La circolare EM 18 nasce per delineare le operazioni che possono essere attuate in presenza di interventi per segnalato dissesto strutturale in condizioni ordinarie, con esclusione delle verifiche post-sisma o post incendio.
La prima edizione di questa circolare risale all’anno 2018, anno di entrata in vigore delle nuove NTC2018 e, per tal motivo, è stato necessario emanare la riedizione nell’anno 2019.
La circolare è costituta da sei articoli e cinque allegati.
L’articolo 24 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante “Riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11
della legge 29 luglio 2003, n. 229” così come modificato dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017,
n. 97, affida al Corpo Nazionale la competenza degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito
dell’immediatezza della prestazione, che si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e
cessano al venir meno della effettiva necessità1, al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e
l’integrità dei beni.
Rientrano in tale previsione normativa anche gli interventi per “improvviso o minacciante crollo
strutturale”, ordinariamente richiesti ai Comandi, ivi comprese le verifiche strutturali di costruzioni
a seguito di eventi sismici, cedimenti fondali o strutturali, danni riconducibili ad eventi eccezionali
o comunque di entità superiore alla capacità di risposta strutturale.
Partendo dall’ Art.2, e dall’Allegato 1 della Circolare in esame vengono elencati i principali riferimenti normativi;
Tali interventi si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno dell’effettiva necessità.
− Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 recante “Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” art. 56 Modalità generali di espletamento degli interventi di soccorso e art. 63 Servizio di guardia
È importante precisare che nel comma 2 dell’art.56 del Regolamento di Servizio si fa riferimento a interventi di soccorso pubblico e non di soccorso tecnico urgente. Al comma tre invece vengono elencati i compiti assegnati al CNVFF nell’effettuazione del servizio di soccorso.
L’espletamento del servizio di guardia invece è regolamentato dall’art 63. L’unità responsabile del servizio di guardia provinciale dirige, sovrintende, coordina e controlla, l’attività di soccorso e le altre attività espletate durante il turno, effettuando quanto necessario per assicurare la funzionalità del servizio informando il comandante provinciale sull’attività operativa di rilievo e richiedendo l’adozione di provvedimenti urgenti agli enti competenti a seguito degli interventi di soccorso, assicurandosi della trasmissione.
− Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” art. 54 Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale;
In base a quanto scrivo in questo estratto di legge l’interlocutore dei VVF è il sindaco. Quest’ultimo ha la facoltà di rivalersi in danno sui proprietari dell’immobile oggetto di interventi. Nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.
− Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” art. 24 Certificato di agibilità e art. 103 Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche;
L’art.24 del DPR 380/2001 descrive cos’è il certificato di Agibilità. Si ricorda che il CNVFF non rilascia Agibilità.
Una menzione particolare deve essere fatta sull’anacronistico ma ancora vigente Ar.t 103 del DPR 380/2001; in caso di sopralluoghi esercitati nell’ambito delle proprie competenze, (non necessariamente aventi per oggetto verifiche strutturali), in cui si riscontrino lavori di consolidamento ovvero inizi di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, il personale VVF che riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto alla verifica del possesso, da parte del titolare, dell’autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della Regione.
− Decreto del Ministro delle Infrastrutture 17 gennaio 2018 recante “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni” (NTC 2018) capitolo 8 Costruzioni esistenti punti 8.2 Criteri generali e 8.3 Valutazione della sicurezza;
− Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21/1/2019, n. 7 recante “Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018” art. c8.2 Criteri generali e art. c8.3 Valutazione della sicurezza.
I sopracitati articoli sono trattati nella restante parte della relazione
− Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni “Nuovo codice della strada” Titolo II, Capo I, art. 30 “Fabbricati, muri e opere di sostegno”.
Tramite codice della strada è possibile coinvolgere direttamente la prefettura. La prefettura può compiere i lavori di recupero strutturale e poi rifarsi sul proprietario dell’immobile oggetto di intervento.
Per completezza ed a titolo di richiamo storico, l’Allegato 4 completa il quadro normativo con la Circolare MI – DGSA n. 128 del 23/11/1954.
Vengono analizzati adesso gli aspetti giuridici, Art 3 della circolare EM 18-2018.
Il sopralluogo del personale non conduce a determinazioni definitive della sicurezza delle costruzioni così come interesse dalle NTC.
Per questo motivo è necessario richiedere l’adozione e di provvedimenti urgenti agli enti compente ossia:
− Sindaco (art 56 del DPR 64/2012)
− Prefettura per conoscenza (art 54 del DPR 267/2000)
− Forze di polizia per conoscenza (art 56 del DPR 64/2012)
Si passa adesso all’ Art 4 e quindi considerazioni di carattere operativo.
II sopralluogo del personale VF per intervento di dissesto strutturale è effettuato, a vista,
secondo procedure d’intervento codificate dal Comando (art. 56 del DPR 64/2012) e sulla scorta
dell’esperienza acquisita (art. 56 del DPR 64/2012). L’uso di semplici attrezzature (piccozze, fili a
piombo, martelli…) o strumenti, se disponibili, (termocamere, fessurimetri, inclinometri, pacometri,
ultrasuoni, georadar…) può essere preso in considerazione compatibilmente con i requisiti di
immediatezza dell’intervento.
Piccoli interventi non distruttivi, finalizzati alla verifica e tutela dei beni, sono da effettuarsi se
ritenuti necessari (spicconature di intonaco, rimozioni di parti pericolanti, chiusure di servizi, opere
provvisionali secondo le procedure del vademecum STOP, se in possesso di materiali adatti…),
optando per operazioni reversibili in caso di costruzioni di pregio per arte o storia.
Il sopralluogo non può limitarsi a singole unità abitative o a singoli locali: il personale VF deve
ispezionare almeno le parti comuni degli stabili per verificarne qualitativamente lo stato, avere
cognizione del funzionamento strutturale di massima e avere consapevolezza di altri fenomeni di
dissesto in atto non segnalati. Eventualmente deve ampliare la zona di ispezione se ritenuta
strutturalmente collaborante con quella oggetto di dissesto.
In caso di pericolo imminente, il personale VF accede ed interviene senza indugio all’interno
di proprietà private, anche in assenza dei legittimi titolari, dandone immediata notizia alle forze
di polizia preventivamente allertate (art. 56 del DPR 64/2012).
È richiamata in questa circolare la scheda TRIAGEdEm nata per la valutazione delle opere post sisma.
Tale scheda TRIAGEdEm, impone la circolare, deve essere sempre compilata; è buona norma che venga compilata dal responsabile del servizio di guardia solo quando va sull’intervento.
L’Art 5 impone che deve essere compilato il rapporto di intervento tramite STRATI-WEB.
Si analizza infine l’Allegato 2, cuore della circolare EM 18-2018.
Si ricorda che la presenta circolare rappresenta una linea guida ai fini della redazione di POS per i comandi a livelli territoriali sulla conduzione di interventi di sopralluogo per segnalato dissesto strutturale.
Metodologia generale d’intervento.
L’intervento si conclude con l’eliminazione prioritaria del pericolo per gli occupanti nonché
con la redazione e la trasmissione degli atti e dei provvedimenti correlati all’intervento effettuato
(art. 56 del DPR 64/2012). Tale conclusione può concretizzarsi nelle seguenti soluzioni tecniche:
• nessuna azione, se non sono rilevati pericoli;
• piccoli interventi non distruttivi;
• interdizione di locali o ambiti;
• sospensione temporanea, fino a nuova valutazione definitiva da parte di terzi, di interventi
edili che possano arrecare potenziali peggioramenti alle condizioni statiche della
costruzione;
• interdizione di stabili o opere con sgombero o allontanamento a distanza di sicurezza delle
persone (art. 56 del DPR 64/2012);
• interdizione di isolati (art. 56 del DPR 64/2012).
L’elenco di cui sopra è da intendersi indicativo e non esaustivo di tutte le possibili soluzioni
tecniche adottabili.
Arrivati sul posto è necessario ripercorrere i seguenti “passi”, anche con riferimento alla scheda TRIAGEdEm:
− Analisi del contesto
− Analisi di prossimità
− Analisi interna.
Si procede quindi con:
− Analisi dei carichi
− Analisi dei materiali
− Analisi dei quadri fessurativi.
L’analisi dei quadri fessurativi viene effettuata in funzione alla tipologia strutturale quindi:
− Strutture in calcestruzzo armato normale;
− Strutture in muratura;
− Strutture in CAP;
− Strutture in acciaio;
− Problematiche per solai in CA/ acciaio;
− Strutture in legno;
− Opere di sostegno;
− Ponti, viadotti e passerelle.
Note queste informazioni passa alla ricerca della causa perturbatrice del dissesto.
Alla fine, si conclude il sopralluogo interessando i “soggetti interessati” in particolare:
− il proprietario dell’immobile in caso di provvedimenti riguardanti una sola unità immobiliare;
− il rappresentante della Polizia Municipale in caso di provvedimenti generalizzati a più proprietà, ad interi stabili o a strade o isolati;
− l’Amministratore di Condominio, in caso di provvedimenti riguardanti più proprietà di un immobile, un intero stabile o un condominio;
− il tecnico dell’Ufficio Tecnico Comunale, in caso di un intero immobile o di un complesso immobiliare,
− l’Assessore o il Sindaco, in caso di provvedimenti generalizzati che comportino chiusure di strade, quartieri, isolati, ed evacuazione di persone.