccanici, coefficienti k degli erogatori, tipologia dei dispositivi di apertura delle porte, tipologia di rivelatori antincendio, temperature di attivazione di sensori, tipologie di erogatori ad attivazione automatica, … - Qualora sia necessario impiegare ulteriore simbologia per elementi ritenuti significativi ai fini della sicurezza antincendio, tale simbologia deve essere chiaramente riportata nella legenda degli elaborati tecnici.