IMPIANTI E PREVENZIONE INCENDI NELL’ EDILIZIA SCOLASTICA
Decreto Ministeriale 10 marzo 98 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro)
Circolare del Ministero dell’Interno 30 ottobre 1996, n. P2244/4122 sott. 32
Decreto del Ministero dell’Interno 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l’edilizia
scolastica; chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2)
Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991 n.447 (Regolamento di attuazione della
Legge 5 marzo 1990 n.46. Norme per la sicurezza degli impianti)
Legge 5 marzo 1990 n.46 (Norme per la sicurezza degli impianti)
Circolare del Ministero dell’Interno 17 maggio 1996, n. P954/4122 sott. 32 Norma di prevenzione
incendi per l’edilizia scolastica – chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed
esercitazioni
Applicazione del Decreto Legislativo n. 626/1994Legge 1 marzo 2005 n.26 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.314, recante proroga di termini) art.4-bis
(Adeguamento degli edifici scolastici)
Decreto Legge del 9 novembre 2004 n.266 (Proroga o differimento dei termini previsti da
disposizioni legislative)
Legge 3 agosto 1999 n.265 (art. 15). (Termini per gli interventi di carattere strutturale finalizzati
all’adeguamento e messa a norma degli edifici scolastici all’interno delle “Disposizioni in materia di
autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche’ modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142”)
Circolare Ministeriale n.119 del 29 aprile 1999 (Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche
e integrazioni – D.M. 382/98: Sicurezza nei luoghi di lavoro – Indicazioni attuative)
Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 29 settembre 1998, n. 382 Regolamento recante
norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni
ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modifiche ed integrazioni.
Legge 23 dicembre 1996, n. 649 (stralcio) Conversione in legge, con modoficazioni ed
integrazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542 concernente differimento di termini previsti da
disposizioni legislative in materia di interventi in campo sociale ed economico.
Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 21 giugno 1996, n. 292 Individuazione del datore
di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei
decreti Legislativi n. 626/1994 e n. 242/1996.
Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992
(in GU 16 settembre 1992, n. 218)
Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica
Il Ministro dell’interno:…….
Decreta:
Articolo unico
Sono approvate le norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica contenute in allegato al
presente decreto.
Allegato
NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L’EDILIZIA SCOLASTICA
1. Generalità .
…..
1.2. Classificazione.
Le scuole vengono suddivise, in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse
prevedibili di alunni e di personale docente e non docente, nei seguenti tipi:
tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone;
tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;
tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;
tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;
tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1200 persone.
Ogni edificio, facente parte di Ogni edificio, facente parte di un complesso scolastico un complesso scolastico purchè non comunicante con al non comunicante con altri edifici, rientra tri edifici, rientra
nella categoria riferita nella categoria riferita al proprio affollamento. al proprio affollamento.
2. Caratteristiche costruttive .
2.0. Scelta dell’area.
…..
2.1. Ubicazione.
…..
2.2. Accesso all’area. 2.2. Accesso all’area.
Per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco gli accessi all’area ove sorgono gli
edifici oggetto delle presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3,50 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di volta: 13 m;
pendenza: non superiore al 10%;
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull’asse anteriore e 12 sull’asse posteriore; passo 4 m).
2.3. Accostamento autoscale.
….
2.4. Separazioni. 2.4. Separazioni.
Le attività scolastiche ubicate negli edifici e nei locali dove hanno luogo attività diverse da quella
scolastica, devono essere separati dai locali a diversa destinazione, non pertinenti l’attività
scolastica, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 120 senza comunicazioni.
Fanno eccezione le scuole particolari che per relazione diretta con altre attività necessitano della
comunicazione con altri locali (es. scuole infermieri, scuole convitto, ecc.) per le quali è ammesso che la
comunicazione avvenga mediante filtro a prova di fumo.
Tali attività devono, comunque, avere accessi ed uscite indipendenti.
…..
3. Comportamento al fuoco .
3.0. Resistenza al fuoco delle strutture.
….. circolare del Ministero dell’interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di
materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi,acciaio,
legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).. Le predette strutture dovranno comunque
essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno R 60 (strutture portanti)
e REI 60 (strutture separanti) per edifici con altezza antincendi fino a 24 m; per edifici di altezza
superiore deve essere garantita una resistenza al fuoco di almeno R 90 (strutture portanti) e REI
90 (strutture separanti)…..
3.1. Reazione al fuoco dei materiali.
… si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984 (Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984):
a ) negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere,
è consentito l’impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro
superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti
parti debbono essere impiegati materiali di classe 0;( 0-1-2-3-4-5 con l’aumentare della loro
partecipazione alla combustione a partire dalla classe 0)
b ) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano
di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in
presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi.
I rivestimenti lignei possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei
laboratori, a condizione che vengano opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di
classe 1 di reazione al fuoco, …;
(REI: elemento costruttivo che deve conservare per un determinato tempo la stabilità,la tenuta e l’isolamento termico;
RE: elemento costruttivo che deve conservare per un determinato tempo la stabilità,la tenuta;
R: elemento costruttivo che deve conservare per un determinato tempo la stabilità.)
4. Sezionamenti
4.0.Compartimentazione.
Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti anche costituiti da più piani, di superficie non
eccedente quella indicata nella tabella A.
Tabella A
Altezza antincendi Massima superficie del compart. (m2)
fino a 12 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …6.000
da 12 m a 24 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000
da oltre 24 m a 32 m . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
da oltre 32 m a 54 m . . . . . . . . . . . . . . . 2.000
Gli elementi costruttivi di suddivisione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di
resistenza al fuoco indicati al punto 3.0.
4.1. Scale. 4.1. Scale.
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala devono essere congrue con quanto previsto al
punto 3.0.
La larghezza minima delle scale deve essere di m 1,20.
Le rampe devono essere rettilinee, non devono presentare restringimenti, devono avere non meno di
tre gradini e non più di quindici;
i gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente
non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm sono ammesse rampe non rettilinee a condizione
che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm, misurata a 40 cm
dal montante centrale o dal parapetto interno.
Il vano scala, tranne quello a prova di fumo o a prova di fumo interno, deve avere superficie netta di
aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m . Nel vano di areazione è consentita
l’installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.
4.2. Ascensori e montacarichi.
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani ascensori devono essere congrue con quanto previsto
al punto 3.0. Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione debbono rispettare le norme
antincendio previste al punto 2.5 del decreto del Ministro dell’interno del 16 maggio 1987, n. 246
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1987, n. 148).
5. Misure per l’evacuazione in caso di emergenza 5. Misure per l’evacuazione in caso di emergenza .
5.0. Affollamento
Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:
aule: 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal
valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l’indicazione del
numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del
titolare dell’attività;
aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%;
refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m .
5.1. Capacità di deflusso
La capacità di deflusso per gli edifici scolastici deve essere non superiore a 60 per ogni piano.
(1 MODULO = 60 Persone)
5.2. Sistema di via di uscita.
Ogni scuola, deve essere provvista di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base
al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso ed essere dotata di
almeno 2 uscite verso luogo sicuro.
Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente, qualora distribuiti su più
piani, devono essere dotati, oltre che della scala che serve al normale afflusso, almeno di
una scala di sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo o a prova di fumo interna.
5.3. Larghezza delle vie di uscita.
La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli
(m 1,20). La misurazione della larghezza delle singole uscite va eseguita nel punto più stretto
della luce.Anche le porte dei locali frequentati dagli studenti devono avere, singolarmente,
larghezza non inferiore a m 1,20.
5.4. Lunghezza delle vie di uscita.
La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 60 m e deve essere misurata dal
luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale frequentato dagli studenti o dal
personale docente e non docente.
5.5. Larghezza totale delle uscite di ogni piano.
La larghezza totale delle uscite di ogni piano è determinata dal rapporto fra il massimo affollamento
ipotizzabile e la capacità di deflusso. Per le scuole che occupano più di tre piani fuori terra, la
larghezza totale delle vie di uscita che immettono all’aperto, viene calcolata sommando il
massimo affollamento ipotizzabile di due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi
maggiore affollamento.
5.6. Numero delle uscite.
Il numero delle uscite dai singoli piani dell’edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste
in punti ragionevolmente contrapposti. Per ogni tipo di scuola i locali destinati ad uso
collettivo (spazi per esercitazioni, spazi per l’informazione ed attività parascolastiche,
mense, dormitori) devono essere dotati, oltre che della normale porta di accesso, anche di
almeno una uscita di larghezza non inferiore a due moduli, apribile nel senso del
deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro.
Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti (1 MODULO = 25
Persone); le porte devono avere larghezza alme le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 ed aprirsi in senso dell’esodo
quando il numero massimo di persone presenti nell’aula sia superiore a 25 e per le aule per
esercitazione dove si depositano e/o manipolano sostanze infiammabili o esplosive quando il
numero di persone presenti sia superiore a 5.
Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in modo da non
ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi.
6. Spazi a rischio specifico.
6.0. Classificazione.
Gli spazi a rischio specifico sono così classificati:
spazi per esercitazioni; spazi per esercitazioni;
spazi per depositi; spazi per depositi;
servizi tecnologici; servizi tecnologici;
spazi per l’informazione e le spazi per l’informazione e le attività parascolastiche; attività parascolastiche;
autorimesse; autorimesse;
spazi per servizi logist spazi per servizi logistici (mense, dormitori). ici (mense, dormitori).
6.1. Spazi per esercitazioni.
Vengono definiti spazi per esercitazioni tutti quei locali ove si svolgano prove, esercitazioni,
sperimentazioni, lavori, ecc. connessi con l’attività scolastica.
6.2. Spazi per depositi.
Vengono definiti spazi per deposito o magazzino tutti quegli ambienti destinati alla conservazione di
materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi. I depositi di materiali solidi combustibili
possono essere ubicati ai piani fuori terra o ai piani 1º e 2º interrati.
…La superficie massima lorda di ogni singolo locale non può essere superiore a:
1000 m per i piani fuori terra;
500 m per i piani 1º e 2º interrato.
I suddetti locali devono avere apertura di aerazione di superficie non inferiore ad 1/40 della
superficie in pianta, protette da robuste griglie a maglia fitta.
Il carico di incendio di ogni singolo locale non deve superare i 30 kg/m ; qualora venga superato il
suddetto valore, nel locale dovrà essere installato un impianto di spegnimento a funzionamento
automatico.
Ad uso di ogni locale dovrà essere previsto almeno un estintore, di tipo approvato, di
capacità estinguente non inferiore a 21 A, ogni 200 m di superficie.
I depositi di materiali infiammabili liquidi e gassosi devono essere ubicati al di fuori del volume del
fabbricato; lo stoccaggio, la distribuzione e l’utilizzazione di tali materiali devono essere eseguiti in
conformità delle norme e dei criteri tecnici di prevenzione incendi. Ogni deposito dovrà essere
dotato di almeno un estintore di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A, 89 B,
C ogni 150 m di superficie….
6.3. Servizi tecnologici
6.3.0. Impianti di produzione di calore.
Per gli impianti di produzione di calore valgono le disposizioni di prevenzione incendi in vigore…
6.3.1. Impianti di condizionamento e di ventilazione.
Gli eventuali impianti di condizionamento e di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati.
Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili.
Negli impianti centralizzati di condizionamento aventi potenza superiore a 75 kW i gruppi frigoriferi
devono essere installati in locali appositi, così come le centrali di trattamento aria superiori a
50.000 mc/h (portata volumetrica).
Le strutture di separazione devono presentare resistenza al fuoco non inferiore a REI 60 e le eventuali
comunicazioni in esse praticate devono avvenire tramite porte di caratteristiche almeno REI 60
dotate di congegno di autochiusura. Le condotte non devono attraversare:
– luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
– vie di uscita;
– locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.
L’attraversamento può tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al
fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato…
6.3.1.1. Dispositivo di controllo degli impianti.
……
6.4. Spazi per l’informazione e le attività parascolastiche.
Vengono definiti «spazi destinati all’informazione ed alle attività parascolastiche, i seguenti locali:
auditori;
aule magne;
sale per rappresentazioni.
Detti spazi devono essere ubicati in locali fuori terra o al 1º interrato fino alla quota massima di -7,50
m; se la capienza supera le cento se la capienza supera le cento persone e vengono adibiti a manif persone e vengono adibiti a manifestazioni non estazioni non
scolastiche, si applicano le norme di sicurezza per i locali di e di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo D.M. pubblico spettacolo D.M.
19/8/1996 19/8/1996. Qualora, per esigenze di carattere funzionale, non fosse possibile rispettare le
disposizioni sull’isolamento previste dalle suddette norme, le manifestazioni in argomento
potranno essere svolte a condizione che non si verifichi contemporaneità con l’attività scolastica;
potranno essere ammesse comunicazioni unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui al punto
2.4.
6.5. Autorimesse.
Detti locali devono rispondere ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle specifiche norme tecniche in
vigore.
6.6. Spazi per servizi logistici
6.6.1.Mense.
Locali destinati alla distribuzione e/o consumazione dei pasti.
Nel caso in cui a tali locali sia annessa la cucina e/o il lavaggio delle stoviglie con apparecchiature
alimentate a combustibile liquido o gassoso, agli stessi si applicano le specifiche normative di
sicurezza vigenti.
6.6.2. Dormitori.
Locali destinati all’alloggiamento ad esclusivo uso del complesso scolastico.Essi devono rispondere
alle vigenti disposizioni di sicurezza emanate dal Ministero dell’interno per le attività alberghiere.
7. Impianti elettrici
7.0. Generalità
Gli impianti elettrici del complesso scolastico devono essere realizzati in conformità ai disposti di cui alla
legge 1º marzo 1968, n. 186. Ogni scuola deve essere munita di interruttore generale, posto in
posizione segnalata, che permetta di togliere tensione all’impianto elettrico dell’attività; tale
interruttore deve essere munito di comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze dell’ingresso
o in posizione presidiata.
7.1. Impianto elettrico di sicurezza.
Le scuole devono essere dotate di un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente, distinta da
quella ordinaria.
L’impianto elettrico di sicurezza deve alimentare le seguenti utilizzazioni, strettamente connesse con la
sicurezza delle persone:
a ) illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di
esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux;
b ) impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.
Nessun’altra apparecchiatura può essere collegata all’impianto elettrico di sicurezza.
…L’autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore ai 30′.
Sono ammesse singole lampade o gruppi di lampade con alimentazione autonoma…
8. Sistemi di allarme
8.0. Generalità.
Le scuole devono essere munite di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale
presenti in caso di pericolo. Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo
a tutti gli occupanti il complesso scolastico ed il suo comando deve essere posto in locale
costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola.
8.1. Tipo di impianto.
Il sistema di allarme può essere costituito, per le scuole di tipo 0-1-2, dallo stesso impianto a
campanelli usato normalmente per la scuola, purchè venga convenuto un particolare suono.
…
9. Mezzi ed impianti fiss Mezzi ed impianti fissi di protezione ed i di protezione ed estinzione degli incendi.
9.0. Generalità.
Ogni tipo di scuola deve essere dotato di idonei mezzi antincendio come di seguito precisato.
9.1. Rete idranti.
Le scuole di tipo 1-2-3-4-5, devono essere dotate di una rete idranti costituita da una rete di tubazioni
realizzata preferibilmente ad anello ed almeno una colonna montante in ciascun vano scala
dell’edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un
idrante con attacco UNI 45 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o
attacco per naspo. La tubazione flessibile deve essere costituita da un tratto di tubo, di tipo
approvato, con caratteristiche di lunghezza tali da consentire di raggiungere col getto ogni punto
dell’area protetta. Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con diametro minimo di
25 mm e anch’esso di lunghezza idonea a consentire di raggiungere col getto ogni punto dell’area
protetta.
Tale idrante deve essere installato nel locale filtro, qualora la scala sia a prova di fumo interna.
….Per gli altri edifiedifici con meno di 3 piani è sufficiente un solo attacco per autopompa per tutto
l’impianto.
L’impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min per
ogni colonna montante e, nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di
almeno 2 colonne.
L’alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l’erogazione ai 3 idranti
idraulicamente più sfavoriti, di 120 l/min cad., con una pressione residua al bocchello di 1,5
bar per un tempo di almeno 60 min.
Qualora l’acquedotto non garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovrà essere installata
una idonea riserva idrica alimentata da acquedotto pubblico e/o da altre fonti.
Tale riserva deve essere costantemente garantita. Le elettropompe di alimentazione della rete
antincendio devono essere alimentate elettricamente da una propria linea preferenziale.
….L’avviamento dei gruppi di pompaggio deve essere automatico.
Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essere protette dal gelo, da urti e
dal fuoco.Le colonne montanti possono correre, a giorno o incassate, nei vani scale oppure in
appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI 60.
9.2. Estintori.
Devono essere installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C di
tipo approvato dal Ministero dell’interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 m2
di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano.
9.3. Impianti fissi di rilevazione e/o di estinzione degli incendi.
Limitatamente agli ambienti o locali il cui carico d’incendio superi i 30 kg/m2, deve essere installato un
impianto di rivelazione automatica d’incendio, se fuori terra, o un impianto di estinzione ad
attivazione automatica, se interrato.
10. Segnaletica di sicurezza.
Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla
sicurezza antincendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982).
11. Norme di sicurezza per le scuole di tipo 0º
Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.
Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d’arte in conformità alla legge n. 186 del 1º
marzo 1968. Deve essere assicurato, per ogni eventuale caso di emergenza, il sicuro esodo degli
occupanti la scuola. Devono essere osservate le disposizioni contenute nei punti 3.1, 9.2, 10,
12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9.
12. Norme di esercizio.
…
12.0. Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione,
almeno due volte nel corso dell’anno scolastico.
12.1. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale….
D.M. 10/03/98
emanato dal Ministro dell’Interno
Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n° 81 del 07/04/1998
LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
1.4.4 – CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO
Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell’intero
luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato.
A) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze
a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di
sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello
stesso è da ritenersi limitata.
B) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze
infiammabili c/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma
nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si
riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.
C) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:
– per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio
sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità
di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di
incendio basso o medio.
Tali luoghi comprendono:
– aree dove i processi lavorativi comportano l’utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti
di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali
combustibili;
– aree dove c’è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate
circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre
sostanze combustibili; aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o
altamente infiammabili;
– aree dove c’è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
– edifici interamente realizzati con strutture in legno.
Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato
occorre inoltre tenere presente che:
a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una
qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell’intero luogo di lavoro, salvo
che l’area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al
fuoco;
b) una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente
e le vie di esodo sono protette contro l’incendio;
c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di
protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di
rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.
Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente
dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme,
l’affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti,
rendono difficoltosa l’evacuazione in caso di incendio.
3.3 – CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA
Ai fini dei presente decreto, nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti
criteri:
a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole
dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;
b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone
possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;
c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza dei percorso per raggiungere la più vicina
uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:
– 15 ÷ 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato;
– 30 ÷ 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio,
– 45 ÷ 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso.
d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;
e) i percorsi di uscita in un’unica direzione devono essere evitati per quanto possibile.
Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al
punto dove inizia la disponibilità di. due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in generale i
valori sottoriportati:
– 6 ÷ 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato;
– 9 ÷ 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio
– 12 ÷ 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso’
ALLEGATO III – MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO
f) quando una via di uscita comprende una porzione dei percorso unidirezionale, la
lunghezza totale dei percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera c);
g) le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero degli
occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto dei percorso;
h) deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza
da ogni locale e piano dell’edificio;
i) le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite
strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di
autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o
basso, quando la distanza da un qualsiasi punto dei luogo di lavoro fino all’uscita su
luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel
caso di una sola uscita);
l) le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l’uso e tenute
libere da ostruzioni in ogni momento;
m) ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed
immediatamente dalle persone in esodo.
3.4 – SCELTA DELLA LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO
Nella scelta della lunghezza dei percorsi riportati nelle lettere c) ed e) del punto precedente, occorre
attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli più bassi nei casi in cui il luogo di lavoro sia:
– frequentato da pubblico;
– utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza in caso di
emergenza;
– utilizzato quale area di riposo;
– utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili.
Qualora il luogo di lavoro sia utilizzato principalmente da lavoratori e non vi sono depositati e/o
manipolati materiali infiammabili, a parità di livello di rischio, possono. essere adottate le distanze
maggiori.
3.5 – NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANO
In molte situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di piano.
Eccezioni a tale principio sussistono quando:
a) l’affollamento del piano è superiore a 50 persone;
b) nell’area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e pertanto,
indipendentemente dalle dimensioni dell’area o dall’affollamento, occorre disporre di almeno due
uscite;
c) la lunghezza dei percorso di uscita, in un unica direzione, per raggiungere l’uscita di piano, in
relazione al rischio di incendio, supera i valori stabiliti al punto 3.3 lettera e).
Quando una sola uscita di piano non è sufficiente, il numero delle uscite dipende dal numero delle
persone presenti (affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi stabilita al punto 3.3, lettera c).
Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di
piano deve essere non inferiore a:
L (metri) = A/50 x 0,60
in cui.
– “A ” rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento);
– il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una
persona (modulo unitario di passaggio);
– 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo
unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione.
Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore.
La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%.
La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza
del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e
pertanto’ sufficiente all’esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio
medio o basso.
3.6 – NUMERO E LARGHEZZA DELLE SCALE
Il principio generale di disporre di vie di uscita alternative si applica anche alle scale.
Possono essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza antincendi non superiore a 24 metri
(così come definita dal D.M. 30 novembre 1983), adibiti a luoghi di lavoro con rischio di incendio
basso o medio, dove ogni singolo piano può essere servito da una sola uscita.
Per tutti gli edifici che non ricadono nella fattispecie precedente, devono essere disponibili due o più
scale, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa.
CALCOLO DELLA LARGHEZZA DELLE SCALE
A) Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto dei piano terra, la loro larghezza non
deve essere inferiore a quella delle uscite dei piano servito.
B) Se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto dei piano terra, la larghezza della
singola scala non deve essere inferiore a quella delle uscite di piano che si immettono nella scala,
mentre la larghezza complessiva è calcolata in relazione all’affollamento previsto in due piani
contigui con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.
Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, la larghezza
complessiva delle scale è calcolata con la seguente formula:
L(metri) = A/50x 0,60
in cui:
A* = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 1° piano f.t., con riferimento a quelli aventi
maggior affollamento.